Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: puoi avere un co.co.co. e aprire o mantenere la Partita IVA. Rispetta il patto di non concorrenza. Forfettario solo se i redditi 2025 da lavoro dipendente/assimilati non superano 30.000 euro.
- Regime forfettario: ricavi entro 85.000 euro; escluso se nel 2025 i redditi da lavoro dipendente/assimilati (co.co.co. compresi) superano 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto.
- Contributi: Cassa professionale, Gestione Separata INPS o Artigiani/Commercianti INPS, con regole diverse e cumulabilità dei versamenti.
- IVA: nel forfettario non si applica né si detrae; nel regime ordinario si addebita in fattura e si liquida periodicamente. Fattura elettronica obbligatoria per tutti.
Partita IVA e co.co.co.: cosa puoi fare nel 2026
Puoi avere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, allo stesso tempo, svolgere un’attività con Partita IVA. La legge lo consente, ma impone limiti chiari sulla concorrenza e sulle sovrapposizioni di incarichi.
La convivenza funziona se l’attività autonoma non entra in competizione con il committente del co.co.co. e non usa gli stessi clienti o informazioni riservate. In caso contrario rischi contestazioni e sanzioni contrattuali.
Riferimenti utili: codice civile su dovere di fedeltà e patti di non concorrenza (articoli 2105 e 2596 c.c., consultabili su Normattiva), disciplina dei rapporti di collaborazione nel decreto legislativo 81/2015 (Ministero del Lavoro e Normattiva).
Patto di non concorrenza e conflitto di interessi
Il patto di non concorrenza vieta di operare nello stesso mercato, nella stessa zona o verso la stessa clientela del committente. Di solito è scritto nel contratto, indica durata, oggetto e, se previsto, un corrispettivo.
Anche senza patto, vale il dovere di lealtà: non puoi usare informazioni o relazioni del co.co.co. per la tua attività. Se hai dubbi, chiedi al committente un’autorizzazione scritta sul perimetro delle attività extra.
Se violi il patto, rischi penali contrattuali, richiesta danni e, nei casi gravi, la risoluzione del contratto. Con il co.co.co. in ambito pubblico, controlla anche eventuali limiti di incompatibilità previsti dal datore.
Regime forfettario con co.co.co.: requisiti 2026
Il regime forfettario è un regime agevolato. Applichi un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività). Calcoli le imposte su una quota dei tuoi incassi, detta coefficiente di redditività.
Principio di cassa: paghi le imposte su ciò che incassi davvero nell’anno. Non contano le fatture non incassate a fine anno.
Requisiti principali 2026, sulla base della legge istitutiva (legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche consultabili su Normattiva e Agenzia delle Entrate):
- Ricavi/compensi dell’anno non oltre 85.000 euro.
- Esclusione se, nell’anno precedente, hai percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. inclusi) oltre 30.000 euro, salvo che il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre.
- Uscita immediata se superi 100.000 euro di ricavi/compensi in corso d’anno, con passaggio all’IVA dal momento del superamento.
- Altre cause di esclusione: partecipazioni in società di persone/associazioni, controllo in SRL che svolge attività riconducibile alla tua, e casi di prevalenza di attività verso l’ex o attuale datore nei due anni (verifica le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate).
Esempi pratici di calcolo nel forfettario
Coefficiente di redditività: percentuale fissa che applichi agli incassi per ottenere l’imponibile. Per i professionisti senza cassa è spesso 78%. Per i servizi è spesso 67%. Per il commercio (incluso e-commerce) è spesso 40%.
Esempio e-commerce: incassi 20.000 euro. Coefficiente 40%. Imponibile 8.000 euro. Imposta 15% = 1.200 euro. Se rispetti i requisiti start-up, imposta 5% = 400 euro.
I contributi previdenziali si deducono dall’imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva. Quindi versa prima i contributi, poi calcola l’imposta sul reddito al netto dei contributi.
Quando serve il regime ordinario
Se superi i 30.000 euro di redditi 2025 da lavoro dipendente/assimilati e il rapporto non è cessato, nel 2026 non puoi usare il forfettario. In questo caso applichi il regime ordinario.
Nel regime ordinario addebiti l’IVA in fattura, detrai l’IVA sugli acquisti e fai liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali). Tieni la contabilità secondo legge.
IRPEF 2026: si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti nell’anno (consulta MEF e Agenzia delle Entrate). Scenario 2026 di riferimento: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Aggiungi addizionali regionali e comunali.
Come si calcola l’imponibile nel regime ordinario
Per le imprese in contabilità semplificata vale il principio di cassa/registrazione. Per i professionisti vale il principio di cassa. Deduce i costi inerenti documentati e i contributi previdenziali.
Se fatturi con IVA, attenzione ai regimi speciali (ad esempio per editoria, agenzie di viaggio). Verifica sempre il tuo codice ATECO e le relative regole IVA.
Fatturazione elettronica: obbligatoria per tutti, anche in forfettario. I riferimenti sono nel sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e nelle norme di digitalizzazione fiscale.
