Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La marca da bollo da 2,00 euro si applica sulle fatture elettroniche senza IVA, solo se l’importo documento supera 77,47 euro. Si paga in modo virtuale, a trimestre, con F24 generato dal portale Fatture e Corrispettivi.
- Obbligo se l’operazione è senza IVA ed il totale fattura supera 77,47 euro.
- Nessun bollo se la fattura è con IVA, in reverse charge, o per export/cessioni intra-UE non imponibili.
- Pagamento trimestrale via F24 (codici tributo 2521-2524) dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è la marca da bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo è un tributo fisso. Si applica su atti e documenti elencati nella tariffa allegata alla legge. Per le fatture elettroniche si paga in modo virtuale.
La base normativa è nel DPR 642/1972 (imposta di bollo) e nel Decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale sulle e-fatture). L’Agenzia delle Entrate disciplina il flusso con provvedimenti attuativi e specifiche tecniche FatturaPA.
In pratica, il bollo vale 2,00 euro per ciascuna fattura elettronica che rientra nei casi previsti. Non si applica ad aliquota. Non dipende dalla natura del cliente. Conta la natura IVA dell’operazione e la soglia economica.
Quando è dovuta: condizioni e casi esclusi
Operazioni esenti IVA
Esente IVA significa che la legge esclude l’IVA in modo espresso. Esempio: molte prestazioni sanitarie ex art. 10, DPR 633/1972. Se emetti fattura esente e il totale supera 77,47 euro, devi il bollo.
Totale significa l’importo complessivo del documento, al lordo di spese e contributi, e sempre al netto del bollo stesso. La rivalsa previdenziale e i diritti di segreteria concorrono al totale.
Operazioni non soggette o escluse
Non soggetta vuol dire che manca uno dei presupposti IVA (territorialità, oggettivo, soggettivo). In generale, se il documento è senza IVA e supera 77,47 euro, scatta il bollo.
Fanno eccezione gli atti esclusi dalla tariffa del bollo o esenti da bollo per norme speciali. La tariffa allegata al DPR 642/1972 contiene varie esenzioni specifiche.
Non imponibili export e cessioni intra-UE
Le operazioni non imponibili per esportazioni e operazioni assimilate (art. 8 e 8-bis, DPR 633/1972) e le cessioni intra-UE di beni (art. 41, DL 331/1993) non scontano il bollo. Queste fatture, pur senza IVA, sono escluse dall’imposta di bollo.
La ratio è agevolare gli scambi internazionali. Verifica sempre che l’operazione rientri correttamente nelle ipotesi non imponibili citate dalla norma.
Reverse charge e split payment
Reverse charge (art. 17, DPR 633/1972) significa che l’IVA la assolve il cliente. La fattura del fornitore resta “soggetta a IVA”, anche se non addebita l’aliquota. In questo caso non si applica il bollo.
Stesso discorso per lo split payment verso PA. L’operazione è soggetta a IVA, quindi niente bollo.
Soglia dei 77,47 euro
La soglia è superiore a 77,47 euro. A 77,47 euro o meno, il bollo non è dovuto. Il valore non si arrotonda. Non includere mai il bollo nel conteggio della soglia.
La soglia si valuta per documento. Non sommare più fatture. Ogni fattura fa storia a sé.
Regime forfettario e altri regimi senza IVA
Chi opera in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) emette fatture senza IVA per regola. Se il totale documento supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.
Vale lo stesso per professionisti in regime di vantaggio e per chi emette fatture fuori campo IVA. Verifica sempre la natura IVA della singola operazione.
Come si applica e si paga il bollo virtuale
Compilazione dell’XML FatturaPA
L’indicazione del bollo avviene nel tracciato XML. Nel blocco DatiBollo si imposta BolloVirtuale uguale a “S” e ImportoBollo pari a 2.00. Questo segnala al Sistema di Interscambio l’assolvimento virtuale.
Molti software lo impostano in automatico quando inserisci un’operazione non soggetta a IVA e la soglia risulta superata. Controlla sempre il file prima dell’invio.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate incrocia natura IVA, importi e campo DatiBollo. Se individua fatture con bollo dovuto non indicato, le inserisce in un elenco trimestrale nel portale Fatture e Corrispettivi.
Il quadro operativo è definito da provvedimenti AdE, tra cui il Provvedimento 4 febbraio 2021 n. 34958 e successivi aggiornamenti tecnici. Segui sempre le specifiche tecniche vigenti.
Versamento trimestrale e codici tributo
Il versamento è trimestrale. Scadenze: 31 maggio (primo trimestre), 30 settembre (secondo), 30 novembre (terzo), ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo (quarto).
Paghi con modello F24, sezione Erario, usando i codici tributo: 2521 (I trimestre), 2522 (II), 2523 (III), 2524 (IV). L’F24 si genera dal portale Fatture e Corrispettivi.
