Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 1° gennaio 2024 tutti i titolari di Partita IVA emettono fatture elettroniche; restano esclusi solo i professionisti sanitari per le prestazioni inviate al Sistema Tessera Sanitaria. Verso la Pubblica Amministrazione l’obbligo vale sempre.
- Base legale: D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022 (PNRR 2); Legge 190/2014 per il regime forfettario; proroghe sul divieto e-fattura sanitaria tramite provvedimenti annuali e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Per i forfettari: e-fattura tramite SdI, IVA non esposta, natura operazione N2.2, niente ritenuta d’acconto; bollo virtuale se dovuto.
- Esclusioni sanitarie: niente e-fattura per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche se i dati vanno al Sistema Tessera Sanitaria; rimane e-fattura verso PA e per operazioni non sanitarie.
Obbligo di fatturazione elettronica: quadro 2026
Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è la regola per tutti i titolari di Partita IVA. La norma di riferimento è il D.Lgs. 127/2015, integrato dal DL 36/2022. L’obbligo vale per professionisti e imprese, in ogni regime fiscale, incluso il forfettario.
Resta un’eccezione importante: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri e altre figure sanitarie) non emettono e-fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. In questi casi inviano i dati al STS e rilasciano un documento analogico o digitale non transitante da SdI.
Verso la Pubblica Amministrazione l’e-fattura è sempre obbligatoria. La trasmissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SdI) nel tracciato FatturaPA. Queste regole discendono dalle disposizioni del D.Lgs. 127/2015, della Legge 205/2017 e dalle prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 127/2015: istituisce l’e-fattura e lo SdI. DL 36/2022: estende l’obbligo ai forfettari in modo graduale fino alla generalizzazione dal 2024. Legge 190/2014: disciplina il regime forfettario e i suoi effetti su IVA e ritenute. Le proroghe annuali che vietano l’e-fattura per le prestazioni sanitarie a persone fisiche e impongono l’invio al STS sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
Regime forfettario: come si emette correttamente la e-fattura
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva e semplificazioni IVA. In pratica, non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Emissione e conservazione, però, seguono le stesse regole dell’e-fattura ordinaria.
La fattura elettronica si predispone in formato XML FatturaPA. Puoi usare software, il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate o un gestionale. La fattura viaggia sempre tramite SdI. Lo SdI controlla i dati minimi e recapita il documento al cliente.
Per i forfettari, la riga IVA presenta “natura” N2.2 (operazioni non soggette). Nel campo “Causale” inserisci una nota semplice: “Operazione in regime forfettario ex L. 190/2014 (art. 1, commi 54-89). Non si applica IVA né ritenuta d’acconto”. Questo chiarisce il titolo giuridico della non imponibilità e l’esonero dalla ritenuta.
Elementi obbligatori pratici
Dati del cedente e del cessionario, descrizione dell’operazione, imponibile, bollo se dovuto, modalità di pagamento. Per clienti privati senza PEC o codice destinatario, usa “0000000” e attiva il codice QR o l’indirizzo e-mail per l’avviso al cliente. Ricorda di consegnare copia di cortesia su richiesta.
Se la prestazione è sanitaria resa a persone fisiche e devi inviarla al STS, non usare SdI. Emmetti un documento fuori SdI e rispetta i termini STS. Per prestazioni non sanitarie o verso imprese/PA, torna l’obbligo di e-fattura.
Sanità e Sistema Tessera Sanitaria: confini dell’eccezione
La deroga sanitaria nasce per tutelare la privacy dei pazienti. I soggetti obbligati all’invio al STS non emettono e-fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto è stato confermato con proroghe periodiche e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
Resta invece l’obbligo di e-fattura se fatturi alla Pubblica Amministrazione o se la prestazione non rientra tra quelle da trasmettere al STS. Anche le prestazioni sanitarie verso altre imprese o professionisti seguono l’e-fattura se non soggette a invio STS.
Le scadenze STS sono mensili: invia i dati entro la fine del mese successivo alla data del documento. Consulta le specifiche tecniche del Sistema Tessera Sanitaria attraverso i canali istituzionali del Ministero dell’Economia.
Tempi, sanzioni e correzioni: cosa fare se sbagli
Scadenze di emissione: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la fattura immediata. Per la differita, entro il 15 del mese successivo, richiamando i DDT o documenti equipollenti. Questi termini derivano dall’art. 21 del DPR 633/1972, applicati in ambito e-fattura.
