Esterometro: quali fatture non vanno e quali sanzioni ci sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Dal 2026 i forfettari non sono più esclusi: tutti inviano operazioni estere via SdI. È facoltativa solo quando c’è bolletta doganale o il documento è già transitato nel Sistema di Interscambio.

  • Obbligo generalizzato: dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari emettono e ricevono in elettronico e comunicano l’estero via SdI.
  • Esclusioni: niente invio se esiste bolletta doganale o se la fattura (attiva o passiva) è già transitata in SdI.
  • Scadenze principali: attive entro i termini di emissione; TD17–TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione/effettuazione.

Esterometro 2026: che cos’è davvero e come funziona oggi

“Esterometro” è il nome informale della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Oggi non è più un invio trimestrale. È un flusso per documento tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

In pratica, per le vendite a soggetti esteri si emette una fattura elettronica e si invia a SdI. Per gli acquisti da estero si trasmette un documento di integrazione/autofattura con i codici TD17, TD18 o TD19.

La riforma è partita dal 1° luglio 2022 e ha sostituito il vecchio esterometro periodico. Le regole sono in Decreto legislativo 127/2015, come modificato dal Decreto-legge 146/2021 convertito in Legge 215/2021, e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tipi documento.

Fonti normative di riferimento

Le basi stanno in: Decreto legislativo 127/2015; Decreto-legge 146/2021, convertito in Legge 215/2021; Decreto-legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022; Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Regole IVA: DPR 633/1972 (articoli 7-ter e seguenti sulla territorialità, articolo 17 su reverse charge, articolo 21 sui termini di fatturazione). Per importazioni: Codice Doganale dell’Unione, Regolamento (UE) 952/2013.

Chi è obbligato e cosa è cambiato per i forfettari

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica vale per tutti i forfettari. Prima, dal 1° luglio 2022, erano esclusi solo quelli con ricavi sotto 25.000 euro. Questa esclusione è finita.

Oggi, quindi, ogni titolare di partita IVA deve inviare a SdI le operazioni con controparti estere. Non si usa più l’esterometro trimestrale. Si usa il canale fattura elettronica o i documenti TD17–TD19.

Restano esclusi solo casi specifici previsti per legge, come le operazioni coperte da bolletta doganale o quelle già documentate con un file transitato in SdI.

Definizioni operative chiare

Regime forfettario: regime agevolato per persone fisiche con imposta sostitutiva. Oggi usa la fattura elettronica come gli altri. Principio di cassa: paghi le imposte quando incassi (definizione fiscale). Reverse charge: inversione contabile, cioè integrare l’IVA in capo al cliente.

Quali operazioni estere devi comunicare e quali no

Devi comunicare via SdI tutte le vendite a clienti con partita IVA estera o privati esteri. Devi anche comunicare gli acquisti da fornitori esteri quando serve l’inversione contabile.

Non devi comunicare se:

  • c’è una bolletta doganale (importazioni con dichiarazione doganale);
  • hai già emesso o ricevuto una fattura elettronica transitata in SdI per quella operazione.

Queste esclusioni sono previste dall’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto legislativo 127/2015 come modificato. L’obiettivo è evitare duplicazioni.

I tipi documento da conoscere: TD17, TD18, TD19

TD17: si usa per l’integrazione/autofattura di servizi ricevuti da soggetti esteri. È il classico reverse charge servizi (articolo 17, comma 2, DPR 633/1972).

TD18: serve per l’integrazione degli acquisti intracomunitari di beni (articoli 38 e 46 del Decreto-legge 331/1993 e rinvii IVA). Qui indichi l’IVA dovuta in Italia.

TD19: copre gli acquisti di beni da soggetti esteri con inversione contabile fuori dall’acquisto intracomunitario tipico. È usato quando la norma impone l’integrazione ex articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.

Scadenze e tempistiche: come non sbagliare

Operazioni attive verso estero: emetti la fattura elettronica nei termini ordinari. In generale entro 12 giorni dall’operazione, oppure entro il 15 del mese successivo se fai fattura differita con DDT. Base normativa: articolo 21 DPR 633/1972.

Operazioni passive da estero: trasmetti TD17, TD18 o TD19 entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento del fornitore o di effettuazione dell’operazione. Base normativa: Decreto legislativo 127/2015, come modificato.

