Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un libero professionista: in ordinario paghi IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% sul reddito netto; in forfettario imposta sostitutiva 15% (5% start-up) sul reddito forfettizzato al netto dei contributi.
- Base imponibile: ordinario = incassi meno costi inerenti e contributi; forfettario = incassi x coefficiente di redditività meno contributi.
- Detrazioni e addizionali: piene in ordinario; non si applicano all’imposta sostitutiva del forfettario.
- Versamenti: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre (eventuali proroghe con DPCM).
Quadro generale 2026: regimi fiscali per i professionisti
In Italia i redditi di lavoro autonomo si tassano in due modi principali: regime ordinario o regime forfettario. La scelta incide su imposte, contributi e adempimenti.
Il regime ordinario applica l’IRPEF a scaglioni sul reddito netto. Il reddito netto è la differenza tra compensi incassati e costi inerenti, più la deduzione dei contributi previdenziali pagati.
Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva (15% o 5%) su una base calcolata con un coefficiente di redditività. Questo coefficiente è una percentuale fissa che rappresenta il margine tipico del tuo settore. I contributi previdenziali si sottraggono da questa base prima di calcolare l’imposta.
Fonti normative da conoscere
Il TUIR, DPR 917/1986, disciplina i redditi di lavoro autonomo (articoli 53 e 54). Il DPR 633/1972 regola l’IVA. Il DPR 600/1973 stabilisce obblighi contabili e accertamenti. Il regime forfettario nasce dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, poi modificata da varie Leggi di Bilancio, tra cui la Legge 197/2022. Le scadenze dei versamenti sono nel DPR 435/2001. Per i contributi previdenziali vale la Legge 335/1995 e le circolari INPS annuali. I testi aggiornati sono consultabili sul portale Normattiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, del MEF e dell’INPS.
Regime ordinario: come si calcola l’IRPEF 2026
Principio di cassa e costi “inerenti”
Il principio di cassa significa che contano i compensi incassati nell’anno. Non contano le fatture non ancora pagate. Lo prevede l’art. 54 del TUIR.
I costi “inerenti” sono le spese necessarie e collegate all’attività. Ad esempio software, attrezzature, spese di marketing, canoni, consulenze. Vanno documentati. Alcuni beni si ammortizzano, cioè si deducono in più anni, secondo i coefficienti fiscali.
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili. Riducendo il reddito imponibile abbattono l’IRPEF. La base normativa è nell’art. 10 TUIR e, per i professionisti, nell’art. 54 TUIR.
Aliquote e scaglioni IRPEF
Per il 2026 lo schema IRPEF applica tre scaglioni con aliquote 23%, 33% e 43%. Si applicano per fasce di reddito. Alle imposte statali si sommano le addizionali regionale e comunale, determinate dagli enti locali.
Le detrazioni IRPEF (ad esempio per lavoro, figli, spese sanitarie, interessi mutuo) abbattono l’imposta lorda. In ordinario, quindi, il carico fiscale dipende molto dal profilo familiare e dalle spese detraibili o deducibili.
I versamenti si effettuano in due momenti: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre. Eventuali proroghe arrivano con DPCM e provvedimenti MEF.
Esempio pratico: professionista in ordinario
Andrea è un web designer in ordinario. Nel 2026 incassa 60.000 euro. Ha costi inerenti per 15.000 euro. Ha versato 5.000 euro di contributi l’anno precedente.
Reddito imponibile: 60.000 – 15.000 – 5.000 = 40.000 euro. Calcolo IRPEF: primo scaglione 28.000 x 23% = 6.440 euro; secondo scaglione (40.000 – 28.000) x 33% = 3.960 euro. IRPEF lorda: 10.400 euro. Vanno poi conteggiate addizionali e le detrazioni spettanti.
Regime forfettario: aliquote, requisiti e calcolo
Requisiti di accesso ed esclusioni
Il forfettario è il regime “semplificato” per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La disciplina è nell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modifiche.
