Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Marca da bollo: 16€ tramite @e.bollo e PagoPA; 2€ sulle fatture non soggette a IVA oltre 77,47€. Su e-fatture si indica nel file XML e si paga con F24 a scadenze trimestrali.
- La marca da bollo da 2€ si applica a fatture, ricevute e note non soggette a IVA se l’importo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972, Tariffa Allegato A).
- Per e-fatture: campo DatiBollo nel file XML, pagamento F24 trimestrale con codici tributo 2521-2525; possibili rinvii se l’importo è contenuto (provvedimenti Agenzia delle Entrate).
- Per fatture cartacee: assolvimento virtuale previa autorizzazione ex art. 15 D.P.R. 642/1972, dicitura obbligatoria in fattura e dichiarazione annuale entro il 31 gennaio.
Cos’è la marca da bollo e quando si applica
La marca da bollo è un’imposta fissa che si paga su determinati atti, documenti e registri. La norma base è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la sua Tariffa Allegato A, aggiornata nel tempo su Normattiva.
Due casi pratici guidano il professionista o l’impresa:
– 2 euro sulle fatture, ricevute, note e conti non soggetti a IVA, quando l’importo del documento supera 77,47 euro. “Non soggetto a IVA” significa che non addebiti l’IVA in fattura (ad esempio in regime forfettario o per operazioni esenti).
– 16 euro sugli atti e istanze rivolti alla Pubblica Amministrazione e su vari contratti/atti privati quando previsti dalla Tariffa (esempi: istanze, certificazioni, contratti da registrare).
Regole di base da ricordare
– Se nel documento è presente anche una sola voce con IVA, in generale il bollo non si applica.
– La soglia di 77,47 euro si valuta sul totale documento. Contributi previdenziali, rivalse e spese escluse concorrono al totale ai fini della soglia, salvo specifiche esenzioni in Tariffa.
– Le esenzioni e i casi particolari sono elencati nelle Tabelle collegate al D.P.R. 642/1972 (consultabili tramite Normattiva) e in circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Marca da bollo da 16€: acquisto e pagamento digitale
Puoi acquistare la marca da bollo da 16 euro in modo virtuale per atti digitali. Il servizio si chiama @e.bollo ed è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento avviene con PagoPA tramite un prestatore di servizi di pagamento (PSP) abilitato.
Come funziona @e.bollo in pratica
– Accedi con SPID, CIE o CNS ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
– Scegli @e.bollo, indica l’atto/istanza e paga con PagoPA (conto, carta di credito o debito).
– Ottieni un contrassegno digitale univoco. Equivale alla marca da bollo fisica. Conserva la ricevuta telematica.
L’elenco dei PSP abilitati e le istruzioni operative sono disponibili nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. Il modello operativo è definito da provvedimenti direttoriali dell’Agenzia e dal D.P.R. 642/1972.
Fatture cartacee: bollo da 2€ con assolvimento virtuale
Se emetti fatture cartacee e vuoi evitare di comprare marche singole, chiedi l’autorizzazione all’assolvimento virtuale all’Agenzia delle Entrate. La base normativa è l’art. 15 del D.P.R. 642/1972.
Autorizzazione, diciture e pagamenti
– Domanda all’ufficio competente indicando una stima dei documenti annui soggetti a bollo.
– In fattura inserisci la dicitura: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972”.
– Versi l’imposta con F24 secondo periodicità fissate nel provvedimento di autorizzazione (di norma acconti periodici e conguaglio).
– Presenti la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo virtuale entro il 31 gennaio con i dati dell’anno precedente e la stima del nuovo anno.
Le scadenze, i codici tributo e i minimi per la periodicità possono variare in base al nulla osta dell’ufficio e alla prassi aggiornata. Riferimento: D.P.R. 642/1972 e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture elettroniche: bollo da 2€ in XML e pagamento con F24
Per le e-fatture il bollo si gestisce dentro il file XML e si paga con F24 in date fisse. Questo flusso è regolato da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio (SDI) adottati ai sensi del D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche.
Come indicare il bollo nel file XML
– Compila il blocco DatiBollo.
– Imposta BolloVirtuale = “SI”.
– Imposta ImportoBollo = “2.00” quando l’importo totale del documento supera 77,47 euro e non addebiti l’IVA.
Il Sistema di Interscambio può verificare la coerenza. Se manchi l’indicazione, l’Agenzia delle Entrate può stimare il dovuto e chiedere l’integrazione.
