Codice ATECO 86.99.09: cosa significa e consente di fare?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per lavorare come dietista apri Partita IVA da libero professionista (ATECO 86.99.09), iscriviti all’Albo TSRM e PSTRP e alla Gestione Separata INPS. Le prestazioni sanitarie alla persona sono esenti IVA; in forfettario imposta sostitutiva 15% (5% start).

  • Codice ATECO: 86.99.09 “Altre attività paramediche indipendenti”. Inquadramento come professione sanitaria regolamentata (DM 744/1994; L. 3/2018).
  • IVA: prestazioni sanitarie alla persona esenti ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972; consulenze non sanitarie imponibili.
  • Previdenza: iscrizione alla Gestione Separata INPS; aliquota 2026 per professionisti senza tutela aggiuntiva comunicata dall’INPS pari al 26,07%.

Chi è il dietista, quale codice ATECO usare e quali abilitazioni servono

Il dietista è una professione sanitaria definita dal DM 14 settembre 1994, n. 744. Svolge attività di educazione alimentare e pianificazione dietetica.

L’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP, Albo dei Dietisti, è obbligatoria. La prevede la L. 3/2018 sulla riforma degli Ordini sanitari.

Per l’apertura come libero professionista si usa il codice ATECO 86.99.09. È la voce per “altre attività paramediche indipendenti”.

Il codice ATECO non determina l’IVA. Conta la natura della prestazione. Le attività sanitarie alla persona sono esenti IVA per legge.

Apertura Partita IVA: passaggi, moduli e tempistiche

1) Scelta del profilo: libero professionista

Il dietista opera di norma come persona fisica, lavoro autonomo. Non serve aprire una società se lavori da solo.

Questa forma è semplice da gestire. Applichi il principio di cassa e non tieni magazzino.

2) Domanda all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12)

Compila il modello AA9/12. Indica dati anagrafici, domicilio fiscale e codice ATECO 86.99.09.

Puoi presentarlo online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, a sportello, o per posta. La pratica è gratuita.

La data di inizio attività va indicata correttamente. Evita retrodatazioni non necessarie.

3) Iscrizioni e adempimenti obbligatori

Iscriviti all’Albo dei Dietisti presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente. È un requisito professionale.

Iscriviti alla Gestione Separata INPS come libero professionista. La base normativa è nella L. 335/1995 e nelle circolari INPS annuali.

Attiva PEC e firma digitale. Tieni un domicilio digitale funzionante per le notifiche.

Sottoscrivi una RC professionale sanitaria. È obbligatoria per la L. 24/2017 (Gelli-Bianco).

4) Locali, SCIA e regole sanitarie

Se apri uno studio, verifica i requisiti igienico-sanitari regionali. Presenta SCIA sanitaria al SUAP del Comune.

Le regole variano per Regione. Confrontati con la tua ASL per planimetrie, barriere architettoniche e sterilizzazione.

Se lavori in strutture terze, verifica i titoli autorizzativi del centro. Mantieni la tua responsabilità professionale.

5) Tempistiche e costi di avvio

L’attribuzione della Partita IVA è immediata. Le iscrizioni previdenziali si chiudono in pochi giorni.

Fai da te: costo zero per bolli e diritti. Con un professionista paghi l’onorario. In media tra 200 e 500 euro.

Metti a budget polizza RC, eventuali adeguamenti locali e software di fatturazione.

Regimi fiscali a confronto: forfettario e ordinario

Regime forfettario: quando conviene e come si calcola

Il forfettario è il regime semplificato per chi ha ricavi fino a 85.000 euro. È previsto dall’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Sono escluse alcune situazioni. Ad esempio partecipazioni in società o controllo di srl con attività riconducibile.

Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal regime. Applichi IVA dall’operazione che supera la soglia.

Per i dietisti il coefficiente di redditività è 78%. Significa che il 22% è costo forfettario implicito.

L’imposta è sostitutiva: 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up previsti dalla L. 190/2014.

In forfettario non applichi IVA in fattura. Inserisci il riferimento normativo in documento.

