Elenchi dell’Intrastat: quali operazioni sono contenute?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Devi presentare Intrastat quando effettui scambi B2B di beni o servizi tra soggetti IVA stabiliti in diversi Paesi UE, a titolo oneroso, con spedizione intra-UE (beni) o prestazioni generiche B2B (servizi).

  • I soggetti devono essere entrambi IVA e iscritti al VIES; fa eccezione il cliente che non ha una partita IVA valida (tipico di regimi speciali/forfettari esteri): in quel caso è B2C e Intrastat non si presenta.
  • Periodicità mensile o trimestrale in base alle soglie fissate da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat; scadenza ordinaria entro il 25 del mese successivo al periodo.
  • Escluse operazioni immobiliari, trasporto persone, noleggio breve mezzi, ristorazione/catering, e servizi territorialmente esclusi ex art. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972.

Cos’è Intrastat e quali norme lo regolano

Intrastat è l’elenco riepilogativo degli scambi intracomunitari di beni e servizi tra soggetti passivi IVA stabiliti in diversi Stati membri. Serve a fini fiscali e statistici.

La base normativa italiana è nel DL 331/1993 (articoli 38-50) per cessioni e acquisti intracomunitari. Le regole IVA sui servizi sono nel DPR 633/1972 (art. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies). A livello UE valgono la Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), il Regolamento UE 2019/2152 e il Regolamento di esecuzione 2020/1197 per gli aspetti statistici. Per lo scambio di dati tra Stati, riferimento al Regolamento UE 904/2010.

Le istruzioni operative e i tracciati sono definiti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con determinazioni direttoriali e note tecniche, integrate dalle comunicazioni Istat. Le norme sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali di ADM, Istat e Agenzia delle Entrate.

Operazioni da includere negli elenchi Intrastat

Beni: cessioni e acquisti intracomunitari

Si indicano le cessioni/acquisti di beni quando:

  • il cedente e l’acquirente sono soggetti passivi IVA stabiliti in due Stati UE diversi;
  • l’operazione è a titolo oneroso (c’è un corrispettivo);
  • i beni sono spediti o trasportati da uno Stato UE a un altro (art. 41 e 38 del DL 331/1993).

Le cessioni intracomunitarie sono, in presenza dei requisiti, non imponibili in Italia. Gli acquisti intracomunitari sono imponibili in Italia con integrazione della fattura.

Servizi B2B: prestazioni generiche

Si includono i servizi “generici” tra soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi, regolati dall’art. 7-ter del DPR 633/1972. Per questi servizi il luogo di tassazione è il Paese del committente. Di norma:

  • chi presta il servizio non addebita IVA e indica il meccanismo del reverse charge;
  • chi riceve integra o emette autofattura secondo le regole interne.

Le prestazioni fuori dall’art. 7-ter seguono regole speciali e, spesso, non rientrano in Intrastat.

Operazioni escluse da Intrastat

Restano fuori dagli elenchi:

  • operazioni immobiliari (art. 7-quater, lett. a), DPR 633/1972);
  • trasporto di persone (art. 7-quater, lett. c));
  • noleggio a breve termine di mezzi (art. 7-quater, lett. e));
  • ristorazione e catering (art. 7-quater, lett. f));
  • servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ed educativi resi a privati con partecipazione fisica (art. 7-quinquies);
  • operazioni verso/da privati (B2C) e operazioni extra-UE.

Chi deve presentare Intrastat

Devono presentare Intrastat tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie rilevanti:

  • società di persone e di capitali;
  • imprese individuali in regime ordinario o semplificato;
  • professionisti con partita IVA, quando operano B2B intra-UE.

Regime forfettario: attenzione ai casi pratici

Il regime forfettario è un regime agevolato. Sei soggetto passivo IVA ma non addebiti l’imposta e non la detrai. Per operare B2B in UE devi iscriverti al VIES.

  • Servizi resi a soggetti UE con partita IVA valida: rientrano nei servizi generici B2B. Emetti fattura senza IVA con dicitura di inversione contabile. La presentazione di Intrastat servizi resi segue le istruzioni ADM/Istat vigenti.
  • Servizi ricevuti da soggetti UE: applichi l’integrazione/autofattura secondo l’art. 7-ter del DPR 633/1972. L’obbligo Intrastat per servizi ricevuti è stato semplificato negli ultimi anni a fini fiscali; restano vincoli statistici per chi supera le soglie Istat comunicate da ADM/Istat.
  • Acquisti intracomunitari di beni: sotto i 10.000 euro annui (soglia di cui all’art. 38, comma 5, DL 331/1993) valgono regole particolari; oltre tale soglia l’operazione diventa acquisto intracomunitario in Italia con versamento dell’IVA. Gli obblighi Intrastat possono scattare in base alle soglie statistiche.

