Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Un attore con Partita IVA paga l’IRPEF a scaglioni in regime ordinario, oppure un’imposta sostitutiva in regime forfettario; in entrambi i casi deduce i contributi INPS Spettacolo/Gestione separata dal reddito imponibile.
- IRPEF 2026 in regime ordinario: 23% fino a 28.000€, 33% 28.000,01-50.000€, 43% oltre; base imponibile = compensi incassati – costi deducibili – contributi.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% start-up primi 5 anni), coefficiente di redditività per attori 67%, soglia ricavi 85.000€.
- Contributi previdenziali: Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) o Gestione Separata INPS; integralmente deducibili dal reddito.
Attore con Partita IVA: come si calcolano tasse e contributi nel 2026
Un attore con Partita IVA rientra tra i lavoratori autonomi. Può scegliere tra regime ordinario e regime forfettario, se rispetta i requisiti.
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni. Nel regime forfettario paghi un’unica imposta sostitutiva. In entrambi i casi deduci i contributi previdenziali.
Le regole fiscali di base sono nel TUIR, DPR 917/1986, articoli 53 e 54 (reddito di lavoro autonomo). L’IVA è nel DPR 633/1972. Il regime forfettario è nella Legge 190/2014, come modificata dalle leggi di bilancio successive. Le norme sono consultabili su Normattiva. Per inquadramenti previdenziali e novità sullo spettacolo, riferimento al Ministero del Lavoro e alle circolari INPS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
Principio di cassa e definizioni chiave
Principio di cassa: per i professionisti contano gli incassi e i pagamenti effettuati nell’anno. Non i semplici importi fatturati. La norma è l’articolo 54, comma 1, del TUIR.
Regime forfettario: tassazione semplificata con soglia ricavi 85.000€. Usi un coefficiente per stimare il reddito. Per l’attività di attore (sezione R Ateco 90), il coefficiente è 67%.
Contributi deducibili: i contributi versati all’INPS riducono il reddito imponibile. La norma è l’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.
Regime ordinario: IRPEF a scaglioni, costi deducibili e addizionali
Nel regime ordinario l’imposta si calcola per scaglioni di reddito. Le aliquote 2026 sono tre: 23%, 33% e 43%. Gli scaglioni discendono dalla disciplina IRPEF presente nel TUIR e dai provvedimenti annuali.
Calcoli l’imponibile così: compensi incassati – costi inerenti – contributi previdenziali. I costi sono le spese legate all’attività (esempi: agenzia, management, autopromozione, viaggi di lavoro, formazione). Devono essere documentati e pagati nell’anno.
Oltre all’IRPEF paghi addizionale regionale e comunale. Sono imposte locali calcolate sul reddito imponibile. Le aliquote variano per Regione e Comune.
Esempio completo in regime ordinario
Incassi: 60.000€. Spese: 15.000€. Contributi versati anno precedente: 5.000€.
Imponibile: 60.000 – 15.000 – 5.000 = 40.000€.
IRPEF: primo scaglione 28.000 × 23% = 6.440€; secondo scaglione (40.000 – 28.000) × 33% = 3.960€; totale IRPEF = 10.400€ (senza considerare addizionali e detrazioni personali).
Reddito netto dopo sola IRPEF: 60.000 – 10.400 = 49.600€. Se consideri anche spese e contributi, il “guadagno economico” da incassi è 60.000 – 15.000 – 5.000 – 10.400 = 29.600€; l’esempio del solo netto post-imposta spesso esclude i costi perché già dedotti nell’imponibile.
Regime forfettario: requisiti, coefficiente 67% e imposta sostitutiva
Il regime forfettario è la via semplificata. Paghi un’unica imposta sostitutiva al 15%. Se apri una nuova attività e rispetti le condizioni, paghi il 5% per i primi 5 anni. La fonte è la Legge 190/2014.
Requisito principale: ricavi/compensi annui non superiori a 85.000€. Sono previste cause di esclusione (partecipazioni in Srl “collegate”, regimi IVA speciali, prevalenza di lavoro dipendente oltre certe soglie). La disciplina è nella Legge 190/2014 e nelle leggi di bilancio successive, consultabili su Normattiva.
Il coefficiente di redditività per gli attori (sezione R, attività artistiche) è 67%. Significa che il Fisco presume che il 67% degli incassi sia reddito. Il restante 33% è spesa forfettaria.
Come si calcola l’imposta nel forfettario
Passi pratici: moltiplichi incassi × 67% = reddito lordo. Sottrai i contributi previdenziali pagati. Il risultato è la base imponibile. Applichi l’aliquota: 15% o 5% start-up.
Esempio: incassi 30.000€. Contributi pagati l’anno prima 3.000€. Base imponibile: 30.000 × 67% – 3.000 = 17.100€. Imposta: 17.100 × 15% = 2.565€ (oppure × 5% = 855€ se agevolato).
Esempio reale sul secondo anno di attività
Incassi: 45.000€. Contributi versati anno precedente: 3.000€. Sei al secondo anno, quindi puoi avere l’aliquota 5% se rispetti i requisiti start-up.
