Regime forfettario: cos’è e perché conviene?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attività), nessuna IVA, contabilità semplificata e calcolo del reddito con coefficiente di redditività legato al codice ATECO.

  • Aliquota 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. Base imponibile calcolata con coefficiente ATECO.
  • Niente IVA: non addebiti IVA, non detrai IVA, adempimenti più leggeri, fatturazione elettronica obbligatoria per tutti.
  • Accesso con ricavi/compensi fino a 85.000 euro. Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.

Cos’è il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Si applica a professionisti, artigiani e commercianti. La norma base è la Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89.

L’imposta sostitutiva è del 15%. Diventa 5% per i primi 5 anni di nuove attività che rispettano requisiti specifici. Questa imposta sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.

Dal 2023 il limite di accesso è 85.000 euro di ricavi o compensi annui. La Legge 197/2022 ha introdotto l’uscita immediata se superi 100.000 euro nel corso dell’anno.

Vantaggi fiscali e contabili

Non applichi l’IVA in fattura. Non detrai l’IVA sugli acquisti. Questo semplifica la gestione ma rende neutri i tuoi costi IVA compresa.

Il reddito imponibile non è il totale incassato. Applichi un coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. È una percentuale standard che stima il margine.

Applichi il principio di cassa. Significa che contano solo gli incassi e i pagamenti effettivi per i limiti di accesso e la base di calcolo del reddito.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Limiti di ricavi/compensi e calcolo pro-rata

Puoi accedere se i ricavi o compensi non superano 85.000 euro nell’anno precedente. Il limite si valuta per cassa. Quindi contano gli importi effettivamente incassati.

Se apri a metà anno, riproporzioni il tetto. Formula pratica: 85.000 / 365 x giorni di attività nell’anno. Usa il primo e l’ultimo giorno effettivo di attività.

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, resti nel forfettario fino a fine anno e esci dall’anno successivo. Se superi 100.000 durante l’anno, esci subito e da quel momento addebiti IVA. Questa regola deriva dalla Legge 197/2022.

Altri requisiti personali e incompatibilità

Residenza. Devi essere residente in Italia. Se non residente, puoi entrare solo se risiedi in uno Stato UE/SEE con scambio di informazioni e produci in Italia almeno il 75% del reddito. Base: Legge 190/2014.

Partecipazioni. Non puoi avere partecipazioni di controllo in Srl che svolgono attività riconducibile alla tua. Non puoi essere socio di società di persone o associazioni professionali collegabili all’attività. Fonte: Legge 190/2014 e modifiche della Legge 145/2018.

Ex datore di lavoro. Sei escluso se fatturi in via prevalente al tuo ex datore di lavoro (o a soggetti a lui riconducibili) con cui hai avuto un rapporto nei due anni precedenti. La previsione serve a evitare false partite IVA.

Lavoro dipendente. Ad agosto 2026 non esiste un limite fisso di reddito da lavoro dipendente nella norma primaria. Resta però la regola sulla prevalenza verso l’ex datore e la necessità di rispettare gli altri requisiti. Verifica ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Regimi speciali IVA. Sei escluso se applichi regimi IVA speciali o forfettari diversi. Esempio: agricoltura speciale. Fonte: Legge 190/2014.

Come si calcola il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva

Coefficiente di redditività e base imponibile

Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per gruppi ATECO. Per i professionisti spesso è 78%. Per commercianti e artigiani varia, ad esempio 40% o 67%. Trovi l’elenco negli allegati alla Legge 190/2014 e nelle tabelle aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.

Base imponibile fiscale = Incassato annuo x Coefficiente di redditività. È una stima del margine lordo. Non consideri le spese analitiche una per una.

Poi calcoli l’imposta sostitutiva. Aliquota 15%, o 5% se rientri nell’agevolazione start-up per i primi 5 anni. L’agevolazione richiede che non tu abbia svolto un’attività simile nei 3 anni precedenti, che l’attività non sia mera prosecuzione e che non derivi in via prevalente da lavoro dipendente precedente, salvo periodo di pratica obbligatoria. Riferimento: Legge 190/2014, comma 65.

Contributi previdenziali e deduzione

I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dalla base imponibile prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questa regola è chiave per il calcolo finale.

Professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. L’aliquota è stabilita ogni anno con circolare INPS. Negli ultimi anni si è attestata intorno al 26%. Usa sempre l’aliquota indicata per l’anno di competenza.

Artigiani e commercianti versano alla gestione INPS dedicata. Pagano contributi fissi sul minimale, con conguaglio percentuale oltre il minimale. Esiste uno sconto del 35% per chi è in forfettario, su domanda annuale. La riduzione deriva dalla Legge 208/2015 e dalle circolari INPS di attuazione.

