Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando e come si paga?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’imposta di bollo da 2,00 euro si applica alle fatture elettroniche senza IVA superiori a 77,47 euro; si paga trimestralmente dall’area Fatture e Corrispettivi, con addebito su conto, modello F24 o pagoPA.

  • Importo: 2,00 euro per fattura elettronica senza IVA oltre 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13).
  • Versamento trimestrale: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; possibili rinvii con soglia 250 euro (DM 17/06/2014 e Decreto MEF 04/12/2020).
  • Codici tributo F24: 2521-2524 per trimestri, 2525 interessi, 2526 sanzioni (Risoluzione AE 42/E del 2019).

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo è un tributo fisso che si applica su documenti non assoggettati a IVA. Per le fatture elettroniche, l’importo è 2,00 euro se il totale documento supera 77,47 euro e non è applicata l’IVA.

La base giuridica è il DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, Parte I, art. 13. Il principio è di alternatività: se l’operazione è soggetta a IVA, non si paga il bollo. Se non è soggetta a IVA, si applica il bollo se scatta la soglia.

Il versamento per le e-fatture avviene in modo “virtuale”. Lo disciplina il DM 17 giugno 2014. Non devi comprare marche da bollo. Devi solo impostare correttamente la fattura e versare trimestralmente.

Definizione semplice dei termini chiave

Regime forfettario: regime agevolato per persone fisiche con ricavi sotto certe soglie, che non applicano l’IVA. Principio di cassa: tassazione basata sugli incassi effettivi, non sulle emissioni. Bollo virtuale: pagamento del bollo in modo cumulato e telematico.

Quando si applica e quando no

Il bollo si applica quando emetti una fattura elettronica senza IVA di importo totale superiore a 77,47 euro. La soglia si riferisce al totale documento, comprensivo di spese non imponibili o esenti se confluiscono nel totale.

Esempi comuni in cui si paga il bollo: fatture in regime forfettario; operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972; operazioni non imponibili (esportazioni, servizi internazionali ex artt. 8, 8-bis, 9) se il documento non reca IVA; operazioni fuori campo IVA (artt. 2, 3, 4, 5 DPR 633/1972) quando fatturate.

Esempi in cui non si paga il bollo: fatture con IVA esposta; operazioni con IVA ma senza addebito in fattura per reverse charge interno o esterno (art. 17 DPR 633/1972); split payment verso PA; documenti non fiscali (preventivi, pro-forma); fatture sotto 77,47 euro prive di IVA.

Fatture miste e spese anticipare

Se nel documento c’è IVA anche solo su parte dei corrispettivi, in via operativa non si applica il bollo per il principio di alternatività. Valuta però i casi particolari con il consulente, specie per spese anticipate in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972).

Le spese fuori campo IVA riaddebitate possono far scattare la soglia. Se il documento resta senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Come impostare la fattura elettronica: campi tecnici

Nell’XML FatturaPA devi valorizzare la sezione DatiBollo. Imposta BolloVirtuale a “SI” e ImportoBollo a “2.00”. Questo segnala al Sistema di Interscambio che l’imposta è dovuta su quel documento.

Inserisci anche la dicitura in fattura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. È una frase standard utile a chi legge e ai controlli.

Se emetti molte fatture senza IVA, attiva nel tuo software la regola automatica per il bollo sopra soglia. Riduce errori e integrazioni successive.

Correzioni in caso di errore

Hai dimenticato il bollo su una fattura? Accedi all’area riservata e usa la funzione di integrazione proposta dall’Agenzia delle Entrate. Il sistema calcola gli importi mancanti su base trimestrale.

Hai messo il bollo ma la fattura non lo richiedeva? Non esiste rimborso automatico a livello di singola fattura. Puoi chiedere compensazioni o valutare istanza di rimborso ai sensi del DPR 642/1972, con tempi e oneri amministrativi.

Come si paga: portale, F24, pagoPA

Puoi pagare l’imposta di bollo in tre modi: addebito diretto su conto dall’area Fatture e Corrispettivi; modello F24; pagoPA dall’area riservata. Scegli il canale più comodo e conserva la ricevuta.

Procedura tipica dall’area Fatture e Corrispettivi: entra con SPID o CIE; vai in Imposta di bollo; verifica gli elenchi proposti e conferma; scegli pagamento con addebito su IBAN registrato o pagoPA. Il sistema compila importi e periodi.

Per il pagamento tramite F24, scarica il modello precompilato dall’area riservata o compilalo nel tuo home banking. Usa i codici tributo corretti: 2521 primo trimestre, 2522 secondo, 2523 terzo, 2524 quarto; 2525 interessi; 2526 sanzioni (Risoluzione AE 42/E del 2019).

Controlli e riconciliazione

Dopo il versamento, verifica l’esito in area riservata. Il sistema aggiorna la posizione. Se emergono differenze, potresti ricevere una comunicazione per il riversamento integrativo.