Non subisci ritenuta d’acconto. Indica la clausola di esclusione in fattura (comma 67 L. 190/2014).

I contributi INPS pagati sono deducibili prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Riduci così la base imponibile.

Regime ordinario: come funziona per un professionista sanitario

In ordinario applichi il TUIR. Calcoli il reddito per cassa (art. 54, DPR 917/1986). Deduci i costi inerenti documentati.

Paghi IRPEF a scaglioni. Nel 2026 gli scaglioni sono 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000; 43% oltre 50.000.

Si aggiungono addizionali regionali e comunali. Variazioni dipendono dal domicilio fiscale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972). Fai riferimento alla natura della prestazione.

Consulenze non sanitarie (es. formazione aziendale, HACCP, menù collettività) sono imponibili IVA 22%.

Se svolgi operazioni miste (esenti e imponibili), applichi il pro-rata di detraibilità IVA. Lo prevede il DPR 633/1972.

In fattura verso soggetti IVA applichi, di norma, ritenuta d’acconto del 20% sui compensi. Non si applica ai forfettari.

L’IRAP non si applica ai professionisti persone fisiche dal 2022 (L. 234/2021). Restano obblighi se operi con forma societaria.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS e rivalsa 4%

Aliquote e calcolo 2026

I dietisti senza Cassa dedicata versano alla Gestione Separata INPS. Lo prevede la L. 335/1995.

Per il 2026 l’aliquota comunicata dall’INPS per professionisti senza tutela aggiuntiva è pari al 26,07%. Verifica la circolare annuale.

La contribuzione si calcola sul reddito professionale. Non c’è minimale. C’è un massimale rivalutato ogni anno dall’INPS.

Rivalsa del 4% in fattura

Puoi addebitare al cliente soggetto IVA una rivalsa del 4%. La prevede l’art. 1, comma 212, L. 662/1996.

La rivalsa non è obbligatoria. Se la inserisci, aumenta il compenso e la base contributiva.

La rivalsa sconta la ritenuta d’acconto quando dovuta. È reddito a tutti gli effetti.

Scadenze e modelli dichiarativi

I contributi si versano con saldo e acconti tramite F24. Le scadenze seguono il calendario delle imposte sui redditi.

Indica i redditi nel modello Redditi PF, quadro LM (forfettari) o quadro RE (ordinari). Le istruzioni sono dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione, IVA e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Fatture verso persone fisiche: e-fattura e privacy

I soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria non emettono e-fattura per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Usano fattura analogica o elettronica fuori SDI e trasmettono i dati al STS. Lo prevede l’art. 3, comma 3, D.Lgs 175/2014 e norme collegate.

Le modalità operative sono comunicate dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate. Valgono anche le opposizioni privacy dell’assistito.

Fatture verso soggetti IVA e PA

Per prestazioni sanitarie a imprese o PA, l’esenzione IVA resta. Usa il riferimento all’art. 10, n. 18, DPR 633/1972.

Se la prestazione non è sanitaria, emetti e-fattura via SDI con IVA 22%. Applica ritenuta se prevista.

Per la PA vale la fattura elettronica con i dati obbligatori. Rispetta tempi di emissione e accettazione.

Marca da bollo e ritenuta d’acconto

Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, apponi marca da bollo da 2 euro. Riferimento: DPR 642/1972 e atti MEF.

In ordinario, verso soggetti IVA, si applica la ritenuta del 20% sui compensi. In forfettario non si applica.

Indica sempre in fattura le clausole fiscali e normative corrette. Eviti contestazioni.

Regola decisionale rapida

Scegli il regime fiscale in 5 passaggi logici

1) Ricavi previsti sotto 85.000 euro? Se sì, valuta il forfettario. Se no, regime ordinario.

2) Hai costi elevati e documentabili (oltre il 22% dei ricavi)? Se sì, ordinario può convenire.

3) Sei all’inizio e rispetti i requisiti start-up? Se sì, forfettario 5% per 5 anni è spesso ottimale.

4) Svolgi molte prestazioni imponibili IVA non sanitarie? Se sì, l’ordinario consente detrazione IVA sugli acquisti.

