Percentuale dell’ATECO: come identificarla in forfettario?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il coefficiente di redditività è nell’Allegato 4 della Legge 190/2014, legato al tuo codice ATECO. Con esso calcoli reddito, imposta sostitutiva e contributi nel regime forfettario.

  • Il coefficiente di redditività dipende dalla macro-categoria ATECO collegata alla tua attività.
  • Reddito forfettario = incassi dell’anno x coefficiente; poi deduci i contributi INPS versati.
  • L’imposta sostitutiva è 15% o 5% per nuove attività, secondo requisiti di legge.

Cos’è il coefficiente di redditività e perché conta nel forfettario

Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per legge. Indica la quota di incassi che il Fisco presume sia “guadagno” prima delle imposte.

Nel regime forfettario non deduci le spese reali una per una. I costi vengono stimati in modo standard usando questo coefficiente. La base giuridica è l’Allegato 4 alla Legge 190/2014, consultabile su Normattiva.

Regime forfettario significa tassazione semplificata per chi rientra nei requisiti di ricavi e nelle cause di esclusione fissate dalla Legge 190/2014 e successive modifiche, tra cui la Legge 145/2018 e la Legge 197/2022. Si applica il principio di cassa, cioè contano gli incassi effettivi dell’anno.

Dove si trova il tuo coefficiente: codici ATECO e Allegato 4

Il codice ATECO identifica cosa fai. È la classificazione ufficiale ISTAT delle attività economiche. Devi verificare la tua attività prevalente, cioè quella che genera più ricavi.

Il coefficiente non è per singolo micro-codice, ma per gruppi ATECO omogenei. L’Allegato 4 della Legge 190/2014 elenca le macro-categorie e assegna il coefficiente a ciascuna. Puoi leggere l’allegato su Normattiva o nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.

Esempio pratico reale: commercio al dettaglio di abbigliamento. Codice ATECO 47.12.50. Il coefficiente di redditività previsto è 40%. Significa che, sugli incassi, il 40% è considerato reddito imponibile, il 60% sono costi figurativi.

Come verificare il coefficiente passo dopo passo

Passo 1: individua il tuo codice ATECO nella documentazione di apertura partita IVA o nella visura.

Passo 2: risali alla macro-categoria ATECO di appartenenza usando la classificazione ISTAT.

Passo 3: leggi l’Allegato 4 della Legge 190/2014 e trova la riga corrispondente alla macro-categoria. Quella riga riporta il coefficiente.

Dal coefficiente all’imposta: il calcolo completo

Definiamo due termini chiave. Principio di cassa: contano gli importi incassati nell’anno, non le fatture emesse. Imposta sostitutiva: imposta che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.

Formula del reddito forfettario lordo: Incassi annui x coefficiente di redditività. Esempio: 1.000 euro incassati, coefficiente 40%. Reddito lordo 400 euro. Costi figurativi 600 euro.

Deduzione dei contributi previdenziali: dai 400 euro detrai i contributi INPS versati nel medesimo anno. La legge (art. 1, comma 64, Legge 190/2014) consente di dedurre integralmente i contributi obbligatori prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Aliquota d’imposta sostitutiva: 15% o 5%

Aliquota 15%: regola generale del regime forfettario. Base normativa: art. 1, comma 64 e seguenti, Legge 190/2014.

Aliquota 5%: per i primi cinque anni, se rispetti le condizioni per l’agevolazione start-up. Ad esempio, non proseguire un’attività già svolta come dipendente, salvo praticanti. Le condizioni sono nella Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo aver dedotto i contributi, applichi la tua aliquota. Il risultato è l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno.

Contributi INPS: quale gestione e come si calcolano

Esistono due quadri previdenziali tipici per forfettari. Gestione Separata e gestione Artigiani/Commercianti.

Gestione Separata: riguarda molti professionisti senza cassa ordinistica. I contributi si calcolano come percentuale sul reddito imponibile forfettario. L’aliquota varia per legge ogni anno. La fissa il Ministero del Lavoro con INPS. Verificala nelle circolari INPS.

Artigiani e Commercianti: pagano contributi fissi su un reddito minimale. Su quanto supera il minimale pagano una percentuale. I minimali e le aliquote variano con le circolari INPS annuali. I forfettari possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, prevista dalla Legge 190/2014 e dalla prassi INPS.

Ordine delle operazioni fiscali e previdenziali

Calcola prima il reddito forfettario con il coefficiente. Poi calcola i contributi. Per Gestione Separata usi direttamente il reddito forfettario. Per Artigiani/Commercianti calcoli i contributi fissi e quelli sull’eccedenza.

Deduzione: i contributi versati nell’anno si deducono dal reddito forfettario prima dell’imposta. Questo abbassa la base imponibile su cui applichi il 15% o il 5%.

Scadenze: le scadenze seguono il calendario fiscale ordinario (saldo e acconti). Consulta l’Agenzia delle Entrate e le circolari INPS per gli aggiornamenti annuali.