Conserva la delega F24 quietanzata o la ricevuta pagoPA. Servirà in caso di controlli e per la tua contabilità interna.

Scadenze 2026, rate e soglia 250 euro

Il versamento è trimestrale. Le scadenze ordinarie sono: 31 maggio (Q1); 30 settembre (Q2); 30 novembre (Q3); 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). La base normativa è il DM 17/06/2014 e gli atti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile rinviare il pagamento se l’importo dovuto è contenuto. Se il debito del primo trimestre è pari o inferiore a 250 euro, puoi pagarlo insieme al secondo entro il 30 settembre. Se la somma di primo e secondo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 novembre con il terzo trimestre (Decreto MEF 04/12/2020).

Nessun rinvio è ammesso per il quarto trimestre. Il pagamento va eseguito entro il 28 febbraio dell’anno successivo, anche se l’importo è basso.

Importi e soglie operative

Ogni fattura elettronica che supera 77,47 euro senza IVA vale 2,00 euro di bollo. Con 100 fatture di quel tipo nel trimestre, pagherai 200 euro. Con 126 fatture, pagherai 252 euro e non potrai usare il rinvio a Q2.

Fai un controllo mensile sulle fatture con bollo. Ti aiuta a prevedere l’importo trimestrale e a scegliere se sfruttare il rinvio previsto dalla norma.

Regola decisionale rapida

Istruzioni pratiche in 5 passi

1) La fattura è soggetta a IVA? Sì: niente bollo. No: vai al punto 2.

2) Il totale documento supera 77,47 euro? No: niente bollo. Sì: bollo dovuto 2,00 euro.

3) Compila l’XML con DatiBollo: BolloVirtuale=SI e ImportoBollo=2.00. Inserisci la dicitura standard.

4) A fine trimestre, entra nell’area Fatture e Corrispettivi e verifica l’importo proposto. Conferma o integra.

5) Paga entro le scadenze. Se Q1 o Q1+Q2 sono entro 250 euro, puoi rinviare come da Decreto MEF 04/12/2020.

Fonti normative da consultare

DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, Parte I, art. 13 (imposta di bollo su fatture, soglia e misura). DM 17/06/2014 (bollo virtuale su e-fatture e versamenti). Decreto MEF 04/12/2020 (rinvio con soglia 250 euro). Risoluzione Agenzia delle Entrate 42/E del 2019 (codici tributo F24). DPR 633/1972, artt. 8-9-10 e 17 (non imponibili, esenti, reverse charge). D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso). DPR 642/1972, art. 25 (sanzioni).

Errori, sanzioni e ravvedimento operoso

Se non versi l’imposta di bollo, si applicano le sanzioni del DPR 642/1972, art. 25. La sanzione ordinaria va dal 100% al 500% dell’imposta non versata, oltre interessi.

Puoi ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La riduzione dipende dal ritardo. Prima paghi, meno sanzione versi. Calcola anche gli interessi legali pro rata.

L’Agenzia delle Entrate può inviare comunicazioni di irregolarità sulla base dei dati SDI. Puoi regolarizzare con pagamento integrativo e, se necessario, con ravvedimento per sanzioni e interessi.

Come prevenire gli errori

Imposta regole automatiche nel gestionale. Esegui un controllo incrociato tra fatture emesse e report “Imposta di bollo” in area riservata. Stabilisci una checklist di fine mese.

In caso di volumi elevati, nomina un referente interno per il monitoraggio. Prevedi un calendario condiviso con scadenze e soglie di rinvio.

Casi particolari

Reverse charge interno ed estero: niente bollo perché l’operazione resta nel campo IVA e l’imposta si applica dal cessionario/committente (art. 17 DPR 633/1972). La fattura è senza IVA esposta ma è soggetta a IVA per legge.

Fatture PA con split payment: niente bollo se l’operazione è imponibile. Se la prestazione è esente o non imponibile e supera 77,47 euro, il bollo torna dovuto.

Note di credito: seguono la natura dell’operazione originaria. Se rettifichi una fattura con bollo e il totale residuo scende sotto soglia, non puoi “stornare” il bollo già versato. Valuta eventuale compensazione nei trimestri successivi secondo prassi.

Conservazione e controlli

Conserva fatture, ricevute di pagamento e report trimestrali. La conservazione digitale a norma facilita eventuali verifiche. In sede di controllo, mostra il dettaglio dei documenti con bollo e i pagamenti effettuati.

