Inarcassa: quali contributi si versano e come si calcolano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei ingegnere o architetto iscritto a Inarcassa, versi contributo soggettivo sul reddito, integrativo 4% in fattura, quota maternità/paternità e, facoltativamente, il modulare. Minimi e scadenze sono stabiliti annualmente da Inarcassa.

  • Aliquote base: soggettivo 14,50% sul reddito professionale; integrativo 4% sui compensi in fattura; modulare facoltativo 1%-8,5%; quota fissa maternità/paternità.
  • Minimi annuali Inarcassa: si applicano anche con redditi bassi; eventuale conguaglio dopo la dichiarazione reddituale alla Cassa.
  • Scadenze: due rate (30/6 e 30/9) o sei rate bimestrali senza interessi; pagamenti tramite sistemi telematici indicati nell’area riservata.

Chi deve iscriversi e quali contributi paga

Devi iscriverti a Inarcassa se eserciti la libera professione di ingegnere o architetto con partita IVA, sei iscritto all’Albo e non soggetto a altra forma previdenziale obbligatoria per la stessa attività. La base normativa è il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e lo Statuto/Regolamento di Previdenza e Assistenza di Inarcassa, approvati con decreti ministeriali del Ministero del Lavoro e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Una volta iscritto, versi quattro componenti contributive: soggettivo, integrativo, quota maternità/paternità e facoltativo (detto anche “modulare”). Le aliquote base sono fissate dai regolamenti interni; gli importi minimi e la quota fissa si aggiornano ogni anno con delibera della Cassa.

Il contributo soggettivo finanzia la pensione e si calcola sul reddito professionale netto ai fini IRPEF. Il contributo integrativo finanzia la Cassa, è pari al 4% dei compensi e si addebita al cliente in fattura. La quota maternità/paternità è un importo annuo uguale per tutti gli iscritti. Il modulare è volontario e serve ad aumentare la futura pensione.

Le basi di calcolo: ordinario e forfettario

Reddito professionale e principio di cassa

Per i professionisti in contabilità ordinaria o semplificata, il “reddito professionale” è la differenza tra incassi e costi inerenti all’attività, più le quote di ammortamento e altri componenti, calcolata secondo l’articolo 54 del TUIR. Il principio di cassa significa che contano gli incassi e i pagamenti effettuati nell’anno, non solo le competenze.

Il contributo soggettivo si ottiene applicando l’aliquota del 14,50% a questo reddito. Se l’importo risultante è inferiore al minimale annuo fissato da Inarcassa, versi comunque il minimale. Se è superiore, versi quanto calcolato, oltre ai minimi eventualmente già pagati in acconto.

Regime forfettario: come si calcola la base

Se sei in regime forfettario, il “reddito imponibile previdenziale” coincide con il reddito fiscale determinato applicando il coefficiente di redditività ai compensi incassati (Legge 27 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche). Il coefficiente per ingegneri e architetti è stabilito dalla tabella normativa; molti professionisti usano il 78% per le attività tecniche.

Esempio pratico: incassi 50.000 euro e applichi il coefficiente 78%. La base previdenziale è 39.000 euro. Il contributo soggettivo è 39.000 x 14,50% = 5.655 euro. Confronti con il minimale annuo: versi il maggiore tra i due.

Contributo integrativo 4% in fattura

Il 4% si calcola sui compensi del singolo incarico e si espone in fattura come “contributo integrativo 4% Inarcassa”. Il cliente lo paga a te. Tu poi versi il totale integrativo dovuto a Inarcassa. Anche qui esiste un minimo annuo. Se il 4% dei compensi risulta inferiore al minimo, versi comunque il minimo.

Ai fini IVA, il 4% rientra nella base imponibile dell’operazione, secondo l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Se operi in regime forfettario, non applichi IVA, ma indichi comunque il 4% in fattura, perché è un obbligo previdenziale e non un’imposta.

Quota maternità/paternità

La quota finanzia le indennità di maternità e paternità per i liberi professionisti iscritti alle Casse, in attuazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articoli 70-73. È una cifra fissa annua, uguale per tutti gli iscritti, stabilita dalla Cassa per ciascun anno.

Contributo facoltativo (modulare)

Puoi versare anche un contributo volontario, tra l’1% e l’8,5% della base reddituale, per incrementare il montante contributivo e migliorare la pensione. Scegli l’aliquota ogni anno, in base alla tua capacità di spesa e agli obiettivi previdenziali.

Scadenze, pagamenti e dichiarazioni

Rate e calendario

Per i contributi minimi annui, puoi scegliere: due rate uguali, con scadenza 30 giugno e 30 settembre, oppure sei rate bimestrali senza interessi, su calendario definito dalla Cassa. Il conguaglio su quanto effettivamente dovuto avviene dopo la dichiarazione reddituale annuale a Inarcassa.

Le scadenze e gli importi sono sempre visibili nella tua area riservata. La Cassa mette a disposizione i bollettini o gli avvisi di pagamento con sistemi elettronici come PagoPA e MAV. La domiciliazione è spesso disponibile e aiuta a evitare ritardi.