Pagamento con F24 e scadenze trimestrali
Paghi con modello F24, sezione Erario, usando i codici tributo dedicati alla e-fattura:
– 2521 primo trimestre (versamento entro 31 maggio)
– 2522 secondo trimestre (versamento entro 30 settembre)
– 2523 terzo trimestre (versamento entro 30 novembre)
– 2524 quarto trimestre (versamento entro 28 febbraio dell’anno successivo)
– 2525 per eventuali integrazioni e regolarizzazioni
Regola di rinvio importi contenuti (come da provvedimenti AdE): se il bollo dovuto per il primo trimestre è pari o inferiore alla soglia fissata dall’AdE (in via amministrativa 5.000 euro), puoi pagarlo insieme al secondo. Se l’importo cumulato di primo e secondo trimestre resta entro soglia, puoi pagarlo col terzo. Verifica ogni anno le soglie e le finestre operative nei provvedimenti dell’Agenzia.
Controlli, sanzioni e ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel cassetto fiscale l’elenco delle e-fatture con bollo e la proposta di importi dovuti. Se rileva bolli mancanti, invia una comunicazione con importi da integrare.
Per pagamenti tardivi si applica la sanzione del 30% riducibile con ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, più interessi legali giorno per giorno. La base è il D.P.R. 642/1972 per l’imposta e il D.Lgs. 472/1997 per il profilo sanzionatorio.
Regola decisionale rapida
Decidi in pochi passaggi
– Il documento supera 77,47 euro?
Se no: nessun bollo.
Se sì: vai al punto successivo.
– Il documento è soggetto a IVA (anche solo in parte)?
Se sì: niente bollo in via generale.
Se no: vai al punto successivo.
– È una fattura/ricevuta/nota commerciale?
Se sì: applica bollo da 2 euro (e-fattura: DatiBollo = SI; cartacea: marca fisica o assolvimento virtuale autorizzato).
Se no: verifica se è un’istanza o un atto soggetto a bollo da 16 euro (Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972).
– Emissione elettronica o cartacea?
Elettronica: pagamento con F24 secondo i trimestri.
Cartacea: se usi l’assolvimento virtuale, inserisci la dicitura e paga secondo il provvedimento; altrimenti applica la marca fisica da 2 euro.
Casi pratici e accortezze
Regime forfettario
Nel regime forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Quindi il bollo da 2 euro si applica se il totale supera 77,47 euro. Nella e-fattura compila DatiBollo; su cartacea usa marca fisica o il virtuale autorizzato. Le scadenze di pagamento sono quelle dei trimestri per le e-fatture.
Contributi previdenziali e spese escluse
Contributo integrativo cassa e rivalsa INPS contano nel totale documento per verificare la soglia. Anche le spese “escluse” ex art. 15 del D.P.R. 633/1972 rilevano per la soglia del bollo, salvo specifiche esenzioni previste dalla Tariffa del D.P.R. 642/1972. In dubbio, consulta la Tariffa e i chiarimenti AdE.
Reverse charge, operazioni con l’estero
Se l’operazione è soggetta a IVA in reverse charge o in inversione contabile, in genere il documento contiene riferimenti IVA. Di norma il bollo non è dovuto. Valuta il caso concreto e la normativa applicabile alla specifica operazione.
Note di credito e arrotondamenti
Se dopo sconti o note di credito il totale scende sotto 77,47 euro, il bollo non è più dovuto. Sulle e-fatture puoi emettere una nota di credito elettronica che rettifica anche il bollo. In alternativa, adegua nel trimestre successivo tramite l’ambiente AdE.
Atti digitali verso la PA
Per istanze e atti telematici soggetti al bollo da 16 euro, usa @e.bollo. Conserva la ricevuta di pagamento. La disciplina è nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nel D.P.R. 642/1972, Tariffa Allegato A.
Riferimenti normativi e prassi di supporto
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Imposta di bollo: art. 1 e Tariffa Allegato A (fatture e atti soggetti), art. 15 (assolvimento virtuale). Testo su Normattiva.
– D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica), e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio.
– Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su imposta di bollo su fatture elettroniche, scadenze trimestrali, soglie di rinvio e procedure di integrazione (es. provvedimento 4 febbraio 2021 e successivi aggiornamenti).
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso).
