Fattura online: come devi crearla e quali dati inserire?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per la fattura cartacea compila i dati obbligatori dell’art. 21 DPR 633/1972. Per la fattura elettronica genera il file XML FatturaPA e invialo via SdI con codice destinatario o PEC. Conserva i documenti 10 anni.

  • Contenuto minimo della fattura: articolo 21 del DPR 633/1972 e, se semplificata, articolo 21-bis.
  • Obbligo di e-fattura: decreto legislativo 127/2015 e DL 36/2022 (forfettari inclusi dal 2024), con eccezioni specifiche Sistema Tessera Sanitaria.
  • Emissione e termini: 12 giorni per l’immediata; entro il 15 del mese successivo per la differita; conservazione a norma per 10 anni (art. 2220 c.c. e art. 39 DPR 633/1972).

Quando usare fattura cartacea e quando elettronica nel 2026

Nel 2026 la regola generale è: se hai partita IVA italiana, emetti e invii fatture elettroniche tramite SdI. La base è il decreto legislativo 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario usano la fattura elettronica, superata la precedente soglia di 25.000 euro introdotta dal DL 36/2022. Fa eccezione chi è tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per operazioni verso persone fisiche, secondo le proroghe e i decreti MEF vigenti.

La fattura cartacea oggi resta valida solo dove la legge esclude l’e-fattura o quando il cliente è un consumatore e riceve una “copia di cortesia”. Se rientri nell’obbligo, conta solo la trasmissione via SdI per gli adempimenti IVA.

Fonti normative principali

Per la cornice generale: decreto legislativo 127/2015 e provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate (specifiche FatturaPA). Per i contenuti della fattura: articolo 21 e 21-bis del DPR 633/1972. Per forfettari: legge 190/2014, commi 54-89, e DL 36/2022. Per PA: DM 55/2013. Per conservazione: articolo 2220 del codice civile, articolo 39 del DPR 633/1972 e Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici. Per eventuali esclusioni STS: decreti MEF e indicazioni del Ministero della Salute. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Dati obbligatori in ogni fattura (art. 21 DPR 633/1972)

La fattura, cartacea o elettronica, deve includere in modo chiaro:

  • Data di emissione e numero progressivo univoco.
  • Dati del cedente/prestatore: denominazione o nome e cognome, indirizzo, partita IVA; codice fiscale se dovuto.
  • Dati del cessionario/committente: denominazione o nome e cognome, indirizzo, partita IVA o codice fiscale.
  • Descrizione dei beni/servizi, quantità, corrispettivi, eventuali sconti.
  • Aliquota IVA e imposta; oppure natura dell’operazione (codici N1–N7) se non imponibile, esente, fuori campo.
  • Eventuali annotazioni: ritenuta d’acconto, contributo integrativo cassa professionale, bollo da 2 euro se dovuto.
  • Termini e modalità di pagamento.

Per la fattura semplificata (art. 21-bis) puoi indicare meno dati, entro i limiti previsti. In e-fattura usi i campi XML previsti dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Emissione elettronica: SdI, codici e flussi

La fattura elettronica usa il formato XML “FatturaPA”. La generi con un software, la firmi se richiesto e la invii al Sistema di Interscambio (SdI). Solo la consegna valida via SdI attesta l’emissione ai fini IVA.

Per recapitare al cliente servono:

  • Codice destinatario a 7 caratteri (per imprese e professionisti) oppure PEC. Se il cliente non fornisce dati, usa “0000000” e la fattura resta nel cassetto fiscale del destinatario.
  • Codici documento (es. TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD05 nota di debito) e codici natura IVA coerenti.
  • Per PA: formato e canali previsti dal DM 55/2013, con eventuali CUP/CIG e riferimenti d’ordine.

Dopo l’invio, SdI rilascia notifiche: consegna, scarto o mancata consegna. Se la fattura è scartata, si considera non emessa: correggi e reinvia entro 5 giorni, mantenendo la numerazione coerente.

Termini di emissione: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la fattura immediata; entro il 15 del mese successivo per la fattura differita, se supportata da DDT o documenti idonei. Queste regole discendono dal DPR 633/1972 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Conservazione e controlli

Conservi le fatture per 10 anni, in modo integro, autentico e leggibile. Lo richiedono l’articolo 2220 del codice civile e l’articolo 39 del DPR 633/1972. La conservazione a norma segue le Linee guida AgID.

Predisponi un manuale di conservazione, definisci i ruoli e i tempi, genera i pacchetti di archiviazione, assicurati dell’immodificabilità. La conservazione deve permettere esibizione e ricerca rapida in caso di verifica fiscale.

