Sistema STS: cos’è, chi lo usa e come si inseriscono le fatture?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è il canale obbligatorio per inviare le spese sanitarie di pazienti privati: chi trasmette, quali dati inserire (anche contanti), come accedere e le scadenze semestrali 30 settembre e 31 gennaio.

  • Obbligo di trasmissione per professionisti e strutture sanitarie, farmacie/parafarmacie e veterinari; divieto di e-fattura via SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche.
  • Si inviano tutti i documenti, indicando dati fiscali, tipologia di spesa, data e modalità di pagamento, e l’eventuale opposizione del paziente alla precompilata.
  • Scadenze semestrali: 30 settembre e 31 gennaio; regime sanzionatorio specifico e possibilità di correzioni e annullamenti.

Cos’è il Sistema Tessera Sanitaria (STS) e perché esiste

Il Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma pubblica che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. Serve a popolare automaticamente le dichiarazioni precompilate (Modello 730 e Redditi PF). È gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La base normativa principale è nel Decreto legislativo 175/2014, articolo 3 (precompilata), e nel Decreto del MEF del 31 luglio 2015, che definisce flussi, tracciati e soggetti obbligati. Il quadro privacy è nel GDPR (Regolamento UE 2016/679) e nel Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le norme sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e del Garante Privacy.

Il sistema non sostituisce la contabilità o la fatturazione. È un canale dedicato a un flusso informativo standard, che alimenta le detrazioni in dichiarazione dei redditi del cittadino.

Quali dati raccoglie STS

STS raccoglie i dati essenziali delle spese: codice fiscale del paziente, soggetto che ha emesso il documento (partita IVA, albo se previsto), tipologia di spesa secondo i codici tecnici, importi, data del documento, data di pagamento e modalità di pagamento (tracciabile o contante).

Raccoglie anche l’eventuale opposizione del cittadino all’uso del dato per la precompilata. L’opposizione non blocca la trasmissione al STS, ma impedisce l’uso automatico nella dichiarazione (fonte: DM MEF 31 luglio 2015 e provvedimenti attuativi del Ministero della Salute e MEF).

Chi deve trasmettere: soggetti obbligati ed esclusioni

Devono trasmettere tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie o vendono beni sanitari ai cittadini:

  • Professionisti sanitari iscritti a ordini, albi o elenchi speciali (medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici sanitari, ostetriche, dietisti e altre professioni regolamentate: riferimenti D.M. 29 marzo 2001, L. 3/2018 e D.Lgs. 502/1992).
  • Farmacie e parafarmacie (incluse le strutture che emettono “scontrino parlante”).
  • Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate al SSN, laboratori, ambulatori, poliambulatori e studi associati.
  • Medici veterinari per le spese veterinarie (oneri detraibili del contribuente proprietario dell’animale).

Sono in genere esclusi i soggetti non sanitari che vendono prodotti non sanitari, oppure che forniscono servizi non riconducibili alle spese detraibili. In caso di attività mista, si trasmettono solo i documenti relativi alle spese sanitarie previste dalle specifiche tecniche MEF.

Prestazioni rese a soggetti diversi dai privati

Se la prestazione è resa a un’impresa o a un professionista per finalità aziendali (non spesa sanitaria detraibile del privato), non si trasmette al STS. In questi casi vale la normale fatturazione elettronica via SdI.

Cosa inviare e come: campi obbligatori, tracciabilità e opposizione

Per ciascun documento rilevante si inviano almeno:

  • Dati dell’operatore: partita IVA/codice fiscale, PEC, iscrizione all’albo e numero, provincia/ordine competente (come richiesto in fase di registrazione).
  • Dati del paziente: codice fiscale. Se il documento è intestato a un familiare a carico, si indica il CF del familiare che sostiene la spesa.
  • Dati del documento: tipologia (fattura, ricevuta, documento commerciale), numero, data di emissione, importi e aliquote/natura IVA se presenti. Molte prestazioni sanitarie sono esenti IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972.
  • Tipologia di spesa secondo i codici delle specifiche tecniche. A titolo di esempio: prestazioni sanitarie, acquisto farmaci, dispositivi medici, ticket, spese veterinarie. I codici ammessi sono quelli indicati dai decreti e dagli aggiornamenti tecnici del MEF.
  • Data di pagamento e modalità di pagamento: tracciabile (carte, bancomat, bonifico, app) oppure contante.
  • Opposizione del cittadino alla messa a disposizione nel 730 precompilato, quando comunicata al momento del pagamento.

