Registro dei corrispettivi cartaceo: chi deve averlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il registro dei corrispettivi serve per l’e-commerce indiretto. Il negozio fisico usa i corrispettivi telematici con registratore telematico. Registra ogni giorno gli incassi, separando per aliquota IVA applicata.

  • Fonte normativa: DPR 633/1972, art. 22 e 24; D.Lgs. 127/2015, art. 2; DM 7 dicembre 2016; D.Lgs. 83/2021 (OSS/IOSS).
  • E-commerce indiretto: niente scontrino e niente trasmissione telematica; sì al registro corrispettivi con totale giornaliero per aliquota.
  • Negozi fisici: obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi con RT; niente registro cartaceo tradizionale.

Cos’è il registro dei corrispettivi e quando è obbligatorio

Il registro dei corrispettivi è un registro IVA. Serve per annotare, a fine giornata, gli incassi senza fattura. Si usa la logica “a cassa”: segni quello che hai incassato.

La base giuridica è l’art. 24 del DPR 633/1972 (Decreto IVA). L’art. 22 dello stesso decreto esonera scontrino e ricevuta per le vendite a distanza. Il che vale per l’e-commerce indiretto.

La regola pratica è questa. Se vendi online beni spediti al cliente, non emetti scontrino. Quindi non invii corrispettivi telematici. Compili invece il registro dei corrispettivi, separando gli importi per aliquota IVA.

Fonti e chiarimenti ufficiali

Le regole su memorizzazione e invio telematico nascono dal D.Lgs. 127/2015, art. 2. Il DM 7 dicembre 2016 definisce il “documento commerciale” al posto dello scontrino. Gli esoneri per il commercio elettronico indiretto sono richiamati dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e si rintracciano su Normattiva.

Per l’e-commerce diretto e i regimi OSS/IOSS, il riferimento è il D.Lgs. 83/2021. Ha recepito il pacchetto IVA e-commerce UE e ha introdotto registri specifici da conservare per 10 anni.

Puoi verificare le norme su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate e del MEF. Non servono link: cerca per numero e data della norma.

E-commerce: diretto vs indiretto e impatto sugli adempimenti

E-commerce indiretto significa vendere beni fisici spediti al cliente. In questo caso, non c’è scontrino. Non c’è corrispettivo telematico. C’è il registro dei corrispettivi con incassi giornalieri, per aliquota.

E-commerce diretto significa vendere servizi digitali, come software scaricabile o corsi online erogati in automatico. Qui l’IVA segue il paese del consumatore UE. Si usa l’OSS per versare l’IVA estera con una dichiarazione unica in Italia.

Il registro dei corrispettivi tradizionale riguarda l’IVA italiana. Se usi l’OSS per vendite B2C UE, devi tenere un registro specifico OSS. Lo dice il D.Lgs. 83/2021 e il Regolamento UE 282/2011.

E-commerce indiretto: cosa annotare ogni giorno

Annota il totale degli incassi del giorno. Suddividi per aliquota IVA: 22%, 10%, 5%, 4%, o non imponibile se serve. Non scendere al dettaglio dei singoli ordini.

Usa i totali lordi IVA compresa. I resi del giorno si sottraggono. Le spese di spedizione si sommano e si tassano con l’aliquota del bene principale, salvo casi particolari.

I metodi di pagamento non cambiano l’annotazione. Incassi con carta, bonifico, PayPal o contrassegno vanno dentro il totale. Le commissioni dei PSP non riducono il corrispettivo. Sono un costo, non scontano l’IVA sulle vendite.

E-commerce diretto: OSS e registri dedicati

Se vendi servizi digitali a privati UE, applichi l’IVA del paese del cliente. Usi l’OSS per versarla. Non fai scontrini né corrispettivi telematici.

Devi però tenere il registro OSS. Contiene i dati delle operazioni, l’IVA applicata per Stato membro, la base imponibile e l’imposta dovuta. Conservi per 10 anni. Lo prevedono D.Lgs. 83/2021 e Regolamento UE 282/2011.