Importazioni con bolletta doganale: non invii nulla via SdI per l’esterometro. La bolletta assolve gli obblighi documentali ai fini IVA.

Sanzioni e ravvedimento

Sanzioni per omessa o errata comunicazione transfrontaliera: 2 euro per fattura, con massimo 400 euro al mese. Se correggi entro 15 giorni, la sanzione è dimezzata. Base normativa: articolo 11, comma 2-quater, Decreto legislativo 471/1997.

Ravvedimento operoso: puoi ridurre ulteriormente le sanzioni se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli, secondo le regole generali del Decreto legislativo 472/1997.

Attenzione anche alle sanzioni sui termini di fatturazione elettronica (articolo 6, Decreto legislativo 471/1997) per emissione tardiva.

Regola decisionale rapida

Dal caso reale alla scelta del documento: i nessi logici

Domanda 1: l’operazione è un’importazione con dichiarazione doganale? Se sì, non invii dati via SdI per l’esterometro. Usa la bolletta doganale in contabilità.

Se no, domanda 2: hai già emesso o ricevuto una fattura elettronica transitata in SdI per questa operazione? Se sì, nessun ulteriore invio è dovuto.

Se no, domanda 3: è un’operazione attiva verso cliente estero? Se sì, emetti fattura elettronica via SdI nei termini di legge (articolo 21 DPR 633/1972).

Se invece è un acquisto da fornitore estero, chiediti: si tratta di servizi? Allora usa TD17 entro il 15 del mese successivo. Sono beni da UE? Usa TD18. Sono beni da extra-UE senza bolletta e con inversione? Valuta TD19 secondo articolo 17, comma 2.

In dubbio sulla territorialità IVA? Applica le regole degli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972. Se il luogo è in Italia, verifica l’obbligo di integrazione.

Casi pratici e criticità da evitare

Vendite B2B a cliente UE

Emetti fattura elettronica via SdI con natura operazione appropriata. Indichi l’operazione non imponibile o fuori campo secondo territorialità. Il cliente non riceve via SdI, ma tu assolvi la comunicazione estero.

Vendite a privati extra-UE

Emetti fattura elettronica via SdI. L’IVA dipende dalla territorialità e da eventuali regimi speciali e-commerce. Se fuori campo in Italia, indichi la natura corretta.

Acquisto servizi da USA

Ricevi la fattura estera senza IVA. Trasmetti TD17 entro il 15 del mese successivo. Integri l’IVA italiana, detrai se hai diritto, e registri nei registri IVA.

Acquisto beni intracomunitari

Ricevi la fattura UE. Trasmetti TD18 entro il 15 del mese successivo. Applichi l’IVA con inversione contabile. Rispetti anche gli obblighi Intrastat se dovuti.

Import con bolletta doganale

Paghi l’IVA in dogana o con differimento. Non trasmetti nulla via SdI per l’esterometro. Conservi la bolletta e la registri in contabilità.

Note di credito e rettifiche

Per rettificare un’operazione estera già inviata, emetti nota di credito elettronica via SdI (o TD17/18/19 a storno parziale) nei termini. La sanzione si riduce se regolarizzi tempestivamente.

Scenario Documento da inviare Requisiti IVA/Norma Tempistica
Vendita B2B a cliente UE Fattura elettronica via SdI (TD01 o tipo idoneo) Territorialità art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972; non imponibile/FC Entro 12 giorni (o 15 del mese successivo se differita)
Vendita B2C a cliente extra-UE Fattura elettronica via SdI Verifica luogo di tassazione; eventuali regimi speciali e-commerce Entro termini di emissione dell’art. 21 DPR 633/1972
Acquisto servizi da fornitore extra-UE TD17 (integrazione/autofattura) Reverse charge art. 17, c. 2 DPR 633/1972 Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione
Acquisto beni intracomunitari TD18 (integrazione) Articoli 38 e 46 DL 331/1993; inversione contabile Entro il 15 del mese successivo a ricezione
Acquisto beni da extra-UE con bolletta doganale Nessun invio via SdI Bolletta doganale (CDU Reg. UE 952/2013) Registrazione bolletta nei registri IVA
Acquisto beni da soggetto estero non UE senza bolletta TD19 (integrazione/autofattura) Reverse charge art. 17, c. 2 DPR 633/1972 Entro il 15 del mese successivo
Nota di credito su vendita estera Nota di credito elettronica via SdI Rettifica base imponibile/IVA art. 26 DPR 633/1972 Appena noto il presupposto di variazione

FAQ

1) I contribuenti in regime forfettario devono ancora inviare l’esterometro nel 2026?

