Agente di commercio in forfettario: quante tasse e contributi paga?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Coefficienti forfettari per agenti: 62% intermediari del commercio (ATECO 46.1), 78% agenti assicurativi (ATECO 66.22.00), 86% agenti immobiliari e attività immobiliari per conto terzi (es. ATECO 68.31.00/68.32.09). Imposta sostitutiva 15% o 5% startup.

  • Base normativa: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4; modifiche Legge 197/2022 su soglie 85.000/100.000; obbligo e-fattura da DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 (fonti consultabili su portale Normattiva e Agenzia delle Entrate).
  • Calcolo: ricavi incassati x coefficiente di redditività = reddito imponibile; imposta sostitutiva 15% (o 5% per nuove attività che rispettano i requisiti) sul reddito imponibile; contributi previdenziali a parte.
  • Uscita: oltre 85.000 euro si esce l’anno dopo; oltre 100.000 euro uscita immediata nell’anno e IVA dalle fatture emesse dopo il superamento (regole e tempistiche nel dettaglio più sotto).

Cos’è il coefficiente di redditività e come funziona nel regime forfettario

Nel regime forfettario non deduci le spese reali. Il fisco stima i tuoi costi con un “coefficiente di redditività”. In pratica, una percentuale dei tuoi incassi rappresenta il reddito tassabile.

Esempio semplice: incassi 1.000 euro. Se il coefficiente è 78%, il tuo reddito imponibile è 780 euro. I restanti 220 euro sono la quota forfettaria che “copre” i costi, anche se non li hai sostenuti davvero.

Il coefficiente dipende dall’attività (codice ATECO). Le tabelle ufficiali stanno nell’Allegato 4 della Legge 190/2014, aggiornato nel tempo. Le trovi sui riferimenti dell’Agenzia delle Entrate e sul portale Normattiva.

Coefficienti per gli agenti: valori e codici ATECO

Per gli incarichi di intermediazione i coefficienti usati a giugno 2026 sono:

  • 62% per intermediari del commercio: agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori (ATECO che inizia per 46.1).
  • 78% per agenti e intermediari assicurativi (ATECO 66.22.00).
  • 86% per agenti immobiliari e attività immobiliari per conto terzi (es. ATECO 68.31.00 e 68.32.09 dove pertinente).

Il codice ATECO è la “carta d’identità” dell’attività. Ha 6 cifre e individua il settore. Lo indichi in apertura della partita IVA e si usa per molte regole fiscali e contributive.

Requisiti, soglie e cause di uscita: cosa prevede oggi la legge

La disciplina del forfettario è nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (Normattiva). Le soglie sono state ritoccate dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023) con effetti confermati anche nel 2026.

Soglie ricavi/compensi: 85.000 e 100.000 euro

Se i tuoi ricavi/compensi annui non superano 85.000 euro, resti nel forfettario. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo.

Se superi 100.000 euro, perdi il forfettario subito nell’anno. Da quel momento, per le fatture emesse dopo il superamento, applichi l’IVA e segui gli adempimenti del regime ordinario.

Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 che ha inserito l’uscita immediata oltre i 100.000 euro. Le istruzioni operative sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari di aggiornamento.

Altre condizioni di accesso e permanenza

Oltre alle soglie, restano valide le regole base della Legge 190/2014:

  • Non devi applicare regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, ecc.).
  • Niente partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività collegata alla tua, salvo casi inattivi.
  • La residenza fiscale deve essere in Italia, salvo eccezioni UE/SEE con produzione prevalente in Italia.

Per l’aliquota al 5% (nuove attività) servono i requisiti dei commi 65-69: non aver esercitato attività simile nei 3 anni precedenti, non proseguire un’attività altrui (salvo passaggi con condizioni), e nel caso di ex dipendente l’attività non deve essere mera prosecuzione salvo cessazione per cause indipendenti.