Dichiarazione reddituale a Inarcassa

Ogni anno trasmetti a Inarcassa i dati di reddito professionale e, ove richiesto, i volumi d’affari. La dichiarazione serve per calcolare l’eventuale conguaglio dei contributi soggettivi e integrativi rispetto ai minimi già versati. Le scadenze della dichiarazione sono fissate dal Regolamento e comunicate con circolari annuali.

Deduzione fiscale dei contributi

I contributi previdenziali obbligatori versati (soggettivo e modulare) sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. La deduzione vale anche per chi applica il regime forfettario, riducendo il reddito imponibile.

Il contributo integrativo non è deducibile come onere proprio, perché è un importo che addebiti al cliente e poi riversi alla Cassa. La quota maternità/paternità segue le regole di deducibilità dei contributi obbligatori stabilite dal Regolamento della Cassa.

Regola decisionale rapida

Sequenza logica per calcolare e pagare correttamente

1) Verifica l’obbligo di iscrizione: sei iscritto all’Albo e svolgi attività in partita IVA? Se sì, devi iscriverti a Inarcassa e applicare le regole contributive della Cassa.

2) Determina la base previdenziale: in ordinario/semplificato usa il reddito professionale ex art. 54 TUIR; in forfettario applica il coefficiente di redditività ai compensi incassati.

3) Applica le aliquote: calcola 14,50% per il soggettivo; somma i 4% su tutte le fatture emesse nell’anno per l’integrativo; aggiungi la quota fissa maternità/paternità; decidi se versare anche il modulare (1%-8,5%).

4) Confronta con i minimi: se il soggettivo calcolato è sotto il minimale annuo, versi il minimale; lo stesso per l’integrativo. Prepara il conguaglio dopo la dichiarazione alla Cassa.

5) Scegli la rateazione: due rate (30/6 e 30/9) oppure sei bimestri senza interessi. Pianifica la liquidità e usa i metodi di pagamento dell’area riservata.

6) Conserva la documentazione: fatture con 4% correttamente esposto, quietanze di pagamento dei contributi e copia della dichiarazione trasmessa a Inarcassa.

Errori frequenti e come evitarli

4% non indicato in fattura

Scordare il 4% in fattura è un errore frequente. Correggi emettendo nota di debito o nuova fattura, se possibile. L’integrativo resta dovuto anche se non lo addebiti: evitalo con modelli di fattura preimpostati.

Base previdenziale errata in forfettario

Nel forfettario non devi sottrarre i costi reali. Usa solo coefficiente di redditività sui compensi incassati. Un calcolo sbagliato altera il soggettivo e i conguagli. Rivedi sempre i conteggi prima di inviare la dichiarazione alla Cassa.

Mancata pianificazione dei minimi

Se hai redditi bassi, i minimi pesano sulla cassa aziendale. Prevedili nel budget annuale. Valuta la rateazione bimestrale per diluire l’impatto.

Ritardi nei pagamenti

I ritardi generano sanzioni e interessi secondo il Regolamento della Cassa. Usa promemoria e, se previsto, domiciliazione. In caso di difficoltà, verifica subito le opzioni di rateazione straordinaria o di regolarizzazione spontanea previste dalla Cassa.

Riferimenti normativi essenziali

Quadro primario e regolamentare

La cornice giuridica delle Casse dei professionisti è nel Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (privatizzazione delle Casse) e nel Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 per i fondi di nuova istituzione. Lo Statuto e il Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, approvati con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disciplinano aliquote, minimi, scadenze e sanzioni. Per la tutela economica di maternità e paternità dei professionisti si applica il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articoli 70-73.

La determinazione del reddito professionale segue il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, articolo 54. La deduzione dei contributi previdenziali obbligatori è prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. Il trattamento IVA del contributo integrativo rientra nell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Per chi adotta il regime forfettario vale la Legge 27 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalle leggi di bilancio più recenti. I testi normativi primari sono consultabili sul portale Normattiva e i decreti di approvazione dei regolamenti sul sito del Ministero del Lavoro e in Gazzetta Ufficiale.

Esempi pratici a confronto

Scenario Base imponibile previdenziale Contributo soggettivo (14,50%) e confronto con minimo Contributo integrativo (4%) e confronto con minimo Scadenze e adempimenti
Forfettario con compensi 50.000 euro (coefficiente 78%) 39.000 euro (50.000 x 78%) 5.655 euro; se inferiore al minimale annuo, versi il minimale 2.000 euro (50.000 x 4%); se inferiore al minimo annuo, versi il minimo Minimi: 30/6 e 30/9 oppure 6 bimestri; conguaglio dopo dichiarazione alla Cassa
Ordinario con incassi 30.000 e costi 8.000 22.000 euro (30.000 – 8.000, principio di cassa) 3.190 euro; confronta con minimale e versa il più alto 4% sui compensi fatturati dell’anno; confronta con minimo Rate come da opzione; conserva giustificativi dei costi e quietanze
Anno a basso reddito: incassi 10.000, costi 2.000 8.000 euro 1.160 euro, ma si applica comunque il minimale annuo 4% dei compensi incassati; se sotto il minimo, versi il minimo Pianifica rateazione bimestrale; verifica eventuali conguagli
Nessun incarico (compensi zero) Zero Versi comunque il minimale, salvo specifiche sospensioni deliberate Se non emetti fatture, confronti con minimo: può restare dovuto Controlla area riservata e comunicazioni ufficiali della Cassa

FAQ

1) Sono iscritto all’Albo ma ho anche un lavoro da dipendente: devo iscrivermi a Inarcassa e pagare i contributi minimi?

