Certificazione unica: chi la deve fare e come?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Devi inviare la Certificazione Unica (CU) se agisci come sostituto d’imposta e hai corrisposto somme o ritenute a dipendenti, collaboratori o autonomi; non la invii se sei in forfettario senza dipendenti né ritenute.

  • Scadenza: invio telematico all’Agenzia delle Entrate e consegna al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo (con slittamento al primo giorno lavorativo utile).
  • Obbligo: per chi ha operato ritenute ai sensi del D.P.R. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis), o ha corrisposto redditi che confluiscono nel 730 precompilato.
  • Esclusioni: titolare in regime forfettario o dei minimi senza dipendenti e senza ritenute verso terzi; eccezione se hai dipendenti/collaboratori o se versi ritenute.

Cos’è la Certificazione Unica e su quali norme si basa

La Certificazione Unica (CU) è il documento che attesta i compensi pagati e le ritenute operate. Vale per lavoro dipendente, assimilati, autonomi, provvigioni e alcuni redditi diversi.

Serve a tre scopi pratici. Permette ai percipienti di dichiarare correttamente i redditi. Consente all’Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato. Facilita i controlli incrociati fra CU e dichiarazioni.

Le basi giuridiche sono chiare. La disciplina dei sostituti d’imposta e delle ritenute è nel D.P.R. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis). Le regole di invio e termini sono nel D.P.R. 322/1998 (art. 4) e negli atti annuali dell’Agenzia delle Entrate (Istruzioni CU 2026). La precompilata nasce con il D.Lgs. 175/2014. I testi ufficiali si consultano su Normattiva e sui portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Chi deve inviare la CU: casi pratici

Datori di lavoro e committenti

Se paghi stipendi, collaborazioni o compensi a professionisti, agisci come sostituto d’imposta. Quindi devi inviare la CU all’Agenzia delle Entrate e consegnarla al percipiente. Questo vale per imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e associazioni.

L’obbligo scatta anche se hai pagato compensi occasionali. Il lavoro autonomo occasionale è il lavoro senza partita IVA svolto in modo saltuario. Su questi compensi si applica la ritenuta del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973), quindi la CU è obbligatoria.

Regime forfettario e regime dei minimi

Se sei in regime forfettario o dei minimi non operi ritenute ai professionisti che paghi. Quindi, se non hai dipendenti o collaboratori e non versi ritenute a nessuno, di norma non devi inviare la CU.

Attenzione però: se hai dipendenti o collaborazioni coordinate, diventi sostituto per quei redditi. In quel caso la CU è dovuta per le retribuzioni o i compensi, anche se tu sei in forfettario.

Professionisti ordinari e agenti

Se paghi un professionista in regime ordinario o semplificato, devi operare la ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. 600/1973). Quindi devi inviare la CU. Per agenti e rappresentanti si applica l’art. 25-bis D.P.R. 600/1973: ritenuta al 23% sulla base ridotta (tipicamente il 50%, o il 20% se l’agente usa in via continuativa dipendenti o terzi).

Scadenze, modelli e flusso operativo

Termini e modelli da usare

Entro il 16 marzo devi fare due cose. Consegni al percipiente la CU sintetica (due pagine con dati anagrafici e fiscali). Trasmetti all’Agenzia delle Entrate la CU ordinaria (flusso telematico con tutti i quadri richiesti).

Se il 16 cade in festivo, si applica lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Questo vale secondo i principi generali e le indicazioni annuali dell’Agenzia (Statuto del contribuente e D.P.R. 322/1998).

Come si invia la CU

Usa i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o un intermediario abilitato. Compila il tracciato CU ordinario, firma e invia. Conserva le ricevute di consegna e i protocolli.

Controlla gli esiti. Se il file è scartato, correggi e ritrasmetti entro i tempi utili. Tieni un archivio digitale delle CU consegnate ai percipienti.

Cosa indicare nella CU per lavoratori autonomi

Inserisci i dati anagrafici di chi paga e di chi incassa. Indica la causale del compenso (tipo di attività svolta). Riporta compenso lordo, eventuali somme escluse da ritenuta (spese documentate), imponibile e ritenuta d’acconto.

