Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Per lavorare su OnlyFans serve Partita IVA da libero professionista, ATECO 90.03.09 consigliato, Gestione Separata INPS, forfettario 5%/15% (coefficiente 67%), e-fatture alla piattaforma estera con dicitura art. 7-ter IVA.
- Codice ATECO: inquadramento tipico 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”; alternative: 90.01.09 “Altre rappresentazioni artistiche”. Scegli in base a come realizzi e vendi i contenuti.
- Regime forfettario: soglia ricavi 85.000 euro; coefficiente 67%; imposta sostitutiva 5% per start-up, poi 15% (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive).
- Contributi INPS: Gestione Separata (art. 2, c. 26, Legge 335/1995). Aliquota 2026 comunicata da INPS; valore di riferimento 26,07% sul reddito imponibile.
Inquadrare correttamente l’attività
Serve la Partita IVA? La regola di fondo
Se crei e vendi contenuti a pagamento con continuità, eserciti un’attività abituale. In questo caso la Partita IVA è necessaria. La base normativa è nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) e nella disciplina IVA (DPR 633/1972). Le prestazioni non occasionali rientrano nel lavoro autonomo.
Il “lavoro autonomo occasionale” vale solo se l’attività è saltuaria e non organizzata. In presenza di abbonamenti, piani tariffari e pubblicazione regolare, l’occasionalità non regge. Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno chiarito più volte i presupposti di abitualità.
Aprire la Partita IVA ti permette anche di dedurre i contributi e, nel regime ordinario, scaricare i costi reali. Inoltre ti mette in regola con fatturazione elettronica e imposta di bollo.
Quale codice ATECO usare
Il codice ATECO identifica l’attività. Per i creator che producono e pubblicano contenuti multimediali a pagamento, l’inquadramento più usato è:
- 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”. Indicato quando crei opere originali (foto, video, performance) e le cedi come servizi creativi.
- 90.01.09 “Altre rappresentazioni artistiche”. Indicato quando l’attività prevalente è la performance artistica digitale (esecuzioni, live a pagamento).
Entrambi rientrano nei servizi e, in regime forfettario, usano il coefficiente di redditività del 67% previsto dall’Allegato alla Legge 190/2014. La scelta dipende dal taglio prevalente dell’offerta. Descrivi bene l’attività nella pratica di apertura.
Come si apre la Partita IVA
Modello AA9/12: cosa indicare
Apri la Partita IVA come persona fisica, “lavoratore autonomo”. Compili e invii all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12. Indichi dati anagrafici, domicilio fiscale, luogo di esercizio e codice ATECO scelto.
Scegli il regime fiscale fin dall’inizio. Per il forfettario confermi i requisiti. Per l’ordinario indichi l’opzione. L’apertura non ha costi amministrativi. I tempi sono di norma 24-48 ore dalla protocollazione.
Se operi solo come professionista non ti iscrivi al Registro Imprese. Non serve ComUnica. L’attività non richiede INAIL. Conserva la ricevuta di attribuzione della Partita IVA e l’eventuale PEC.
Iscrizione INPS Gestione Separata e calcolo contributi
Ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. La base normativa è l’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995. Non ci sono contributi fissi minimi. Paghi in percentuale sul reddito imponibile.
Base contributiva: nel regime ordinario è il reddito professionale netto determinato per cassa (art. 54 TUIR: incassi meno costi inerenti). Nel forfettario è il reddito forfetario (ricavi moltiplicati per il coefficiente, 67%), prima della deduzione dei contributi.
Aliquota: INPS comunica ogni anno l’aliquota con circolare. Nel 2026 il valore di riferimento è 26,07% per i professionisti non pensionati e non assicurati altrove. Verifica sempre la circolare INPS dell’anno in corso.
Regimi fiscali a confronto
Regime forfettario 2026: quando conviene
Requisiti principali: ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui. Niente partecipazioni di controllo in società con attività riconducibile. Niente dipendenti con spese oltre i limiti. Normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e modifiche successive consultabili su Normattiva.
Reddito imponibile: ricavi x 67%. Contributi: aliquota INPS su tale reddito. Imposta sostitutiva: 5% per i primi cinque anni se rispetti le condizioni per start-up (nuova attività, nessuna prosecuzione, altri requisiti della legge); poi 15%.
IVA: esonero da addebito e detrazione dell’IVA, salvo specifici casi residuali. Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024 in poi, quindi certamente nel 2026, secondo il quadro attuativo del Dlgs 127/2015 e provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Regime ordinario semplificato: quando serve
Conviene se hai tanti costi reali, IVA a credito rilevante, o superi la soglia del forfettario. Tassi IRPEF a scaglioni vigenti nell’anno, più addizionali regionali e comunali. Normativa: DPR 917/1986 (TUIR).
IVA: applichi l’IVA ordinaria sui clienti nazionali, detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Con clienti esteri applichi le regole sul luogo di tassazione (vedi sotto, art. 7-ter DPR 633/1972).
Adempimenti: registri IVA, liquidazioni periodiche (LIPE), dichiarazione IVA, esterometro/operazioni transfrontaliere, imposta di bollo per fatture esenti.