Per il bollo sulle e-fatture non soggette a IVA, l’imposta è di 2 euro se il totale documento supera 77,47 euro. Il riversamento avviene a cadenza periodica secondo le scadenze comunicate dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi, ai sensi del DM 17 giugno 2014 e successive modifiche.

Sanzioni e rimedi

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono nell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997. In generale: dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Se l’operazione non espone IVA, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

Se sbagli importi o imponibile, emetti una nota di credito (TD04) o una nota di debito (TD05). Se sbagli dati formali ma non l’imposta, emetti una fattura rettificativa o una variazione secondo l’articolo 26 del DPR 633/1972.

Se il fornitore non ti emette la fattura, dopo quattro mesi puoi regolarizzare con autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997. Per gli acquisti esteri usa i documenti TD17, TD18 e TD19 secondo il decreto legislativo 127/2015.

Regola decisionale rapida

Decidi in 5 passaggi

  • Hai partita IVA italiana? Sì: usa e-fattura via SdI. No: non puoi emettere fattura; se vendi saltuariamente usa ricevuta occasionale con ritenuta, se dovuta.
  • Cliente Pubblica Amministrazione? Usa FatturaPA (DM 55/2013) con CUP/CIG se richiesti.
  • Cliente impresa o professionista? Usa e-fattura con codice destinatario o PEC. Invia sempre via SdI.
  • Cliente consumatore finale? Se sei obbligato all’e-fattura, trasmetti via SdI e consegna una copia di cortesia se richiesta. Memorizza e trasmetti corrispettivi se usi RT.
  • Operazione sanitaria verso persona fisica? Verifica l’eventuale esclusione e le regole collegate al Sistema Tessera Sanitaria previste dai decreti MEF vigenti.

Tempistiche essenziali

  • Immediata: invia via SdI entro 12 giorni dall’operazione.
  • Differita: entro il 15 del mese successivo, con riferimento a DDT.
  • Conservazione: garantita per 10 anni, secondo Linee guida AgID.

Come fare una fattura cartacea valida

Apri un documento e inserisci i tuoi dati, quelli del cliente e i riferimenti fiscali. Descrivi bene beni o servizi. Applica IVA o indica la natura dell’operazione se non imponibile o esente.

Numera progressivamente, data la fattura, indica pagamento e termini. Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, apponi l’imposta di bollo. Conserva l’originale per 10 anni.

Ricorda: se rientri nell’obbligo di e-fattura, la versione cartacea non sostituisce la trasmissione via SdI. Puoi usarla solo come copia di cortesia.

Come fare e inviare una fattura elettronica

Prepara i dati dell’articolo 21 DPR 633/1972. Compila il tracciato XML FatturaPA con un software. Seleziona il tipo documento (TD01, TD04, ecc.) e i codici IVA o natura corretti.

Inserisci il codice destinatario o la PEC del cliente. Se non disponibile, usa “0000000” e indica il codice fiscale del cliente; la fattura sarà nel suo cassetto fiscale. Per PA segui le regole del DM 55/2013.

Invia la fattura a SdI. Gestisci le notifiche. In caso di scarto, correggi e rinvia. Conserva a norma il file e le ricevute.

Casi particolari: estero, reverse charge, forfettari

Operazioni con soggetti esteri: dal 2022 si comunicano tramite documenti elettronici via SdI (decreto legislativo 127/2015). Usa TD17 per servizi ricevuti da non residenti, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti da soggetti esteri in reverse charge interno.

Reverse charge e split payment: applica le regole specifiche e indica in fattura la norma di riferimento. Per lo split payment verso PA e società incluse, verifica l’elenco aggiornato e le norme attuative.

Regime forfettario: non addebiti IVA né ritenuta d’acconto. Indica la dicitura di legge (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Applica il bollo se dovuto. Dal 2024 emetti e invii e-fattura come gli altri, nel rispetto del principio di cassa, cioè tassazione quando incassi.

