Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per vendere su Fiverr in modo continuativo devi aprire Partita IVA, scegliere il regime fiscale (spesso forfettario) e gestire correttamente fatturazione elettronica, IVA internazionale, contributi INPS e ATECO.
- Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Va usata anche verso clienti esteri tramite SDI.
- Il regime forfettario applica imposta sostitutiva 5% per start-up e 15% ordinario, con reddito calcolato sul coefficiente di redditività.
- Per servizi digitali creativi/formativi si usa in genere Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare.
Vendere servizi su un marketplace: quadro 2026 e basi normative
Quando vendi servizi in modo abituale e organizzato, svolgi attività d’impresa o di lavoro autonomo. Serve la Partita IVA. Lo dice l’articolo 5 del TUIR (DPR 917/1986) e l’articolo 4 del DPR 633/1972 per l’IVA. Un marketplace non cambia la natura professionale dell’attività.
Il regime forfettario è regolato dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificati dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 197/2022. A oggi, ad agosto 2026, restano centrali la soglia di accesso a 85.000 euro annui e l’uscita immediata al superamento di 100.000 euro, introdotte dalla Legge 197/2022 e mantenute nei successivi provvedimenti.
La fatturazione elettronica obbligatoria deriva dal D.Lgs. 127/2015 e dal DL 36/2022. Dal 1° gennaio 2024 riguarda anche i forfettari, senza più soglie di ricavi. Si emette la e-fattura via Sistema di Interscambio (SDI), pure verso soggetti esteri.
Le regole di territorialità IVA per i servizi sono negli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972. L’iscrizione al VIES per operazioni con controparti UE è prevista dall’articolo 35 del DPR 633/1972. I contributi previdenziali dei professionisti senza cassa seguono la Legge 335/1995 (Gestione Separata INPS) e le circolari INPS annuali.
Come aprire la Partita IVA per vendere sul marketplace
Canali disponibili e modulistica
Hai tre strade per aprire la Partita IVA come persona fisica: online con modello AA9/12 sul portale dell’Agenzia delle Entrate; allo sportello territoriale con assistenza di un operatore; tramite un intermediario abilitato (commercialista o servizio online). L’apertura è gratuita se fai da solo.
Il modello AA9/12 richiede dati anagrafici, data di inizio attività, codice ATECO e domicilio fiscale. Devi anche scegliere il regime IVA e il regime contabile (per il forfettario coincidono).
Scelta del codice ATECO e iscrizioni previdenziali
Il codice ATECO identifica cosa fai. Per servizi creativi come grafiche, illustrazioni o design si usa spesso una voce della classe 74.10 (ad esempio attività dei disegnatori grafici). Per corsi e formazione si usa una voce della divisione 85. Verifica sempre la descrizione ATECO aggiornata sul portale dell’Agenzia delle Entrate o ISTAT.
Se svolgi un’attività professionale senza ordine o cassa, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se invece vendi beni o svolgi attività artigianali/commerciali, ti iscrivi all’INPS Artigiani o Commercianti. L’iscrizione previdenziale va fatta all’avvio, in genere entro 30 giorni dall’inizio attività.
Regime fiscale: forfettario o ordinario
Requisiti di accesso e cause ostative al forfettario
Puoi entrare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Esci subito se superi 100.000 euro in corso d’anno. Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali, se sei non residente senza almeno il 75% del reddito in Italia, se controlli direttamente o indirettamente una s.r.l. con attività riconducibile alla tua, o se lavori in modo prevalente per il tuo ex datore di lavoro (periodo attuale o due precedenti), come previsto dalla Legge 190/2014.
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Applichi imposta sostitutiva su un reddito calcolato moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività del tuo ATECO (per molte attività professionali è 78%). Il “principio di cassa” vuol dire che contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse e non ancora pagate.
Aliquote, agevolazioni start-up e contributi
L’imposta sostitutiva è del 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti requisiti start-up (nessuna attività simile nei tre anni precedenti, nuova attività non mera prosecuzione, rispetto di altri requisiti della Legge 190/2014). La verifica la fai in apertura e ogni anno.
