Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi inviare l’Intrastat se effettui vendite intracomunitarie B2B di beni o servizi; per acquisti UE lo invii solo per fini statistici se superi le soglie trimestrali. In forfettario, obbligo solo per servizi venduti.
- Base legale: articoli 50 e 50-bis del DL 331/1993 (Normattiva) e determinazioni ADM/ISTAT 2022-2025 che fissano soglie e modelli.
- Soglie acquisti UE 2026: beni e servizi 350.000 euro a trimestre per l’obbligo statistico; sotto soglia non si invia.
- Vendite UE B2B: Intrastat sempre dovuto; periodicità mensile sopra 50.000 euro a trimestre, altrimenti trimestrale. Scadenza: giorno 25.
Cos’è l’Intrastat e perché esiste
L’Intrastat è un elenco riepilogativo di operazioni intracomunitarie tra soggetti con Partita IVA. Serve per due scopi: controlli IVA e statistiche sugli scambi UE.
La base normativa è negli articoli 50 e 50-bis del DL 331/1993, reperibili su Normattiva. Le istruzioni operative e i modelli arrivano dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dall’ISTAT.
Dal 2017 in poi, e con aggiornamenti 2022-2025, ADM e ISTAT hanno semplificato: gli elenchi acquisti sono ormai solo statistici e scattano sopra soglie elevate. Gli elenchi vendite restano fiscali e statistici.
Chi deve presentarlo nel 2026
Operazioni attive: vendite intracomunitarie B2B
Se vendi a un’azienda con Partita IVA UE e numero VAT valido, devi inviare l’Intrastat vendite. Vale sia per beni che per servizi.
Il modello cambia in base al tipo di operazione. Per i beni si usa INTRA 1-bis; per i servizi resi si usa INTRA 1-quater. Sono elenchi fiscali, quindi non dipendono da soglie minime.
La periodicità dipende dai volumi: mensile se superi 50.000 euro in un trimestre (o nel trimestre precedente) per quel tipo di operazione; altrimenti trimestrale. La scadenza è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Operazioni passive: acquisti intracomunitari B2B
Gli elenchi acquisti oggi servono solo alle statistiche ISTAT. Li presenti solo se superi le soglie trimestrali fissate da ADM/ISTAT.
Nel 2026 le soglie operative sono: 350.000 euro per gli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e 350.000 euro per gli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater). La soglia si valuta per ciascun trimestre o per il trimestre precedente.
Se stai sotto soglia, non invii gli elenchi acquisti. Resta naturalmente l’obbligo IVA interno: integri o autofatturi l’IVA in reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
Regime forfettario: cosa cambia davvero
Nel forfettario resti un soggetto passivo IVA, ma con forti semplificazioni. Per l’Intrastat, la prassi operativa è chiara.
Se vendi servizi a un’azienda UE (B2B), devi inviare l’Intrastat servizi resi (INTRA 1-quater) anche per importi bassi. Applichi le regole di periodicità standard: trimestrale sotto 50.000 euro, mensile sopra soglia.
Per le vendite di beni B2B UE, la prassi più diffusa è l’invio dell’INTRA 1-bis se operi come cessione intracomunitaria non imponibile (articolo 41, DL 331/1993) e sei iscritto al VIES. Se non operi come cessione intracomunitaria, l’operazione non entra nell’Intrastat. Verifica sempre con il tuo consulente prima di emettere i documenti.
Soglie, periodicità e scadenze in pratica
Soglie da ricordare nel 2026
Per vendite B2B UE non ci sono soglie di obbligo: l’elenco si invia se l’operazione esiste. La soglia di 50.000 euro a trimestre serve solo a definire la periodicità mensile.
Per acquisti B2B UE contano le soglie ISTAT per l’obbligo statistico: 350.000 euro a trimestre per beni e 350.000 euro a trimestre per servizi. Le soglie si leggono per il trimestre in corso o per quello precedente.
Queste impostazioni discendono dalle determinazioni direttoriali ADM del 23 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti congiunti ADM/ISTAT, consultabili sui rispettivi portali istituzionali.
Periodicità e scadenze
Mensile: se superi la soglia di 50.000 euro a trimestre per vendite di beni o di servizi. Per gli acquisti, mensile quando superi 350.000 euro a trimestre. La scadenza è il 25 del mese successivo.
