Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi pagare il bollo virtuale online per: fatture elettroniche via F24 dall’Agenzia delle Entrate; fatture cartacee con autorizzazione al bollo virtuale; altri atti tramite contrassegno digitale acquistato sui canali telematici abilitati.
- Fatture elettroniche: versamento trimestrale in area riservata Agenzia delle Entrate con F24 precompilato; codici tributo 2521-2524; regole di differimento con soglia 5.000 euro.
- Fatture cartacee: serve autorizzazione al bollo virtuale (art. 15, DPR 642/1972); dicitura obbligatoria in fattura; versamenti trimestrali o semestrali via F24; dichiarazione annuale entro il 31 gennaio.
- Altri documenti: contrassegno digitale (e-bollo) da 16 euro sui canali telematici abilitati; pagamento tramite sistema dei pagamenti digitali della PA; stampa o indicazione del codice sul documento.
Che cos’è il “bollo virtuale” e quando serve davvero
L’imposta di bollo è un tributo dovuto su documenti, atti e registri indicati nella Tariffa allegata al DPR 642/1972. L’importo e le regole dipendono dal tipo di documento.
Nel linguaggio comune “bollo virtuale” indica tre situazioni diverse. È importante distinguerle per non sbagliare procedura di pagamento.
Primo: il bollo sulle fatture elettroniche, cioè i 2 euro dovuti sulle e-fatture senza IVA, se l’importo supera 77,47 euro. Qui il calcolo e il pagamento avvengono online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo: il bollo assolvibile “in modo virtuale” su fatture e documenti cartacei. Serve un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate (art. 15, DPR 642/1972). Poi paghi con F24 secondo una cadenza stabilita.
Terzo: il contrassegno digitale per atti diversi dalle fatture (per lo più da 16 euro). Lo compri online tramite i canali telematici abilitati dalla PA e lo applichi al documento con un codice univoco.
Fonti normative e amministrative da conoscere
Le basi principali sono consultabili su Normattiva: DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e Tariffa, Allegato A (perimetro dell’imposta e importi); art. 15 del DPR 642/1972 (assolvimento in modo virtuale); provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle e-fatture e sul pagamento trimestrale del bollo; decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le regole operative; linee guida AgID per i pagamenti digitali verso la PA.
Per le fatture elettroniche, le scadenze e i codici tributo sono definiti dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti periodici. Il portale dell’Agenzia è la fonte amministrativa da seguire per importi, calcoli e modelli F24 precompilati.
Per il contrassegno digitale, le regole operative discendono dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dai decreti attuativi in tema di pagamenti verso la PA e servizi telematici, oltre alle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Bollo su fatture elettroniche: come funziona, importi e scadenze
Quando si applica
L’imposta di bollo di 2 euro si applica se l’e-fattura è emessa senza IVA per operazioni esenti, non imponibili o fuori campo IVA, e l’importo del documento supera 77,47 euro.
Nel file XML della fattura elettronica si usa il blocco DatiBollo: imposti “SI” nel campo BolloVirtuale e valorizzi ImportoBollo a 2,00. Il Sistema di Interscambio riceve e inoltra la fattura come di consueto.
Come pagare
Accedi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione dedicata trovi: importo dovuto per trimestre, F24 precompilato con il codice tributo corretto, periodo di riferimento e scadenza.
Puoi pagare con F24 telematico. In alternativa, la piattaforma dell’Agenzia, quando disponibile, consente l’addebito diretto su conto. Il sistema calcola l’imposta dovuta in base alle e-fatture ricevute.
Scadenze standard
Le scadenze sono trimestrali:
- 31 maggio: primo trimestre
- 30 settembre: secondo trimestre
- 30 novembre: terzo trimestre
- 28 febbraio dell’anno successivo: quarto trimestre
Differimenti con soglia 5.000 euro
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono queste semplificazioni:
- Se il dovuto del primo trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagarlo entro il termine del secondo trimestre (30 settembre).
- Se la somma dovuta per primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagarla entro il termine del terzo trimestre (30 novembre).
Oltre tali soglie, valgono le scadenze standard sopra elencate. Verifica sempre i calcoli nella tua area riservata prima del pagamento.
Codici tributo per F24
Per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si usano di norma i codici tributo:
- 2521: primo trimestre
- 2522: secondo trimestre
- 2523: terzo trimestre
- 2524: quarto trimestre
Indica il periodo di riferimento correttamente. Valuta il ravvedimento operoso se paghi in ritardo (vedi più avanti).
Bollo “in modo virtuale” su fatture cartacee: iter autorizzativo e adempimenti
Cos’è l’autorizzazione
L’assolvimento del bollo “in modo virtuale” su documenti cartacei richiede un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate. La base normativa è l’art. 15 del DPR 642/1972.
Nella domanda indichi la tipologia dei documenti e una stima annuale dei volumi. L’Ufficio rilascia un provvedimento con condizioni, periodicità dei versamenti e modalità dichiarative.