Regola decisionale rapida

In pochi passaggi logici

1) Qual è l’attività prevalente? Se hai più codici ATECO, prevale quella con più ricavi incassati nell’anno.

2) Qual è la macro-categoria ATECO? Usa la classificazione ISTAT per inquadrare il gruppo di attività.

3) Qual è il coefficiente? Leggi l’Allegato 4 della Legge 190/2014 su Normattiva e prendi il valore della tua macro-categoria.

4) Calcolo del reddito: Incassi x coefficiente = reddito forfettario lordo.

5) Contributi: calcola e versa i contributi INPS secondo la tua gestione. Tieni il totale versato nell’anno.

6) Base imponibile netta: Reddito forfettario lordo – contributi versati nell’anno.

7) Aliquota: applica 15% o 5% in base ai requisiti previsti dalla Legge 190/2014.

8) Extra-check: verifica le regole di permanenza ed esclusione introdotte o aggiornate dalla Legge 197/2022 (soglia 85.000 euro e fuoriuscita immediata oltre 100.000 nell’anno). Consulta sempre Normattiva e l’Agenzia delle Entrate.

Gestione di casi particolari: più ATECO, cambio attività, errori

Più codici ATECO

Se svolgi più attività, scegli il coefficiente in base all’attività prevalente. La prevalenza si valuta sugli incassi. Se nel tempo cambia la prevalenza, aggiorna la stima e, se serve, varia i codici ATECO.

La prevalenza evita di applicare coefficienti diversi nella stessa dichiarazione. Usa un unico coefficiente, quello dell’attività che pesa di più sul totale incassato.

Documenta il criterio di prevalenza in modo semplice. Un prospetto ricavi per ATECO ti aiuta in caso di controllo.

Cambio attività e variazione ATECO

Se cambi attività in modo stabile, valuta la variazione dei codici ATECO con la comunicazione di variazione dati IVA. Modelli e istruzioni sono dell’Agenzia delle Entrate.

Dal periodo in cui la nuova attività diventa prevalente, si applica il coefficiente coerente con la nuova macro-categoria. Conserva le prove del cambio: contratti, listini, comunicazioni ai clienti.

Ricorda di aggiornare anche l’inquadramento previdenziale, se passi da professionista a commerciante o artigiano. Le regole previdenziali le definiscono INPS e Ministero del Lavoro.

Errori di coefficiente o di inquadramento

Se hai usato un coefficiente sbagliato, puoi correggere con una dichiarazione integrativa. Valuta il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e interessi. Riferimenti: Statuto del contribuente e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Controlla sempre tre fonti prima di dichiarare: Allegato 4 della Legge 190/2014 su Normattiva, classificazione ATECO ISTAT e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il regime forfettario.

Per i contributi, riallinea i versamenti secondo le circolari INPS dell’anno. Se serve, chiedi compensazioni o rateazioni secondo le regole INPS.

Aggiornamenti 2026 da conoscere

Le regole cardine del coefficiente non sono state stravolte. Restano ancorate all’Allegato 4 della Legge 190/2014. Le soglie del regime forfettario sono state aggiornate dalla Legge 197/2022. Soglia di accesso 85.000 euro. Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.

Le aliquote contributive e i minimali INPS cambiano ogni anno per decreto o circolare. Verificale sulle circolari INPS e sui decreti del Ministero del Lavoro. Le scadenze fiscali seguono il calendario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Le guide ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva restano le basi per interpretare correttamente coefficienti e requisiti. Consulta sempre la versione vigente delle leggi.

Fonti normative e amministrative da consultare

Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4. È la norma istitutiva del regime forfettario e dei coefficienti di redditività. Reperibile su Normattiva.

Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Ha modificato requisiti e cause di esclusione. Reperibile su Normattiva.

Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Ha elevato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000. Reperibile su Normattiva.

Agenzia delle Entrate. Guide e circolari sul regime forfettario, dichiarazioni e adempimenti.

INPS. Circolari annuali su minimali, aliquote e scadenze per Gestione Separata e Artigiani/Commercianti. Ministero del Lavoro per i decreti sulle aliquote.

ISTAT. Classificazione ATECO per individuare correttamente la tua macro-categoria di attività.

Scenario Requisiti pratici Dove reperire il coefficiente Tempistiche e fasi operative
Nuova apertura in regime forfettario Scelta codice ATECO coerente; verifica requisiti di accesso previsti dalla Legge 190/2014 e Legge 197/2022 Allegato 4 Legge 190/2014 su Normattiva; classificazione ATECO ISTAT 1) Apertura IVA; 2) Inquadramento INPS; 3) Individua coefficiente; 4) Applica fin dal primo incasso
Professionista in Gestione Separata Incassi per cassa; niente minimali fissi; aliquota INPS definita anno per anno Allegato 4 Legge 190/2014; verifica macro-categoria professionale 1) Incassi x coefficiente; 2) Contributi INPS su reddito; 3) Deduzione contributi; 4) Imposta 15% o 5%
Commerciante (es. 47.12.50 abbigliamento) Eventuali contributi fissi INPS Commercianti; possibile riduzione del 35% Allegato 4 Legge 190/2014; categoria commercio (coefficiente tipico: 40%) 1) Incassi x coefficiente; 2) Contributi fissi + eccedenza; 3) Deduzione; 4) Imposta e acconti
Più codici ATECO nella stessa partita IVA Stima prevalenza per ricavi incassati; eventuale variazione codici se cambia l’attività Allegato 4 Legge 190/2014; classificazione ATECO ISTAT per ciascuna attività 1) Calcola ricavi per ATECO; 2) Scegli coefficiente dell’attività prevalente; 3) Documenta il criterio; 4) Applica in dichiarazione