Adempimenti operativi nel 2026

Fatturazione elettronica, marca da bollo e documenti

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Dal 2024 non ci sono più esoneri legati al volume d’affari. Restano regole specifiche per chi emette documenti verso il Sistema Tessera Sanitaria.

Per fatture senza IVA superiori a 77,47 euro applichi la marca da bollo da 2 euro in modalità virtuale. La versi trimestralmente, secondo le scadenze indicate dall’Agenzia delle Entrate.

Operazioni con l’estero. Devi trasmettere le operazioni transfrontaliere tramite i tracciati previsti (documenti tipo TD17-19 e TD28 o comunicazione dedicata). Segui le specifiche tecniche aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze imposta sostitutiva e acconti

Versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto entro le scadenze ordinarie di giugno. Il secondo acconto scade a novembre. Usi il modello F24, sezione Erario, con i codici tributo indicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli acconti si calcolano con il metodo storico o previsionale. Il metodo storico usa l’imposta dell’anno prima. Il previsionale stima l’imposta dell’anno in corso. Attenzione alle sanzioni se sottostimi.

Regola decisionale rapida

Quando il forfettario conviene davvero

Il forfettario conviene se:

  • I tuoi costi reali sono inferiori alla quota non deducibile implicita nel coefficiente. Esempio: coefficiente 78% implica costi figurativi 22%.
  • Hai pochi investimenti con IVA. Non potendo detrarre l’IVA, l’IVA sugli acquisti diventa un costo.
  • Prevedi incassi entro 85.000 euro. E non rischi di sforare i 100.000 nell’anno.

Valuta con cautela se:

  • Hai costi elevati e ricorrenti. Nel regime ordinario potresti dedurli integralmente e detrarre l’IVA.
  • Fatturi molto al tuo ex datore di lavoro. Potresti essere escluso.
  • Sei artigiano o commerciante con contributi fissi elevati. Lo sconto 35% aiuta, ma fai i conti.

Esempio numerico completo

Luca è un copywriter. Ha avviato l’attività quest’anno e ha i requisiti per l’aliquota 5% start-up. Il suo incassato annuo è 30.000 euro. Il suo codice ATECO ha coefficiente 78%.

Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Luca versa alla Gestione Separata INPS. Supponiamo, a titolo di esempio, un’aliquota del 26,07% pubblicata da INPS per l’anno. Contributi: 23.400 x 26,07% = 6.100 euro circa.

Base imponibile fiscale dopo deduzione contributi: 23.400 – 6.100 = 17.300 euro. Imposta sostitutiva 5%: 17.300 x 5% = 865 euro. Totale imposte e contributi stimati: 6.100 + 865 = 6.965 euro.

Acconti. Se l’imposta dell’anno è 865 euro, l’anno seguente versi gli acconti secondo le percentuali vigenti. Puoi usare il metodo previsionale se il reddito cambia molto.

Nota. Se Luca fosse commerciante, dovrebbe considerare i contributi fissi artigiani/commercianti, con eventuale riduzione del 35% per forfettari, e il conguaglio percentuale oltre il minimale.

Fonti e riferimenti normativi

Riferimenti principali: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); Legge 145/2018 (modifiche e coordinamento); Legge 197/2022, art. 1, commi sul limite 85.000 e uscita oltre 100.000. Consulta i testi su Normattiva.

Indicazioni operative e chiarimenti: guide e circolari dell’Agenzia delle Entrate, tra cui le circolari interpretative sul regime forfettario e i provvedimenti annuali su fatturazione elettronica e bollo virtuale.

Previdenza: circolari INPS su aliquote Gestione Separata e gestione Artigiani e Commercianti, nonché sulla riduzione contributiva del 35% per forfettari. Per aspetti lavoristici e residenza, vedi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tabella scenari, requisiti e tempistiche

Scenario Requisiti/Condizioni Cosa succede fiscalmente Tempistiche/Adempimenti
Accesso al forfettario Ricavi/compensi anno precedente ≤ 85.000; nessuna partecipazione incompatibile; residenza conforme; no prevalenza verso ex datore Imposta 15% (o 5% se start-up); niente IVA; base con coefficiente Opzione/adesione al primo anno di attività o conferma implicita in dichiarazione
Apertura a metà anno Tetto riproporzionato: 85.000/365 x giorni Controllo limiti per cassa; stesso metodo di calcolo reddito Monitoraggio incassi mensile; valutazione pro-rata entro fine anno
Superi 85.000 ma ≤ 100.000 Incassi per cassa nell’anno tra 85.001 e 100.000 Resti forfettario fino a 31/12; esci dall’anno successivo Dal 1/1 successivo applichi IVA e regime ordinario
Superi 100.000 in corso d’anno Incassi per cassa > 100.000 Uscita immediata; da quel momento addebiti IVA e detrai acquisti Fatture successive con IVA; liquidazioni IVA da periodo di superamento
Start-up 5% Nessuna attività simile nei 3 anni; non mera prosecuzione; non prevalente da ex lavoro Imposta al 5% per i primi 5 anni Autodichiarazione in dichiarazione dei redditi; verifica annuale requisiti

FAQ

Quali sono esattamente i requisiti per l’aliquota al 5% nei primi 5 anni?

