Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come fisioterapista in Italia devi iscriverti all’Ordine TSRM e PSTRP, aprire Partita IVA, versare i contributi alla Gestione Separata INPS, rispettare ECM, privacy, STS e avere una polizza RC sanitaria.
- Iscrizione obbligatoria all’Ordine TSRM e PSTRP prima di esercitare (Legge 3/2018; profilo D.M. 14 settembre 1994 n. 741).
- Prestazioni di cura e riabilitazione esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972); codice ATECO usuale 86.90.29.
- Contributi in Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995) e polizza RC sanitaria obbligatoria (L. 24/2017; D.P.R. 137/2012).
Chi deve iscriversi all’Albo e quando
L’iscrizione è obbligatoria per chi svolge l’attività sanitaria di fisioterapista, anche se solo in forma occasionale. Vale per dipendenti, liberi professionisti e collaboratori.
La base normativa è chiara. La Legge 3/2018 ha istituito l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRM e PSTRP). Il profilo professionale del fisioterapista è definito dal D.M. 14 settembre 1994 n. 741. La laurea in Fisioterapia è abilitante.
Devi iscriverti prima di iniziare a trattare pazienti. Non dopo. L’esercizio senza iscrizione comporta sanzioni disciplinari e amministrative, e profili penali in caso di abuso di professione. Le regole sono pubblicate su Normattiva e sul portale del Ministero della Salute.
Requisiti minimi per l’iscrizione
Ti servono: laurea in Fisioterapia (classe L/SNT2 o titolo equipollente/riconoscimento estero), cittadinanza prevista dalla legge, assenza di interdizioni, domicilio professionale, PEC (domicilio digitale obbligatorio) e marca da bollo da 16 euro per la domanda. L’Ordine verifica requisiti e posizione disciplinare.
Se hai un titolo estero, chiedi il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 (direttiva 2005/36/CE) presso il Ministero della Salute, prima della domanda all’Ordine.
Come iscriversi all’Ordine TSRM e PSTRP
Procedura telematica, costi e tempi
La domanda si presenta online al tuo Ordine provinciale TSRM e PSTRP. Compili i dati anagrafici, carichi il titolo abilitante e alleghi i documenti richiesti. Concludi applicando la marca da bollo da 16 euro.
Paghi la quota annuale deliberata dall’Ordine territoriale. L’importo varia per provincia. La delibera di iscrizione arriva dopo la verifica, di solito entro 30-60 giorni. Da quel momento puoi esercitare.
Ricorda gli obblighi deontologici e formativi. L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è obbligatoria per legge (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., art. 16-bis; art. 5 L. 24/2017). Il mancato adempimento comporta sanzioni disciplinari dell’Ordine.
Iscrizione e rapporti di lavoro
Se lavori come dipendente, l’iscrizione resta necessaria per la legittimità dell’esercizio. Se fai libera professione, l’iscrizione è il primo passo. Poi apri la Partita IVA e ti sistemi con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
Aprire Partita IVA da fisioterapista
Scelta del codice ATECO e apertura
Per la libera professione usa il codice ATECO di prassi per fisioterapisti: 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti n.c.a., che include i fisioterapisti). Questo codice è idoneo alle prestazioni sanitarie riabilitative.
Apri la Partita IVA con il modello AA9/12. Indichi dati personali, domicilio professionale, ATECO e regime fiscale scelto. Inoltri telematicamente all’Agenzia delle Entrate. L’apertura è gratuita e immediata.
Regime fiscale: forfettario o ordinario
Il regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche) è la scelta tipica per chi inizia. Limite di ricavi: 85.000 euro annui. Uscita immediata oltre 100.000 euro nell’anno. Imposta sostitutiva al 15%. Aliquota al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”.
Nel forfettario il reddito imponibile è ricavi x coefficiente 78% (professioni). I contributi previdenziali versati riducono la base imponibile. Non applichi IVA, non subisci ritenuta d’acconto, ma versi l’imposta sostitutiva a saldo e acconti.