FAQ

Come trovo esattamente il mio coefficiente di redditività senza fare errori?

Parti dal tuo codice ATECO, indicato nell’apertura della partita IVA o nella visura. Inquadra la macro-categoria ISTAT di appartenenza. Apri l’Allegato 4 della Legge 190/2014 su Normattiva. Cerca la riga della macro-categoria: lì c’è il coefficiente. Non usare tabelle generiche prese online senza verifiche. Le tabelle riassuntive sono utili, ma contano solo le fonti ufficiali. In caso di dubbi, controlla anche le guide dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario, che richiamano l’Allegato 4. Se svolgi due attività, misura la prevalenza sugli incassi e scegli il coefficiente dell’attività che pesa di più. Documenta il criterio con un semplice prospetto ricavi.

Come si calcola il reddito forfettario e l’imposta sostitutiva, passo per passo?

1) Somma gli incassi dell’anno secondo il principio di cassa. 2) Moltiplica per il coefficiente di redditività della tua macro-categoria ATECO. Ottieni il reddito forfettario lordo. 3) Calcola i contributi INPS dovuti per l’anno. Se sei in Gestione Separata, applica l’aliquota annuale sul reddito forfettario. Se sei Artigiano/Commerciante, somma i contributi fissi ai contributi sulla parte di reddito che supera il minimale. 4) Deduci i contributi versati nell’anno dal reddito forfettario. 5) Applica l’imposta sostitutiva: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti agevolati previsti dalla Legge 190/2014. 6) Calcola eventuali acconti per l’anno successivo seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Questo flusso riflette l’art. 1, commi 64 e seguenti, della Legge 190/2014 e la prassi dell’Agenzia.

Se ho più codici ATECO, devo applicare più coefficienti nello stesso anno?

No. Nel regime forfettario si applica un solo coefficiente, quello dell’attività prevalente. La prevalenza si determina in base agli incassi complessivi dell’anno. Fai così: attribuisci ogni incasso al relativo ATECO. Somma per singolo ATECO. Individua l’ATECO con l’importo maggiore. Usa il coefficiente della macro-categoria collegata. Se nel tempo cambia l’attività principale, puoi variare i codici ATECO con la comunicazione di variazione dati IVA presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di controllo, un semplice prospetto ricavi che mostri come hai determinato la prevalenza è sufficiente. Questa logica è coerente con la natura semplificata del regime forfettario delineato dalla Legge 190/2014.

Puoi farmi un esempio numerico completo, inclusi i contributi INPS?

Supponiamo attività di commercio al dettaglio di abbigliamento (ATECO 47.12.50). Coefficiente 40%. Incassi anno: 50.000 euro. Reddito forfettario lordo: 50.000 x 40% = 20.000 euro. Previdenza: se sei Commerciante, versi contributi fissi più una percentuale sull’eccedenza rispetto al minimale. Gli importi esatti cambiano ogni anno con circolari INPS. Ipotizziamo, solo per metodo, contributi totali versati nell’anno pari a 3.000 euro. Base imponibile netta: 20.000 – 3.000 = 17.000 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.550 euro. Se avessi i requisiti per il 5%, l’imposta sarebbe 850 euro. Nota bene: sostituisci i 3.000 euro con il valore reale calcolato secondo le aliquote e i minimali INPS dell’anno in corso. Verifica sempre le circolari INPS e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per saldo e acconti.

Cosa succede se supero le soglie del forfettario o sbaglio coefficiente?

Le soglie principali sono state aggiornate dalla Legge 197/2022. Resti nel forfettario finché non superi 85.000 euro di incassi. Se superi 100.000 euro nell’anno, esci subito dal regime e applichi l’IVA dal momento del superamento. Se invece superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dall’anno successivo. Se hai sbagliato coefficiente perché hai usato la macro-categoria errata, presenta una dichiarazione integrativa e valuta il ravvedimento operoso per limitare sanzioni e interessi, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. Se l’errore riguarda i contributi, rettifica i versamenti con le procedure INPS previste. Per prevenire errori, verifica sempre l’Allegato 4 della Legge 190/2014 su Normattiva, la classificazione ATECO ISTAT e le guide dell’Agenzia delle Entrate aggiornate all’anno di riferimento.

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