Trimestrale: se resti sotto soglia per quel tipo di operazione. Anche qui, scadenza il 25 del mese successivo al trimestre.
Se il 25 cade di sabato o festivo, slitti al primo giorno lavorativo successivo. Le scadenze le trovi nel calendario ADM.
Come si compila e si invia l’Intrastat
Canali e strumenti
La presentazione è solo telematica. Usi il Servizio Telematico Doganale (ADM) o un intermediario abilitato. ADM mette a disposizione un software di compilazione aggiornato ai modelli in vigore.
Per operare su vendite B2B UE devi essere iscritto al VIES. La verifica del numero VAT del cliente UE è imprescindibile per trattare l’operazione come intracomunitaria.
Prepara i dati minimi: partita IVA del partner UE, codici natura dell’operazione, importi imponibili, eventuali codici servizio (CPA) o voci merceologiche per i beni, condizioni di consegna (Incoterms) e modalità di trasporto quando richieste per la parte statistica.
Errori e rettifiche
Se sbagli, usa i modelli di rettifica o annullamento previsti da ADM. Le correzioni vanno fatte con riferimento al periodo originario, indicando le righe errate e i valori corretti.
Una rettifica tempestiva evita incongruenze con le banche dati europee VIES e con i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate.
Conserva ricevute e protocolli di invio. Servono in caso di verifiche.
Riferimenti normativi utili
La cornice è data dal DL 331/1993, articoli 50 e 50-bis (Normattiva), che istituiscono gli elenchi riepilogativi. Le modalità tecniche e le semplificazioni sono definite da ADM e ISTAT tramite determinazioni e istruzioni pubblicate sui loro portali.
Per la territorialità dei servizi si applica l’articolo 7-ter del DPR 633/1972. Per l’inversione contabile sugli acquisti di servizi dall’estero si applica l’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
I provvedimenti ADM del 23 dicembre 2021 hanno aggiornato modelli, campi e soglie statistiche a partire dal 2022. Successivi avvisi e determinazioni 2023-2025 hanno consolidato le soglie oggi vigenti.
Regola decisionale rapida
Se fai vendite B2B UE
Almeno una vendita di beni o servizi a un soggetto con VAT UE valido implica Intrastat vendite. Se nel trimestre superi 50.000 euro per quel flusso, passi al mensile dal mese di superamento.
Se fai acquisti B2B UE
Calcola il totale trimestrale. Se superi 350.000 euro per beni, invii INTRA 2-bis mensile. Se superi 350.000 euro per servizi, invii INTRA 2-quater mensile. Sotto soglia, non invii nulla per gli acquisti.
Se sei in forfettario
Se vendi servizi B2B UE, invii l’INTRA 1-quater. Per beni B2B UE, verifica la gestione come cessione intracomunitaria e l’iscrizione VIES: in quel caso si applica l’INTRA 1-bis; se non è una cessione intracomunitaria, l’Intrastat non si presenta.
Scadenza e canale
Scadenza sempre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Invio via Servizi Telematici ADM o tramite intermediario abilitato.
| Scenario operativo | Modello Intrastat | Requisito/Soglia | Periodicità e scadenza |
|---|---|---|---|
| Vendita B2B UE di beni (VIES attivo) | INTRA 1-bis | Nessuna soglia di obbligo; mensile se > 50.000 euro nel trimestre | Mensile o trimestrale; invio entro il 25 del mese successivo |
| Vendita B2B UE di servizi (art. 7-ter DPR 633/1972) | INTRA 1-quater | Nessuna soglia di obbligo; mensile se > 50.000 euro nel trimestre | Mensile o trimestrale; invio entro il 25 del mese successivo |
| Acquisto B2B UE di beni | INTRA 2-bis (solo statistico) | Soglia 350.000 euro a trimestre (o nel precedente) | Mensile se sopra soglia; altrimenti nessun invio; scadenza 25 |
| Acquisto B2B UE di servizi | INTRA 2-quater (solo statistico) | Soglia 350.000 euro a trimestre (o nel precedente) | Mensile se sopra soglia; altrimenti nessun invio; scadenza 25 |
| Forfettario che vende servizi B2B UE | INTRA 1-quater | Obbligo sempre; periodicità in base a 50.000 euro | Mensile o trimestrale; invio entro il 25 |
| Forfettario che vende beni B2B UE | INTRA 1-bis se cessione intracomunitaria (VIES) | Obbligo se operazione è cessione intracomunitaria ai sensi art. 41 DL 331/1993 | Mensile o trimestrale; invio entro il 25 |
FAQ: domande frequenti sull’Intrastat 2026
1) Se effettuo una sola vendita di servizi da 200 euro a un cliente UE, devo inviare l’Intrastat?