Per i contribuenti in forfettario o nei minimi, non applichi ritenuta. Di norma non trasmetti la CU per queste somme, salvo diversa richiesta dalle istruzioni annuali. Se la rilasci al percipiente, indica che il compenso non è soggetto a ritenuta in base all’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014.

Sanzioni e come evitarle

Importi e riduzioni

Per omessa, tardiva o errata trasmissione della CU la sanzione è 100 euro per certificazione, con massimo 50.000 euro per sostituto (art. 4 D.P.R. 322/1998). Se invii entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro) con massimo 20.000 euro.

Se correggi errori formali subito, segui le finestre previste ogni anno dalle Istruzioni CU. Puoi usare flussi di annullamento o sostituzione. Conserva le prove di consegna al percipiente.

Buone pratiche operative

Raccogli codici fiscali e dichiarazioni dei fornitori con anticipo. Verifica i requisiti dei forfettari (dicitura in fattura sull’esenzione da ritenuta). Allinea i versamenti F24 delle ritenute con quanto certifichi in CU.

Effettua un check incrociato con Libro Unico del Lavoro, tinteggiatura delle buste paga, CU dell’anno precedente e movimenti contabili. Programma un calendario interno per rispettare il 16 marzo.

Regola decisionale rapida

Verifica logica in 5 passi

1) Ho corrisposto redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni o redditi diversi? Se no, non faccio nulla. Se sì, vai al passo 2.

2) Ho operato o devo operare ritenute ai sensi del D.P.R. 600/1973? Se sì, devo inviare la CU e consegnarla. Se no, vai al passo 3.

3) Le somme senza ritenuta confluiscono nel 730 precompilato del percipiente secondo le Istruzioni CU 2026? Se sì, trasmetto comunque la CU. Se no, di norma non trasmetto; posso rilasciare al percipiente su richiesta.

4) Sono un forfettario senza dipendenti né collaboratori? Se sì, di norma non invio la CU. Se ho dipendenti o collaboratori, invio la CU limitatamente a quei redditi.

5) Entro il 16 marzo consegno la CU sintetica ai percipienti e invio la CU ordinaria all’Agenzia. Se ho errori, sostituisco o annullo entro i termini ridotti per minimizzare sanzioni.

Casi particolari da conoscere

Amministratori e collaborazioni

I compensi agli amministratori sono redditi assimilati al lavoro dipendente. Applichi le ritenute previste e certifichi nella CU. Per collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), valgono le stesse logiche.

Attenzione ai rimborsi spese. I rimborsi documentati possono non essere imponibili. Ma vanno distinti dai rimborsi forfetari, che di norma concorrono all’imponibile.

Agenti e rappresentanti

Sulle provvigioni si applica l’art. 25-bis D.P.R. 600/1973. La ritenuta si calcola sull’imponibile ridotto. La percentuale di riduzione dipende dall’uso continuativo di dipendenti o terzi. Certifica sempre nella CU.

Fornitori esteri e territorialità

Se paghi un soggetto estero, valuta la territorialità del reddito e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Se il reddito si considera prodotto in Italia e soggetto a ritenuta, rilasci e trasmetti la CU. In caso contrario, la CU può non essere dovuta.

Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva per i dettagli su redditi di fonte italiana e ritenute a non residenti.

Occasionali e soglia previdenziale

La soglia di 5.000 euro riguarda i contributi previdenziali alla Gestione Separata. Non incide sulla ritenuta. La ritenuta del 20% sui compensi occasionali si applica comunque. Quindi la CU è dovuta a prescindere dall’importo.

Conservazione e controlli

Conserva CU, ricevute telematiche, deleghe F24 e documentazione di supporto per almeno 5 anni. In caso di controllo, devi mostrare la coerenza tra ritenute versate e quanto certificato.