Se il tuo cliente estero non ha una partita IVA valida nel VIES (tipico di regimi speciali o forfettari esteri), l’operazione è B2C. Non compili Intrastat.

Iscrizione al VIES e verifiche preliminari

Iscriviti al VIES per fare operazioni B2B in UE. La richiesta avviene presso l’Agenzia delle Entrate, in fase di apertura o variazione dati IVA (art. 35 del DPR 633/1972 e prassi attuative). Il VIES è previsto dall’art. 214 della Direttiva 2006/112/CE.

Prima di fatturare verifica sempre che la controparte UE abbia una partita IVA valida nel VIES. Senza validità VIES, tratta l’operazione come B2C.

Predisponi i dati anagrafici completi, i codici ISO dei Paesi, i codici merce (Nomenclatura combinata) per i beni e le informazioni statistiche richieste da ADM/Istat.

Periodicità, soglie e scadenze

La periodicità può essere mensile o trimestrale. In via generale, si presenta mensile quando l’ammontare delle operazioni del trimestre di riferimento o dei quattro trimestri precedenti supera determinate soglie. Una soglia di riferimento tradizionale è 50.000 euro per ciascuna categoria (beni/servizi), salvo aggiornamenti ADM/Istat.

Scadenza ordinaria: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se trimestrale, entro il 25 del mese successivo al trimestre.

Le soglie per gli adempimenti statistici possono differire e vengono comunicate annualmente da ADM/Istat. Verifica sempre le istruzioni aggiornate sui portali istituzionali.

Sanzioni e correzioni

Per omessa o tardiva presentazione si applicano le sanzioni dell’art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono riducibili con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) se sani spontaneamente entro i termini previsti.

Se hai sbagliato un elenco, invia un modello di rettifica secondo le istruzioni ADM. Le note di variazione vanno riportate nel periodo in cui le emetti/ricevi, con i riferimenti alla fattura originaria.

Compilazione e invio telematico

Puoi inviare solo per via telematica. Canali tipici:

  • servizi ADM (Intr@web e Servizio Telematico Doganale) con autenticazione SPID, CIE o CNS;
  • un intermediario abilitato (commercialista/consulente) che trasmette per tuo conto.

Principali dati richiesti per i beni: partita IVA e Paese controparte, codice Nomenclatura combinata, massa/peso e unità supplementari, valore statistico, condizioni di consegna (Incoterms), modalità di trasporto, Paese di origine, natura della transazione.

Per i servizi: partita IVA e Paese controparte, ammontare dell’operazione, natura della transazione, eventuali codifiche settore. Segui sempre l’ultima versione dei tracciati pubblicati da ADM.

Regola decisionale rapida

Decidi in 60 secondi se devi presentare Intrastat

  • L’operazione è a titolo oneroso? Se no, niente Intrastat. Se sì, continua.
  • Controparte e tua impresa hanno partita IVA valida nel VIES e sono stabilite in due Stati UE diversi? Se no, niente Intrastat. Se sì, continua.
  • Si tratta di beni spediti da uno Stato UE a un altro? Se sì, Intrastat beni. Se no, continua.
  • È un servizio “generico” B2B ex art. 7-ter DPR 633/1972? Se sì, Intrastat servizi. Se rientra nelle eccezioni art. 7-quater/7-quinquies, niente Intrastat.
  • Il cliente non ha una partita IVA valida (privato o regime speciale senza VIES)? Tratta come B2C: niente Intrastat.
  • Hai superato le soglie di periodicità/statistiche ADM/Istat? Se sì, invia mensile; se no, invia trimestrale.

