Pagare il bollo virtuale da 2€: come fare e dove?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga ogni trimestre con F24 precompilato dal portale Fatture e Corrispettivi o con addebito su IBAN registrato nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

  • Importo: 2 euro per fattura senza IVA sopra 77,47 euro, come da DPR 642/1972 (Tariffa Allegato A, art. 13).
  • Scadenze: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; possibile rinvio se importi sotto 250 euro, come da Decreto MEF 4/12/2020.
  • Codici tributo F24: 2521 (1° trim), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°); anno di riferimento della fattura.

Cos’è l’imposta di bollo sulle e-fatture e su quali norme si basa

L’imposta di bollo è un’imposta fissa su alcuni documenti, tra cui le fatture senza IVA. L’importo è 2 euro per documento sopra 77,47 euro.

Per le fatture elettroniche il pagamento è “virtuale”. Non si applicano marche fisiche. Il conteggio e il versamento seguono regole dedicate.

Le basi normative principali sono: DPR 642/1972 (imposta di bollo e tariffa), DM 17 giugno 2014 (documenti informatici), Decreto MEF 4 dicembre 2020 (termini e modalità su e-fatture), Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021 (controlli e integrazioni). Per sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997. Riferimenti consultabili su Normattiva, Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate.

Quando il bollo è dovuto e quando no

Regola generale

Il bollo è dovuto quando emetti una fattura senza IVA sopra 77,47 euro. Esempi tipici: operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972) o fuori campo IVA se non rientrano in specifiche esclusioni.

Il bollo non si applica alle fatture soggette a IVA. Vale anche quando l’IVA non è esposta in fattura per via del reverse charge o dello split payment. Sono considerate comunque “soggette a IVA”.

Soglia e arrotondamento

La soglia è 77,47 euro. Se l’importo complessivo documento è pari o inferiore, il bollo non si paga. Se è superiore anche di un centesimo, il bollo si paga.

Conta il totale documento, comprensivo di spese non soggette se confluiscono nel totale fattura. Se emetti più documenti, la verifica è per ciascun documento.

Operazioni tipiche

  • Regime forfettario: emetti fatture senza IVA. Se superi 77,47 euro, devi il bollo.
  • Operazioni esenti (art. 10): esempio prestazioni sanitarie o locazioni esenti. Se superi 77,47 euro, devi il bollo.
  • Reverse charge interno o esterno: non devi il bollo perché l’operazione resta soggetta a IVA per inversione contabile.
  • Split payment verso PA: non devi il bollo perché l’operazione è soggetta a IVA con scissione dei pagamenti.
  • Operazioni non imponibili di esportazione e cessioni intracomunitarie: in molte casistiche l’imposta di bollo non si applica per specifiche esclusioni. Valuta sempre le note alla Tariffa del DPR 642/1972 e le prassi dell’Agenzia.

Attenzione ai casi particolari (autofatture, TD17-TD18-TD19, note di variazione). In generale, dove l’operazione è soggetta a IVA per integrazione o inversione contabile, il bollo non si applica. Se resti senza IVA e superi la soglia, il bollo si applica.

Come si paga: F24, portale e flusso operativo

Strade possibili

  • F24 precompilato: scaricalo dal portale Fatture e Corrispettivi nella tua area riservata. Contiene il totale del trimestre e i codici tributo corretti.
  • Addebito su IBAN: autorizza l’addebito direttamente dall’area riservata se hai registrato il tuo IBAN.
  • Home banking: paga l’F24 indicando i codici tributo 2521-2524 e l’anno di riferimento.
  • Intermediario abilitato: puoi delegare il pagamento a un intermediario (Entratel/F24). Conserva la delega e la ricevuta.

Passi pratici nel portale

  • Accedi a Fatture e Corrispettivi con SPID/CIE/CNS.
  • Vai a Imposta di bollo e-fatture e verifica il trimestre.
  • Controlla eventuali integrazioni proposte dall’Agenzia (fatture con bollo non indicato ma dovuto).
  • Conferma, modifica o contesta i documenti segnalati entro le finestre previste dal Provvedimento 4 febbraio 2021.
  • Genera F24 precompilato o autorizza l’addebito su IBAN.
  • Conserva la quietanza del pagamento.

Compilazione F24 in autonomia

  • Sezione: Erario.
  • Codici tributo: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°).
  • Anno di riferimento: l’anno delle fatture (es. 2026).
  • Importi a debito: totale del trimestre calcolato (2 euro per ogni fattura soggetta).

Scadenze 2026 e regole di rinvio

Calendario trimestrale

  • 1° trimestre (gen-mar): pagamento entro 31 maggio.
  • 2° trimestre (apr-giu): pagamento entro 30 settembre.
  • 3° trimestre (lug-set): pagamento entro 30 novembre.
  • 4° trimestre (ott-dic): pagamento entro 28 febbraio dell’anno successivo.

