Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Pagano il diritto camerale tutti gli iscritti al Registro Imprese o al REA: importo fisso per ditte individuali e soggetti REA; proporzionale al fatturato precedente per società. Scadenza insieme al saldo imposte di giugno.
- Base giuridica: legge 580/1993 e DPR 581/1995; misure definite ogni anno dal Ministero competente e dalle Camere di commercio.
- Pagamento con F24 (sezione IMU e altri tributi locali), codici tributo 3850-3851-3852, anno di riferimento e Camera competente.
- Obbligo fino alla cancellazione dal Registro Imprese/REA; non conta il regime fiscale (forfettario, ordinario, ecc.).
Cos’è il diritto camerale annuale e chi è obbligato
Il diritto camerale annuale è il contributo che finanzia le funzioni delle Camere di commercio. È dovuto da chi è iscritto al Registro delle Imprese o al REA. Il REA è l’archivio che raccoglie notizie economiche e amministrative su soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro Imprese ma che svolgono attività rilevanti.
La base normativa principale è la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordino delle Camere di commercio) e il DPR 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento del Registro Imprese). Le riduzioni e le eventuali maggiorazioni nel tempo derivano da decreti ministeriali e da delibere camerali autorizzate. Le fonti sono consultabili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Unioncamere.
Chi paga sempre
Paga chiunque risulti iscritto al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’obbligo si estende alle ditte individuali, alle società di persone, alle società di capitali, alle cooperative, ai consorzi, ai GEIE, agli enti economici pubblici e privati e ai soggetti iscritti o annotati nel REA.
L’obbligo non dipende dal regime fiscale (forfettario, semplificato o ordinario) né dall’utile. Conta lo status di iscrizione. L’obbligo cessa solo con la cancellazione.
Quanto si paga: importo fisso o proporzionale
Ditte individuali e soggetti REA
Versano un importo fisso. Importo fisso significa una cifra uguale per tutti nella stessa categoria, senza calcolo sul fatturato. Le Camere pubblicano le tabelle aggiornate ogni anno. Le cifre possono variare per provincia se è deliberata una maggiorazione autorizzata dal Ministero competente.
Esempio pratico: una ditta individuale iscritta al Registro Imprese versa l’importo fisso previsto per le ditte. Un’associazione iscritta solo al REA versa l’importo fisso previsto per i soggetti REA.
Società ed enti economici
Versano in misura proporzionale al fatturato dell’anno precedente. Fatturato, qui, significa il volume di ricavi o volume d’affari rilevante secondo le istruzioni camerali e i dati della dichiarazione fiscale. Gli scaglioni e le aliquote sono stabiliti dai decreti ministeriali annuali e dalle tabelle pubblicate dalle Camere.
Primo anno di attività: non esiste ancora un fatturato storico. In genere si versa l’importo base previsto per lo scaglione iniziale. Dal secondo anno si applica la misura proporzionale sul fatturato dell’anno precedente.
Unità locali e sedi secondarie
Se l’impresa ha unità locali nella stessa provincia o in altre province, si applicano importi aggiuntivi per ciascuna unità. Le percentuali e i tetti sono fissati dalla normativa e dalle tabelle camerali. In caso di sedi in province diverse, bisogna ripartire il pagamento verso ogni Camera competente.
Scadenze, modalità e codici per il versamento
Scadenze 2026: allineate alle imposte dirette
La scadenza coincide con il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative all’anno precedente (di norma fine giugno). Spesso è possibile pagare entro i 30 giorni successivi con una piccola maggiorazione. Eventuali proroghe sono stabilite da decreti e comunicati dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
Nuove iscrizioni durante l’anno: il diritto si versa entro 30 giorni dall’iscrizione, seguendo le indicazioni della Camera competente. Cessazioni durante l’anno: se l’impresa era iscritta al 1° gennaio, il diritto per quell’anno resta dovuto.
Come si compila l’F24
Si usa il modello F24, sezione IMU e altri tributi locali. Si indicano:
- Codice tributo 3850 per il diritto annuale.
- Codice tributo 3851 per le sanzioni (se dovute).
- Codice tributo 3852 per gli interessi (se dovuti).
- Anno di riferimento (l’anno per cui si paga).
- Sigla della provincia della Camera destinataria e gli altri campi richiesti dalla sezione.
Alcune Camere consentono anche PagoPA o piattaforme dedicate. Verifica sempre le istruzioni aggiornate pubblicate dalla tua Camera di commercio.
Ravvedimento operoso in caso di ritardo
Se paghi oltre la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il ravvedimento riduce le sanzioni in base al ritardo. Si versano: diritto dovuto, sanzione ridotta con il codice 3851 e interessi legali con il codice 3852, calcolati giorno per giorno. Il tasso di interesse legale è fissato annualmente con decreto del MEF.