Scenario Requisiti fiscali Canale/Documento Tempistiche
B2B Italia (impresa o professionista) Contenuto art. 21 DPR 633/1972; codici IVA/natura; numerazione progressiva XML FatturaPA TD01 via SdI con codice destinatario o PEC Immediata: entro 12 giorni; Differita: entro il 15 del mese successivo
Pubblica Amministrazione Contenuti obbligatori + CUP/CIG se richiesti; eventuali riferimenti ordine FatturaPA DM 55/2013; canale SdI dedicato; possibile firma digitale Secondo regole generali IVA; rispetto termini contrattuali PA
B2C Italia (consumatore finale) Se soggetto a e-fattura: trasmissione via SdI; copia di cortesia su richiesta XML via SdI con “0000000” se senza codice; memorizzazione corrispettivi se RT Immediata entro 12 giorni; differita ammessa con DDT
Operazioni con estero Integrazione/autofattura per reverse charge; indicazioni normative in fattura Invio documenti TD17/TD18/TD19 via SdI; destinatario “XXXXXXX” dove previsto Nei termini previsti per l’integrazione/autofattura e comunicazioni
Sanitario verso persona fisica (Sistema TS) Verifica esclusione e regole privacy; invio dati a Sistema TS se dovuto Fattura elettronica esclusa o limitata secondo decreti MEF; documento alternativo Nei termini IVA e di invio al Sistema TS vigenti
Regime forfettario Niente IVA e niente ritenuta; dicitura L. 190/2014; bollo se dovuto E-fattura via SdI dal 2024; TD01 con natura operazione corretta Immediata/differita come regola generale; conservazione 10 anni

FAQ

Posso ancora emettere fatture cartacee nel 2026 senza usare la fattura elettronica?

Sì, ma solo se rientri in una delle eccezioni previste dalla legge. La regola generale è l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per tutti i titolari di partita IVA, incluso il regime forfettario dal 2024. Le esclusioni riguardano casi specifici, come alcune operazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, secondo i decreti MEF vigenti. Se sei obbligato all’e-fattura, la copia cartacea è solo di cortesia e non sostituisce l’invio a SdI. Verifica sempre la tua posizione sulla base delle fonti ufficiali: decreto legislativo 127/2015, DL 36/2022, DPR 633/1972 e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i termini per emettere e inviare una fattura elettronica e cosa rischio se sforo?

Per la fattura immediata hai 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per la fattura differita, emessa su DDT o documento equivalente, hai tempo fino al 15 del mese successivo. Il conteggio dei termini deriva dal DPR 633/1972 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Se superi i termini o ometti la fattura, si applicano le sanzioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997: in generale dal 90% al 180% dell’IVA, o da 250 a 2.000 euro in assenza di IVA. Puoi limitare i rischi correggendo tempestivamente errori formali e, se necessario, emettendo note di credito o documenti integrativi ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972.

Come gestisco il bollo sulle fatture elettroniche e come avviene il pagamento?

Se la fattura non sconta IVA e supera 77,47 euro, devi applicare l’imposta di bollo di 2 euro. In e-fattura la indichi nel campo “Bollo virtuale” del tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto in base alle fatture transitate in SdI e rende disponibile l’importo da versare nel portale Fatture e Corrispettivi. Il pagamento avviene con F24 o addebito, secondo le modalità e le scadenze comunicate dall’Agenzia, in attuazione del DM 17 giugno 2014 e successive modifiche. Se dimentichi il bollo, puoi regolarizzarlo con sanzioni e interessi ridotti se paghi in ravvedimento operoso, secondo le regole generali del sistema sanzionatorio.

Ho sbagliato una e-fattura: quando uso la nota di credito e quando devo riemettere?

Se l’errore incide su imponibile, imposta o quantità, usa la nota di credito (TD04) per stornare in tutto o in parte, o la nota di debito (TD05) per integrare. Se l’errore è solo formale (ad esempio, indirizzo o descrizione), puoi emettere una nuova fattura correttiva o inserire una annotazione, secondo l’articolo 26 del DPR 633/1972. Se SdI scarta la fattura, quella fattura non è emessa: correggi e rinvia, preferibilmente entro 5 giorni. Puoi mantenere lo stesso numero se il tuo gestionale lo consente senza creare buchi, oppure usare il successivo numero spiegando la sequenza nel registro. Conserva le ricevute SdI e la documentazione a supporto per eventuali controlli.

Sono in regime forfettario: cosa devo scrivere in fattura e come cambia con l’elettronica?

In regime forfettario non addebiti l’IVA e non applichi la ritenuta d’acconto. Inserisci una dicitura chiara, ad esempio: “Operazione in regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – non soggetta a IVA né a ritenuta d’acconto”. Se l’importo supera 77,47 euro e non c’è IVA, indichi il bollo di 2 euro. Dal 2024 emetti e invii la fattura esclusivamente in formato elettronico via SdI, come gli altri contribuenti, sulla base del DL 36/2022. La tassazione segue il principio di cassa, cioè paghi imposta sostitutiva su quanto incassi, non su quanto fatturi. Ricorda la conservazione a norma per 10 anni e l’uso corretto dei codici natura in caso di operazioni non imponibili o esenti.

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