Nel regime ordinario applichi IVA quando dovuta, deduci i costi reali, subisci ritenuta del 20% se fatturi a sostituti d’imposta, e gestisci registri IVA e liquidazioni periodiche. Valuta con il commercialista quale regime conviene in base a costi e ricavi attesi.
Prestazioni sanitarie, IVA e bollo
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dal fisioterapista abilitato sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972). Attività non sanitarie (benessere, massaggi estetici) non godono dell’esenzione e richiedono codici e regimi corretti.
Sulle fatture esenti IVA oltre 77,47 euro applichi marca da bollo da 2 euro (art. 13, tariffa parte I, DPR 642/1972; D.M. MEF 17 giugno 2014). In e-fattura, assolvi il bollo in modo virtuale e versi l’importo con modello F24 nei termini fissati dall’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (STS)
La fatturazione elettronica è ormai generalizzata anche per i forfettari. I professionisti sanitari devono inoltre inviare i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole del MEF (ad esempio D.M. 19 ottobre 2020 e s.m.i.).
Il paziente può opporsi alla trasmissione al STS. Devi gestire correttamente consenso e opposizione. Le norme su e-fattura verso pazienti e STS hanno avuto proroghe nel tempo. Verifica sempre l’ultimo provvedimento del MEF e dell’Agenzia delle Entrate prima di emettere le fatture.
Contributi previdenziali e assicurazione
Gestione Separata INPS
I fisioterapisti non hanno una cassa dedicata. Versano alla Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995). L’aliquota per i professionisti senza altra tutela obbligatoria è fissata ogni anno dall’INPS con circolare. Controlla la circolare INPS dell’anno in corso.
Contribuzione sul reddito professionale (forfettario: reddito forfettario; ordinario: utile fiscale). Acconti e saldo si versano con le scadenze delle imposte dirette. La contribuzione dà diritto a maternità/paternità, malattia e assegni per il nucleo familiare secondo la normativa vigente.
Polizza RC sanitaria obbligatoria
Devi avere una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dall’attività sanitaria (L. 24/2017 “Gelli-Bianco” e D.P.R. 137/2012). Serve anche una copertura per colpa grave se operi nel pubblico.
La polizza deve prevedere retroattività e ultrattività congrue. L’Ordine può richiedere evidenza della copertura in caso di verifica disciplinare.
Adempimenti ulteriori: studio, privacy, sicurezza e IRAP
Studio privato, SCIA/autorizzazioni
Se lavori a domicilio o in spazi di terzi, bastano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali. Se apri uno studio tuo, verifica con il SUAP comunale e l’ASL i requisiti strutturali regionali. Alcune Regioni richiedono SCIA o autorizzazione sanitaria per gli ambulatori.
Le regole dipendono dalla normativa regionale e dai regolamenti edilizi. Informati prima di firmare un contratto di locazione o avviare lavori.
Privacy, consenso informato e conservazione digitale
Tratti dati sanitari, che sono dati particolari. Devi applicare il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 s.m.i.). Serve informativa, base giuridica, consenso informato al trattamento dei dati sanitari, registro dei trattamenti e misure di sicurezza.
Conserva le fatture e la documentazione clinica per i termini di legge. La conservazione delle e-fatture deve essere digitale a norma. Prevedi procedure per data breach e per l’esercizio dei diritti del paziente.
Formazione ECM e deontologia
L’ECM è obbligatoria. Il triennio formativo 2026-2028 avrà un fabbisogno crediti definito dalla Commissione Nazionale ECM. Sono previsti esoneri ed esenzioni in casi specifici. Il mancato assolvimento è sanzionabile dall’Ordine.
Rispetta il Codice deontologico della professione. Include obblighi verso il paziente, il segreto professionale, il decoro e la trasparenza dei compensi.
IRAP e forme societarie
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni non pagano IRAP dal 2022 (L. 234/2021). Se operi tramite STP o altra società, l’IRAP torna applicabile secondo il D.Lgs. 446/1997.