Soglia di 250 euro per rinviare

  • Se il 1° trimestre è pari o sotto 250 euro, puoi versare insieme al 2° entro il 30 settembre.
  • Se la somma di 1°+2° è pari o sotto 250 euro, puoi versare 1°+2°+3° entro il 30 novembre.

Queste regole derivano dal Decreto MEF 4 dicembre 2020 e da provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Controlla sempre nel portale l’importo calcolato e le eventuali comunicazioni.

Controlli automatici dell’Agenzia e integrazioni

L’Agenzia delle Entrate analizza i file XML delle e-fatture. Se rileva una fattura senza IVA sopra 77,47 euro con “bollo” non valorizzato, la segnala come “da integrare”.

Trovi le segnalazioni nell’area riservata. Puoi:

  • accettare l’integrazione proposta e pagare il bollo dovuto;
  • modificare o escludere se la segnalazione è errata, motivando;
  • caricare correzioni entro le finestre previste dal Provvedimento 4 febbraio 2021.

Se non fai nulla e non paghi, alla scadenza maturano interessi e sanzioni sul debito residuo.

Sanzioni, interessi e come ridurli

Tardivo o omesso versamento del bollo su e-fatture

Si applica la sanzione del 30% sull’importo non pagato (art. 13 D.Lgs. 471/1997), oltre agli interessi legali giorno per giorno.

Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre la sanzione in base al ritardo:

  • entro 14 giorni: sanzione ridotta molto (frazione del 30%);
  • entro 30 giorni: sanzione 1/10 del 30%;
  • entro 90 giorni: sanzione 1/9 del 30%;
  • entro un anno: sanzione 1/8 del 30%;
  • oltre, con ulteriori scaglioni previsti dalla norma.

Il ravvedimento si fa con F24 aggiungendo sanzioni e interessi. Conserva i calcoli e le ricevute.

Documenti analogici e altre violazioni

Per atti e documenti cartacei, il DPR 642/1972 prevede un diverso regime sanzionatorio specifico sull’imposta di bollo omessa o insufficiente. Se lavori anche con documenti analogici, verifica le regole della tariffa e delle note.

Regola decisionale rapida

  • La fattura reca IVA (anche se non esposta per reverse charge o split payment)? Allora niente bollo.
  • La fattura non reca IVA ed è superiore a 77,47 euro? In linea generale il bollo è dovuto.
  • Si tratta di operazioni non imponibili da esportazione o cessioni intracomunitarie rientranti nelle esclusioni della tariffa del DPR 642/1972? Allora, di norma, niente bollo.
  • Il totale documento è pari o sotto 77,47 euro? Allora niente bollo.
  • Se hai dubbi, verifica le note della Tariffa del DPR 642/1972 e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, oppure versa con riserva e valuta il rimborso se non dovuto.

Esempi pratici frequenti

Professionista in forfettario

Emetti parcella senza IVA di 300 euro. Il bollo è dovuto: imposta 2 euro. Il portale conteggia 2 euro in quel trimestre.

Fornitura con reverse charge

Emetti fattura senza IVA con annotazione di inversione contabile. Non si applica il bollo. L’operazione è soggetta a IVA per reverse charge.

Prestazione esente art. 10

Prestazione sanitaria esente di 120 euro. Bollo dovuto: 2 euro.

Cessione intracomunitaria

Fattura non imponibile per cessione intra-UE di 1.000 euro. Nella prassi il bollo non è dovuto per specifiche esclusioni tariffarie. Verifica sempre le note alla Tariffa del DPR 642/1972 e gli aggiornamenti dell’Agenzia.

Tre trimestri sotto soglia

Primo trimestre 120 euro, secondo 80 euro, terzo 40 euro. Puoi pagarli tutti insieme entro il 30 novembre perché 1°+2° è sotto 250 euro.