Scenario Obbligo CU Trasmissione all’Agenzia Consegna al percipiente Ritenute da indicare Scadenze/Note
Datore di lavoro con dipendenti Sì (CU ordinaria) Sì (CU sintetica) IRPEF/addizionali su retribuzioni Entro 16 marzo; conguagli e fringe benefits inclusi
Collaborazione coordinata (co.co.co.) Ritenute su compensi e addizionali Verifica anche contributi previdenziali
Professionista in regime ordinario/semplificato Ritenuta d’acconto art. 25 D.P.R. 600/1973 Indica spese escluse e imponibile netto
Agente o rappresentante Ritenuta art. 25-bis su base ridotta Base 50% o 20% secondo i requisiti
Lavoro autonomo occasionale Ritenuta 20% art. 25 Soglia 5.000 euro è solo previdenziale
Fornitore in regime forfettario/minimi Di norma no Di norma no Facoltativa o su richiesta Nessuna ritenuta (art. 1, L. 190/2014) Obbligo CU se hai dipendenti o altre ritenute
Amministratore Ritenute su compensi assimilati Quadro per assimilati nella CU
Fornitore estero non residente Dipende dalla territorialità Se soggetto a ritenuta in Italia Se dovuta Secondo norme interne e Convenzioni Valuta caso per caso con istruzioni AE

FAQ

Devo inviare la CU se sono un forfettario senza dipendenti e pago solo professionisti forfettari o minimi?

In questa situazione, di norma non devi inviare la CU. Il regime forfettario e quello dei minimi non prevedono l’obbligo di operare ritenute sui compensi pagati ad altri professionisti. Se non operi ritenute e non eroghi redditi che confluiscono nel 730 precompilato, la trasmissione telematica non è richiesta secondo le Istruzioni CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate. Puoi comunque rilasciare una certificazione al fornitore su richiesta, indicando che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi della L. 190/2014, art. 1, commi 54-89. L’obbligo di CU torna se assumi dipendenti, corrispondi co.co.co. o paghi compensi soggetti a ritenuta (ad esempio prestazioni occasionali con ritenuta del 20%).

Qual è la scadenza esatta della CU e cosa succede se il 16 marzo cade di sabato o domenica?

La scadenza ordinaria è il 16 marzo dell’anno successivo ai compensi certificati. Entro quel giorno devi consegnare la CU sintetica al percipiente e trasmettere la CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate. Se il 16 cade in giorno festivo o non lavorativo, lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo si applica secondo i principi generali (Statuto del contribuente) e quanto indicato annualmente nelle Istruzioni CU. Verifica sempre il calendario operativo dell’anno in corso dell’Agenzia delle Entrate, perché eventuali provvedimenti possono stabilire micro-proroghe tecniche.

Come compilo la CU per un professionista ordinario che mi ha fatturato spese vive rimborsate?

Nella sezione lavoro autonomo inserisci il compenso lordo, le spese escluse da ritenuta (ad esempio spese documentate intestate al cliente e anticipate dal professionista), l’imponibile su cui calcolare la ritenuta e la ritenuta stessa. Le spese documentate non concorrono all’imponibile ai fini della ritenuta, mentre i rimborsi forfetari di norma sì. Usa la causale corretta tra quelle previste dalle Istruzioni CU 2026. Allinea poi la ritenuta versata con F24 (codice tributo 1040 per professionisti) ai valori indicati in CU per evitare scarti e incongruenze in controllo automatizzato.

Se invio una CU errata, come la correggo e quali sanzioni rischio?

Se ti accorgi di un errore, invia una CU sostitutiva. Se hai trasmesso una CU per sbaglio, usa un flusso di annullamento. Le Istruzioni CU 2026 spiegano i campi da valorizzare per sostituzione e annullamento. La sanzione per CU omessa, tardiva o errata è di 100 euro per certificazione, massimo 50.000 euro per sostituto (art. 4 D.P.R. 322/1998). Se trasmetti entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro), massimo 20.000 euro. Conserva le ricevute telematiche di invio e gli esiti (accoglimento/scarto) come prova dell’avvenuta regolarizzazione.

Devo rilasciare la CU per compensi a un fornitore estero? E se non c’è ritenuta in Italia?

Dipende dalla natura del reddito, dalla territorialità e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Se il reddito si considera prodotto in Italia e la normativa interna impone una ritenuta (artt. 25, 25-bis, 26 e seguenti del D.P.R. 600/1973), allora devi applicare la ritenuta e rilasciare/trasmettere la CU. Se il servizio è reso interamente all’estero o non ricade fra i redditi di fonte italiana soggetti a ritenuta, di norma la CU non è dovuta. In casi transfrontalieri verifica sempre: norme interne su Normattiva, Istruzioni CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate e, se serve, interpello o parere qualificato, perché la qualificazione del reddito e la presenza di una stabile organizzazione possono cambiare l’esito.

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