5) Prevedi crescita oltre 100.000 euro in corso d’anno? Se sì, considera da subito l’ordinario per evitare cambio in corsa.

Nessi pratici per l’IVA

Prestazione sanitaria alla persona? Esente IVA. Prestazione formativa o consulenza ad azienda? IVA 22%.

Regime forfettario? Non applichi IVA a prescindere, ma la natura della prestazione resta rilevante ai fini STS e privacy.

Operazioni miste in ordinario? Applica pro-rata di detraibilità e separa correttamente i registri.

Fonti normative di riferimento

DPR 633/1972, art. 10, n. 18 (esenzione IVA sanitaria). TUIR DPR 917/1986, art. 54 (principio di cassa).

L. 190/2014, commi 54-89 (regime forfettario) e successive modifiche. L. 3/2018 (Ordini professioni sanitarie).

DM 744/1994 (profilo professionale dietista). L. 24/2017 (RC professionale sanitaria).

L. 335/1995 e circolari INPS annuali (Gestione Separata). D.Lgs 175/2014 e atti MEF su Sistema Tessera Sanitaria.

Consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero della Salute per i testi ufficiali aggiornati.

Scenario tipico IVA da applicare Imposte e contributi Adempimenti e tempi
Prestazioni sanitarie alla persona (piani alimentari clinici) Esente ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972 Forfettario: imposta 15%/5% su 78% ricavi meno contributi; INPS 26,07% Fattura analogica per STS; invio dati STS secondo calendario MEF; bollo 2€ oltre 77,47€
Consulenza nutrizionale ad azienda (formazione, HACCP, menù mensa) Imponibile IVA 22% (non sanitaria) Ordinario: IRPEF a scaglioni su reddito per cassa; ritenuta 20% se prevista; INPS 26,07% E-fattura via SDI entro 12 giorni; liquidazioni IVA mensili o trimestrali; registri IVA
Start-up in regime forfettario con ricavi 40.000€ Non si applica IVA (regime forfettario) Imposta sostitutiva 5% su 78% di 40.000 meno contributi; INPS 26,07% sul reddito Apertura P.IVA in 1 giorno; nessun registro IVA; fattura con clausole forfettario; bollo se dovuto
Superamento soglia 100.000€ in corso d’anno Passaggio immediato a IVA dal superamento Fuoriuscita dal forfettario; si applicano regole ordinarie da quell’operazione Gestione cambio regime; numerazione fatture continua; comunicazioni in dichiarazione
Studio con segretaria dipendente Esente IVA per prestazioni sanitarie; imponibile per servizi non sanitari IRPEF su reddito; costo del personale deducibile in ordinario; INPS Gestione Separata sul reddito Assunzione con comunicazioni al Ministero del Lavoro; INAIL per il dipendente; privacy e sicurezza

FAQ

Qual è il codice ATECO corretto per il dietista e come si distingue dal biologo nutrizionista?

Per il dietista si usa il codice ATECO 86.99.09 “altre attività paramediche indipendenti”. Il dietista è una professione sanitaria regolamentata dal DM 744/1994 e ordinata dalla L. 3/2018 nell’Albo dei Dietisti presso l’Ordine TSRM e PSTRP. Il biologo nutrizionista, invece, è iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi e ha una Cassa previdenziale dedicata (ENPAB), non la Gestione Separata. Le attività possono sembrare simili, ma il perimetro tecnico-giuridico è diverso. Per il dietista, l’attività clinica e di educazione alimentare alla persona rientra nelle prestazioni sanitarie esenti IVA. La scelta del codice ATECO non sostituisce l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo, che restano obbligatorie. Prima di aprire la Partita IVA verifica sempre la tua abilitazione e i titoli presso l’Ordine competente.

Le prestazioni del dietista sono sempre esenti IVA? E quando devo applicare il 22%?