Scenario Condizioni IVA/Bollo Adempimento e Codici Scadenza e Possibile Rinvio
Parcella forfettario 400 euro Senza IVA, >77,47 euro. Bollo dovuto 2 euro. F24 codice 2521/2522/2523/2524 a seconda del trimestre; anno di riferimento fattura. Entro 31/05, 30/09, 30/11, 28/02. Rinvio se soglia 250 euro rispettata.
Prestazione esente art. 10 (150 euro) Senza IVA, >77,47 euro. Bollo dovuto 2 euro. Confluisce nel totale trimestrale su Fatture e Corrispettivi. Stesse scadenze trimestrali. Verifica precompilato AE.
Reverse charge interno (fornitura edilizia) Operazione soggetta a IVA per inversione. Bollo non dovuto. Nessun 2 euro su quel documento. Controlla eventuali segnalazioni errate. Nessuna scadenza per quel documento ai fini bollo.
Cessione intracomunitaria 2.000 euro Non imponibile. In genere esclusa da bollo per Tariffa DPR 642/1972. Non conteggiare 2 euro. Conserva norma e causale in fattura. Nessuna scadenza per bollo su quel documento.
Tre fatture con bollo dovuto nel 1° trimestre (6 euro totali) Importo trimestrale 6 euro (sotto 250 euro). F24 con codice 2521 per 6 euro oppure addebito IBAN. Puoi pagare entro 31/05 oppure rinviare al 30/09.
Fattura con bollo omesso segnalata da AE AE propone integrazione (2 euro). Accetta/modifica nel portale; genera F24 integrato. Se paghi in ritardo: sanzione art. 13 D.Lgs. 471/1997 e ravvedimento.

FAQ

Devo applicare il bollo su fatture con importi in valuta estera?

Sì, devi valutare la soglia di 77,47 euro convertendo l’importo in euro con il cambio del giorno di emissione o il cambio BCE del mese di riferimento. Se il totale in euro supera 77,47 e la fattura è senza IVA, il bollo è dovuto. Indica il bollo in fattura (campo “Bollo” = SI nell’XML). In pagamento, confluirà nel totale trimestrale su F24. Le fonti generali sono DPR 642/1972 per la soglia e le regole di fatturazione in valuta del DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Come comportarsi con note di credito e note di debito senza IVA?

Dipende dal documento e dall’operazione. La tariffa del DPR 642/1972 cita “fatture, ricevute, conti, note e simili”. Se emetti una nota di debito senza IVA e sopra soglia, in linea generale si applica il bollo. Per le note di credito, di solito rettificano un’operazione e possono non richiedere un nuovo bollo se riducono un documento su cui il bollo era già assolto correttamente. Tuttavia, se la nota è un documento autonomo non soggetto a IVA e supera la soglia, può ricadere nel perimetro del bollo. Valuta sempre la causale, l’importo e l’inquadramento IVA. In caso di dubbi, è prudente adeguare il comportamento al portale AE o chiedere chiarimento all’Agenzia.

Il portale mi segnala bollo dovuto ma la mia operazione è in reverse charge: cosa fare?

Controlla il dettaglio della segnalazione. Se l’operazione è effettivamente soggetta a reverse charge (interno o estero), la fattura è “soggetta a IVA” e il bollo non è dovuto. Nel portale Fatture e Corrispettivi, usa la funzione di modifica/contestazione e motiva che si tratta di operazione con inversione contabile ai sensi della normativa IVA (DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi). Salva la ricevuta della contestazione. Verifica nelle chiusure successive che l’importo sia escluso dal calcolo. Il Provvedimento 4 febbraio 2021 consente questa interazione correttiva.

Se dimentico di pagare il bollo di un trimestre, come rimediare correttamente?

Usa il ravvedimento operoso. Calcola: imposta dovuta (2 euro per ogni documento), sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo (art. 13 D.Lgs. 472/1997) applicata sulla sanzione base del 30% (art. 13 D.Lgs. 471/1997), e interessi legali per i giorni di ritardo. Versa con F24 utilizzando lo stesso codice tributo del trimestre (2521-2524) e, se necessario, i codici specifici per sanzioni e interessi. Conserva il prospetto di calcolo. In caso di comunicazioni dell’Agenzia, rispondi nei termini allegando le quietanze.

Il bollo è dovuto sulle fatture non imponibili per cessioni intracomunitarie o esportazioni?

Molte cessioni intracomunitarie e operazioni di esportazione rientrano tra le esclusioni dall’imposta di bollo previste dalle note della Tariffa allegata al DPR 642/1972. In pratica, su queste fatture il bollo spesso non è dovuto, pur essendo la fattura senza IVA. È essenziale distinguere: operazioni esenti (art. 10) di norma richiedono il bollo sopra soglia; operazioni non imponibili da esportazione/intra-UE possono essere escluse dal bollo in forza delle note tariffarie e di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Indica sempre in fattura il corretto riferimento normativo (es. art. 8 o normativa intra-UE) e conserva la documentazione a supporto.

Riferimenti normativi citati

DPR 642/1972 (Imposta di bollo e Tariffa – Allegato A), DM 17 giugno 2014 (modalità per documenti informatici), Decreto MEF 4 dicembre 2020 (termini e pagamenti su e-fatture), Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021 (controlli/integrazioni), DPR 633/1972 (IVA), DL 331/1993 (operazioni intra-UE), D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento). Fonti consultabili su Normattiva, Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate.

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