Come si calcola il reddito e l’imposta: esempi pratici per ogni profilo

Il forfettario segue il “principio di cassa”: tassazione sui compensi incassati nell’anno. Questo vale anche per la verifica della soglia 85.000/100.000.

Formula di base: Ricavi/compensi incassati x coefficiente = reddito imponibile. Sul reddito imponibile applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinaria oppure 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti. I contributi previdenziali si calcolano a parte e, se versati nell’anno, riducono la base imponibile.

Esempio 1: agente assicurativo (ATECO 66.22.00, coefficiente 78%)

Incassi annui: 50.000 euro. Reddito imponibile: 50.000 x 78% = 39.000 euro. Contributi dovuti in base alla gestione previdenziale (vedi sezione previdenza). Imposta sostitutiva al 15%: 5.850 euro. Se hai i requisiti per il 5%: 1.950 euro.

Esempio 2: agente di commercio/procacciatore (ATECO 46.1, coefficiente 62%)

Incassi annui: 70.000 euro. Reddito imponibile: 70.000 x 62% = 43.400 euro. Imposta al 15%: 6.510 euro. Se 5%: 2.170 euro. Attenzione a contributi INPS ed eventualmente Enasarco se sei agente di commercio con mandato.

Esempio 3: agente immobiliare/attività immobiliari per conto terzi (coefficiente 86%)

Incassi annui: 40.000 euro. Reddito imponibile: 34.400 euro. Imposta al 15%: 5.160 euro. Se 5%: 1.720 euro. Ricorda gli obblighi camerali e i requisiti professionali tipici del settore.

Nota utile: i contributi previdenziali obbligatori versati riducono la base su cui calcoli l’imposta sostitutiva. Quindi spesso conviene pianificare i versamenti in anticipo.

Adempimenti operativi nel 2026: cosa fare mese per mese

Fatturazione elettronica e bollo

Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i forfettari (fonte: DL 36/2022, convertito in L. 79/2022; istruzioni Agenzia delle Entrate). Quindi emetti sempre fattura elettronica, salvo rare eccezioni oggettive.

Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Il versamento del bollo segue le scadenze trimestrali stabilite dalle regole AdE.

Dichiarazioni e versamenti

Come forfettario non addebiti IVA né detrai IVA. Non applichi ritenuta d’acconto ai tuoi clienti e inserisci la dicitura di esclusione in fattura (riferimento ai commi 54-89 della Legge 190/2014).

Versi l’imposta sostitutiva con acconti e saldo secondo il calendario IRPEF. Presenti la dichiarazione dei redditi PF con il quadro LM (istruzioni annuali Agenzia delle Entrate).

Previdenza, ritenute e specificità del settore

Contributi previdenziali: come orientarsi

Agenti di commercio: di norma iscrizione INPS Gestione Commercianti come impresa individuale, più contribuzione Enasarco se operi come agente con mandato. Il procacciatore d’affari, privo di stabilità di mandato, non versa Enasarco ma valuta l’inquadramento previdenziale con il consulente.

Agenti assicurativi: tipicamente INPS Gestione Commercianti. Verifica eventuali casse di settore e accordi collettivi. Per figure ibride o monomandati, valuta la casistica con attenzione.

Agenti immobiliari: in genere INPS Gestione Commercianti. Servono anche requisiti professionali e iscrizioni previste dalla normativa di settore.

I contributi fissi e percentuali variano ogni anno con le circolari INPS (fonte: INPS e Ministero del Lavoro). Pianifica i minimi e gli eccedenti per evitare sorprese di cassa.

Ritenute d’acconto: quando si applicano

Nel forfettario, non subisci ritenuta d’acconto sui compensi per effetto della disciplina sostitutiva (Legge 190/2014). Inserisci in fattura la dicitura di esclusione.