Se vendi anche in Italia, le vendite domestiche vanno nel sistema IVA italiano. Qui puoi avere, a seconda dei casi, registro corrispettivi o corrispettivi telematici.

Negozi fisici: corrispettivi telematici obbligatori

Dal 2019-2020, il negozio fisico deve memorizzare e inviare i corrispettivi in modo telematico. Serve un Registratore Telematico (RT) o un server RT. Lo impone il D.Lgs. 127/2015, art. 2.

Al cliente rilasci un “documento commerciale”. Ha valore fiscale per la detrazione, se riporti il codice fiscale. Il documento sostituisce scontrino e ricevuta fiscale. Lo ha definito il DM 7 dicembre 2016.

Le sanzioni per omissioni o invii errati richiamano il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 127/2015. Sono amministrative e possono crescere in caso di recidiva. In casi gravi è possibile la sospensione dell’attività. Verifica i dettagli su Normattiva e le risposte dell’Agenzia.

Attività miste e vendite non omogenee

Se hai negozio fisico e shop online, separa i due flussi. Il negozio invia i corrispettivi telematici. L’e-commerce indiretto usa il registro dei corrispettivi.

Se usi un punto di ritiro con cassa, quello è un punto vendita. Qui vale l’RT con documento commerciale. Se è solo un pick-up senza pagamento, non serve RT per il ritiro.

Se fatturi ogni vendita online, il registro dei corrispettivi può non servire per quelle operazioni. Ma valuta costi, compliance e usabilità per il cliente.

Regola decisionale rapida

In 6 passaggi logici

1) Vendi beni online spediti al cliente? Sì: e-commerce indiretto. No: vai al punto 4.

2) Hai un negozio fisico? Sì: negozio con RT per le vendite in cassa; e-commerce con registro corrispettivi. No: solo registro corrispettivi per vendite online.

3) Sei in regime forfettario? Sì: sei esonerato dai registri IVA. Il registro corrispettivi non è obbligatorio, ma è consigliato per prova degli incassi. No: tieni il registro ex art. 24 DPR 633/1972.

4) Vendi servizi digitali B2C UE? Sì: usa l’OSS. Tieni il registro OSS per 10 anni. No: se vendi solo in Italia, valuta fattura o altre prove.

5) Vendi extra-UE? Se esporti beni, emetti fattura e prova l’uscita. Non usi il registro per quelle operazioni. Se usi IOSS per spedizioni fino a 150 euro, tieni il registro IOSS.

6) Usi marketplace che agisce da “facilitatore”? Se sì e ricadi nei casi del D.Lgs. 83/2021, l’IVA può essere a carico del marketplace. Tu registri come vendita al marketplace, non come B2C.

Come si compila il registro dei corrispettivi: passo-passo

1) A fine giornata, estrai il totale incassato dallo shop. Usa un report affidabile. Evita di sommare a mano gli ordini.

2) Suddividi per aliquota IVA. Esempio: libri 4%, zaini 22%. Inserisci due righe separate.

3) Indica data, descrizione sintetica, imponibile e IVA oppure il lordo e l’aliquota. Mantieni uno schema coerente.

4) Sottrai i resi del giorno alla stessa aliquota. Conserva la prova del reso.

5) Conserva i report giornalieri e mensili. Serviranno in caso di controllo.

Esempio pratico: cartoleria online

Incassi del 15 settembre: 200 euro di libri (IVA 4%) e 600 euro di zaini (IVA 22%). Nel registro annoti due righe. Riga 1: “vendite libri IVA 4%”, 200 euro. Riga 2: “vendite zaini IVA 22%”, 600 euro.

Se hai un reso di 50 euro su zaino, la riga degli zaini diventa 550 euro. Allega la prova del reso. Le commissioni PayPal o carta restano costi. Non riducono i corrispettivi.

Se vendi un buono regalo, non è subito imponibile IVA. Lo diventa quando il cliente lo usa. Gestisci i buoni con attenzione contabile.

Rettifiche, errori e conservazione

Hai sbagliato un importo? Non cancellare. Fai una nuova riga di storno con segno meno e una correzione con segno più. Aggiungi una nota chiara.