Sanzioni per ritardo o omissione: ai sensi del D.Lgs. 471/1997, se l’operazione è non imponibile, esente o non soggetta (tipico del forfettario), la sanzione va da 250 a 2.000 euro per singola fattura. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso secondo il D.Lgs. 472/1997, versando spontaneamente sanzione ridotta e interessi tramite F24.
Non puoi modificare una e-fattura già trasmessa e accettata da SdI. Per correggere importi o riferimenti, emetti una nota di credito (TD04) o una nota di debito (TD05). Se SdI scarta la fattura, la fattura è come non emessa: correggi e rinvia entro 5 giorni dal ricevimento dello scarto per mantenere la data originale.
Marca da bollo virtuale
Se la fattura supera 77,47 euro ed è senza IVA, applichi il bollo da 2 euro. Nella e-fattura indica “Bollo virtuale: SÌ” e “Importo bollo: 2,00”. Il versamento è trimestrale. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’importo dovuto su Fatture e Corrispettivi e consente l’addebito o il pagamento con F24.
Scadenze tipiche: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio (4°). Il mancato versamento comporta sanzione del 30% riducibile con ravvedimento, oltre agli interessi.
Compilazione tecnico-operativa per forfettari
Tipo documento: in genere TD01 (fattura). Per parcelle con acconti o anticipi, valuta TD02 (acconto/anticipo). Per correzioni usa TD04 (nota credito) o TD05 (nota debito). Per PA usa sempre il tracciato FatturaPA con codice univoco ufficio.
Aliquota e natura: aliquota 0, natura N2.2. Specifica in “Causale” il regime: “Regime forfettario L. 190/2014. Operazione non soggetta a IVA. Esonero ritenuta d’acconto.” Se applichi contributo integrativo della cassa professionale, indicalo come voce imponibile ai fini del totale, ma senza IVA.
Campi PA: codice univoco ufficio IPA, eventuali CIG e CUP se richiesti. Indica termini di pagamento e coordinate. Verifica gli obblighi di split payment: per i forfettari non si applica, ma alcune PA chiedono esplicite causali; riportale in descrizione.
Conservazione e controlli
I documenti fiscali si conservano 10 anni, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche di conservazione. Puoi usare un servizio di conservazione a norma, anche quello gratuito disponibile nell’area Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Attiva la conservazione con apposita adesione e verifica i pacchetti di versamento.
La semplice consultazione su SdI non sempre equivale a conservazione a norma. Assicurati che il servizio sia configurato per la conservazione sostitutiva. Mantieni i metadati e i riferimenti temporali richiesti dalle regole tecniche.
Regola decisionale rapida
Se… allora… con perché normativo
Se sei in regime forfettario e fatturi a un’impresa o professionista, emetti e-fattura tramite SdI. Perché: obbligo generalizzato dal 2024 ex DL 36/2022 e D.Lgs. 127/2015.
Se sei in regime forfettario e fatturi alla Pubblica Amministrazione, emetti sempre e-fattura FatturaPA. Perché: obbligo B2G dal D.Lgs. 127/2015 e specifiche FatturaPA.
Se sei un professionista sanitario e fatturi una prestazione sanitaria a una persona fisica, non emettere e-fattura. Invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria e rilascia documento non transitante da SdI. Perché: divieto e-fattura per privacy, come da proroghe annuali e istruzioni Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia.
Se sei un professionista sanitario e fatturi alla PA o per prestazioni non soggette a STS, emetti e-fattura. Perché: l’eccezione copre solo le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette a invio STS.
Se hai sbagliato una e-fattura già accettata, non la modifichi. Emetti nota di credito o debito. Perché: il flusso SdI non consente rettifiche dirette dei documenti già recapitati.