Attenzione: si inviano i dati di tutte le spese sanitarie, anche se pagate in contanti. La tracciabilità incide sulla detraibilità del 19% del cittadino, non sull’obbligo di trasmissione. La regola della tracciabilità per la detrazione discende dalla Legge 160/2019, art. 1, commi 679-680 (Legge di Bilancio 2020), con eccezioni per acquisto di medicinali e dispositivi medici, e per prestazioni presso strutture pubbliche o private accreditate.

Accesso al portale e flusso operativo passo-passo

Per accedere al portale Tessera Sanitaria utilizzi SPID, CIE o CNS. Alla prima attivazione completi la registrazione dell’operatore: includi PEC, iscrizione all’albo e riferimenti richiesti dal Ministero della Salute.

Flusso pratico nell’area “Gestione Dati Spesa 730”:

  • Seleziona inserimento nuovo documento.
  • Compila: partita IVA, data emissione, numero documento, codice fiscale del paziente, tipologia di spesa, importo. Inserisci la data di pagamento e indica se è tracciabile. Spunta l’eventuale opposizione del paziente alla precompilata.
  • Conferma e invia. Il sistema rilascia un esito (accettazione o scarto). In caso di scarto, correggi e rinvia.
  • Conserva la ricevuta di invio con l’identificativo univoco.

Alcuni gestionali permettono l’invio massivo, utile per farmacie e strutture con grandi volumi. Verifica l’allineamento alle specifiche tecniche STS aggiornate.

Errori, annullamenti, rettifiche e ravvedimento

Se ti accorgi di un errore prima della scadenza, invia un annullamento o una rettifica dal portale. Dopo la scadenza, valgono le finestre correttive fissate annualmente dai decreti attuativi. Consulta sempre le istruzioni del MEF per l’anno di riferimento.

Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati sugli oneri detraibili seguono l’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 471/1997. In via generale, è prevista una sanzione per singola comunicazione con limiti massimi annuali, con riduzioni in caso di tempestiva correzione. Puoi valutare il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997.

Scadenze 2026 e principio temporale: conta la data di pagamento

Nel 2026, la trasmissione è semestrale:

  • Entro il 30 settembre: i documenti pagati nel primo semestre (1 gennaio – 30 giugno).
  • Entro il 31 gennaio: i documenti pagati nel secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell’anno precedente.

Conta la data del pagamento, non la sola data di emissione del documento. Se emetti a maggio e incassi a giugno, il documento rientra nel primo semestre. Le scadenze derivano dai decreti e provvedimenti attuativi del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che regolano il flusso STS (DM 31 luglio 2015 e aggiornamenti successivi, tra cui i provvedimenti 2019-2021). Verifica sempre le istruzioni annuali sul portale istituzionale.

Tracciabilità e detrazione del 19%: le eccezioni da ricordare

La detrazione del 19% delle spese sanitarie richiede il pagamento tracciabile dal 2020 (fonte: Legge 160/2019, art. 1, commi 679-680). Restano detraibili anche se pagate in contanti:

  • Acquisto di medicinali e dispositivi medici certificati.
  • Prestazioni rese da strutture pubbliche o da private accreditate al SSN.

Per questo, il campo “modalità di pagamento” è essenziale: consente al Fisco di applicare correttamente la regola nella precompilata. L’obbligo di invio al STS prescinde dal mezzo di pagamento.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie a privati: il divieto resta

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, vige il divieto di emettere e inviare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per ragioni di tutela dei dati sanitari (fonte: art. 10-bis del D.L. 119/2018, come convertito). In questi casi, emetti fattura o ricevuta analogica o documento commerciale e trasmetti i dati al STS nei termini previsti.

Se la prestazione è resa a soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B o PA) e non vi sono dati sanitari del paziente, puoi emettere e-fattura via SdI. Queste fatture non transitano nel STS perché non sono oneri detraibili del cittadino.

Privacy e sicurezza: minimizzazione e opposizione

Il trattamento dei dati nel STS deve rispettare il GDPR e il Codice Privacy. Trasmetti solo i dati richiesti, nella forma prevista. Evita di inserire diagnosi o dettagli clinici non richiesti dal tracciato. La finalità è fiscale, non clinica.