I contributi INPS variano per gestione previdenziale. In Gestione Separata l’aliquota è fissata annualmente da INPS con circolare; negli anni recenti è stata pari al 26,07% per i professionisti senza cassa. In Artigiani/Commercianti paghi contributi fissi minimi più una quota percentuale eccedente il minimale; puoi chiedere la riduzione del 35% se sei in forfettario, come previsto dalla Legge 190/2014 e dai provvedimenti INPS.
Fatturazione, IVA internazionale e adempimenti pratici
Chi è il tuo committente: cliente finale o piattaforma
Dal punto di vista fiscale devi individuare il committente reale del servizio. In molti casi è il cliente finale che acquista sul marketplace. La piattaforma trattiene una commissione per il servizio d’intermediazione. Questo incide su fattura e contabilità: il ricavo lordo è l’importo pagato dal cliente, non quello accreditato dopo la commissione. La commissione è un costo deducibile ai fini del reddito forfettario solo in modo forfettario, perché il regime usa il coefficiente di redditività e non la deduzione dei costi effettivi; resta però utile per ricostruire correttamente i flussi di cassa.
Alcune piattaforme operano come mandatari. In casi particolari potresti fatturare alla piattaforma per mandato senza rappresentanza. Verifica i termini contrattuali e confrontali con l’articolo 1705 del codice civile (mandato). In dubbio, fattura al cliente finale e registra la commissione della piattaforma come costo di servizio ricevuto dall’estero.
Territorialità IVA: casi tipici con clienti esteri
Per servizi generici a soggetti passivi UE/extra-UE (B2B), il luogo di tassazione è nel Paese del committente (articolo 7-ter DPR 633/1972). Emetti fattura senza IVA con dicitura “operazione non soggetta – art. 7-ter DPR 633/1972 – inversione contabile se applicabile”. Per B2B UE serve l’iscrizione al VIES. Per B2B extra-UE non serve VIES ma resta la non imponibilità per carenza di territorialità.
Per servizi a privati consumatori (B2C) UE o extra-UE, la regola generale fissa il luogo in Italia (articolo 7-ter DPR 633/1972), salvo eccezioni per servizi elettronici TTE erogati in modo automatico. Se vendi servizi personalizzati (grafica su commissione, copy, consulenza), in forfettario emetti fattura senza IVA con dicitura “regime forfettario – operazione non soggetta a rivalsa IVA ai sensi della L. 190/2014”. Se vendi servizi TTE a privati UE potresti dover usare i regimi OSS, anche se sei forfettario. Verifica la qualificazione del servizio con l’Agenzia delle Entrate.
Dal 2024 invii le e-fatture via SDI anche verso estero. Usa il codice destinatario convenzionale per soggetti non residenti e indica correttamente la natura dell’operazione. Le operazioni transfrontaliere si comunicano tramite SDI secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in sostituzione del vecchio esterometro.
Altri adempimenti: ritenute, bollo, incassi e contabilità
Nel forfettario non subisci ritenuta d’acconto e non la applichi a tua volta (Legge 190/2014, comma 67). Sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro applichi l’imposta di bollo da 2 euro (DPR 642/1972), in modo virtuale con versamenti periodici.
Registra gli incassi secondo principio di cassa. Conserva fatture della piattaforma per le commissioni e le rendicontazioni dei pagamenti. Se operi con clienti UE B2B, chiedi l’iscrizione al VIES prima di emettere fattura. Se ricevi servizi da estero soggetti a reverse charge, emetti autofattura elettronica TD17/TD19 secondo le specifiche tecniche.
Esempi numerici 2026: quanto paghi davvero
Professionista grafico in forfettario con servizi su marketplace
Dati: compensi incassati dal cliente 20.000 euro; commissioni piattaforma 20% (4.000 euro); regime forfettario con coefficiente 78%; imposta sostitutiva 5% (start-up). Aliquota Gestione Separata INPS: fai riferimento alla circolare INPS dell’anno in corso; negli anni recenti è stata 26,07%.