Dicitura obbligatoria in fattura
Una volta autorizzato, inserisci sulle fatture una dicitura chiara, ad esempio: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972 – Autorizzazione n. … del …”.
Versamenti periodici e dichiarazione annuale
I versamenti si effettuano con modello F24:
- trimestralmente se l’imposta annua stimata supera 1.000 euro;
- semestralmente se l’imposta annua stimata è pari o inferiore a 1.000 euro.
Entro il 31 gennaio invii la dichiarazione annuale del bollo assolto in modo virtuale. Indichi i numeri effettivi dell’anno precedente e la nuova stima per l’anno in corso. L’Ufficio esegue i conguagli.
I codici tributo F24 per il bollo virtuale “autorizzato” sono indicati nel provvedimento o nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Segui quelle istruzioni per evitare errori di imputazione.
Contrassegno digitale (e-bollo) per atti diversi dalle fatture
Quando si usa
Per documenti e istanze soggetti a bollo da presentare a uffici pubblici o ad enti che accettano il contrassegno digitale, puoi acquistare online la “marca” dematerializzata. L’importo più comune è 16 euro, come previsto dalla Tariffa del DPR 642/1972.
Come si acquista e come si applica
Acquisti il contrassegno sui canali telematici abilitati. Paghi tramite il sistema dei pagamenti digitali della PA. Ricevi un codice univoco che attesta l’assolvimento del bollo.
Apponi tale codice sul documento o sulla ricevuta allegata. Conserva prova dell’acquisto. L’ente destinatario verifica il codice tramite i sistemi messi a disposizione dalla PA.
Ravvedimento operoso e controlli
Se paghi in ritardo
Il mancato o tardivo versamento del bollo comporta la sanzione del 30% dell’imposta non pagata, oltre agli interessi legali. Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997):
- entro 14 giorni: sanzione ridotta in misura giornaliera;
- entro 30 giorni: 1/10 del 30% (3%);
- entro 90 giorni: 1/9 (3,33%);
- entro 1 anno: 1/8 (3,75%);
- entro 2 anni: 1/7 (4,29%);
- oltre 2 anni e prima del controllo: 1/6 (5%).
Gli interessi si calcolano al tasso legale pro tempore. Conserva le ricevute dei pagamenti e le quietanze F24.
Regola decisionale rapida
Individua il tuo caso in 5 passaggi
1) Il documento è una fattura elettronica? Se sì, verifica se è senza IVA e supera 77,47 euro. Se sì, imposta il bollo a 2 euro nel file XML e paga trimestralmente in area riservata.
2) Il documento è una fattura cartacea e vuoi evitare le marche fisiche? Se sì, richiedi l’autorizzazione al bollo in modo virtuale all’Agenzia delle Entrate, inserisci la dicitura in fattura e versa con F24 secondo la periodicità assegnata.
3) Non è una fattura, ma un atto/istanza verso la PA? Se sì, usa il contrassegno digitale. Acquistalo sui canali abilitati e indica il codice sul documento. Importo tipico: 16 euro.
4) L’importo del bollo e-fatture del primo o dei primi due trimestri è basso (≤ 5.000 euro)? Applica le regole di differimento e paga entro il 30 settembre o il 30 novembre, se ammesso.
5) Hai sforato una scadenza? Usa il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Calcola interessi e sanzione ridotta e paga con F24 corretto.
Tabella operativa: scenari, requisiti, scadenze, riferimenti
| Scenario | Requisiti pratici | Scadenze e pagamenti | Riferimenti e note |
|---|---|---|---|
| Fattura elettronica con bollo | Operazione senza IVA; importo > 77,47 euro; compilazione DatiBollo nel XML | Trimestrale: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; F24 con codici 2521-2524; possibili differimenti entro soglia 5.000 euro | DPR 642/1972 (Tariffa); provvedimenti AdE su e-fatture; area riservata per calcolo e F24 |
| Fattura cartacea con bollo “virtuale” | Autorizzazione AdE ex art. 15 DPR 642/1972; dicitura obbligatoria in fattura; stima volumi | F24 periodico: trimestrale se > 1.000 euro; semestrale se ≤ 1.000 euro; dichiarazione annuale entro 31/01 | Art. 15 DPR 642/1972; istruzioni AdE; provvedimento di autorizzazione indica codici e cadenze |
| Contrassegno digitale per atti non fattura | Ente destinatario accetta contrassegno digitale; importo tipico 16 euro | Acquisto sui canali abilitati; pagamento su sistema pagamenti digitali PA; codice univoco da riportare | DPR 642/1972 (Tariffa); CAD e decreti attuativi; istruzioni AdE e PA competenti |
| Ritardo o errore di versamento | Mancato o tardivo pagamento; importo e periodo identificati | Ravvedimento operoso: sanzione ridotta (art. 13 D.Lgs. 472/1997) + interessi legali; F24 integrativo | D.Lgs. 472/1997; tasso legale vigente; ricevute di versamento da conservare |
FAQ: domande frequenti sul bollo virtuale online
Quando scatta il bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche e come lo indico correttamente nella e-fattura?