– Documentazione e guide dell’Agenzia delle Entrate sul servizio @e.bollo e su PagoPA.
| Scenario | Chi deve applicare | Come si paga | Scadenze/Note operative |
|---|---|---|---|
| E-fattura non soggetta a IVA, totale > 77,47 € | Emittente fattura | DatiBollo nel XML; F24 codici 2521-2524 (2525 integrazioni) | 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; possibile rinvio se entro soglie AdE |
| E-fattura con IVA (anche parziale) | Nessuno (in via generale non dovuto) | Nessun pagamento | Controlla eventuali eccezioni di Tariffa; SDI verifica coerenza |
| Fattura cartacea non IVA, totale > 77,47 € (senza autorizzazione) | Emittente fattura | Marca fisica da 2 € sul documento | Apponi prima di consegnare la fattura; conserva prova |
| Fattura cartacea non IVA con assolvimento virtuale | Emittente con autorizzazione ex art. 15 D.P.R. 642/1972 | F24 periodico come da provvedimento; conguaglio annuale | Dicitura obbligatoria in fattura; dichiarazione entro 31/01 |
| Istanze/atti digitali verso PA soggetti a 16 € | Richiedente/istante | @e.bollo con PagoPA; contrassegno digitale | Ricevuta telematica da conservare con l’atto |
| Professionista in forfettario, e-fatture > 77,47 € | Emittente fatture | DatiBollo nel XML; F24 trimestrale | Verifica importi proposti da AdE nel cassetto fiscale |
FAQ
1) Ho emesso una e-fattura senza indicare il bollo ma supero 77,47 euro: come correggo?
Accedi ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione dedicata al bollo su e-fatture trovi l’elenco delle fatture “a rischio bollo”. L’Agenzia propone un importo da integrare. Puoi confermare e pagare con F24 alla prima scadenza utile (31/05, 30/09, 30/11, 28/02) usando i codici 2521-2524; per correzioni fuori termine usa 2525. In alternativa, se preferisci un documento “pulito”, puoi stornare con nota di credito e riemettere la fattura corretta con DatiBollo = “SI”. Ricorda che la sanzione per bollo omesso è del 30%, riducibile con ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997. Agisci presto per limitare sanzioni e interessi.
2) Ho applicato il bollo ma con sconti successivi il totale scende sotto 77,47 euro: che succede?
Se il totale effettivo scende sotto 77,47 euro, il bollo non è dovuto. Sulle e-fatture emetti una nota di credito elettronica che rettifica importo e bollo. L’Agenzia delle Entrate ricalcolerà il dovuto del trimestre. Se avevi già pagato, il credito confluirà nei conteggi successivi. Su fatture cartacee con marca fisica, non puoi “staccare” la marca: conserva la documentazione e valuta il recupero in sede di conguaglio annuo (se operi in virtuale) o la compensazione su un documento successivo, secondo la prassi dell’ufficio competente.
3) Come funziona il ravvedimento operoso sul bollo di e-fatture? Un esempio semplice.
Il ravvedimento riduce la sanzione del 30% in base al ritardo. Esempio: bollo dovuto 20 euro, paghi con 40 giorni di ritardo. Applichi la sanzione ridotta “ravvedimento breve” (di norma 1/10 del 30%, quindi 3%) più interessi legali dal giorno successivo alla scadenza al giorno del pagamento. Versi con F24: imposta coi codici 2521-2524 (o 2525 per integrazioni), sanzioni e interessi con i relativi codici secondo le istruzioni AdE. Base normativa: D.Lgs. 472/1997, art. 13; operatività nei documenti AdE.
4) Il contributo integrativo della cassa o la rivalsa INPS incidono sulla soglia dei 77,47 euro?
Sì. Per la soglia si guarda al totale del documento. Contributo integrativo (casse professionali), rivalsa INPS e spese escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972, in assenza di IVA, concorrono a superare 77,47 euro. Se superi la soglia e non addebiti IVA, scatta il bollo da 2 euro. Fa eccezione solo ciò che la Tariffa del D.P.R. 642/1972 esclude espressamente. Per le e-fatture ricorda di impostare DatiBollo e di verificare i conteggi nel cassetto fiscale.
5) Quando serve ancora la marca da bollo da 16 euro e quando no sugli atti digitali?
Serve su istanze, richieste e atti previsti dalla Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972, ad esempio molte domande alla PA, copie conformi, contratti e scritture private da registrare. Non serve quando la stessa Tariffa o le Tabelle di esenzione la escludono (ad esempio per specifici procedimenti o soggetti esenti) oppure quando leggi speciali dispongono diversamente. Per gli atti online, usa @e.bollo e PagoPA. Conserva sempre la ricevuta telematica legata all’atto. Le casistiche complete sono descritte nella Tariffa del D.P.R. 642/1972 e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