Contributi previdenziali: tre casi tipici
I contributi non sono uguali per tutti. Dipende da che attività svolgi con la Partita IVA e dal fatto che tu abbia anche un co.co.co.
1) Professione ordinistica con Cassa professionale. Se appartieni a un albo (avvocati, commercialisti, architetti, medici, ecc.), versi i contributi alla tua Cassa. Ogni Cassa ha aliquote, minimi e scadenze proprie, definite dai regolamenti approvati dai Ministeri vigilanti. Verifica sul portale della tua Cassa.
2) Professionista senza albo in Gestione Separata INPS. Versi in Gestione Separata con aliquota fissata annualmente da INPS. Nel 2026 l’aliquota tipica per i professionisti senza altra tutela è intorno al 26-27%. Se sei già iscritto ad altra gestione obbligatoria o sei pensionato, si applica un’aliquota ridotta (intorno al 24%). Riferimento: circolari INPS annuali consultabili sul sito INPS e su Normattiva per le leggi istitutive.
3) Ditta individuale artigianale o commerciale (INPS Artigiani e Commercianti). Paghi contributi fissi annuali, calcolati su un reddito minimale stabilito ogni anno da INPS, più contributi percentuali sull’eccedenza. Le aliquote sono intorno al 24% e cresce di un punto oltre un certo scaglione di reddito fissato ogni anno (maggiorazione dell’1%). Importi minimi annui tipicamente tra 4.200 e 4.800 euro, aggiornati ogni anno. Riferimento: legge 233/1990 e circolari INPS.
Con co.co.co. e Partita IVA: come si sommano i contributi
Il co.co.co. versa alla Gestione Separata con contribuzione ripartita: circa due terzi a carico del committente e circa un terzo a carico tuo, trattenuto in busta. L’aliquota complessiva è più alta di quella dei professionisti autonomi (intorno al 33-35%, come da circolari INPS annuali).
Se hai anche Partita IVA come professionista in Gestione Separata, versi due flussi separati: quello da co.co.co. e quello sulla Partita IVA. Non si compensano tra loro, ma concorrono alla tua posizione previdenziale.
I contributi obbligatori sono deducibili dal reddito. Nel forfettario riducono la base dell’imposta sostitutiva. Nell’ordinario riducono il reddito IRPEF. Porta sempre le quietanze a fine anno.
Adempimenti e tempistiche operative
Aprire Partita IVA come professionista: invii la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12), scegli codice ATECO e regime fiscale. Entro 30 giorni ti iscrivi all’INPS competente (Gestione Separata o Cassa).
Aprire una ditta individuale artigiana o commerciale: usi la procedura ComUnica tramite Camera di Commercio. Lo sportello SUAP del Comune gestisce eventuale SCIA. Devi iscriverti a INPS Artigiani/Commercianti e, se previsto, a INAIL.
Fattura elettronica: attiva un canale accreditato e conserva digitalmente le fatture. Le sanzioni per invii tardivi o scarti variano in base al ritardo e all’IVA.
Regola decisionale rapida
Se vuoi una bussola pratica
1) Hai avuto nel 2025 redditi da lavoro dipendente/assimilati (co.co.co. inclusi) oltre 30.000 euro e il rapporto è ancora in essere? Allora nel 2026 niente forfettario: valuta il regime ordinario.
2) Sei sotto 30.000 euro di redditi 2025 da dipendente/assimilati o il rapporto è cessato entro il 31/12/2025? Se prevedi ricavi 2026 entro 85.000 euro, puoi scegliere il forfettario.
3) L’attività autonoma coincide con settore/clienti del tuo co.co.co.? Se sì, chiedi una liberatoria o ricalibra l’offerta per evitare concorrenza. In caso di dubbio, rinegozia il patto nel contratto.
4) Scegli il canale previdenziale: Cassa se sei iscritto a un Albo; Gestione Separata se fai professione senza Albo; Artigiani/Commercianti se apri una ditta commerciale o artigiana.
5) Se superi 100.000 euro di ricavi nel 2026, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dal momento del superamento.
Fonti normative: legge 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario), circolari Agenzia delle Entrate, circolari INPS su aliquote 2026, decreto legislativo 81/2015 sulle collaborazioni, codice civile su non concorrenza. Le trovi su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti chiave | Adempimenti fiscali/previdenziali | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Co.co.co. + Partita IVA in regime forfettario (professionista senza Albo) | Ricavi 2026 ≤ 85.000 euro; redditi 2025 da dipendente/assimilati ≤ 30.000 euro o rapporto cessato | Nessuna IVA in fattura; imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up); contributi Gestione Separata ~26-27% | Apertura IVA immediata; iscrizione INPS entro 30 giorni; uscita immediata se ricavi > 100.000 euro |
| Co.co.co. + Ditta individuale commercio (regime ordinario) | Redditi 2025 da dipendente/assimilati > 30.000 euro o altre cause di esclusione | IVA in fattura e liquidazioni; IRPEF a scaglioni 2026; INPS Artigiani/Commercianti: fissi + ~24% su eccedenza | ComUnica e SUAP prima dell’avvio; contributi minimi dovuti anche con ricavi bassi |
| Co.co.co. + Professione ordinistica (Cassa) | Iscrizione ad Albo; rispetto non concorrenza con committente | Regime forfettario se ammesso; contributi a Cassa con minimi e percentuali propri; addizionali se previste | Iscrizione a Cassa entro i termini regolamentari; verifica scadenze semestrali/trimestrali |
| Passaggio da forfettario a ordinario per superamento 100.000 euro | Ricavi 2026 > 100.000 euro | Applicazione IVA dal momento del superamento; tenuta registri IVA; acconti e saldi IRPEF 2026 | Effetto immediato nell’anno; comunicazioni e adeguamento software fatturazione elettronica |
FAQ
Posso aprire la Partita IVA mantenendo il mio co.co.co. senza violare il patto di non concorrenza?