No. Dal 2024 i forfettari emettono fattura elettronica e gestiscono le operazioni estere via SdI come gli altri. Non esiste più l’esterometro trimestrale. Per le vendite all’estero si emette la fattura elettronica nei termini dell’articolo 21 del DPR 633/1972. Per gli acquisti da fornitori esteri si inviano i documenti TD17, TD18 o TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione o effettuazione dell’operazione. L’esclusione basata sulla soglia di 25.000 euro valeva solo tra luglio 2022 e fine 2023. La nuova estensione è frutto del Decreto-legge 36/2022 e della Legge 197/2022. I testi sono consultabili su Normattiva e sulle pagine dell’Agenzia delle Entrate.

2) Quando non devo trasmettere nulla per un’operazione con l’estero?

Non devi trasmettere quando la prova dell’operazione è già un documento che la normativa considera sufficiente. Due casi tipici: esiste una bolletta doganale per un’importazione, quindi la dichiarazione doganale assolve gli obblighi documentali IVA; hai già emesso o ricevuto una fattura elettronica transitata in SdI per quell’operazione, dunque l’Amministrazione ha già i dati. Queste esclusioni discendono dal Decreto legislativo 127/2015, come modificato dal Decreto-legge 146/2021 convertito. In tutti gli altri casi, se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia o devi comunque documentarla, si usa la fattura elettronica o i documenti TD17–TD19.

3) Quali scadenze devo rispettare per evitare sanzioni sulle operazioni estere?

Per le vendite all’estero devi emettere la fattura elettronica nei termini generali: entro 12 giorni dalla data di effettuazione, o entro il 15 del mese successivo se emetti fattura differita. Per gli acquisti dall’estero soggetti a inversione contabile devi inviare le integrazioni/autofatture TD17, TD18 o TD19 entro il 15 del mese successivo rispetto alla ricezione del documento del fornitore o all’effettuazione dell’operazione. Le sanzioni per omissioni o errori nelle comunicazioni transfrontaliere sono di 2 euro per documento, con tetto di 400 euro al mese, ridotte della metà se regolarizzi entro 15 giorni (articolo 11, comma 2-quater, Decreto legislativo 471/1997). Il ravvedimento operoso consente ulteriori riduzioni se ti muovi prima dei controlli.

4) Come scelgo tra TD17, TD18 e TD19 e quali campi sono cruciali?

La scelta dipende dalla natura e dalla provenienza dell’operazione. Usa TD17 per servizi ricevuti da soggetti esteri, sia UE sia extra-UE, quando la territorialità è in Italia e opera l’inversione contabile (articolo 17, comma 2). Usa TD18 per acquisti intracomunitari di beni, tipicamente con cessionario identificato ai fini IVA in Italia e fornitore UE. Usa TD19 per acquisti di beni da soggetti esteri soggetti a inversione contabile che non rientrano nell’acquisto intracomunitario classico, secondo le casistiche dell’articolo 17, comma 2. I campi chiave sono: data di effettuazione, imponibile, aliquota o natura operazione, imposta calcolata, identificazione della controparte estera. Una compilazione coerente con la territorialità IVA evita scarti e rettifiche.

5) Se ricevo una fattura estera in ritardo o con errori, come mi regolarizzo?

Se ricevi tardi, invia comunque l’integrazione/autofattura (TD17, TD18 o TD19) appena possibile. Valuta il ravvedimento per ridurre le sanzioni. Se la fattura estera è errata, chiedi una rettifica al fornitore; nel frattempo puoi emettere un documento di integrazione corretto per l’IVA dovuta in Italia, basandoti sui dati certi. Se hai inviato un documento errato a SdI, emetti un documento di storno o una nota di variazione elettronica per sistemare imponibile e imposta, ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/1972. Ricorda che la sanzione specifica per le comunicazioni transfrontaliere è contenuta e si riduce della metà se regolarizzi entro 15 giorni; oltre, puoi applicare il ravvedimento operoso del Decreto legislativo 472/1997.

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