I registri vanno conservati 10 anni. Lo prevedono l’art. 39 del DPR 633/1972 e l’art. 2220 del codice civile. Vale anche per i registri elettronici.

Per l’OSS/IOSS, il termine di conservazione è 10 anni. Lo chiede il diritto UE. Assicurati che il gestionale esporti i dati richiesti.

Esoneri, regimi agevolati e casi particolari

Regime forfettario: esonero dagli adempimenti IVA, inclusi i registri (Legge 190/2014 e s.m.i.). Quindi il registro dei corrispettivi non è obbligatorio. È però prudente tenere un prospetto incassi. Serve come prova e per il reddito.

Regime semplificato: valgono le regole IVA ordinarie. Se fai e-commerce indiretto, usa il registro corrispettivi. Se hai un negozio, usa l’RT per le vendite in cassa.

Marketplace come “facilitatore”: in alcuni casi l’IVA è dovuta dal marketplace (D.Lgs. 83/2021 e Direttiva 2006/112/CE art. 14-bis). Tu fatturi al marketplace o registri la cessione presunta. Non annoti quei corrispettivi come B2C.

Vendite UE e extra-UE

UE B2C sopra 10.000 euro annui: usa l’OSS oppure apri partita IVA in ogni Stato. L’OSS è più semplice. Serve un registro dedicato.

Extra-UE beni: le vendite con uscita fisica dal territorio sono esportazioni non imponibili (art. 8 DPR 633/1972). Emetti fattura. Non usi il registro corrispettivi per quelle operazioni.

IOSS: per spedizioni fino a 150 euro a privati UE, puoi usare l’IOSS. L’IVA si paga al checkout. Conserva il registro IOSS per 10 anni.

Scenario Documento per il cliente Adempimento giornaliero Registri da conservare Invii/Scadenze
Solo e-commerce indiretto in Italia Nessuno obbligatorio; fattura solo su richiesta Registro corrispettivi con totali per aliquota Registro corrispettivi; report vendite Nessun invio giornaliero; liquidazioni IVA periodiche
E-commerce diretto UE con OSS Nessuno in Italia; rispetto regole del paese cliente Nessuno su registro tradizionale per vendite OSS Registro OSS per 10 anni Dichiarazione OSS trimestrale e versamento
Negozio fisico (B2C) Documento commerciale da RT Memorizzazione e invio telematico corrispettivi Memorie RT; Z fiscali; archivio invii Invio giornaliero/periodico via RT; adempimenti AdE
Misto: negozio + e-commerce indiretto RT per il negozio; nessuno per l’online RT per il negozio; registro corrispettivi per l’online Entrambi i flussi, separati Invii RT per il negozio; IVA periodica complessiva
Forfettario con solo e-commerce indiretto Nessuno; fattura su richiesta Nessun obbligo di registro IVA; consigliato prospetto incassi Prove incassi; fatture emesse/ricevute Nessun invio IVA; imposte dirette secondo regime
Marketplace “facilitatore” (casi D.Lgs. 83/2021) Documento del marketplace al cliente Non registri come B2C; registri verso marketplace Contratti e rendiconti marketplace; registro OSS/IOSS se usato OSS/IOSS se applicabile; IVA italiana per vendite domestiche proprie

FAQ: domande frequenti

1) Sono in regime forfettario e vendo solo online beni spediti. Devo tenere il registro dei corrispettivi?

Dal punto di vista IVA, il forfettario è esonerato dai registri. La Legge 190/2014, con le modifiche successive, ha tolto l’obbligo di tenere i registri IVA, incluso il registro dei corrispettivi. Quindi, in senso stretto, non sei obbligato a compilarlo. Resta però l’obbligo di conservare le fatture emesse e ricevute, e la necessità di poter provare i ricavi in caso di controllo. Per questo molti professionisti consigliano un prospetto incassi giornaliero, anche se non è un “registro IVA”. Ti aiuta a riconciliare vendite, estratti conto e pagamenti dei gateway. In caso di richiesta documentale, potrai mostrare dati completi e coerenti. Ricorda: se apri anche un punto vendita fisico, scatta l’obbligo dei corrispettivi telematici per quel canale, a prescindere dal regime.