Soglie di rinvio pagamento
Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 settembre. Se la somma di primo e secondo trimestre non supera 250 euro, puoi versare tre trimestri insieme entro il 30 novembre.
Queste soglie operative derivano dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano la riscossione del bollo virtuale.
Come pagare l’F24
Puoi pagare con home banking, se la banca è abilitata. In alternativa, dal sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito su IBAN registrato. Ammesso anche il canale F24 intermediari abilitati.
Conserva la ricevuta di presentazione e l’addebito. Servono per eventuali verifiche.
Sanzioni, interessi e tutele
Omissione in fattura e omesso versamento
Due rischi distinti: non indicare il bollo nell’XML quando dovuto; non pagare il bollo entro la scadenza. In entrambi i casi devi regolarizzare con imposta, interessi e sanzione.
L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione con elenco fatture, imposta dovuta e sanzioni. La comunicazione indica anche i termini per pagare con riduzione.
Misura delle sanzioni e riduzioni
Il DPR 642/1972 prevede, in generale, una sanzione da una a cinque volte l’imposta non assolta. Sulle e-fatture, in prassi, questo si traduce in 2-10 euro per documento.
Se paghi entro il termine indicato nell’avviso (di norma 30 giorni), puoi ottenere la riduzione di un terzo della sanzione. Paghi anche gli interessi legali maturati.
Se ti accorgi tu dell’errore prima dell’avviso, puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Versi l’imposta con interessi e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.
Codici per sanzioni e interessi
Quando versi a seguito di comunicazione o in ravvedimento, usa i codici tributo dedicati: 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi. Indica sempre il trimestre corretto.
Calcola gli interessi con il tasso legale pro tempore. Annota le date esatte dei ritardi.
Errori frequenti e come evitarli
Errore tipico: confondere esente con non imponibile e applicare il bollo dove non dovuto, o viceversa. Soluzione: verifica l’articolo IVA citato in fattura.
Altro errore: dimenticare il bollo su fatture sopra soglia in regime forfettario. Imposta regole automatiche nel gestionale e controlla i registri trimestrali sul portale.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
Se la fattura ha anche una sola riga con IVA esposta, allora niente bollo, a prescindere dall’importo.
Se la fattura è senza IVA perché esente o non soggetta e supera 77,47 euro, allora applica il bollo da 2,00 euro.
Se la fattura è non imponibile per export/operazioni assimilate o cessione intra-UE di beni, allora niente bollo, anche se supera 77,47 euro.
Se l’operazione è in reverse charge o in split payment, allora niente bollo perché l’operazione è comunque soggetta a IVA.
Se nel trimestre l’importo del bollo non supera le soglie di rinvio (250 euro), allora puoi posticipare secondo le regole viste.
Casi particolari nel 2026
Fatture con rivalsa previdenziale e ritenuta
La rivalsa INPS o il contributo alla Cassa concorre alla soglia dei 77,47 euro. La ritenuta d’acconto non riduce la soglia. Valuta sempre il totale documento al lordo di spese e contributi.
Fatture alla PA e split payment
Se applichi lo split payment, l’operazione resta soggetta a IVA. Non devi la marca da bollo, anche sopra soglia. Indica correttamente la natura IVA e il meccanismo applicato.
Note di credito e storni
Se storni integralmente una fattura con bollo, il bollo non è più dovuto per quel documento. Se già versato, puoi chiedere rimborso ai sensi del DPR 642/1972 presentando istanza motivata.
Se lo storno è parziale e la soglia resta superata, il bollo resta dovuto. Se scendi a 77,47 euro o meno, il bollo non è dovuto.
Fatture miste e spese anticipate
Nelle fatture con righe con IVA e righe senza IVA, prevale la regola: documento soggetto a IVA, dunque niente bollo. Attenzione alle spese anticipate in nome e per conto: non alterano la natura IVA.
Prestazioni sanitarie e istruzione
Le prestazioni sanitarie e alcune prestazioni educative sono esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972). Se superano 77,47 euro, il bollo è dovuto, salvo esenzioni specifiche previste dal DPR 642/1972.
| Scenario | Trattamento IVA | Bollo dovuto? | Requisiti/Note operative | Scadenza/Versamento |
|---|---|---|---|---|
| Prestazione esente (art. 10, DPR 633/1972) | Esente IVA | Sì, se > 77,47 € | Indica “esente” con norma; attiva DatiBollo S e 2,00 € | Trimestrale con F24: 2521-2524 |
| Fattura non imponibile export (art. 8) | Non imponibile | No | Cita correttamente art. 8/8-bis/9; conserva prova | Nessun bollo; resta ordinaria conservazione |
| Cessione intra-UE di beni | Non imponibile (DL 331/1993) | No | Verifica requisiti intra-UE e VIES | Nessun bollo; adempimenti Intrastat |
| Reverse charge interno | Soggetta a IVA (senza addebito) | No | Indica art. 17 DPR 633/1972; natura N6.x | Nessun bollo; resta flusso IVA |
| Regime forfettario | Senza IVA per regime | Sì, se > 77,47 € | Imposta DatiBollo; controlla soglia | Trimestrale F24 2521-2524 |
| Split payment verso PA | Soggetta a IVA (scissione) | No | Indica “scissione dei pagamenti” | Nessun bollo |
| Fattura mista (con e senza IVA) | Mista, ma documento soggetto a IVA | No | Se anche una riga ha IVA, niente bollo | Nessun bollo |
| Nota di credito totale | Storno integrale | No (da ricalcolare) | Se già versato, valuta rimborso ex DPR 642/1972 | Eventuale istanza di rimborso |
FAQ
Come calcolo correttamente la soglia dei 77,47 euro su una fattura senza IVA?