Il cittadino può opporsi alla messa a disposizione dei dati nella precompilata. L’operatore registra l’opposizione sul singolo documento. In alternativa, il cittadino può esercitare l’opposizione tramite gli strumenti predisposti dal Ministero della Salute entro i termini indicati annualmente. La trasmissione al STS resta comunque dovuta (fonti: DM MEF 31 luglio 2015; provvedimenti del Ministero della Salute e del Garante Privacy).

Regola decisionale rapida

Usa questa sequenza logica per decidere cosa fare in pochi secondi:

  • La prestazione o vendita è sanitaria e resa a un privato? Sì: invia al STS. No: vai a e-fattura SdI (se dovuta) e non inviare al STS.
  • Il pagamento è tracciabile o contante? Indicalo sempre nel STS; la tracciabilità incide sulla detrazione del 19%, non sull’obbligo di invio.
  • Il paziente si oppone alla precompilata? Spunta l’opposizione; invia comunque i dati al STS.
  • Prestazione con dati sanitari a persona fisica? Non usare SdI per la fattura; emetti documento analogico o commerciale e poi trasmetti al STS.
  • Hai sbagliato un dato già inviato? Annulla o rettifica entro i termini; se sei oltre, valuta ravvedimento e finestre correttive ufficiali.

Esempi operativi e riferimenti normativi

Un fisioterapista che emette ricevuta a un paziente privato deve trasmettere il documento al STS. Indica il codice fiscale del paziente, la tipologia di spesa “prestazioni sanitarie”, la data di pagamento e se il pagamento è tracciabile. Se il paziente paga in contanti, la trasmissione è comunque obbligatoria; la detrazione sarà possibile solo se ricade nelle eccezioni di legge.

Una parafarmacia che vende un dispositivo medico emette documento commerciale “parlante” con codice fiscale del cliente e trasmette i dati al STS. Anche se il cliente paga in contanti, l’onere è potenzialmente detraibile perché dispositivo medico certificato (fonte: Legge 160/2019 su tracciabilità e sue eccezioni).

Per la cornice legale: la precompilata e i flussi STS sono nel D.Lgs. 175/2014, art. 3; i tracciati tecnici e i soggetti obbligati nel DM MEF 31 luglio 2015 e successivi aggiornamenti; le regole sulla e-fattura sanitaria nel DL 119/2018, art. 10-bis; l’IVA sanitaria nell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972; la tracciabilità ai fini detrazione nella Legge 160/2019, art. 1, commi 679-680. Consulta i testi su Normattiva e i portali di MEF, Agenzia delle Entrate, Ministero della Salute e Garante Privacy.

Scenario Dati da trasmettere al STS Pagamento e impatto fiscale Scadenza invio Note operative e fonti
Prestazione sanitaria professionista → paziente privato CF paziente, P.IVA e albo, tipo spesa, numero e data documento, importi, data pagamento, modalità pagamento, eventuale opposizione Tracciabile: potenziale detrazione 19%. Contante: detrazione solo se ricade in eccezioni di legge Primo semestre entro 30/09; secondo semestre entro 31/01 Obbligo ex D.Lgs. 175/2014 e DM 31/07/2015; divieto e-fattura SdI ex art. 10-bis DL 119/2018
Farmacia/parafarmacia (scontrino parlante) CF cliente, tipologia spesa (farmaci/dispositivi), importi, data e modalità pagamento, eventuale opposizione Farmaci e dispositivi detraibili anche in contanti; tracciabile sempre consigliato Come sopra, su base data pagamento Specifiche tecniche MEF; tracciabilità ed eccezioni ex L. 160/2019, commi 679-680
Struttura pubblica o privata accreditata Dati struttura, CF paziente, tipologia spesa, importi, data e modalità pagamento, opposizione Prestazioni presso strutture pubbliche/accreditate detraibili anche se pagate in contanti Semestrale, 30/09 e 31/01 DM 31/07/2015 e decreti attuativi; eccezione contanti ex L. 160/2019
Veterinario (spese veterinarie) CF proprietario, dati documento, tipologia spesa veterinaria, importi, data e modalità pagamento Detrazione 19% entro limiti di legge; si applica regola tracciabilità come per spese sanitarie Semestrale, su base data pagamento D.Lgs. 175/2014 su oneri in precompilata; specifiche STS per spese veterinarie
Prestazione sanitaria B2B o verso PA (senza onere per privato) Nessun invio al STS Non onere detraibile del cittadino Non applicabile E-fattura via SdI come da obbligo generale di fatturazione elettronica

FAQ: domande frequenti sul Sistema Tessera Sanitaria

Devo inviare al STS solo le fatture pagate con carta o anche quelle pagate in contanti?