Devi rispettare tre condizioni. Primo: nei tre anni precedenti non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata. Secondo: l’attività non è mera prosecuzione di un lavoro precedente. Questo vale soprattutto se apri Partita IVA dopo essere stato dipendente o collaboratore. Terzo: se avevi un rapporto di lavoro dipendente, i compensi della nuova attività non devono derivare in via prevalente dal tuo ex datore di lavoro, salvo i casi di pratica obbligatoria prevista per l’accesso all’ordine. Se rispetti queste condizioni, applichi il 5% per cinque periodi d’imposta. La norma è nell’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014, come interpretata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Verifica ogni anno, perché la perdita di un requisito fa scattare il 15% dall’anno successivo.

Come calcolo il tetto dei 85.000 euro se apro la Partita IVA a metà anno?

Usa il pro-rata temporale. Prendi 85.000, dividilo per 365 e moltiplica per i giorni effettivi di attività nell’anno. Esempio: inizi il 1° settembre e lavori fino al 31 dicembre. I giorni sono 122. Il tetto diventa 85.000/365 x 122 ≈ 28.400 euro. Il conteggio è per cassa. Quindi consideri solo quanto incassi nel periodo. Se superi quel tetto pro-rata, potresti non avere i requisiti di permanenza. Ricorda che la verifica puntuale si fa in dichiarazione e segue le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Tieni un prospetto mensile degli incassi per non perdere il controllo.

Posso stare nel forfettario se ho anche un lavoro dipendente?

Sì, puoi, se rispetti tutti gli altri requisiti. A oggi non esiste un limite numerico fisso di reddito da lavoro dipendente espresso in norma primaria per escluderti. Restano però due attenzioni. La prima: l’attività autonoma non deve essere la prosecuzione “mascherata” del lavoro dipendente. Se fatturi in via prevalente al tuo ex datore di lavoro, scatta la causa di esclusione. La seconda: verifica gli aspetti previdenziali. Se il tuo contratto dipendente copre già la previdenza, questo non elimina gli oneri contributivi dell’attività autonoma. Se sei professionista senza cassa, versi comunque alla Gestione Separata sul reddito forfettario. Se sei artigiano o commerciante, versi i contributi della relativa gestione, fissi e a conguaglio. Consulta anche le indicazioni INPS aggiornate a inizio anno.

Cosa succede se supero 100.000 euro di incassi a ottobre?

Scatta l’uscita immediata dal regime. Dalla fattura “successiva” al superamento, devi addebitare l’IVA. Da quel momento entri nel regime IVA ordinario e avrai liquidazioni periodiche IVA, registri e tutti gli adempimenti connessi. Per le fatture già emesse prima del superamento non devi rettificare, perché erano corrette al momento dell’emissione. Dal 1° gennaio dell’anno successivo resterai nel regime ordinario. Questa gestione deriva dalla Legge 197/2022. Prepara un piano operativo per la transizione: aggiorna il gestionale di fatturazione elettronica, configura le aliquote IVA, verifica i contratti con i clienti e pianifica la gestione dei corrispettivi. Informati sulle regole di detrazione IVA sugli acquisti fatti dopo il superamento.

Quando pago imposta sostitutiva e contributi, e come ottimizzo gli acconti?

Paghi il saldo e il primo acconto tra giugno e luglio, secondo il calendario fiscale dell’anno. Il secondo acconto scade a novembre. Usi il modello F24. Per i contributi, segui i bollettini e le scadenze INPS: Gestione Separata paga con F24 alle stesse scadenze fiscali; Artigiani e Commercianti hanno rate trimestrali per i fissi e saldo/conguaglio l’anno successivo. Per ottimizzare gli acconti, se prevedi un calo del reddito, usa il metodo previsionale. Stima con prudenza. Se prevedi un aumento, il metodo storico evita sanzioni. Ricorda che i contributi previdenziali sono deducibili. Quindi incassare e versare contributi entro l’anno può ridurre la base dell’imposta sostitutiva. Le regole di dettaglio sono nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nelle circolari INPS annuali.

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