Maggiorazioni, riduzioni e basi normative
Delibere camerali e autorizzazioni ministeriali
La misura del diritto annuale base discende dalla legge 580/1993. Negli anni, decreti del Ministero competente (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) hanno definito riduzioni e possibilità di maggiorazioni a supporto di progetti strategici camerali. La maggiorazione opera solo se deliberata dalla Camera e autorizzata dal Ministero. Le percentuali, i periodi di validità e le finalità sono indicati nei decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e consultabili su Normattiva.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito) ha ridotto il diritto annuale. Successivi provvedimenti hanno consentito maggiorazioni entro limiti prefissati, sempre previa autorizzazione ministeriale. Per sapere se nella tua provincia si applica una maggiorazione nel 2026, consulta la tabella ufficiale della tua Camera.
Società tra professionisti, cooperative e consorzi
Le società tra professionisti istituite dalla legge 183/2011, le S.n.c., le S.a.s., le società di capitali, le cooperative, le società di mutuo soccorso, i consorzi con attività esterna, i GEIE e gli enti economici pubblici o privati versano in misura proporzionale al fatturato. Valgono gli scaglioni e le regole pubblicate nelle istruzioni camerali aggiornate ogni anno.
Casi particolari: nuove iscrizioni, liquidazioni, procedure concorsuali
Nuove iscrizioni: si paga il diritto entro 30 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese o al REA, secondo l’importo dovuto per categoria. Se poi sorgono unità locali, si versano anche gli importi aggiuntivi previsti.
Liquidazione o fallimento: finché l’impresa resta iscritta, il diritto resta dovuto. Nelle procedure concorsuali, il pagamento segue le regole dettate dagli organi della procedura. In caso di dubbio, confrontati con curatore o commissario.
Cancellazione: l’obbligo cessa dall’anno successivo alla cancellazione. Se al 1° gennaio risultavi ancora iscritto, il diritto per quell’anno resta dovuto anche se ti cancelli in corso d’anno.
Regola decisionale rapida
Come capire cosa pagare in 60 secondi
- Se sei ditta individuale iscritta al Registro Imprese oppure soggetto iscritto/annotato al REA: paghi un importo fisso stabilito dalla Camera per il 2026.
- Se sei società di persone, società di capitali, cooperativa, consorzio, GEIE o ente economico: paghi in base al fatturato dell’anno precedente, secondo gli scaglioni 2026.
- Se hai unità locali: aggiungi gli importi per ciascuna unità locale, ripartendo tra le Camere interessate.
- Se ti sei iscritto nel 2026: versa entro 30 giorni dall’iscrizione; se non hai storico di fatturato, applica l’importo base previsto.
- Se eri iscritto al 1° gennaio 2026 e poi ti cancelli: il diritto 2026 resta dovuto. Per il 2027 non pagherai, salvo nuova iscrizione.
- Se hai pagato in ritardo: usa il ravvedimento con F24, codici 3850 (imposta), 3851 (sanzioni), 3852 (interessi), calcolando gli interessi legali per giorni di ritardo.
Fonti e riferimenti normativi utili
Le regole nascono da: legge 29 dicembre 1993, n. 580; DPR 7 dicembre 1995, n. 581; decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche; decreti annuali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che fissano misura, scaglioni e maggiorazioni; circolari di Unioncamere e istruzioni delle Camere di commercio. Per i versamenti e il ravvedimento si applicano anche le regole del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul modello F24. I testi ufficiali sono reperibili su Normattiva, Gazzetta Ufficiale e portali istituzionali.
| Scenario | Chi paga | Come si calcola | Quando si paga | Dati/documenti necessari |
|---|---|---|---|---|
| Ditta individuale iscritta al Registro Imprese | Titolare della ditta (sede legale e eventuali unità locali) | Importo fisso definito per il 2026 dalla Camera competente; eventuale maggiorazione locale | Con il saldo imposte di giugno; oppure entro 30 giorni dall’iscrizione se nuova apertura | Codice fiscale, sigla provincia Camera, importo tabellare, eventuali unità locali, F24 |
| Soggetto iscritto/annotato al REA | Soggetto REA (associazioni, fondazioni o altri soggetti registrati) | Importo fisso 2026 indicato nelle tabelle della Camera | Stesse scadenze del saldo imposte; per nuove iscrizioni entro 30 giorni | Dati anagrafici/CF, Camera competente, importo fisso REA, F24 |
| Società di persone o capitali, cooperative, consorzi, GEIE | Società o ente iscritto | In misura proporzionale al fatturato dell’anno precedente, per scaglioni 2026 | Con il saldo imposte di giugno; nuove iscrizioni entro 30 giorni, con importo base | Dichiarazioni fiscali dell’anno precedente, scaglioni camerali, F24, codici 3850-3851-3852 |
| Impresa con unità locali in più province | Impresa con sede legale e sedi secondarie/unità locali | Importo dovuto per la sede più quote aggiuntive per ogni unità locale; riparto tra Camere competenti | Con il saldo imposte; stesse scadenze per tutte le Camere interessate | Elenco unità locali, province coinvolte, calcolo quote aggiuntive, F24 distinti o righi separati |
| Impresa in liquidazione o in procedura concorsuale | Società finché resta iscritta | Secondo le regole della categoria (fisso o proporzionale); nessuna esenzione automatica | Alle scadenze ordinarie; coordinamento con curatore/commissario se applicabile | Stato dell’impresa, eventuali provvedimenti del tribunale, importi 2026, F24 |
| Ritardo di pagamento | Qualsiasi soggetto obbligato | Ravvedimento operoso: diritto + sanzione ridotta + interessi legali | Appena possibile, calcolando i giorni di ritardo | Importo dovuto, giorni di ritardo, tasso legale MEF, F24 con codici 3850-3851-3852 |
FAQ: domande frequenti sul diritto camerale 2026
Quanto pago nel 2026 se sono una ditta individuale o un soggetto iscritto al REA?