Devi inviare tutte le spese sanitarie rilevanti, anche se pagate in contanti. L’obbligo di trasmissione non dipende dal mezzo di pagamento. Il campo “modalità di pagamento” serve per determinare se la spesa potrà essere detratta automaticamente nella dichiarazione. Dal 2020 la detrazione del 19% richiede un pagamento tracciabile, con eccezioni per farmaci, dispositivi medici e prestazioni in strutture pubbliche o private accreditate (fonte: Legge 160/2019, art. 1, commi 679-680). Quindi: invii sempre; la tracciabilità influisce solo sul diritto alla detrazione del cittadino, non sul tuo dovere di trasmettere.

Come si gestisce l’opposizione del paziente alla precompilata?

Il paziente può opporsi alla messa a disposizione dei dati nella precompilata. Se comunica l’opposizione al momento della prestazione o del pagamento, tu la registri nel singolo invio flaggando l’apposito campo. L’opposizione non ferma l’invio al STS, che resta obbligatorio per finalità fiscali e di controllo. In alternativa, il paziente può esercitare l’opposizione tramite gli strumenti centralizzati del Ministero della Salute entro i termini fissati ogni anno. Le regole derivano dal DM MEF 31 luglio 2015 e dai provvedimenti attuativi in materia di privacy (GDPR e Codice Privacy) e dalle indicazioni del Garante.

Quali sono le sanzioni se dimentico di inviare i dati o li invio sbagliati?

Per l’omessa, tardiva o errata trasmissione di dati relativi agli oneri detraibili, si applicano le sanzioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e dal D.Lgs. 471/1997. La sanzione è calcolata per singola comunicazione, con tetti massimi annuali e riduzioni in caso di correzione tempestiva. In molti casi, la correzione entro brevi termini riduce sensibilmente l’importo. Se sei fuori tempo, valuta il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), che consente ulteriori riduzioni proporzionali al ritardo. Per importi e finestre esatte, consulta ogni anno le istruzioni ufficiali del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Posso emettere fattura elettronica via SdI per una visita a un paziente privato?

No, se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica e contiene potenzialmente dati sanitari, non devi emettere e inviare fattura elettronica via SdI. Vale il divieto stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, per ragioni di tutela dei dati sensibili. In questi casi emetti una fattura o ricevuta analogica o un documento commerciale, e trasmetti i dati al STS. Se invece fatturi a un’impresa o a un professionista per finalità non sanitarie del privato (quindi non onere detraibile), puoi emettere regolare e-fattura via SdI e non trasmetti al STS.

Come funziona l’invio in pratica? Posso fare upload massivo o devo inserire riga per riga?

Hai entrambe le opzioni. Sul portale STS, se gestisci pochi documenti, inserisci manualmente ogni riga in “Gestione Dati Spesa 730” compilando i campi obbligatori. Se gestisci volumi elevati (ad esempio, farmacia, poliambulatorio), utilizza le funzionalità di invio massivo previste dal sistema, direttamente o tramite software gestionale conforme alle specifiche tecniche del MEF. In ogni caso, verifica l’esito dell’invio (accettazione o scarto) e conserva le ricevute. Per variazioni di tracciato, nuove codifiche e versioni software attendibili, tieni d’occhio gli aggiornamenti pubblicati dal MEF, dal Ministero della Salute e dall’Agenzia delle Entrate, reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali.

Cosa succede se incasso l’acconto in un semestre e il saldo nell’altro?

Devi rispettare il principio della data di pagamento. Se incassi un acconto nel primo semestre e il saldo nel secondo, invii ciascun pagamento nel semestre di incasso, secondo le regole delle specifiche tecniche. Nel documento di spesa distingui gli importi riferiti ai pagamenti effettuati. In questo modo, la precompilata del cittadino riflette correttamente gli importi sostenuti in ciascun periodo fiscale. Ricorda le scadenze: primo semestre entro il 30 settembre, secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le indicazioni discendono dal DM 31 luglio 2015 e dai provvedimenti applicativi del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

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