Regola decisionale rapida
Sei un neo-laureato e vuoi iniziare subito
1) Verifica il titolo abilitante. 2) Presenta la domanda all’Ordine TSRM e PSTRP della tua provincia. 3) Ottieni la delibera. 4) Attiva PEC.
5) Scegli il regime fiscale con il commercialista. 6) Apri Partita IVA (AA9/12) con ATECO 86.90.29. 7) Iscriviti alla Gestione Separata INPS. 8) Attiva polizza RC.
9) Predisponi sistemi di fatturazione elettronica e flussi STS. 10) Imposta privacy, consenso informato e conservazione digitale. 11) Se apri studio, verifica SCIA/autorizzazioni. 12) Inizia l’ECM.
Se lavori come dipendente e fai anche libera professione
Apri Partita IVA e iscriviti alla Gestione Separata, salvo diversa copertura previdenziale integrativa prevista dal contratto. La doppia iscrizione all’Ordine non serve: l’iscrizione è unica.
Se vuoi aprire un centro con altri professionisti
Valuta STP o altra società. Analizza IRAP, IVA e responsabilità. Prepara autorizzazioni sanitarie regionali e requisiti organizzativi. Prevedi privacy e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Tabella operativa: scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti principali | Adempimenti fiscali/previdenziali | Tempistiche e note pratiche |
|---|---|---|---|
| Neo-laureato libero professionista a domicilio | Iscrizione all’Ordine; polizza RC; PEC | P.IVA (AA9/12) ATECO 86.90.29; forfettario; Gestione Separata INPS; e-fattura; STS | Ordine 30-60 gg; P.IVA immediata; INPS entro 30 gg da inizio; impostare STS prima della prima fattura |
| Dipendente pubblico/privato senza attività autonoma | Iscrizione all’Ordine; ECM; rispetto deontologia | Nessuna P.IVA; contributi gestiti dal datore; nessun STS personale | Operatività dopo delibera Ordine; verifica incompatibilità contrattuali se avvii anche l’autonomo |
| Studio privato senza dipendenti | Iscrizione all’Ordine; requisiti locali; eventuale SCIA/autorizzazione regionale; RC | P.IVA; regime fiscale da valutare; Gestione Separata; e-fattura; STS; privacy a norma | Verifica locali prima di firmare; tempi SUAP/ASL variabili 30-90 gg; pianifica arredi e percorsi igienici |
| Centro riabilitativo con altri professionisti (STP o società) | Iscrizione Ordine dei singoli; iscrizione STP all’albo speciale; autorizzazioni sanitarie | P.IVA della società; IVA/IRAP ordinari; INPS/enti dei soci; paghe dipendenti | Iter autorizzativo lungo 60-180 gg; piano economico e gestionale; DVR e sicurezza lavoro |
| Professionista con titolo estero | Riconoscimento titolo (D.Lgs. 206/2007) al Ministero della Salute; poi Ordine | Come per libero professionista in Italia | Riconoscimento 60-120 gg tipici; possibili misure compensative prima dell’iscrizione |
FAQ
1) L’albo “FNOFI” esiste? A quale Ordine devo iscrivermi come fisioterapista?
No. Per i fisioterapisti l’Ordine competente è l’Ordine TSRM e PSTRP, istituito dalla Legge 3/2018. La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali. Devi iscriverti all’Albo della tua provincia di domicilio professionale. La domanda è telematica e richiede laurea abilitante, PEC e marca da bollo da 16 euro. Dopo la delibera, ricevi il numero di iscrizione e puoi esercitare legalmente. La fonte del profilo professionale è il D.M. 14 settembre 1994 n. 741. Le leggi sono consultabili su Normattiva e sul sito del Ministero della Salute.
2) Quando devo aprire Partita IVA e quale codice ATECO usare per la fisioterapia?