Base imponibile: 45.000 × 67% – 3.000 = 27.150€. Imposta sostitutiva: 27.150 × 5% ≈ 1.358€.
Nel forfettario non deduci altri costi. La spesa è incorporata nel coefficiente. Restano deducibili solo i contributi previdenziali.
Contributi previdenziali: INPS Spettacolo (FPLS) e Gestione Separata
Gli attori rientrano tra i lavoratori dello spettacolo. La previdenza è nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, confluito in INPS (ex ENPALS). La confluenza deriva dal decreto-legge 201/2011. Regole operative tramite circolari INPS.
In pratica esistono due casistiche. Se rientri nel perimetro dello spettacolo, versi al FPLS. In alcuni casi particolari e residuali, puoi rientrare nella Gestione Separata. Verifica sempre il tuo inquadramento con l’INPS o un consulente.
Contributi e minimali variano per tipologia di rapporto. Spesso il committente dello spettacolo gestisce parte degli adempimenti come sostituto, secondo le istruzioni INPS. I contributi restano deducibili dal reddito, in ordinario e forfettario.
Ritenute, IVA e fatture
Ritenuta d’acconto: per i professionisti in ordinario il committente applica in genere il 20% sui compensi (DPR 600/1973). I forfettari non subiscono ritenuta, se rilasciano la dichiarazione in fattura prevista dalla Legge 190/2014.
IVA: nel regime ordinario applichi l’IVA ordinaria, di norma 22%, salvo casi con aliquote ridotte previsti dal DPR 633/1972. Nel forfettario non addebiti IVA né detrai l’IVA sugli acquisti.
Fatturazione elettronica: è obbligatoria. Anche nel forfettario, salvo esenzioni che oggi non si applicano alla generalità delle partite IVA.
Regola decisionale rapida
Se i tuoi ricavi previsti sono entro 85.000€ e i costi effettivi sono bassi, allora considera il forfettario: l’imposta piatta e il coefficiente 67% di solito convengono.
Se i tuoi costi sono alti (attrezzatura, viaggi internazionali, agenti, coaching intensivo) e vuoi detrarre l’IVA, allora valuta l’ordinario: deduci i costi reali e puoi recuperare l’IVA sugli acquisti.
Se lavori molto con produzioni estere e operi con reverse charge e rimborsi spese complessi, allora l’ordinario offre più flessibilità contabile e IVA.
Se hai appena avviato e rispetti i requisiti start-up, allora il forfettario al 5% per 5 anni è spesso la scelta più efficiente.
Se rischi di superare 85.000€ o di avere cause di esclusione (es. partecipazioni societarie rilevanti), allora preparati al passaggio all’ordinario dall’anno successivo, salvo i casi di uscita immediata previsti dalle norme.
Scadenze e pagamenti nel 2026
Saldo e primo acconto Irpef/Imposta sostitutiva: generalmente entro il 30 giugno. Secondo acconto: generalmente entro il 30 novembre. Possibili proroghe annuali con DPCM.
Versi con F24. In ordinario versi anche l’IVA periodica (mensile o trimestrale). In forfettario non versi IVA.
Contributi INPS: seguono le scadenze e le istruzioni della gestione competente (FPLS o Gestione Separata). Spesso l’obbligo operativo è del committente nello spettacolo. Verifica sempre circolari INPS aggiornate.
Dichiarazione dei redditi: Modello Redditi PF. ISA non si applicano ai forfettari. Per l’ordinario vedi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
TUIR, DPR 917/1986 (redditi di lavoro autonomo; deducibilità contributi); DPR 633/1972 (IVA); DPR 600/1973 (ritenute). Regime forfettario: Legge 190/2014 e successive modifiche con leggi di bilancio. Confluenza ENPALS in INPS: decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Norme consultabili su Normattiva. Per lo spettacolo: Ministero del Lavoro e circolari INPS FPLS.
| Scenario | Regime fiscale | Requisiti/Paletti | Base imponibile e imposta | Contributi e chi versa | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con ricavi attesi 40.000€ | Forfettario (start-up 5%) | Soglia 85.000€; no partecipazioni “collegate”; requisiti start-up | Incassi × 67% – contributi; imposta 5% | INPS FPLS o Gestione Separata; deducibili; in spettacolo spesso versa il committente | Saldo/1° acconto 30/06; 2° acconto 30/11; e-fattura senza IVA e senza ritenuta |
| Professionista con costi elevati e investimenti | Ordinario | Nessun limite ricavi; obbligo IVA e ritenute | Compensi incassati – costi – contributi; IRPEF 23/33/43% + addizionali | INPS FPLS; possibile conguaglio tramite committente | Liquidazioni IVA; dichiarazione Redditi PF; F24 imposte e contributi |
| Superamento soglia 85.000€ (senza sforamento “forte”) | Forfettario fino a fine anno, poi passaggio all’ordinario | Attenzione alle cause di esclusione; monitoraggio ricavi | Imposta sostitutiva fino al 31/12; dall’anno successivo IRPEF ordinaria | Contributi deducibili in entrambi i regimi | Pianifica acconti dell’anno di transizione; adegua la fatturazione IVA dall’anno dopo |
| Prestazioni con produzione estera UE | Ordinario consigliato | Gestione IVA intracomunitaria e ritenute estere | Regole territorialità IVA DPR 633/1972; credito d’imposta per imposte estere (art. 165 TUIR) | INPS FPLS; verifica eventuali obblighi contributivi esteri | E-fattura TD17/18 se applicabile; conservazione prove di territorialità |
FAQ
1) Posso restare nel forfettario come attore se collaboro spesso con la stessa produzione?