Tabella operativa: scenari, requisiti e scadenze

Scenario Chi deve presentare Requisiti e soglie Periodicità e scadenze
Cessione intracomunitaria di beni (Intra-1 bis) Impresa/professionista italiano soggetto IVA, iscritto VIES B2B UE, beni spediti tra Stati UE, non imponibile art. 41 DL 331/1993; soglie ADM/Istat per periodicità/statistica Mensile se superi la soglia (es. 50.000 euro) nel trimestre; altrimenti trimestrale. Scadenza: 25 del mese successivo
Acquisto intracomunitario di beni (Intra-2 bis) Impresa/professionista italiano soggetto IVA; forfettario sopra 10.000 euro annui art. 38 B2B UE con spedizione intra-UE; integrazione IVA in Italia; eventuali obblighi statistici secondo soglie Istat Mensile/trimestrale secondo soglie ADM/Istat. Scadenza: 25 del mese successivo
Servizi generici resi B2B (Intra-1 quater) Impresa/professionista italiano soggetto IVA, incluso forfettario iscritto VIES Art. 7-ter DPR 633/1972; cliente con partita IVA valida nel VIES in altro Stato UE; fattura senza IVA (reverse charge) Mensile se superi la soglia; altrimenti trimestrale. Scadenza: 25 del mese successivo
Servizi generici ricevuti B2B (Intra-2 quater) Impresa/professionista italiano soggetto IVA, incluso forfettario Art. 7-ter; integrazione/autofattura in Italia; adempimento Intrastat semplificato a fini fiscali, restano soglie statistiche ove applicabili Obbligo e periodicità secondo istruzioni ADM/Istat vigenti; scadenza: 25 del mese successivo
Casi esclusi (immobili, trasporto persone, noleggio breve, ristorazione/catering, B2C, extra-UE) Nessuno Art. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972; assenza di controparte VIES o fuori UE Nessuna presentazione

FAQ: domande frequenti e casi reali

Un forfettario italiano che compra beni da un fornitore UE deve presentare Intrastat?

Dipende dagli importi annui e dal tipo di acquisto. Se gli acquisti intracomunitari di beni restano sotto 10.000 euro annui (art. 38, DL 331/1993), si applica la regola del venditore con IVA del Paese del fornitore, salvo opzione. Se superi la soglia dei 10.000 euro nell’anno in corso o l’hai superata nell’anno precedente, l’acquisto diventa “intracomunitario” in Italia: integri la fattura e versi l’IVA italiana. In questo secondo caso possono scattare obblighi Intrastat, soprattutto a fini statistici, secondo le soglie comunicate da ADM/Istat. Verifica sempre le istruzioni aggiornate e, se hai dubbi, coinvolgi un intermediario abilitato.

Vendo su marketplace UE con logistica cross-border: quando devo compilare Intrastat?

Se vendi B2B con spedizione dei beni da Italia a altro Stato UE, in presenza di controparte con partita IVA valida VIES, redigi Intrastat cessioni. Se vendi B2C, Intrastat non si presenta. Attenzione però a due aspetti: le vendite a distanza B2C sono regolate dal regime OSS/IOSS e non transitano in Intrastat; i trasferimenti di propri beni tra depositi UE (movimentazioni senza vendita) possono generare obblighi Intrastat come “trasferimenti a se stessi”, oltre a possibili identificazioni IVA locali. Consulta le norme del DL 331/1993 e la Direttiva 2006/112/CE, oltre alle istruzioni ADM sul trattamento delle movimentazioni.

Come si gestiscono note di credito, resi e rettifiche sugli elenchi Intrastat?

Emetti la nota di variazione secondo l’art. 26 del DPR 633/1972 e riferiscila alla fattura originaria. Negli elenchi, indica l’operazione nel periodo della variazione, con segno e codici previsti dai tracciati ADM (natura della transazione e riferimento documento). Se hai trasmesso un elenco con errori formali o valori sbagliati, invia un elenco di rettifica secondo le procedure ADM. Più agisci in fretta, più contenuta è l’esposizione a sanzioni. Il ravvedimento operoso del D.Lgs. 472/1997 ti consente riduzioni importanti se sani spontaneamente.

Come calcolo la soglia per scegliere tra invio mensile e trimestrale?

La soglia si verifica per tipologia di operazione (beni/servizi) considerando l’ammontare del trimestre di riferimento e/o dei quattro trimestri precedenti, come indicato nelle istruzioni ADM/Istat. Una soglia di riferimento diffusa è 50.000 euro; superandola passi al mensile per quella tipologia. Ricorda che le soglie per l’obbligo statistico possono essere diverse e aggiornate periodicamente da Istat/ADM. Conserva un prospetto aggiornato con i totali per trimestre per beni e per servizi, così decidi in modo puntuale a fine mese.

Quali sono le sanzioni per Intrastat omesso o tardivo e come posso ridurle?

L’omessa, incompleta o tardiva presentazione degli elenchi comporta le sanzioni dell’art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. 471/1997, applicate per ciascun elenco. Puoi ridurre gli importi con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) se regolarizzi spontaneamente prima di controlli o contestazioni: presenta subito gli elenchi mancanti o corretti e versa la sanzione ridotta con codice tributo appropriato. Se l’errore è solo statistico, verifica le indicazioni Istat/ADM perché la sanzione e la modalità di regolarizzazione possono differire. In ogni caso, mantieni un flusso di controllo mensile delle fatture UE e un calendario scadenze con alert interni.

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