2) Ho Shopify con POS in negozio. Come gestisco corrispettivi telematici e registro per l’online?

Se incassi in negozio tramite POS collegato a una cassa RT, emetti documento commerciale e invii i corrispettivi telematici per le vendite fatte fisicamente. Per gli ordini online spediti al cliente, non usi l’RT e non fai documento commerciale. A fine giornata, prendi il report delle sole vendite online e compili il registro dei corrispettivi per aliquota. Se un cliente ordina online ma paga e ritira in negozio, la vendita è “da cassa”: emetti documento commerciale e invii il corrispettivo via RT. Tieni separati i flussi con categorie chiare nel gestionale. In caso di controllo, potrai mostrare i tracciati RT per il negozio e il registro per l’online, evitando doppie registrazioni.

3) Vendo a privati UE e supero 10.000 euro annui. Devo ancora usare il registro dei corrispettivi?

Quando superi la soglia UE di 10.000 euro per vendite a distanza B2C, devi applicare l’IVA del paese del cliente. Puoi scegliere l’OSS in Italia per versare l’IVA estera con una sola dichiarazione trimestrale. In questo caso, per le operazioni confluite nell’OSS, non usi il registro dei corrispettivi italiano. Devi invece tenere il registro OSS per 10 anni con i dati richiesti dal D.Lgs. 83/2021 e dal Regolamento UE 282/2011. Le vendite domestiche italiane, se senza scontrino, restano nel registro dei corrispettivi. Quindi, in pratica, avrai due registri: uno tradizionale per l’Italia e uno OSS per l’UE. Se non usi l’OSS, devi identificarti IVA in ogni Stato e seguire le regole locali, con adempimenti più complessi.

4) Incasso con PayPal e carte. Devo registrare il netto dopo commissioni o il lordo?

Devi registrare il lordo incassato dal cliente, comprensivo di IVA. Le commissioni dei sistemi di pagamento sono costi di servizio. Non riducono i corrispettivi. Questo perché l’IVA si calcola sul prezzo pagato dal cliente, non su quello che arriva sul tuo conto dopo le trattenute. Annota quindi i corrispettivi lordi nel registro. Le commissioni le registri tra i costi, con la relativa fattura del provider (se UE o extra-UE applica le regole specifiche su IVA e reverse charge). Per riconciliare, usa un prospetto mensile: parti dai corrispettivi lordi, sottrai commissioni e confronta col saldo effettivo accreditato sul conto bancario. Conserva i report dei PSP. In caso di verifica, dimostrerai la catena completa degli incassi.

5) Ho dimenticato di annotare un giorno o ho sbagliato aliquota. Come correggo? Quali sanzioni rischio?

Se dimentichi l’annotazione giornaliera, recupera al più presto. Fai una riga con la data corretta e una nota esplicativa. Se hai sbagliato aliquota, inserisci uno storno (importo negativo) sulla riga errata e una riga corretta. Evita cancellazioni. Per gli aspetti sanzionatori, le violazioni sulla memorizzazione/trasmissione RT richiamano il D.Lgs. 127/2015 e il D.Lgs. 471/1997, con sanzioni amministrative e, nei casi gravi o ripetuti, la sospensione. Per i registri IVA tradizionali, valgono le regole generali sulle irregolarità formali e sostanziali dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. In pratica, se la correzione è tempestiva e l’imposta non è stata evasa, le sanzioni sono più leggere. Per sicurezza, documenta sempre l’errore e la rettifica. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su Normattiva e nelle circolari per gli importi aggiornati.

Riferimenti normativi citati

DPR 633/1972, art. 22 (certificazione dei corrispettivi) e art. 24 (registro dei corrispettivi). D.Lgs. 127/2015, art. 2 (memorizzazione e trasmissione telematica). DM 7 dicembre 2016 (documento commerciale). D.Lgs. 83/2021 (OSS e IOSS; registri e conservazione). D.Lgs. 471/1997 (sanzioni). Fonti consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, MEF.

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