Se esci al regime ordinario (per superamento soglie), si applicano le regole ordinarie. Per gli agenti e mediatori, opera l’art. 25-bis del DPR 600/1973: la ritenuta sulle provvigioni è a carico del committente. Verifica base e percentuali aggiornate nelle istruzioni fiscali annue.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi logici

  • Identifica il codice ATECO della tua attività. Se 46.1 usa 62%; se 66.22.00 usa 78%; se 68.31.00 o 68.32.09 usa 86%.
  • Somma gli incassi incassati nell’anno (principio di cassa). Confronta con 85.000 e 100.000 euro.
  • Se ≤ 85.000 euro: resti nel forfettario l’anno dopo. Se tra 85.000 e 100.000: forfettario quest’anno, esci l’anno prossimo. Se > 100.000: esci subito e applichi IVA dalle fatture successive.
  • Calcola reddito imponibile: incassi x coefficiente. Sottrai contributi previdenziali versati. Applica 15% o 5% se rispetti i requisiti “nuove attività”.
  • Verifica cause ostative: niente regimi IVA speciali, niente controllo in SRL “collegate”, requisiti di residenza e indipendenza dell’attività.

Errori comuni e come evitarli

Ateco sbagliato o troppo generico

Un ATECO errato può darti un coefficiente sbagliato e contributi non corretti. Confronta sempre la descrizione ufficiale con ciò che fai davvero. Se necessario, valuta la variazione con l’Agenzia delle Entrate.

Confusione tra fatturato e incassato

Nel forfettario contano gli incassi effettivi. Se fatturi a dicembre e incassi a gennaio, rileva l’anno dopo. Tieni un prospetto incassi-pagamenti ordinato.

Dimenticare l’uscita “immediata” oltre 100.000 euro

Superi 100.000 euro a ottobre? Da quella data in poi devi applicare l’IVA sulle nuove fatture. Prepara un alert nel gestionale per non sbagliare.

Aliquota 5% applicata senza requisiti

La riduzione al 5% richiede condizioni precise dei commi 65-69 della Legge 190/2014. Documenta le verifiche. In caso di dubbio, usa il 15% e chiarisci con un interpello.

Previdenza trascurata

Enasarco e INPS hanno minimi, scaglioni e scadenze. Pianifica i flussi di cassa. Conserva note di calcolo e ricevute per dedurre i contributi in sede di imposta sostitutiva.

Riferimenti normativi di base

Dove trovare i testi ufficiali

Per il quadro normativo leggi: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4 (regime forfettario e coefficienti); Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000 e uscita immediata); DPR 600/1973 art. 25-bis (ritenute su provvigioni); DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022 (e-fattura). Consulta i testi sul portale Normattiva e le circolari/risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per aspetti contributivi, vedi circolari INPS e documenti del Ministero del Lavoro.

Scenario ATECO/Profilo Requisiti/Note Coefficiente e calcolo Tempistiche/Adempimenti
Agente di commercio/procacciatore 46.1 (intermediari del commercio) Rispetta soglie 85k/100k; valuta Enasarco se agente con mandato; escluso da ritenuta in forfettario 62%; Reddito = incassi x 0,62; imposta 15% o 5% E-fattura obbligatoria; bollo se dovuto; uscita immediata se >100k con IVA da fatture successive
Agente assicurativo 66.22.00 Iscrizione e requisiti di settore; gestione INPS di norma commercianti 78%; Reddito = incassi x 0,78; imposta 15% o 5% Verifica incassi in cassa; dichiarazione PF quadro LM; acconti/saldi imposta sostitutiva
Agente immobiliare / attività per conto terzi 68.31.00 / 68.32.09 Requisiti professionali; CCIAA dove previsto; gestione INPS commercianti 86%; Reddito = incassi x 0,86; imposta 15% o 5% Controlla soglie: se 85k<incassi<=100k esci l’anno dopo; se >100k, uscita nell’anno
Superamento soglia intermedia Qualsiasi profilo Ricavi annui tra 85.001 e 100.000 euro Forfettario valido nell’anno in corso Passi a ordinario dall’anno successivo; prepara gestione IVA e ritenute
Superamento soglia massima Qualsiasi profilo Ricavi annui > 100.000 euro Forfettario valido fino al superamento Da subito IVA sulle fatture successive; applica regole ordinarie (DPR 633/1972, DPR 600/1973)
Nuova attività (aliquota 5%) Qualsiasi profilo Requisiti commi 65-69 L. 190/2014: no prosecuzione, no attività simile negli ultimi 3 anni Stessa formula con coefficiente; imposta al 5% per max 5 anni Conserva prove dei requisiti; ricalcola al 15% se decadono