L’obbligo di iscrizione a Inarcassa dipende dall’esercizio in forma abituale della libera professione con partita IVA e dall’assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria per la medesima attività professionale. Se svolgi la professione con partita IVA e la prestazione non è riconducibile al rapporto di lavoro dipendente, l’iscrizione a Inarcassa è in generale dovuta. Il fatto di essere anche dipendente non elimina automaticamente l’obbligo verso la Cassa professionale, perché il lavoro dipendente è coperto da un diverso regime previdenziale per un’altra attività. La valutazione va fatta caso per caso sulla base del Regolamento di Previdenza di Inarcassa e delle istruzioni ufficiali. In caso di iscrizione, i minimi annui si applicano secondo le regole generali, con eventuali eccezioni se e quando previste dalla Cassa con proprie delibere. Per evitare errori, verifica sempre la tua posizione nell’area riservata e, in dubbio, richiedi un parere formale alla Cassa.

2) Come si calcola il contributo soggettivo se sono in regime forfettario? I contributi sono deducibili?

In regime forfettario la base previdenziale è il reddito determinato applicando il coefficiente di redditività ai compensi incassati nell’anno. Non consideri i costi effettivi perché il forfettario li sostituisce con il coefficiente. Calcoli quindi il 14,50% su questa base. Se il risultato è inferiore al minimale annuo fissato da Inarcassa, versi comunque il minimale. I contributi previdenziali obbligatori versati (soggettivo e modulare) sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR; per i forfettari la deduzione riduce il reddito imponibile soggetto all’imposta sostitutiva. La quota integrativa del 4% non è deducibile come onere tuo, poiché rappresenta una rivalsa addebitata al cliente e poi riversata alla Cassa. Ricorda di applicare sempre il principio di cassa: contano i compensi effettivamente incassati nell’anno.

3) Come devo compilare la fattura con il 4% integrativo? Si applica anche l’IVA?

Nella fattura inserisci una riga dedicata “Contributo integrativo 4% Inarcassa” calcolata sul compenso professionale pattuito. Se sei in regime IVA ordinario, il 4% concorre alla base imponibile dell’operazione secondo l’articolo 13 del DPR 633/1972, quindi l’IVA si applica sull’imponibile maggiorato del 4%. Se sei in regime forfettario, l’IVA non si applica per legge; tuttavia, devi comunque addebitare il 4% perché è un obbligo previdenziale che prescinde dall’IVA. A fine anno sommi tutti i 4% addebitati per determinare il contributo integrativo dovuto, confronti con il minimo annuo e versi l’importo maggiore. Conserva le fatture per riconciliare l’integrativo con i pagamenti effettuati alla Cassa.

4) Cosa succede se pago in ritardo o sbaglio importo? Posso rimediare senza sanzioni pesanti?

In caso di ritardo, si applicano sanzioni e interessi determinati dal Regolamento della Cassa e dalle delibere annuali. Molte Casse prevedono strumenti di regolarizzazione spontanea con riduzione delle sanzioni, se versi entro certi termini e prima di contestazioni formali. Inarcassa, in linea con la prassi degli enti previdenziali privatizzati, consente spesso la rateazione dei debiti contributivi, previa domanda e rispetto dei requisiti. Se hai pagato un importo errato, puoi chiedere rettifica e compensazione con i pagamenti successivi, allegando la documentazione. Agisci tempestivamente: accedi all’area riservata, verifica le scadenze e usa gli avvisi di pagamento aggiornati. In caso di difficoltà di liquidità, valuta la rateazione bimestrale dei minimi e, se disponibile, una dilazione straordinaria.

5) A cosa serve il contributo facoltativo (modulare) e come scelgo l’aliquota tra 1% e 8,5%?

Il contributo facoltativo incrementa il tuo montante contributivo e quindi la pensione futura. È utile se prevedi redditi stabili e vuoi colmare eventuali buchi di contribuzione o accrescere la rendita. Per scegliere l’aliquota, valuta tre elementi: obiettivo previdenziale (quanto vuoi aumentare la pensione), sostenibilità di cassa (quanto puoi versare senza stress di liquidità) e quadro fiscale (la deducibilità dei contributi riduce l’imponibile). Puoi modificare l’aliquota di anno in anno, seguendo le finestre e le regole fissate dalla Cassa. Ricorda che i versamenti volontari seguono le stesse modalità di pagamento dei contributi obbligatori e vanno pianificati con le scadenze dei minimi e del conguaglio. Per una simulazione attendibile, usa i prospetti della tua area riservata o chiedi il calcolo attuariale basato sulla tua storia contributiva.

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