Apri la Partita IVA prima di emettere la prima fattura o di pubblicizzare servizi a pagamento. Usi il modello AA9/12. Il codice ATECO di prassi per la fisioterapia è 86.90.29, che comprende i fisioterapisti tra le attività paramediche indipendenti. Questo codice è coerente con le prestazioni sanitarie esenti IVA. Evita codici del benessere (come 86.90.30), che non sono sanitari e ti farebbero perdere l’esenzione IVA. La scelta del regime fiscale dipende da ricavi e costi attesi. Il forfettario (L. 190/2014) è frequente all’avvio per semplicità e tassazione sostitutiva, ma se hai costi elevati l’ordinario può convenire. Valuta anche la gestione del bollo, degli acconti e dell’eventuale transito fuori soglia (85.000/100.000 euro).
3) Le mie prestazioni sono sempre esenti IVA? Come funziona il bollo e la ritenuta?
Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da un fisioterapista abilitato sono esenti IVA per l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Ciò vale per trattamenti terapeutici, riabilitativi e di prevenzione sanitaria. Se eroghi servizi non sanitari (es. benessere, massaggi estetici, fitness), l’esenzione non si applica e serve una corretta classificazione delle attività. Nelle fatture esenti oltre 77,47 euro si applica il bollo da 2 euro. In e-fattura lo assolvi in modo virtuale e versi con F24 nei termini dell’Agenzia delle Entrate. Se sei in forfettario, non applichi e non subisci ritenuta d’acconto. Se sei in ordinario e fatturi a un sostituto d’imposta, applichi la ritenuta del 20% sull’imponibile, che il committente versa per tuo conto.
4) Contributi: quanto pago alla Gestione Separata INPS e quando?
Versi alla Gestione Separata INPS perché non esiste una cassa autonoma per i fisioterapisti. L’aliquota per i professionisti senza altra forma pensionistica obbligatoria è definita ogni anno dall’INPS tramite circolare (base: art. 2, c. 26, L. 335/1995). Negli ultimi anni l’aliquota si è attestata intorno al 26% con piccole variazioni per addizionali. Applichi l’aliquota al tuo reddito professionale (forfettario: reddito forfettario dopo l’abbattimento; ordinario: utile fiscale). Paghi con modello F24 alle scadenze di saldo e acconti delle imposte dirette (giugno/luglio e novembre). Se inizi a metà anno, l’acconto si calcola sul dichiarato. Ricorda che i contributi riducono l’imponibile in forfettario e sono deducibili in ordinario. L’iscrizione alla Gestione Separata va fatta entro 30 giorni dall’inizio attività. Consulta sempre la circolare INPS dell’anno in corso per aliquote e minimali/massimali.
5) Cosa devo fare per essere in regola con ECM, STS, privacy e studio?
ECM: devi maturare i crediti del triennio formativo (Commissione Nazionale ECM, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., art. 16-bis; art. 5 L. 24/2017). Verifica eventuali esoneri/esenzioni e conserva gli attestati. STS: invia i dati delle spese sanitarie secondo le specifiche MEF (ad esempio D.M. 19 ottobre 2020 e successive modifiche). Rispetta il diritto di opposizione del paziente. E-fattura: osserva le regole dell’Agenzia delle Entrate. Le interazioni tra e-fattura e STS sono state più volte prorogate; controlla gli ultimi provvedimenti. Privacy: applica GDPR e Codice Privacy. Prepara informativa, registro trattamenti, nomine ai responsabili esterni (software, conservatore digitale), misure tecniche e organizzative. Ottieni il consenso informato al trattamento dei dati sanitari e al trattamento clinico. Studio: verifica con SUAP e ASL i requisiti dei locali e l’eventuale SCIA o autorizzazione sanitaria previsti dalla normativa regionale. Se assumi personale, applica il D.Lgs. 81/2008 su salute e sicurezza. Infine, stipula la polizza RC sanitaria come richiesto dalla L. 24/2017 e dal D.P.R. 137/2012.