FAQ

Come scelgo il codice ATECO corretto se svolgo più attività di intermediazione?

Scegli il codice che rappresenta l’attività prevalente per ricavi. Se fai sia procacciamento commerciale (46.1) sia intermediazione assicurativa (66.22.00), valuta dove incassi di più in modo stabile. L’ATECO guida il coefficiente di redditività e alcuni adempimenti. In presenza di attività secondarie, puoi inserirle come ulteriori codici. Ricorda però che per le soglie si sommano tutti gli incassi. Se nel tempo cambia la prevalenza, puoi variare l’ATECO con la pratica di variazione in Agenzia delle Entrate. Consulta le descrizioni ufficiali dei codici e le tabelle dei coefficienti riportate nell’Allegato 4 della Legge 190/2014 (riferimenti su portale Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate).

Se supero 100.000 euro a metà anno, come gestisco IVA e fatture già emesse?

La legge prevede l’uscita immediata oltre i 100.000 euro. Le fatture emesse prima del superamento restano senza IVA, perché emesse quando eri ancora in forfettario. Dalla fattura successiva al superamento devi applicare l’IVA e tutte le regole del regime ordinario (liquidazioni, registri, dichiarazioni). Per evitare errori, monitora gli incassi con un prospetto aggiornato. Se per errore emetti una fattura senza IVA dopo il superamento, valuta una nota di variazione e la corretta integrazione. Le istruzioni operative sono rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e si basano sulle modifiche della Legge 197/2022.

Posso dedurre i contributi previdenziali nel forfettario e come incidono sull’imposta?

Sì. I contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Esempio: incassi 60.000 euro, coefficiente 62%, reddito 37.200 euro. Se versi 4.000 euro di contributi obbligatori, la base imponibile scende a 33.200 euro. L’imposta al 15% sarà 4.980 euro. Questa regola è prevista dai commi della Legge 190/2014 che disciplinano la determinazione del reddito e confermata nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate (quadro LM). Conserva F24 e quietanze INPS/Enasarco per eventuali controlli.

Nel regime forfettario devo applicare ritenute o subirle sulle provvigioni?

No, nel forfettario non si applicano ritenute d’acconto sui compensi percepiti. Inserisci in fattura la dicitura di esclusione ai sensi della Legge 190/2014. L’obbligo di ritenuta torna in caso di passaggio al regime ordinario. Per agenti e mediatori si applica l’art. 25-bis del DPR 600/1973: la ritenuta viene operata dal committente sulle provvigioni con le percentuali e le basi imponibili fissate dalla norma e dalle istruzioni aggiornate. Se lavori con clienti esteri, verifica le convenzioni contro le doppie imposizioni e le norme sul sostituto d’imposta.

Quali sono le principali fonti ufficiali da consultare per restare aggiornato al 2026?

Per il quadro normativo del forfettario: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4 (regime e coefficienti). Per soglie e uscita immediata: Legge 197/2022. Per fatturazione elettronica: DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per ritenute su provvigioni: DPR 600/1973, art. 25-bis. Per gli aspetti contributivi: circolari INPS e comunicazioni del Ministero del Lavoro. Tutti i testi sono consultabili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali competenti. Verifica ogni anno istruzioni e scadenze, perché aliquote, minimi contributivi e modulistica possono cambiare.

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