Sì, se l’attività con Partita IVA non opera nello stesso mercato, non intercetta la stessa clientela e non usa know-how del committente. Il patto di non concorrenza, quando presente, deve essere rispettato nei limiti di oggetto, tempo e territorio previsti dal contratto. Anche in assenza di patto, vale il dovere di fedeltà e riservatezza previsto dal codice civile. Per stare tranquillo, chiedi al committente un’autorizzazione scritta che delimiti i servizi offerti con la tua Partita IVA e i clienti esclusi. Se ricevi incarichi che potrebbero sovrapporsi, rinuncia o rinegozia i termini prima di fatturare. In caso di contestazione, conta il contenuto concreto delle prestazioni, le clausole del contratto e le prove di separazione operativa.
Il limite dei 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente/assimilati blocca sempre il forfettario?
La regola si applica guardando l’anno precedente. Se nel 2025 hai redditi da lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. inclusi) superiori a 30.000 euro e il rapporto è ancora in essere all’inizio del 2026, non puoi usare il forfettario nel 2026. Se invece il rapporto è cessato entro il 31 dicembre 2025, puoi accedere al forfettario se rispetti gli altri requisiti (ricavi entro 85.000 euro e assenza di altre cause di esclusione). Questa regola nasce dalle norme del regime forfettario (legge 190/2014 e successive modifiche) e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Controlla sempre le circolari aggiornate perché esempi e casistiche particolari (congedi, arretrati, erogazioni una tantum) possono richiedere calcoli specifici.
Come gestisco IVA e fatturazione elettronica se ho co.co.co. e Partita IVA?
Il co.co.co. non comporta emissione di fatture: il committente ti paga il compenso, applica le ritenute e versa i contributi alla Gestione Separata. Con la Partita IVA, invece, emetti fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. In forfettario non addebiti IVA né detrai quella sugli acquisti; indichi in fattura la normativa di non applicazione e l’eventuale marca da bollo virtuale per importi oltre 77,47 euro. In regime ordinario addebiti l’IVA con l’aliquota propria del tuo settore, registri vendite e acquisti, e versi l’IVA con liquidazioni mensili o trimestrali. In tutti i casi devi conservare le fatture in modalità elettronica a norma. Le regole sulla fatturazione elettronica e sulle sanzioni derivano dall’Agenzia delle Entrate e dalle leggi di digitalizzazione fiscale.
Che contributi pago se ho sia co.co.co. sia Partita IVA da professionista?
Paghi due contributi distinti. Per il co.co.co., la contribuzione alla Gestione Separata è ripartita: il committente versa circa due terzi, tu un terzo trattenuto sul compenso. L’aliquota complessiva per i collaboratori è fissata ogni anno da INPS e storicamente è più alta di quella dei professionisti autonomi (intorno al 33-35%). Per la Partita IVA da professionista senza Albo versi alla Gestione Separata con l’aliquota propria dei professionisti (intorno al 26-27%, ridotta se sei già assicurato altrove o pensionato, in genere ~24%). I due flussi non si compensano, ma concorrono al tuo montante contributivo. Se invece la tua Partita IVA è una ditta artigiana/commerciale, versi agli Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi annuali su minimale e aliquota intorno al 24% sull’eccedenza; oltre un certo scaglione si applica una maggiorazione dell’1%. Tutti i contributi obbligatori sono deducibili dal reddito fiscale.
Se supero 85.000 euro di ricavi o 100.000 euro a metà anno, cosa succede al regime forfettario?
Il tetto di 85.000 euro è la soglia annua per restare nel forfettario. Se la superi ma resti sotto 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, l’uscita è immediata: da quel momento devi applicare l’IVA in fattura e adottare gli obblighi del regime ordinario (registri, liquidazioni, detrazioni). Le regole sull’uscita immediata sono state introdotte e poi affinate dalle leggi di bilancio più recenti. Controlla sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per gestire correttamente le fatture emesse prima e dopo il superamento, gli acconti e i conguagli. In ogni caso, pianifica la soglia con un forecast realistico e monitora i ricavi mese per mese per non farti cogliere impreparato.