Sì, se il cliente è un soggetto passivo UE con VAT valido e il servizio è territorialmente rilevante nello Stato del cliente (articolo 7-ter DPR 633/1972), devi presentare l’INTRA 1-quater. L’obbligo sorge per l’esistenza dell’operazione, non per la dimensione. Se nel trimestre non superi 50.000 euro, puoi inviare trimestralmente. In pratica: fai una prestazione a gennaio? Allora inserisci quell’operazione nell’elenco del primo trimestre e invia entro il 25 di aprile. Se a metà anno superi la soglia trimestrale di 50.000 euro, dal mese del superamento passi al mensile.
2) Per gli acquisti di servizi dall’UE, devo presentare l’Intrastat o basta il reverse charge?
Per gli acquisti di servizi B2B dall’UE, l’assolvimento IVA avviene in Italia con il reverse charge (articolo 17, comma 2, DPR 633/1972). L’Intrastat acquisti di servizi (INTRA 2-quater) oggi è solo statistico e scatta se superi 350.000 euro a trimestre (o nel precedente). Sotto soglia non devi inviarlo. Quindi hai due piani distinti: fiscale (integrazione/autofattura con IVA italiana) e statistico (Intrastat, solo oltre soglia). Questo impianto discende dalle semplificazioni introdotte da ADM/ISTAT, formalizzate con le determinazioni direttoriali a partire dal 23 dicembre 2021.
3) Ho superato la soglia trimestrale a metà trimestre: da quando divento mensile?
Per le vendite B2B UE: se in un trimestre superi 50.000 euro, l’obbligo di periodicità mensile scatta dal mese in cui superi la soglia. Continui poi mensile finché non rientri nei parametri secondo le regole ADM. Per gli acquisti: se superi 350.000 euro per beni o servizi nel trimestre, l’INTRA 2-bis o 2-quater diventa mensile dal mese del superamento. In entrambi i casi, le scadenze restano il 25 del mese successivo. Ricorda di aggiornare la periodicità anche nei gestionali e di avvisare l’intermediario.
4) Se il mio cliente UE è un privato (B2C) devo inviare l’Intrastat?
No, l’Intrastat riguarda gli scambi B2B tra soggetti passivi. Con clienti privati UE (B2C) non invii Intrastat. Attenzione però alle regole IVA per i servizi digitali e le vendite a distanza B2C: potresti dover applicare l’OSS (One Stop Shop) per versare l’IVA nello Stato del consumatore. L’OSS è un regime speciale IVA, distinto dall’Intrastat. Se vendi beni a distanza B2C e superi le soglie UE uniche, valuta l’adesione all’OSS. Per servizi B2C, verifica sempre la territorialità: spesso l’IVA si applica nello Stato del consumatore e si può usare l’OSS. Queste regole derivano dalla direttiva IVA UE e dalla disciplina recepita nel DPR 633/1972.
5) Come correggo un Intrastat errato o duplicato?
ADM prevede due strumenti: rettifica e annullamento. Se hai indicato un importo o un codice errato, invia una rettifica riferita al periodo originario, indicando le righe da correggere e i valori esatti. Se invece hai inviato un elenco per errore (ad esempio un duplicato), invia un annullamento del file originario. Esegui le correzioni con tempestività per evitare disallineamenti con VIES e controlli incrociati Agenzia Entrate. Conserva le ricevute telematiche, le distinte di trasmissione e ogni protocollo associato: sono la prova dell’adempimento. Le istruzioni pratiche sono descritte nelle guide ADM e nelle specifiche tecniche dei modelli in vigore.