No, non sempre. L’esenzione IVA dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972 riguarda le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da professioni sanitarie riconosciute. Quindi, visite, valutazioni nutrizionali cliniche, piani alimentari personalizzati per patologie o prevenzione primaria indirizzati al singolo paziente sono esenti IVA. Se fai attività non sanitaria, come formazione aziendale, consulenza a mense o società sportive, progettazione menù collettivi, audit HACCP, queste sono prestazioni di consulenza generiche e scontano IVA al 22%. La distinzione non dipende dal codice ATECO ma dalla natura concreta del servizio. Se svolgi sia prestazioni esenti sia imponibili in regime ordinario, devi applicare il pro-rata: potrai detrarre l’IVA sugli acquisti in proporzione al peso delle operazioni imponibili. In regime forfettario non applichi IVA in nessun caso, ma la natura della prestazione resta rilevante per gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria e per le diciture in fattura.

Come funziona il regime forfettario per un dietista e come si calcolano imposta e contributi? Puoi fare un esempio numerico?

Il forfettario si applica fino a 85.000 euro di ricavi annui, con uscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del 78% ai ricavi e sottraendo i contributi previdenziali versati. L’imposta sostitutiva è il 15%; scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up (nessuna attività simile nei tre anni precedenti, attività non mera prosecuzione di lavoro dipendente salvo tirocinio, e altri parametri previsti dalla L. 190/2014). Esempio semplice: ricavi 50.000 euro, coefficiente 78% = 39.000 euro. Contributi INPS ipotetici 8.000 euro. Reddito imponibile forfettario 31.000 euro. Imposta al 15% = 4.650 euro (oppure 5% = 1.550 euro se start-up). I contributi INPS si calcolano sul reddito professionale (prima delle imposte) con l’aliquota pubblicata dall’INPS per il 2026, pari al 26,07% per i professionisti senza altra tutela. Si versano con saldo e acconti tramite F24 alle scadenze delle imposte sui redditi. Ricorda che in forfettario non applichi IVA, non subisci ritenuta d’acconto e, per fatture senza IVA oltre 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro.

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria: cosa devo fare nel 2026 se fatturo a pazienti privati?

Se rientri tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non devi emettere fattura elettronica via SDI. Emetti un documento analogico o elettronico non transitante da SDI e trasmetti i dati al STS secondo il calendario fissato ogni anno dal MEF. La base normativa è l’art. 3, comma 3, del D.Lgs 175/2014, integrato dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle proroghe periodiche. Il paziente può opporsi alla trasmissione ai fini della dichiarazione precompilata: in tal caso segui le regole privacy del Garante e del MEF. Per prestazioni non sanitarie o verso soggetti IVA e Pubbliche Amministrazioni, emetti l’e-fattura via SDI con le regole ordinarie. In ogni caso, conserva i documenti in modo conforme e mantieni informative e consensi privacy conformi al GDPR e al Codice Privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003).

Quali sono i costi tipici di avvio e gestione per un dietista e cosa posso dedurre in ordinario?

All’avvio metti a budget: onorario del professionista che ti segue per l’apertura (se non fai da te), polizza RC professionale, PEC, eventuale firma digitale, canone software di fatturazione, adeguamenti e arredi dello studio, strumenti di valutazione antropometrica, spese di marketing e sito, eventuali consulenze legali o privacy. In regime ordinario puoi dedurre i costi inerenti documentati secondo l’art. 54 TUIR: canoni di locazione, utenze, polizze professionali, cancelleria, ammortamenti delle attrezzature, corsi ECM obbligatori e aggiornamento, spese di viaggio professionali, compensi a collaboratori. L’IVA sugli acquisti è detraibile se correlata ad attività imponibili; se svolgi anche prestazioni esenti applicherai il pro-rata. In fattura verso soggetti IVA, in ordinario, di norma si applica la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi. Se emetti fatture senza IVA superiori a 77,47 euro, è dovuta la marca da bollo da 2 euro. In Gestione Separata puoi facoltativamente addebitare la rivalsa del 4% ai clienti soggetti IVA, che aumenta il compenso e la base imponibile previdenziale (art. 1, comma 212, L. 662/1996). Ricorda che, come libero professionista persona fisica, non paghi IRAP dal 2022 (L. 234/2021), salvo che operi con società.

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