Requisito centrale: ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro. Superi 100.000 euro in corso d’anno? Esci subito dal regime e applichi l’IVA da quel momento. Questa regola è stata introdotta e rafforzata dalle Leggi di Bilancio recenti, tra cui la Legge 197/2022.
Esclusioni frequenti: partecipazioni in società di persone o S.r.l. “collegate” all’attività, regimi speciali IVA, residenza estera (salve eccezioni), e casi di prosecuzione di attività svolta come dipendente. Per la verifica puntuale basta leggere i commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Base imponibile “forfettaria” e coefficienti
Il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi incassati. Per le attività professionali il coefficiente è spesso 78%. Significa che il fisco presume costi pari al 22% degli incassi.
Dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali pagati. L’imposta che ne risulta sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. L’IVA non si applica in fattura (regime di franchigia IVA previsto dal quadro forfettario).
Attenzione: in forfettario non deduci i costi reali. Contano solo i contributi e, se previsto, un ulteriore abbattimento per apprendisti o coadiuvanti in taluni casi previsti dalla norma.
Aliquota 15% e aliquota start-up 5%
L’aliquota ordinaria è il 15%. Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”: nessuna attività nei 3 anni precedenti, attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo, e altri dettagli fissati dall’art. 1, comma 65, Legge 190/2014.
Se perdi i requisiti, dal periodo d’imposta successivo applichi il 15%. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata, con obblighi IVA da quel momento.
Esempio pratico: professionista in forfettario
Fabio è un web designer in forfettario, secondo anno di attività. Nel 2026 incassa 45.000 euro. L’anno precedente ha versato 3.000 euro di contributi.
Coefficiente di redditività: 78%. Reddito imponibile: (45.000 x 78%) – 3.000 = 32.100 euro. Aliquota start-up: 5%. Imposta sostitutiva: 32.100 x 5% = 1.605 euro.
Non si aggiungono addizionali su questa imposta. L’IVA non si applica. Restano gli adempimenti previdenziali.
Contributi previdenziali: impatto sul calcolo
Gestione separata o Cassa professionale
Se non hai un Ordine con Cassa autonoma, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia ogni anno con circolari INPS. Si applica ai compensi al netto dell’IVA (se ordinario) o agli incassi forfettari (se forfettario, sempre senza IVA in uscita).
Se hai una Cassa professionale (ad esempio Inarcassa, Cassa Forense), segui il regolamento della Cassa. Di solito versi minimali e percentuali sul volume d’affari/ricavi, con scadenze fissate dalla Cassa.
Deducibilità dei contributi
I contributi obbligatori si deducono integralmente. In ordinario riducono il reddito imponibile IRPEF. In forfettario si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Le basi stanno nell’art. 10 TUIR e nell’art. 1, comma 64, Legge 190/2014.
Regola decisionale rapida
Quando conviene il forfettario
Scegli il forfettario se:
- I tuoi compensi annui restano sotto 85.000 euro.
- I costi reali sono bassi. Se i tuoi costi veri sono molto sotto il 22% degli incassi, il coefficiente 78% ti avvantaggia.
- Non ti serve detrarre molta IVA su acquisti importanti. In forfettario non recuperi l’IVA a credito.
- Hai requisiti per il 5% start-up. Il risparmio è forte nei primi 5 anni.
Quando conviene l’ordinario
Scegli l’ordinario se:
- Hai costi elevati e documentati (attrezzature, software, subappalti). Se i costi superano di molto il 22%, il forfettario può essere penalizzante.
- Hai molte detrazioni e oneri. In ordinario puoi usare detrazioni per famiglia, mutuo, spese sanitarie e bonus.
- Prevedi IVA a credito rilevante. In ordinario puoi detrarla e chiedere rimborsi o compensazioni.
- Stai crescendo oltre 85.000 euro. L’ordinario evita il rischio di uscita in corso d’anno.