Ditta individuale iscritta al Registro Imprese e soggetti iscritti/annotati al REA pagano un importo fisso. Importo fisso significa che non devi calcolare percentuali sul fatturato. La cifra precisa dipende da due elementi: l’inquadramento (ditta individuale o REA) e l’eventuale maggiorazione deliberata dalla Camera di commercio della tua provincia e autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ogni Camera pubblica la tabella ufficiale degli importi validi per l’anno. Se apri nel corso del 2026, versi entro 30 giorni dall’iscrizione. Se eri già iscritto al 1° gennaio 2026, versi alle scadenze collegate al saldo imposte di giugno. Ricorda: eventuali unità locali generano importi aggiuntivi. In caso di dubbi, consulta la tabella 2026 della tua Camera o chiedi una verifica al tuo consulente.
Sono in regime forfettario: devo pagare comunque il diritto camerale?
Sì. Il diritto camerale non dipende dal regime fiscale. Conta l’iscrizione al Registro Imprese o al REA. Quindi anche chi applica il regime forfettario paga il diritto camerale. Se sei una ditta individuale, paghi l’importo fisso. Se operi come società, paghi in misura proporzionale al fatturato dell’anno precedente, secondo gli scaglioni stabiliti per il 2026. Il regime forfettario incide su imposte e contributi, ma non modifica l’obbligo camerale né gli importi tabellari. Se apri la partita IVA nel 2026 e ti iscrivi al Registro Imprese, devi versare entro 30 giorni. Se cambi regime fiscale nel corso dell’anno, l’obbligo camerale resta invariato.
Ho fatturato zero l’anno scorso: come calcolo il diritto 2026?
Se sei ditta individuale o soggetto REA, il fatturato non rileva: paghi l’importo fisso 2026 della tua Camera di commercio. Se sei una società o un ente che paga in misura proporzionale, con fatturato zero si applica comunque la misura prevista per il primo scaglione (il minimo). Verifica la tabella 2026 della tua Camera per vedere l’importo minimo. Se l’impresa è nuova e non ha storici, versi l’importo base entro 30 giorni dall’iscrizione. Dal secondo anno applicherai lo scaglione coerente con il fatturato realizzato nel 2026. In presenza di unità locali, aggiungi le quote dovute per ciascuna unità, anche se il fatturato è nullo.
Come pago se ho unità locali o sedi in province diverse?
Devi considerare due passaggi. Primo: calcoli l’importo dovuto per la sede principale secondo la tua categoria (fisso o proporzionale). Secondo: aggiungi l’importo previsto per ogni unità locale o sede secondaria. Se le unità locali sono nella stessa provincia della sede, applichi l’importo aggiuntivo previsto da quella stessa Camera. Se sono in province diverse, devi ripartire i versamenti verso ciascuna Camera competente per territorio. In pratica, nel modello F24 puoi compilare righi distinti per ogni Camera, indicando la sigla di provincia corretta, l’anno di riferimento e il relativo importo. Le percentuali e i tetti per le unità locali sono fissati dalla normativa e dalle istruzioni camerali annuali: controlla sempre la tabella aggiornata 2026 della tua Camera. Pianifica in anticipo per evitare errori di riparto e sanzioni.
Ho dimenticato di pagare: come mi regolarizzo con il ravvedimento operoso?
Puoi usare il ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo 472/1997. Funziona così: versi il diritto annuale (codice 3850), aggiungi la sanzione ridotta calcolata in base ai giorni di ritardo (codice 3851) e gli interessi legali maturati giorno per giorno (codice 3852). Il tasso di interesse legale cambia per anno con decreto del MEF; usa il tasso in vigore nei giorni di ritardo. Per compilare l’F24 inserisci l’anno di riferimento corretto, la sigla della Camera competente e suddividi i righi se devi pagare anche per unità locali o per più Camere. Conserva ricevute e calcoli. Se il ritardo è lungo o hai più anni arretrati, valuta di chiedere alla Camera un estratto aggiornato della tua posizione, così eviti duplicazioni di pagamento. In caso di avvisi o cartelle, puoi ancora ravvederti se la norma lo consente, ma attenzione ai termini: verifica sempre la finestra temporale applicabile.