Sì, il forfettario non vieta collaborazioni ripetute con lo stesso committente. I paletti principali sono altri: non superare 85.000€ di ricavi, non avere regimi IVA speciali, non detenere partecipazioni “collegate” in Srl che svolgono attività riconducibili alla tua. Inoltre, attenzione alla contemporanea presenza di lavoro dipendente con redditi elevati, che può escludere l’accesso al forfettario come previsto dalla Legge 190/2014 e successive modifiche. Se lavori quasi solo con un ex datore di lavoro, verifica il rischio di riqualificazione del rapporto. Non è un tema di forfettario in sé, ma di corretta qualificazione giuridica del rapporto. In caso di dubbio, confrontati con un consulente del lavoro e consulta le fonti su Normattiva e il portale del Ministero del Lavoro.
2) Nel forfettario posso dedurre corsi di recitazione, noleggio sala prove, viaggi e agente?
No, nel forfettario non deduci i costi specifici. La spesa è “incorporata” nel coefficiente di redditività del 67%. Deduci solo i contributi previdenziali versati. Se prevedi costi elevati e ricorrenti (coaching, vocal coach, sala prove, strumenti, palco mobile, agente, viaggi internazionali), il regime ordinario può risultare più conveniente perché deduci i costi reali e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Valuta con simulazioni: prendi incassi previsti, stima costi reali annui e contributi. Se la percentuale di costi reali supera il 33% circa dei ricavi, il vantaggio del forfettario tende a ridursi, dato il coefficiente 67%. La scelta va calibrata anche su addizionali regionali/comunali e detrazioni personali.
3) Come funzionano i contributi per gli attori: paga il committente o io?
Nello spettacolo la gestione contributiva è particolare. L’inquadramento principale è il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS), oggi in INPS. In molte prestazioni, anche autonome, il committente assume obblighi operativi: calcola e versa i contributi dovuti al FPLS, applica la ritenuta e rilascia le certificazioni. Il professionista resta comunque responsabile del corretto inquadramento e deve controllare i versamenti risultanti nel cassetto previdenziale INPS. In alcune situazioni residuali, specie fuori dal perimetro dello spettacolo o in assenza di requisiti, si applica la Gestione Separata INPS. Le aliquote e i minimali vengono aggiornati annualmente con circolari INPS. In dichiarazione dei redditi, i contributi risultano interamente deducibili (art. 10 TUIR). Conserva sempre agibilità, contratti, fatture, CU e quietanze. In caso di incongruenze, interpella subito il committente o l’INPS.
4) Lavoro per produzioni estere: come gestisco IVA e doppia imposizione?
Dipende da dove si svolge la prestazione e dal tipo di committente. Per servizi a committenti UE con partita IVA, spesso si applica il meccanismo del reverse charge nel Paese del cliente, con fattura senza IVA italiana e indicazioni specifiche. La territorialità è regolata dal DPR 633/1972. Se percepisci compensi tassati anche all’estero, in Italia puoi chiedere il credito d’imposta per le imposte pagate fuori (art. 165 TUIR), entro i limiti previsti. Serve documentazione completa: contratti, certificazioni di imposta estera, prove della residenza fiscale italiana, applicazione di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni (testi consultabili su Normattiva e sul sito del MEF). Le situazioni cross-border richiedono pianificazione: verifica ritenute alla fonte estere, eventuali moduli di esenzione convenzionale e iscrizioni IVA locali per bigliettazione o tour.
5) Cosa succede se supero la soglia forfettaria durante l’anno? E con 100.000€?
Se superi 85.000€ ma rimani sotto le soglie che comportano uscita immediata, resti nel forfettario fino al 31 dicembre. Passi all’ordinario dall’anno successivo. Continui a non addebitare IVA e a non subire ritenute fino a fine anno, secondo la disciplina della Legge 190/2014. Se invece raggiungi lo sforamento “forte” previsto dalla legge (superamento significativo che comporta la fuoriuscita immediata), dal momento del superamento applichi l’IVA e adotti le regole dell’ordinario. In ogni caso, l’imposta sostitutiva resta dovuta sul periodo in cui eri forfettario. Pianifica gli acconti e l’eventuale conguaglio. Conserva registri di incassi aggiornati per monitorare la soglia in tempo reale. Per i dettagli applicativi più recenti, consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva.