Reddito imponibile forfettario: 20.000 x 78% = 15.600 euro. Imposta sostitutiva: 15.600 x 5% = 780 euro. Contributi INPS (ipotesi 26,07%): 15.600 x 26,07% ≈ 4.067 euro. Totale imposte e contributi: 780 + 4.067 = 4.847 euro. Il costo della commissione del marketplace non riduce l’imponibile perché nel forfettario si applica il coefficiente di redditività.
Attenzione ai limiti: se passi 85.000 euro di compensi, dal 1° gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario; se superi 100.000 euro in corso d’anno, applichi l’IVA dal momento del superamento.
Regola decisionale rapida
In 6 passi, senza giri di parole
1) Vendi saltuariamente e senza organizzazione? Probabile prestazione occasionale. Se diventa abituale o organizzata, serve la Partita IVA. Riferimento: principi generali TUIR e DPR IVA.
2) Sei un professionista che offre servizi personalizzati? Scegli un ATECO professionale della classe 74 o 85. Se vendi beni digitali standardizzati, valuta codice commerciale e iscrizione INPS Commercianti.
3) Prevedi ricavi annui entro 85.000 euro e non hai cause ostative? Valuta il forfettario. Se superi spesso il limite o hai molti costi IVA, valuta l’ordinario.
4) Hai clienti UE B2B? Chiedi l’iscrizione VIES prima di fatturare. Indica art. 7-ter e inversione contabile in fattura.
5) Lavori con privati UE e offri servizi TTE automatizzati? Valuta l’OSS. Se i servizi sono personalizzati, di norma il luogo è Italia; in forfettario non addebiti IVA ma rispetti la fatturazione elettronica.
6) Ricorda: il ricavo è lordo delle commissioni del marketplace. Le commissioni sono costo, ma nel forfettario non si deducono analiticamente. Conserva estratti e report.
Tabella operativa: scenari, requisiti, documento e tempi
| Scenario | Requisiti/attenzioni | Documento e diciture | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|
| B2B UE (cliente con partita IVA comunitaria) | Iscrizione VIES; verifica partita IVA del cliente; territorialità art. 7-ter | Fattura elettronica senza IVA, dicitura “non soggetta art. 7-ter DPR 633/1972 – reverse charge art. 196 Dir. 2006/112” | Iscrizione VIES prima della prima fattura; invio e-fattura via SDI entro 12 giorni dall’operazione |
| B2B extra-UE (cliente business fuori UE) | Nessun VIES; territorialità fuori Italia (art. 7-ter); verifica status business | Fattura elettronica senza IVA, dicitura “operazione non soggetta – art. 7-ter DPR 633/1972” | Invio via SDI; conservazione documenti che provano lo status del cliente |
| B2C UE (servizi personalizzati) | Luogo in Italia (art. 7-ter); in forfettario niente IVA in rivalsa | Fattura elettronica con indicazione “regime forfettario – L. 190/2014”, bollo se dovuto | Fattura entro i termini ordinari; versamento bollo trimestrale |
| B2C UE (servizi TTE automatizzati) | Valutare OSS/IOSS e regole speciali; qualificazione del servizio | Fatturazione secondo regime OSS; in forfettario si gestisce comunque l’IVA estera se dovuta | Registrazione OSS prima di superare le soglie; rendicontazioni periodiche |
| Commissioni del marketplace | Servizio ricevuto dall’estero; possibile reverse charge | Autofattura elettronica TD17/TD19 se necessario; registrazione costo | Emissione autofattura nei termini; liquidazione IVA se in ordinario (non in forfettario) |
| Superamento 85.000 euro | Perdita requisito forfettario dall’anno successivo | Da pianificare passaggio a ordinario/IVA | Monitoraggio trimestrale; adeguamento dal 1° gennaio successivo |
| Superamento 100.000 euro in corso d’anno | Uscita immediata; IVA dal momento del superamento | Fatture con IVA da quel momento; comunicazioni al cliente | Adeguamento immediato; gestione pro-rata dell’anno |
FAQ
Serve davvero la Partita IVA per vendere su Fiverr o posso usare la prestazione occasionale?