Tabella operativa per scenari tipici
| Scenario | Documento da emettere | Requisiti di contenuto | Tempi e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Forfettario B2B (verso impresa/professionista) | Fattura elettronica TD01 via SdI | Natura N2.2; causale regime L. 190/2014; niente ritenuta; bollo se > 77,47 euro | Entro 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita); conservazione 10 anni |
| Forfettario B2C (verso consumatore) | Fattura elettronica TD01 via SdI; copia di cortesia su richiesta | Codice destinatario 0000000 se privo; natura N2.2; bollo se dovuto | Stesse scadenze; attenzione a recapito e archiviazione |
| Fornitura alla Pubblica Amministrazione (tutti i regimi) | FatturaPA TD01 via SdI | Codice univoco ufficio; eventuali CIG/CUP; natura N2.2 per forfettari | Entro termini di emissione; rispetto delle regole PA e conservazione |
| Professionista sanitario → persona fisica (prestazione sanitaria soggetta a STS) | Documento non transitante da SdI + invio dati al STS | Dati richiesti dal STS; niente e-fattura; rispetto privacy | Invio STS entro fine mese successivo; conservazione documento 10 anni |
| Professionista sanitario → impresa/PA o prestazione non STS | Fattura elettronica via SdI (FatturaPA se verso PA) | Natura in base al regime; indicazioni specifiche di capitolato se PA | Termini ordinari e conservazione |
| Errore in e-fattura già accettata | TD04 (nota di credito) o TD05 (nota di debito) | Riferimento alla fattura errata; motivazione; importi di rettifica | Emissione tempestiva; possibile ravvedimento per sanzioni |
FAQ
Dal 2024 sono in forfettario: devo sempre emettere e-fattura?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è generale per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari e i “minimi”. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015, con estensione progressiva sancita dal DL 36/2022. L’unica eccezione stabile riguarda i soggetti che, per legge, devono inviare i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: in quel caso non si emette e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, ma si inviano i dati al STS e si rilascia un documento fuori SdI. Se sei in forfettario e non rientri nell’eccezione sanitaria, emetti e-fattura sia B2B sia B2C, e sempre verso la Pubblica Amministrazione.
Come compilo una e-fattura in forfettario senza commettere errori?
Usa il tipo documento TD01 per la fattura ordinaria. Indica aliquota 0 e natura N2.2, che segnala un’operazione non soggetta a IVA tipica del forfettario. Inserisci una causale chiara: “Regime forfettario L. 190/2014: operazione non soggetta a IVA, esonero ritenuta d’acconto”. Se applichi il contributo integrativo della cassa professionale, aggiungilo come riga in più, senza IVA. Se il totale supera 77,47 euro, imposta il bollo virtuale a 2 euro nel campo dedicato. Per i clienti privi di PEC o codice destinatario, usa “0000000” e fornisci copia di cortesia. Ricorda i tempi: 12 giorni per la fattura immediata o il 15 del mese successivo per la differita. Conserva i documenti a norma per 10 anni.
Sono un psicologo: quando devo evitare la e-fattura e usare il STS?
Evita la e-fattura quando la prestazione è sanitaria e il destinatario è una persona fisica, se rientra tra quelle da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. In questi casi emetti un documento fuori SdI (anche in PDF) e trasmetti i dati al STS entro la fine del mese successivo alla data del documento. Il divieto di e-fattura per tali prestazioni tutela la privacy del paziente ed è stato confermato da proroghe e istruzioni ufficiali. Se fatturi a imprese o alla Pubblica Amministrazione, oppure la prestazione non è soggetta a STS, torna l’obbligo di e-fattura via SdI, con le regole ordinarie.
Cosa succede se sbaglio una e-fattura o la invio in ritardo?
Se SdI scarta la fattura, è come non emessa: correggila e rinviala entro 5 giorni per mantenere la data originaria. Se SdI l’ha accettata ma contiene errori, non puoi modificarla: devi emettere una nota di credito (TD04) per stornare, o una nota di debito (TD05) per integrare. Per il ritardo di emissione o invio, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Per il forfettario, trattandosi di operazioni non soggette a IVA, la sanzione va da 250 a 2.000 euro per fattura. Puoi ridurre gli importi con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), versando sanzioni ridotte e interessi tramite F24, meglio se agisci tempestivamente.
Devo conservare le e-fatture anche se sono disponibili nel portale dell’Agenzia?
Sì. La conservazione a norma è obbligatoria per 10 anni. La semplice disponibilità in consultazione non sempre equivale a conservazione sostitutiva. Devi aderire a un servizio di conservazione che rispetti le regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla normativa di settore. Puoi usare un conservatore accreditato o il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate disponibile nell’area Fatture e Corrispettivi, attivandolo espressamente. Archivia i lotti di conservazione, assicurandoti di includere metadati e riferimenti temporali. In caso di controllo, la conservazione a norma tutela la validità probatoria dei documenti.