Il bollo da 2 euro scatta quando la fattura è emessa senza IVA (per esempio, operazioni esenti, non imponibili o fuori campo IVA) e l’importo del documento supera 77,47 euro. Se emetti una e-fattura, devi compilare il blocco DatiBollo nel file XML: imposta “SI” nel campo BolloVirtuale e indica “2.00” nel campo ImportoBollo. Non devi applicare marche fisiche. Il Sistema di Interscambio gestisce la fattura regolarmente. Il pagamento non avviene in tempo reale, ma a consuntivo per trimestre, tramite la tua area riservata presso l’Agenzia delle Entrate. Le scadenze ordinarie sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto del primo trimestre non supera 5.000 euro, puoi differire il pagamento al 30 settembre. Se la somma di primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagare tutto al 30 novembre. Le istruzioni operative sono definite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e trovano base normativa nel DPR 642/1972 e nella relativa Tariffa.
Che differenza c’è tra bollo virtuale su fatture cartacee e contrassegno digitale per altri atti?
Sono due cose diverse. Il bollo “in modo virtuale” su fatture cartacee è un regime autorizzato: presenti istanza all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, ricevi un provvedimento, inserisci una dicitura obbligatoria in fattura e versi l’imposta con F24 a cadenze periodiche. Serve quando emetti molte fatture cartacee soggette a bollo e vuoi evitare l’acquisto e l’applicazione di marche fisiche. Il contrassegno digitale, invece, riguarda in genere atti e istanze non fiscali da presentare a enti pubblici. Lo compri online sui canali abilitati, paghi tramite il sistema dei pagamenti digitali della PA e ottieni un codice univoco che prova l’assolvimento. Lo riporti sul documento. L’importo più comune è 16 euro, ma dipende dalla Tariffa del DPR 642/1972. In breve: autorizzazione e F24 per le fatture cartacee; contrassegno digitale immediato per altri atti verso la PA.
Come funziona l’autorizzazione al bollo virtuale per le fatture cartacee e cosa devo indicare nella dichiarazione annuale?
Presenti una richiesta all’Agenzia delle Entrate indicando: tipologia dei documenti, stima dei volumi annui e ogni informazione utile. L’Ufficio rilascia un provvedimento con l’assenso all’assolvimento in modo virtuale, la periodicità dei versamenti (in genere trimestrale se l’imposta annua stimata supera 1.000 euro, semestrale se pari o inferiore) e le istruzioni sui codici tributo F24. Da quel momento, su ogni fattura soggetta a bollo riporti la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972 – Autorizzazione n. … del …”. Entro il 31 gennaio di ogni anno invii la dichiarazione annuale: riepiloghi numero e tipologia dei documenti soggetti a bollo dell’anno precedente e aggiorni la stima per l’anno in corso. L’Ufficio effettua i conguagli sulla base dei dati effettivi dichiarati. Le regole discendono dal DPR 642/1972 e dalle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.
Ho sbagliato il pagamento del bollo (importo o codice tributo). Come rimediare senza aggravare le sanzioni?
Se hai pagato in ritardo o in misura inferiore, usa il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Calcola la differenza d’imposta, aggiungi la sanzione ridotta in base al tempo trascorso e gli interessi legali. Esempio: entro 30 giorni, la sanzione si riduce a 1/10 del 30% (3%); entro 90 giorni è 1/9 (3,33%); entro un anno 1/8 (3,75%). Compila un F24 integrativo con il corretto codice tributo e il periodo di riferimento. Se l’errore riguarda il codice tributo ma l’imposta e il periodo erano esatti, puoi chiedere la riliquidazione e l’imputazione corretta all’Agenzia delle Entrate tramite istanza di sgravio/compensazione interna, allegando F24, quietanze e spiegazioni. Se l’errore sta nella compilazione XML della e-fattura (mancato flag del bollo), emetti una nota di variazione se possibile oppure regolarizza via ravvedimento per l’imposta non versata, documentando l’allineamento.
Quali sono i casi particolari più frequenti (forfettari, note di credito, operazioni estere, fatture sotto soglia)?
Forfettari: spesso emettono fatture senza IVA. Se l’importo supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Nelle e-fatture, valorizza DatiBollo; nelle cartacee, applica la marca o usa il bollo virtuale se autorizzato. Note di credito: se rettificano una fattura con bollo, non serve un nuovo bollo; l’imposta resta riferita al documento originario, salvo emissione di un nuovo documento autonomamente soggetto a bollo. Operazioni estere: se emetti fatture senza IVA verso clienti esteri e superi 77,47 euro, il bollo può essere dovuto secondo la Tariffa del DPR 642/1972; verifica sempre la natura dell’operazione (non imponibile, esente, fuori campo). Reverse charge interno: la fattura è in regime IVA, quindi il bollo non è dovuto. Fatture sotto soglia (≤ 77,47 euro): nessun bollo. Evita frazionamenti artificiosi per restare sotto soglia: potrebbero essere contestati. In tutti i casi, conserva la documentazione e fai riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e alla normativa base su Normattiva (DPR 642/1972, Tariffa Allegato A).
