Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La marca da bollo digitale ha lo stesso valore della cartacea: 16€ per atti e certificati, 2€ per fatture/ricevute esenti IVA oltre 77,47€. Si acquista via @e.bollo e si paga con PagoPA o F24.
- Base giuridica: DPR 642/1972 (Tariffa, Allegato A) e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento virtuale.
- Importi standard: 16€ su istanze, atti, certificati; 2€ su fatture/ricevute non soggette a IVA sopra 77,47€.
- Canali: contrassegno digitale @e.bollo per documenti; campo “bollo” in fattura elettronica con riversamento trimestrale via F24.
Cos’è la marca da bollo digitale e quando si usa
La marca da bollo è un’imposta fissa dovuta su determinati atti e documenti. La base normativa è il DPR 642/1972, con la Tariffa Allegato A che elenca casi, importi e soglie. Le regole sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Digitale o cartacea hanno identico valore fiscale. Cambia il modo di applicarla: contrassegno informatico o campo specifico nei sistemi telematici. Per “regime forfettario” (tassazione agevolata per Partite IVA con ricavi limitati) valgono le stesse regole sul bollo delle altre Partite IVA.
Due importi sono centrali: 16€ e 2€. I 16€ si applicano a istanze, atti, certificati e copie conformi previsti dalla Tariffa. I 2€ si applicano a fatture, note e ricevute non soggette a IVA quando superano 77,47€.
Importi e casi tipici
Marca da bollo da 16€: serve per istanze e certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, per atti rogati da notaio o altro pubblico ufficiale, per certificato del casellario giudiziale, certificati anagrafici ad uso privato, copie conformi. La regola discende dagli articoli della Tariffa dell’Allegato A al DPR 642/1972.
Marca da bollo da 2€: si applica su fatture e ricevute non soggette a IVA (esenti, non imponibili, fuori campo) di importo totale superiore a 77,47€. La base è l’articolo relativo a fatture e documenti commerciali nella Tariffa del DPR 642/1972. Per “principio di cassa” (tassi il reddito quando incassi) non cambia nulla: il bollo resta imposta d’atto.
Se richiedi copie, estratti o certificati al Registro delle Imprese, di norma si applica la marca da bollo da 16€. Le Camere di Commercio disciplinano modalità e casi, sempre nel perimetro del DPR 642/1972.
Esenzioni e casi particolari
Molti atti sono esenti in via assoluta o condizionata. Le esenzioni si trovano nella Tabella, Allegato B al DPR 642/1972 e in leggi speciali (ad esempio, in materia di ONLUS o procedimenti specifici). Conviene sempre verificare la causale d’uso del certificato.
Davanti alle PA e ai gestori di pubblici servizi, usa l’autocertificazione. È prevista dal DPR 445/2000 e evita il certificato in bollo. Il certificato anagrafico per uso privato, invece, richiede il bollo da 16€ salvo esenzioni.
Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo è “virtuale”: non si applica una marca fisica. Si valorizza il campo dedicato nel file XML. L’Agenzia delle Entrate calcola poi il dovuto trimestrale.
Come acquistare e applicare la marca da bollo digitale (@e.bollo)
@e.bollo è il sistema dell’Agenzia delle Entrate per acquistare contrassegni digitali tramite PagoPA. Il contrassegno è un identificativo univoco che attesta il pagamento dell’imposta di bollo su un documento informatico.
Per usarlo serve un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al servizio @e.bollo. Ad oggi risulta operativo l’Istituto di Pagamento del Sistema Camerale; l’elenco aggiornato è reperibile sui portali dell’Agenzia delle Entrate e di PagoPA.
Come si procede in pratica: selezioni l’ente erogatore del servizio, scegli l’atto o certificato, indichi i dati richiesti, autorizzi il pagamento tramite PagoPA (conto, carta di credito o debito). Ricevi un contrassegno digitale associato al documento.
Validità, conservazione e verifiche
Il contrassegno digitale sostituisce la marca cartacea. Ha valore se correttamente associato al documento. Salva ricevuta di pagamento, identificativo univoco e copia del documento. Conservali in digitale per almeno 10 anni, in linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le regole tecniche sulla conservazione.
L’ente che riceve il documento può verificare l’assolvimento del bollo. Se il documento è protocollato da una PA, i sistemi interni tracciano il pagamento. In caso di errore, attiva per tempo la procedura di rimborso.
Errori, annulli e rimborsi
La marca da bollo una volta “usata” non si può spostare su altro documento. Se hai pagato su un atto poi non presentato, puoi chiedere rimborso dell’imposta indebitamente versata. La base è l’articolo sul rimborso del DPR 642/1972.
La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dal pagamento, allegando la prova dell’indebito. Le singole PA possono fornire modulistica. Verifica sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni aggiornate.