Guarda il totale documento, al lordo di spese e contributi esposti, e sempre al netto dell’imposta di bollo. Includi la rivalsa previdenziale, i diritti di segreteria, le spese addebitate al cliente, le spese forfettarie e qualsiasi importo che concorra al corrispettivo. Non sottrarre la ritenuta d’acconto: la ritenuta è un prelievo sul compenso, non riduce la base della soglia. Se il totale supera 77,47 euro anche di un centesimo, la marca da bollo è dovuta e va indicata nel tracciato XML con DatiBollo. Se il totale è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non si applica. Non si fa alcun arrotondamento sulla soglia.
Come funziona il controllo dell’Agenzia delle Entrate e cosa arriva nella comunicazione?
L’Agenzia delle Entrate incrocia i file trasmessi allo SdI. Analizza natura IVA delle linee (per esempio N2, N3, N4, N6), importo complessivo e presenza del blocco DatiBollo. Se rileva bollo dovuto e non indicato, inserisce la fattura in un elenco trimestrale nella tua area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Ricevi una comunicazione con: elenco delle fatture interessate, imposta di bollo dovuta per trimestre, eventuali sanzioni e interessi, istruzioni e termini per pagare. All’interno trovi anche un F24 precompilato o i dati per generarlo. Se paghi entro il termine indicato (di norma 30 giorni), la sanzione è ridotta di un terzo. In caso di errori nell’elenco, puoi segnalare e chiedere lo scarto delle fatture non dovute al bollo, motivando con la norma IVA corretta (per esempio export art. 8).
Quali codici tributo devo usare per imposta, sanzioni e interessi e come compilo l’F24?
Per l’imposta di bollo su e-fatture usa i codici: 2521 (I trimestre), 2522 (II), 2523 (III), 2524 (IV). Per le sanzioni utilizza il codice 2525 e per gli interessi il codice 2526. Compila la sezione Erario, indica l’anno di riferimento e seleziona il trimestre corretto. Se paghi più trimestri insieme per effetto della soglia di rinvio (250 euro), inserisci le righe separate con i rispettivi codici. Verifica l’importo proposto dal portale. Se stai facendo ravvedimento operoso, calcola gli interessi legali dalla scadenza alla data di pagamento e applica la sanzione ridotta secondo i giorni di ritardo. Conserva ricevuta e quietanza di addebito.
Devo applicare il bollo su fatture non imponibili diverse da export e cessioni intra-UE?
Dipende dalla norma. In generale, le operazioni non imponibili per export e cessioni intra-UE di beni non pagano il bollo perché espressamente escluse. Per altre ipotesi di non imponibilità o fuori campo (per esempio servizi internazionali ex art. 7-septies, prestazioni rese a committente estero fuori campo territorialità), la regola è: se non c’è IVA e il totale documento supera 77,47 euro, il bollo è dovuto, salvo un’esenzione specifica prevista dal DPR 642/1972. Quindi devi qualificare correttamente la fattispecie IVA e poi verificare se esiste un’esenzione da bollo applicabile. In caso di dubbio, preferisci l’indicazione del bollo e monitora l’elenco AdE trimestrale per eventuali scarti.
Cosa succede se mi accorgo in ritardo di non aver messo il bollo o di non averlo pagato?
Hai due strade. Se non hai ancora ricevuto la comunicazione, puoi fare ravvedimento operoso: versi l’imposta dovuta del trimestre con F24 (codici 2521-2524), aggiungi sanzione ridotta secondo il tempo trascorso (D.Lgs. 472/1997) usando il codice 2525 e calcoli gli interessi legali con codice 2526. Questo limita i costi. Se invece ricevi la comunicazione dell’Agenzia, paga entro il termine indicato per beneficiare della riduzione di un terzo della sanzione. In entrambi i casi, verifica che l’elenco fatture sia corretto: se ci sono fatture di export, cessioni intra-UE o operazioni con IVA (incluso reverse charge), chiedi la rettifica perché il bollo non è dovuto. Aggiorna il gestionale per impostare la compilazione automatica di DatiBollo in futuro.