La prestazione occasionale si usa solo se l’attività è episodica, non organizzata e non abituale. Se vendi servizi su un marketplace con continuità, hai una vetrina, comunichi in modo stabile e incassi in modo ricorrente, l’attività è abituale. In questo caso devi aprire Partita IVA. La distinzione deriva dai principi generali del TUIR e del DPR IVA. La soglia di 5.000 euro riguarda l’INPS per le occasionali, non autorizza a lavorare “senza Partita IVA” se l’attività è abituale. In più, su marketplace la piattaforma agisce da intermediario e rilascia report periodici: questi documenti rendono evidente la continuità. Per evitare sanzioni, apri la Partita IVA prima di iniziare l’operatività stabile.
Qual è il codice ATECO giusto per servizi creativi o formazione venduti sul marketplace?
Dipende da cosa offri. Se crei loghi, illustrazioni, UI/UX o design grafico, di solito si sceglie una voce nella classe 74.10 dedicata alle attività di design e grafica. Per corsi e lezioni private, si usa una voce della divisione 85 dedicata alla formazione. Leggi la descrizione ufficiale dei codici sul portale dell’Agenzia delle Entrate o ISTAT e scegli quello che meglio rispecchia la tua attività prevalente. Il codice ATECO incide su coefficiente di redditività nel forfettario e sui contributi previdenziali. Se svolgi più attività, indica quella prevalente ed eventualmente aggiungi le secondarie con lo stesso modello AA9/12.
Come fatturo correttamente clienti esteri e come tratto la commissione del marketplace?
Primo, identifica il committente: cliente business UE, cliente business extra-UE o privato consumatore. Per B2B UE serve VIES e si emette fattura senza IVA con inversione contabile (articolo 7-ter). Per B2B extra-UE emetti fattura senza IVA per carenza di territorialità. Per B2C, in generale il luogo è Italia; se sei in forfettario non addebiti l’IVA ma indichi la norma che ti esonera dalla rivalsa (Legge 190/2014). La commissione trattenuta dal marketplace è un servizio ricevuto dall’estero: conserva la fattura della piattaforma e, se ricorrono i presupposti, emetti autofattura elettronica TD17/TD19 per il reverse charge. Nel forfettario l’IVA a debito non si applica e i costi non sono dedotti in modo analitico, ma l’autofattura resta un adempimento formale quando richiesto dalle regole IVA.
Che differenza c’è tra regime forfettario e ordinario per chi vende servizi digitali?
Nel forfettario non addebiti l’IVA, non detrai l’IVA sugli acquisti, paghi un’imposta sostitutiva su un reddito calcolato con un coefficiente. È semplice, ha imposte spesso contenute (5% start-up, poi 15%), ma se hai investimenti con molta IVA d’acquisto o margini ridotti può non essere ottimale. Nell’ordinario applichi l’IVA nelle fatture, detrai l’IVA sugli acquisti, determini il reddito come differenza tra ricavi e costi reali, applichi IRPEF a scaglioni e addizionali. È più complesso ma consente pianificazione su costi e investimenti. La scelta dipende da ricavi previsti, struttura dei costi, tipo di clientela (B2B o B2C) e presenza di acquisti con IVA rilevante.
Quali sono scadenze e sanzioni da tenere d’occhio nel 2026?
Le scadenze principali: emissione e-fatture entro 12 giorni dall’operazione; imposta di bollo trimestrale sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro; contributi INPS con acconti e saldi secondo calendario annuale INPS; imposta sostitutiva con acconti/saldi seguendo il calendario imposte dirette (saldo e primo acconto tra giugno e luglio, secondo acconto a novembre). Per operazioni con l’estero, l’invio tramite SDI sostituisce l’esterometro e va rispettato con i tracciati corretti. Le sanzioni per omessa fatturazione, errori SDI o tardivo invio variano ma possono essere rilevanti, secondo il D.Lgs. 471/1997. Riduci il rischio con controlli periodici, riconciliazioni tra accrediti della piattaforma, estratti conto bancari e fatture emesse. In caso di variazioni delle aliquote INPS o aggiornamenti normativi, verifica portali istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro.