Scenario Requisito IVA/Bollo Cosa fare in fattura Quando e come pagare
Regime forfettario, fattura 300,00 euro Niente IVA; totale > 77,47 euro; bollo dovuto DatiBollo: SI; ImportoBollo: 2,00; dicitura DM 17/06/2014 Q1: 31/05; Q2: 30/09; Q3: 30/11; Q4: 28/02. Addebito conto, F24 (2521-2524), pagoPA
Prestazione esente art. 10, 150,00 euro Esente IVA; totale > 77,47 euro; bollo dovuto DatiBollo: SI; ImportoBollo: 2,00 Versamento trimestrale; rinvio se Q1 ≤ 250 euro come da Decreto MEF 04/12/2020
Reverse charge, 1.000,00 euro Soggetta a IVA per legge; niente bollo Niente DatiBollo; indicare “reverse charge art. 17 DPR 633/1972” Nessun versamento bollo; monitora comunque i report AE per eventuali integrazioni
Fattura mista (parte imponibile IVA, parte esente) Principio di alternatività IVA/bollo In operatività ordinaria niente bollo; valuta casi specifici con consulente Nessun bollo se il documento reca IVA; controlla prassi AE in caso di dubbi
Fattura senza IVA 70,00 euro Totale ≤ 77,47 euro; niente bollo Niente DatiBollo Nessun versamento; monitora superamento soglia su documenti futuri

FAQ

Devo mettere il bollo sulle fatture elettroniche in regime forfettario sempre e comunque?

No. Il bollo è dovuto solo se la singola fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA. In regime forfettario l’IVA non si applica, quindi molte fatture ricadono nella regola del bollo. Se emetti una fattura da 60 euro, niente bollo. Se emetti una fattura da 120 euro, bollo da 2,00 euro. Ricorda di valorizzare i campi DatiBollo nell’XML e di inserire la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Il pagamento non è immediato: versi trimestralmente dall’area Fatture e Corrispettivi con addebito su conto, F24 o pagoPA, rispettando le scadenze ordinarie (31/05, 30/09, 30/11, 28/02). Se nel primo trimestre il totale dovuto è pari o inferiore a 250 euro, puoi rinviare al secondo trimestre; e se la somma di primo e secondo resta entro 250 euro, puoi rinviare al terzo, come previsto dal Decreto MEF 04/12/2020.

Come funziona l’integrazione se dimentico il bollo su alcune fatture elettroniche?

L’Agenzia delle Entrate elabora gli elenchi trimestrali delle fatture con bollo dovuto in base ai dati XML trasmessi via SDI. Se hai dimenticato di indicare il bollo, puoi integrare gli elenchi dall’area riservata. Accedi a Fatture e Corrispettivi, sezione Imposta di bollo, controlla le proposte e aggiungi le fatture mancanti. Il sistema aggiorna l’importo dovuto. Paga entro la scadenza del trimestre con addebito su conto, F24 o pagoPA. Se ti accorgi dell’errore dopo la scadenza, regolarizza con ravvedimento operoso: versi l’imposta dovuta, aggiungi interessi legali giornalieri e la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Questo approccio riduce sensibilmente i rischi di sanzione piena del DPR 642/1972, art. 25.

Quali codici tributo devo usare nel modello F24 per pagare l’imposta di bollo sulle e-fatture?

Per il modello F24 usa i codici tributo istituiti dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 42/E del 9 aprile 2019: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto. Se devi versare interessi per ravvedimento, usa 2525; per le sanzioni usa 2526. Indica l’anno di riferimento e il trimestre con l’apposito campo. Verifica che gli importi siano coerenti con gli elenchi proposti in area Fatture e Corrispettivi. Se l’F24 è precompilato dall’Agenzia, usa quello per evitare errori. Dopo il pagamento, conserva la quietanza. Ti servirà per la riconciliazione e in caso di controlli documentali.

Il bollo è dovuto sulle fatture in reverse charge o split payment?

No. Nelle operazioni con inversione contabile (reverse charge) l’IVA è dovuta dal cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 DPR 633/1972. Anche se nella tua fattura non esponi l’IVA, l’operazione rientra comunque nel campo di applicazione dell’IVA. Per il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, il bollo non è dovuto. Lo stesso vale per lo split payment verso le pubbliche amministrazioni quando l’operazione è imponibile. Attenzione però ai casi in cui la prestazione verso PA è esente o non imponibile: se il documento supera 77,47 euro e non reca IVA, il bollo torna dovuto. Inserisci sempre le diciture corrette in fattura e verifica gli elenchi in area AE a fine trimestre.

Posso “accorpare” più bolli e pagarli una volta l’anno? E cosa succede se supero di poco le scadenze?

No. La legge prevede il versamento trimestrale. Puoi rinviare solo nei casi consentiti dal Decreto MEF 04/12/2020: se il debito del primo trimestre è pari o inferiore a 250 euro, puoi pagarli col secondo entro il 30 settembre; se la somma di primo e secondo è pari o inferiore a 250 euro, puoi rinviare col terzo al 30 novembre. Non è previsto il rinvio oltre il quarto trimestre: il Q4 si paga entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se superi la scadenza anche di poco, applica il ravvedimento operoso: versi l’imposta, aggiungi interessi legali calcolati per giorni e la sanzione ridotta in funzione del ritardo. Agisci subito per limitare i costi. Se ricevi una comunicazione dell’Agenzia, segui le istruzioni e regolarizza tempestivamente per evitare l’irrogazione della sanzione piena.

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