Nessi logici sintetici
Costi alti e IVA da recuperare portano all’ordinario. Costi bassi e incassi entro soglia portano al forfettario. Requisiti 5% rafforzano il forfettario. Detrazioni personali importanti bilanciano verso l’ordinario.
Adempimenti e scadenze: cosa ricordare
Versamenti e dichiarazioni
Saldo e primo acconto si pagano entro il 30 giugno. Il secondo acconto entro il 30 novembre. Ci possono essere proroghe con DPCM. Si usa il modello F24. In dichiarazione dei redditi si applicano i quadri del Modello Redditi PF (quadro RE/RL per professionisti; LM per forfettari).
Chi è in forfettario emette fatture senza IVA, con indicazione del regime agevolato e della marca da bollo ove dovuta. Chi è in ordinario applica e liquida l’IVA, di norma trimestralmente o mensilmente, secondo il DPR 633/1972 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione a soglie e cause di esclusione
Sorpassi di soglia e comportamenti corretti
Se superi 85.000 euro ma non 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata: applichi l’IVA dal momento del superamento. Verifica le regole del tuo codice ATECO e le specifiche fiscali nella Legge 190/2014 aggiornata e nelle circolari AdE.
Controlla anche le partecipazioni in società e le attività collegate. Alcune combinazioni fanno decadere il forfettario. Le fonti ufficiali sono l’Agenzia delle Entrate e il portale Normattiva.
| Scenario 2026 | Requisiti/condizioni | Base imponibile e imposta | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Professionista ordinario, incassi 60.000, costi 15.000, contributi 5.000 | Contabilità semplificata, principio di cassa (art. 54 TUIR) | Imponibile 40.000; IRPEF 23%-33%-43% per scaglioni; addizionali su base regionale/comunale | Saldo e 1° acconto 30/6; 2° acconto 30/11 (DPR 435/2001); liquidazioni IVA periodiche |
| Professionista forfettario, incassi 45.000, coeff. 78%, contributi 3.000 | Ricavi entro 85.000; nessuna esclusione Legge 190/2014 | ((45.000 x 78%) – 3.000) = 32.100; imposta sostitutiva 5% o 15% | Fattura senza IVA; imposta sostitutiva con acconti/saldi; marca da bollo ove dovuta |
| Supero 90.000, non oltre 100.000 | Oltre soglia 85.000 ma sotto 100.000 | Forfettario valido fino a fine anno, uscita dal 1° gennaio successivo | Dal nuovo anno: IVA in fattura, ordinario o altro regime; aggiornare dichiarazioni |
| Supero 100.000 in corso d’anno | Uscita immediata dal forfettario | IVA applicata da subito sulle operazioni successive; imposta sostitutiva solo sul periodo ante-sforamento | Comportamento con IVA dal momento del superamento; adeguare fatturazione e registri |
| Nuova attività con requisiti start-up | Nessuna attività analoga nei 3 anni; non prosecuzione di lavoro dipendente | Imposta sostitutiva al 5% per 5 anni; base: incassi x coefficiente – contributi | Verifica requisiti in Legge 190/2014; monitoraggio soglie; F24 con acconti e saldo |
FAQ: domande frequenti sul calcolo delle tasse per liberi professionisti
1) In pratica, qual è la differenza tra ordinario e forfettario per un professionista?
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni sul reddito netto. Il reddito netto è dato dagli incassi effettivi meno i costi inerenti, al netto dei contributi previdenziali. Applichi l’IVA sulle fatture, la versi periodicamente, e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Puoi usare deduzioni e detrazioni IRPEF (famiglia, mutuo, sanitarie), che riducono l’imposta lorda. Paghi anche le addizionali regionali e comunali. Il riferimento normativo è il TUIR (artt. 53-54), il DPR 633/1972 per l’IVA e il DPR 600/1973 per gli adempimenti.
Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% o 5% calcolata su un reddito “forfettario”. Questo reddito si ottiene applicando un coefficiente di redditività agli incassi e sottraendo i contributi previdenziali. Non applichi IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Le regole sono nella Legge 190/2014 e successive modifiche. In breve: forfettario è semplice ma “cieco” ai costi reali; ordinario è più preciso e consente detrazioni e recupero IVA.
2) Come si calcolano acconti e saldo in ordinario e in forfettario?
Il meccanismo è simile in entrambi i regimi. Paghi il saldo dell’anno precedente e l’acconto per l’anno in corso. Il saldo e il primo acconto scadono di regola il 30 giugno; il secondo acconto scade il 30 novembre. Le scadenze seguono il DPR 435/2001, con possibili proroghe via DPCM. L’acconto si basa, di norma, sull’imposta dell’anno precedente (metodo “storico”). Puoi usare il metodo “previsionale” se ritieni che l’imposta dell’anno in corso sarà più bassa (attenzione a non versare troppo poco: si rischiano sanzioni).
In ordinario l’acconto riguarda IRPEF e addizionali (con regole specifiche). In forfettario l’acconto riguarda l’imposta sostitutiva. Anche i contributi previdenziali hanno acconti e saldi propri, fissati da INPS o dalle Casse con calendari e percentuali annuali. È importante stimare per tempo il reddito 2026 per evitare squilibri di cassa.
3) Ho molte detrazioni (figli, mutuo, sanitarie). Il forfettario mi conviene lo stesso?
Le detrazioni IRPEF abbattono l’IRPEF lorda. Nel forfettario non paghi IRPEF su quel reddito, ma un’imposta sostitutiva. Quindi le detrazioni non riducono l’imposta sostitutiva. Se hai solo reddito forfettario, quelle detrazioni rischiano di non trovare capienza. Se invece hai altri redditi soggetti a IRPEF (ad esempio da lavoro dipendente o da locazione tassata ordinariamente), allora le detrazioni possono agire su quell’IRPEF.
Per questo, chi ha molte detrazioni spesso trova più conveniente l’ordinario, almeno finché il risparmio da detrazioni e deduzioni compensa la maggiore complessità e, talvolta, aliquote marginali più alte. La valutazione va fatta con un calcolo numerico: metti a confronto imposta sostitutiva stimata e IRPEF netta dopo detrazioni. Le norme di riferimento sono nel TUIR e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
4) Se passo da forfettario a ordinario (o viceversa), cosa devo fare e quando?
Il passaggio dipende da scelta o da superamento soglie. Se superi 85.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, esci subito e applichi l’IVA da quel momento. Se scegli volontariamente l’ordinario, lo comunichi con i modelli fiscali secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e adegui la fatturazione e la contabilità dall’inizio dell’anno.
Il passaggio comporta differenze su IVA, registri, modulistica e dichiarazioni. Verifica le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e le norme nel DPR 633/1972 e nella Legge 190/2014. Tieni sotto controllo anche gli acconti: cambiano le basi di calcolo. Pianifica il cambio a inizio anno per evitare complicazioni durante l’anno.
5) Come incidono i contributi previdenziali nel confronto tra regimi?
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili in entrambi i regimi. In ordinario riducono il reddito imponibile IRPEF, quindi l’imposta a scaglioni. In forfettario si sottraggono dal reddito forfettario prima di applicare il 5% o il 15%. Questo rende il contributo un “cuscinetto” di risparmio fiscale in ogni caso.
Le aliquote contributive variano in base alla gestione. La Gestione Separata INPS pubblica l’aliquota ogni anno con circolari. Le Casse professionali hanno regolamenti propri (minimali, conguagli, integrativi). La base giuridica è nella Legge 335/1995 e nei regolamenti delle Casse, con chiarimenti sul sito INPS e nelle circolari. Quando confronti i regimi, inserisci sempre i contributi nelle simulazioni: possono cambiare l’esito del confronto.