Esempi numerici comparati
Esempio A (forfettario start-up, 30.000 euro di incassi): reddito forfetario 20.100 (30.000 x 67%). Contributi INPS 26,07% = 5.243. Reddito fiscale dopo contributi 14.857. Imposta 5% = 743. Totale oneri principali: contributi 5.243 + imposta 743. Imposta di bollo: 2 euro per ogni fattura senza IVA oltre 77,47 euro.
Esempio B (ordinario, 30.000 incassi, 6.000 costi): reddito netto 24.000. Contributi INPS 26,07% = 6.257. Base IRPEF 17.743 (24.000 – 6.257). IRPEF con scaglioni vigenti nell’anno (indicativamente 23% sul primo scaglione): circa 4.081, più addizionali. Valuta l’IVA sugli acquisti: può ridurre il costo effettivo.
Morale: con pochi costi e ricavi entro 85.000, il forfettario riduce imposte e adempimenti. Con costi elevati e acquisti con IVA importante, l’ordinario può rendere di più.
Fatturazione e IVA con le piattaforme digitali
Prestazioni B2B a soggetti esteri: art. 7-ter DPR 633/1972
Vendi servizi a una piattaforma estera che ti paga le fee. La regola generale per i servizi B2B è il luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Se il committente è extra-UE, l’operazione è fuori campo IVA in Italia. Se è UE, si applica il reverse charge.
In pratica: emetti fattura senza IVA, inserendo la dicitura “operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972” o “inversione contabile” per clienti UE con partita IVA valida. Se sei in forfettario, mantieni comunque l’esonero IVA del regime.
Le piattaforme di intermediazione digitale possono essere considerate “fornitore presunto” verso l’utente finale in base alla direttiva IVA (art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE recepita). Tu resti fornitore B2B verso la piattaforma.
Fattura elettronica verso estero e imposta di bollo
La fattura è elettronica anche verso clienti esteri. Invii via SDI con codice destinatario “XXXXXXX”. Indichi i dati fiscali del committente estero. Compili correttamente natura operazione e riferimenti normativi.
Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Il pagamento del bollo sulle e-fatture avviene trimestralmente con addebito dell’Agenzia delle Entrate o tramite F24, secondo i provvedimenti annuali.
Per operazioni con clienti esteri, comunichi i dati nelle operazioni transfrontaliere secondo le regole in vigore (esterometro o flussi via SDI). Le istruzioni sono nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Compliance e scadenze
Calendario tipico
Acconti e saldi imposte: versi a giugno e novembre, secondo il calendario fiscale dell’anno. Contributi INPS si pagano con lo stesso ritmo, perché calcolati su base dichiarativa.
Fatture elettroniche: emetti entro 12 giorni dall’operazione o entro i termini della fattura differita. Conservazione digitale a norma. Verifica il bollo trimestralmente.
Dichiarazioni: modello Redditi PF, quadro LM per forfettari, quadro RE/LM a seconda dei casi. IVA e LIPE per il regime ordinario. Conserva documenti e contratti con la piattaforma.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
Se prevedi ricavi entro 85.000 euro e hai pochi costi reali, allora scegli il forfettario (coefficiente 67%, imposta 5% per start-up o 15%). È semplice e leggero.
Se fai molti investimenti e acquisti con IVA importante, allora valuta il regime ordinario. Potrai detrarre l’IVA e dedurre i costi effettivi, riducendo l’IRPEF.
Se vendi principalmente alla piattaforma estera, allora struttura la fatturazione come B2B estero (art. 7-ter), senza IVA in Italia. Prepara anagrafiche corrette e note in fattura.
Se alterni contenuti creativi e performance live, allora seleziona l’ATECO che rispecchia l’attività prevalente (90.03.09 per creazioni; 90.01.09 per rappresentazioni). Coerenza tra ATECO, descrizione e fatture riduce rischi.
Se inizi ora e non hai altra copertura previdenziale, allora iscriviti alla Gestione Separata INPS. L’aliquota 2026 di riferimento è 26,07%, salvo aggiornamenti INPS.
Riferimenti normativi utili
Dove verificare
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche. Verifica i testi consolidati su Normattiva.
IVA e luogo della prestazione: DPR 633/1972, art. 7-ter e seguenti. Consulta anche il recepimento della Direttiva IVA 2006/112/CE.
TUIR: DPR 917/1986, in particolare art. 54 per il reddito di lavoro autonomo. Per scaglioni IRPEF e addizionali, verifica la Legge di Bilancio dell’anno su Normattiva.