Partite IVA: bollo su fatture elettroniche e documenti
Per le fatture elettroniche soggette a bollo si usa il campo bollo nel tracciato XML. I gestionali valorizzano automaticamente il tag “BolloVirtuale = SI” e “ImportoBollo = 2.00”. Il Sistema di Interscambio accetta e registra l’informazione.
L’Agenzia delle Entrate calcola ogni trimestre il totale dovuto. Trovi gli importi nell’area “Fatture e Corrispettivi”. Puoi pagare con F24 (codici tributo 2521-2524 per i quattro trimestri) o con addebito diretto, se attivato dal portale.
Scadenze trimestrali: Q1 31 maggio, Q2 30 settembre, Q3 30 novembre, Q4 fine febbraio dell’anno successivo. Se gli importi del primo trimestre non superano 5.000 euro, puoi versare insieme al secondo. Se la somma di primo e secondo non supera 5.000 euro, puoi versare con il terzo. Queste regole derivano dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in attuazione del DM 28 dicembre 2018.
Fatture cartacee e ricevute
Se emetti fattura cartacea per operazioni non soggette a IVA superiori a 77,47€, apponi la marca da 2€. In alternativa, assolvi in modo virtuale con contrassegno digitale e indichi la dicitura in fattura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.
Per le ricevute di prestazione occasionale (senza Partita IVA) oltre 77,47€ serve la marca da 2€. La regola di soglia è la stessa. Ricorda che il committente, se sostituto d’imposta, opera la ritenuta fiscale separatamente dal bollo.
Note di credito e operazioni miste
La nota di credito segue la regola dell’atto principale. Se la fattura originaria aveva il bollo, e la nota azzera l’operazione, puoi richiedere rimborso del bollo entro i termini. Se riduce l’importo sotto 77,47€, l’imposta di bollo originaria resta dovuta, perché è imposta d’atto e non “percentuale”.
Registro delle Imprese e atti societari
Per copie, estratti e certificati del Registro delle Imprese si applica in genere la marca da 16€ per ciascun documento, secondo la Tariffa del DPR 642/1972. L’ente camerale indica quando servono più marche (ad esempio per copie conformi voluminose).
Se operi come ditta individuale, la richiesta di visure, certificati storici o copie di atti sociali segue le stesse regole. Oltre all’imposta di bollo possono essere dovuti diritti di segreteria. Controlla sempre il riepilogo dei costi prima del pagamento.
Regola decisionale rapida
1) È un’istanza, atto, certificato o copia conforme? Sì → Bollo 16€, salvo esenzione in Tabella allegata al DPR 642/1972. No → vai al punto 2.
2) È una fattura, nota o ricevuta? Sì → Se l’operazione è soggetta a IVA → Nessun bollo. Se non soggetta a IVA e importo totale > 77,47€ → Bollo 2€ (virtuale per e-fatture; fisico o contrassegno per cartacee). No → vai al punto 3.
3) Documento per PA o gestore di pubblico servizio? Se basta autocertificazione (DPR 445/2000) → Niente certificato e niente bollo. Se l’ente richiede certificato ufficiale → Vedi punto 1.
4) Canale digitale disponibile (@e.bollo o portale dell’ente)? Sì → Usa contrassegno digitale e paga con PagoPA. No → Usa marca cartacea o le modalità indicate dall’ente.
Riferimenti normativi essenziali
DPR 642/1972, Testo unico dell’imposta di bollo, con Tariffa Allegato A e Tabella delle esenzioni Allegato B (consultabili su Normattiva). D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, per documenti informatici e conservazione. DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazione). DM 17 giugno 2014 del MEF, modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale per documenti informatici. DM 28 dicembre 2018 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2018-2026 su calcolo, scadenze e codici tributo per l’e-bollo su e-fatture. Regole di PagoPA per i pagamenti telematici e l’identificazione dei PSP.
| Scenario | Requisiti | Tipo/Importo bollo | Come si applica | Quando si paga | Norma/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificato anagrafico per uso privato | Richiesta a Comune; non sostituibile con autocertificazione | 16€ | Contrassegno @e.bollo o marca cartacea sull’originale | Al momento della richiesta | DPR 642/1972, Tariffa Allegato A; DPR 445/2000 per alternative |
| Fattura elettronica esente IVA da 200€ | Operazione non soggetta a IVA; importo > 77,47€ | 2€ | Campo “BolloVirtuale=SI; ImportoBollo=2.00” nel file XML | Trimestralmente via F24 (2521-2524) o addebito su portale | DM 28/12/2018; Provv. AE su calcolo trimestrale e soglie |
| Ricevuta prestazione occasionale da 100€ | Senza Partita IVA; importo > 77,47€ | 2€ | Marca fisica sulla ricevuta o contrassegno digitale e dicitura | Al rilascio della ricevuta | DPR 642/1972, Tariffa; ritenuta separata dal bollo |
| Copia conforme atto notarile | Copie/estratti autentici | 16€ ogni copia (eventuali multipli per pagine) | Contrassegno digitale o marca cartacea | Alla richiesta della copia | DPR 642/1972, Tariffa; istruzioni dell’ufficio rogante |
| Estratto Registro delle Imprese | Richiesta di copia/visura certificata | 16€ | @e.bollo se il portale camerale lo consente; altrimenti come indicato | Contestuale alla richiesta | DPR 642/1972, Tariffa; regolazioni camerali e diritti |
| Fattura elettronica mista (parte imponibile IVA + parte esente) | Presenza di riga esente; totale documento > 77,47€ | 2€ | Valorizzazione bollo in XML se presenti operazioni non soggette | Trimestralmente | DPR 642/1972, Tariffa; DM 28/12/2018; prassi AE |
FAQ
La marca da bollo digitale da 16€ ha lo stesso valore della cartacea? Come viene verificata?
Sì. La marca da bollo digitale produce gli stessi effetti della cartacea, perché l’imposta è d’atto e la legge (DPR 642/1972) guarda al pagamento, non al supporto. Con @e.bollo ottieni un contrassegno digitale, cioè un identificativo univoco legato al documento. L’ente destinatario verifica l’assolvimento in base al contrassegno e alla ricevuta PagoPA. Se il documento passa da un sistema informatico della PA, il controllo è automatico. Conserva ricevuta, IUV di pagamento e copia del documento per tutta la vita utile dell’atto e comunque almeno 10 anni, in linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale e le regole tecniche sulla conservazione.
Devo applicare il bollo da 2€ su tutte le fatture del forfettario o solo su alcune?
Solo quando la fattura non è soggetta a IVA e il totale documento supera 77,47€. Nel regime forfettario l’IVA non si addebita, quindi le fatture sono normalmente “non soggette”. In tal caso scatta il bollo da 2€ se superi la soglia. Se emetti fattura elettronica, attiva il campo bollo nel gestionale. L’Agenzia delle Entrate somma gli importi dovuti e ti propone il pagamento trimestrale nell’area “Fatture e Corrispettivi”. Se la fattura è cartacea, apponi una marca fisica da 2€ o assolvila in modo virtuale e inserisci la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972”. Le operazioni imponibili IVA, invece, non richiedono il bollo, perché l’imposta sul valore aggiunto esclude l’imposta di bollo per espressa previsione della Tariffa.
Ho dimenticato di valorizzare il bollo in una e-fattura. Cosa rischio e come rimediare?
L’Agenzia delle Entrate intercetta spesso le e-fatture soggette a bollo e mancanti del flag. In quel caso, ti comunica l’importo dovuto e l’eventuale differenza. Se non paghi nei termini trimestrali, si applicano sanzioni e interessi. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, pagando spontaneamente imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base al ritardo. Verifica nell’area riservata l’importo calcolato dall’Agenzia, genera l’F24 con il codice tributo del trimestre di riferimento e versa entro il prima possibile. Se il tuo gestionale consente l’addebito diretto, puoi attivarlo per evitare dimenticanze. Ricorda: la soglia di 77,47€ si valuta sul totale documento che contiene operazioni non soggette a IVA.
Quando non si paga la marca da bollo da 16€ sui certificati? Ci sono alternative?
Non paghi se il caso rientra nelle esenzioni della Tabella allegata al DPR 642/1972 o di leggi speciali (ad esempio per alcuni procedimenti in materia di volontariato o giustizia). Inoltre, davanti a PA e gestori di pubblici servizi, di norma non devi presentare certificati: li sostituisci con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. Questa è l’alternativa più frequente e azzera il bollo. Se il certificato serve a un soggetto privato (banca, agenzia, datore di lavoro privato), l’autocertificazione può essere accettata, ma non è obbligo di legge per il privato; se richiede certificato “ufficiale”, di solito si paga il bollo da 16€ a meno di esenzioni specifiche. Controlla sempre la causale d’uso indicata sul certificato e le note dell’ente emittente.
Posso comprare più bolli digitali e usarli dopo? E come funziona il rimborso se sbaglio importo?
Dipende dal PSP e dal flusso @e.bollo. In molti casi il contrassegno digitale nasce contestualmente alla richiesta del documento e non è “generico” o riutilizzabile. È legato a quello specifico atto e non puoi spostarlo. Per esigenze ricorrenti, alcuni portali consentono acquisti multipli, ma restano associati ai singoli documenti quando li generi. Se paghi un bollo non dovuto o in misura errata, puoi chiedere rimborso all’Agenzia delle Entrate. La richiesta va presentata entro tre anni, motivando l’indebito e allegando le ricevute. Le istruzioni sono indicate nelle guide dell’Agenzia delle Entrate e si basano sulle regole del DPR 642/1972. Se l’errore riguarda una e-fattura, verifica prima l’importo consolidato nel portale “Fatture e Corrispettivi”: a volte la quadratura avviene in automatico nel trimestre successivo.