INPS Gestione Separata: Legge 335/1995, art. 2, comma 26. Aliquote e istruzioni su circolari INPS annuali. Ministero del Lavoro per definizioni su lavoro autonomo e occasionalità.
| Scenario | Requisiti principali | Imposta | Contributi INPS | IVA/Fatture | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfettario start-up (primi 5 anni) | Ricavi ≤ 85.000; nuova attività non in prosecuzione; assenza cause di esclusione | Imposta sostitutiva 5% su (ricavi x 67% – contributi) | Gestione Separata su reddito forfetario; aliquota 2026 di riferimento 26,07% | Niente IVA; e-fattura obbligatoria; bollo 2€ se >77,47€ | Apertura P.IVA immediata; imposta e contributi a giugno/novembre; dichiarazione annuale |
| Forfettario oltre 5 anni | Ricavi ≤ 85.000; permanenza requisiti | Imposta sostitutiva 15% su (ricavi x 67% – contributi) | Come sopra (nessun minimale) | Come sopra; operazioni estere via SDI | Monitoraggio soglia 85.000 e uscita se superi 100.000 |
| Ordinario semplificato con clientela italiana | Ricavi >85.000 o molti costi reali | IRPEF a scaglioni vigenti + addizionali; deduzione costi | Gestione Separata su reddito netto | IVA 22% sulle prestazioni; detrazione IVA acquisti; ritenuta 20% ex art. 25 DPR 600/1973 se cliente sostituto | Registri IVA; LIPE; dichiarazione IVA; e-fatture entro 12 giorni |
| Prestazioni alla piattaforma estera (UE o extra-UE) | Cliente con partita IVA estera o soggetto extra-UE | Forfettario: imposta sostitutiva; Ordinario: IRPEF e, se UE, IVA con reverse charge | Come regime scelto | Senza IVA in Italia ex art. 7-ter; nota in fattura; uso “XXXXXXX” in SDI | Eventuali comunicazioni operazioni transfrontaliere secondo regole vigenti |
FAQ
1) Posso iniziare senza Partita IVA se testo il mercato per pochi mesi?
Puoi farlo solo se l’attività è davvero occasionale, senza continuità né organizzazione. Abbonamenti ricorrenti, calendario di pubblicazioni e piani tariffari indicano abitualità. In quel caso serve la Partita IVA. Il TUIR inquadra i redditi da lavoro autonomo quando l’attività è esercitata con abitualità. Inoltre le piattaforme richiedono spesso dati fiscali coerenti per i pagamenti. Se incassi in modo regolare e promuovi contenuti, evita l’occasionalità: il rischio è la riqualificazione con sanzioni IVA e imposte. Meglio aprire la Partita IVA prima di incassare in modo ripetuto.
2) Qual è il codice ATECO migliore per un creator che fa sia performance live che contenuti on-demand?
Se l’offerta prevalente è la produzione creativa di contenuti (video, foto, pacchetti digitali), il 90.03.09 è coerente. Se l’attività dominante è la performance artistica (live, esibizioni), il 90.01.09 è più preciso. Valuta il flusso di ricavi previsto per ciascuna linea. L’obiettivo è descrivere il “core” dell’attività. In regime forfettario, entrambi i codici ricadono nel coefficiente 67%. In ogni caso, mantieni coerenza tra descrizione dell’attività nel modello AA9/12, contratti con la piattaforma e diciture in fattura. Questo riduce contestazioni in caso di controlli fiscali.
3) Come si calcolano esattamente i contributi INPS in Gestione Separata?
La Gestione Separata non prevede contributi fissi. Contribuisci con una percentuale sul reddito imponibile. In ordinario, il reddito è calcolato per cassa: incassi meno costi inerenti (art. 54 TUIR). In forfettario, il reddito è dato da ricavi x coefficiente (67%), prima della deduzione dei contributi. Applichi l’aliquota comunicata da INPS per l’anno (valore 2026 di riferimento 26,07% per i non pensionati e non assicurati altrove). I contributi sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta (sostitutiva o IRPEF). Paghi acconti e saldo con le stesse scadenze fiscali. INPS e Agenzia delle Entrate riportano regole e aliquote nelle rispettive circolari e istruzioni annuali.
4) Devo applicare l’IVA se fatturo a una piattaforma con sede fuori Italia?
Se la piattaforma è un soggetto passivo d’imposta estero e ti commissiona il servizio, la regola generale sui servizi B2B sposta il luogo della prestazione nel Paese del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). In Italia emetti una fattura senza IVA, con la dicitura “operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter”. Se il committente è UE con partita IVA valida, l’operazione è in reverse charge nel Paese del cliente. Se sei in forfettario, non addebiti IVA in ogni caso, ma la dicitura sull’art. 7-ter resta utile per chiarire il regime del luogo dell’imposizione. Ricorda l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro.
5) Quali sono i costi fissi e variabili per partire e restare in regola nel 2026?
Apertura Partita IVA: nessun costo amministrativo. Iscrizione Gestione Separata INPS: nessun costo iniziale. Costi ricorrenti: contributi in percentuale sul reddito; imposta sostitutiva (5% o 15%) o IRPEF a scaglioni; addizionali regionali e comunali se in ordinario; imposta di bollo 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro; eventuale software di fatturazione; compensi del consulente. Adempimenti: fattura elettronica e conservazione; versamenti acconti/saldi imposte e contributi; eventuali comunicazioni transfrontaliere. Le basi normative sono su Normattiva (TUIR, DPR 633/1972, Legge 190/2014) e nelle circolari annuali di Agenzia delle Entrate e INPS. Pianifica un fondo cassa per acconti: il primo anno l’impatto degli acconti può raddoppiare l’esborso rispetto all’imposta “di competenza”.
