Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La ritenuta d’acconto è il 20% che il cliente-sostituto trattiene sui compensi da lavoro autonomo o prestazioni occasionali. Non si applica ai forfettari, che non la subiscono e non la operano, salvo ritenute su dipendenti.
- Aliquota ordinaria: 20% sui compensi di lavoro autonomo, esclusa IVA e, se presente, escluso il contributo integrativo della cassa.
- Forfettari: non subiscono ritenuta e non la operano (art. 1, commi 67 e 69, L. 190/2014), salvo come datori di lavoro.
- Versamento ritenute: il committente-sostituto paga con F24 entro il 16 del mese successivo (art. 18, D.Lgs. 241/1997), poi certifica in CU e Modello 770.
Cos’è la ritenuta d’acconto e su quali basi si fonda
La ritenuta d’acconto è un anticipo delle imposte. Il committente trattiene una parte del compenso e la versa al Fisco per conto del professionista.
La regola generale è nell’art. 25 del DPR 600/1973: chi paga compensi di lavoro autonomo è sostituto d’imposta e trattiene il 20% a titolo d’acconto IRPEF. La norma copre anche le prestazioni occasionali.
Il concetto di “sostituto d’imposta” è definito dall’art. 64 del DPR 600/1973: è chi per legge trattiene e versa imposte dovute da altri. Tipici sostituti: imprese, professionisti con partita IVA, enti, condomìni, Pubbliche Amministrazioni.
Il versamento delle ritenute avviene con modello F24, seguendo l’art. 18 del D.Lgs. 241/1997. La certificazione avviene con Certificazione Unica e Modello 770, disciplinati dal DPR 322/1998.
Le regole IVA si coordinano così: la ritenuta non si applica mai sull’IVA. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente non entrano nel calcolo, ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972.
Quando si applica e quando no
Professionista in regime ordinario
Se emetti fattura come lavoratore autonomo in regime ordinario, il tuo cliente-sostituto trattiene il 20% sul compenso. L’IVA è esclusa dalla base di calcolo. Se hai una cassa professionale, anche il contributo integrativo è escluso.
Esempio sintetico: compenso 1.000 euro, contributo integrativo 4% 40 euro, IVA 22% 229 euro. Totale fattura 1.269 euro. Ritenuta 20% su 1.000 = 200 euro. Incasso: 1.269 – 200 = 1.069 euro.
Prestazione occasionale
La ritenuta del 20% si applica anche alle prestazioni occasionali (art. 25, DPR 600/1973). Base di calcolo: l’intero compenso della ricevuta, senza IVA perché l’operazione è fuori campo IVA.
Attenzione: la ritenuta si applica solo se il committente è un sostituto d’imposta. Se il committente è un privato consumatore, non c’è ritenuta.
Regime forfettario
Se sei in regime forfettario, non subisci ritenute sui compensi che incassi. Devi inserire in fattura una dicitura che richiama l’art. 1, comma 67 della L. 190/2014.
Inoltre, non sei tenuto ad operare ritenute sui compensi che paghi ad altri (comma 69 della stessa legge). Fa eccezione il caso in cui tu sia datore di lavoro: in tal caso operi le ritenute sui dipendenti.
Queste regole derivano dalla disciplina del regime forfettario nella L. 190/2014 (Normattiva) e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola la ritenuta: basi, esclusioni ed esempi
Con cassa professionale
Se sei iscritto a una cassa professionale (ad esempio avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro), applichi in fattura il contributo integrativo previsto dal tuo ordinamento. Questo contributo non è “compenso” e resta fuori dalla base di calcolo della ritenuta.
Base ritenuta: solo il compenso pattuito. IVA esclusa. Contributo integrativo escluso. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR 633/1972) sono escluse.
Riferimento: prassi Agenzia delle Entrate, circolare 58/E del 2001, che conferma l’esclusione del contributo integrativo dalla ritenuta.
Senza cassa (Gestione separata INPS)
Se non hai una cassa dedicata e versi alla Gestione separata INPS, puoi addebitare in fattura una “rivalsa INPS” del 4%. È una maggiorazione facoltativa, prevista dall’art. 1, comma 212, L. 662/1996.
La rivalsa INPS del 4% fa parte del compenso. Quindi entra nella base della ritenuta. L’IVA resta comunque esclusa.
Esempio: compenso 1.000 euro, rivalsa INPS 4% 40 euro, IVA 22% su 1.040 = 229 euro, totale 1.269 euro. Ritenuta 20% su 1.040 = 208 euro. Incasso: 1.269 – 208 = 1.061 euro.
Prestazione occasionale
Per prestazioni occasionali, la ritenuta si applica in misura del 20% sul compenso della ricevuta. Non c’è IVA. Se il cliente è un privato, non è sostituto e non effettua ritenuta.
Esempio: compenso 1.000 euro. Ritenuta 200 euro. Incasso 800 euro. Il cliente-sostituto versa i 200 euro con F24 e rilascia certificazione.
Rimborsi spese
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio imposte di registro pagate per suo conto), documentate e riaddebitate ex art. 15 DPR 633/1972, sono escluse da IVA e ritenuta.
I rimborsi “forfettari” o “interni” (es. trasferte) non sono spese ex art. 15. Quindi entrano nella base della ritenuta, salvo diversa qualificazione contrattuale e documentazione.
Adempimenti del committente-sostituto d’imposta
Chi paga il compenso e trattiene la ritenuta deve rispettare tre step principali:
- Versamento: entro il 16 del mese successivo al pagamento, con F24 e codice tributo 1040 per lavoro autonomo (art. 18, D.Lgs. 241/1997; codici tributo come da risoluzioni Agenzia Entrate).
- Certificazione Unica: invio telematico all’Agenzia delle Entrate e consegna al percipiente entro i termini ordinari (di regola a marzo), secondo DPR 322/1998.
- Modello 770: riepilogo annuale delle ritenute entro il 31 ottobre, sempre ai sensi del DPR 322/1998.
Il sostituto conserva le ricevute di versamento e la documentazione di supporto. In caso di controlli, deve dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi.
Errori frequenti e casi particolari
Errore 1: calcolare la ritenuta anche sull’IVA. L’IVA è sempre esclusa dalla base. L’art. 25 del DPR 600/1973 parla di “compensi”, non di imposta.
Errore 2: includere nella base il contributo integrativo di cassa. È escluso in base alla prassi consolidata (circolare AE 58/E/2001), perché non è compenso.
Errore 3: non applicare la ritenuta sulla rivalsa INPS del 4%. La rivalsa è parte del compenso per i professionisti senza cassa (L. 662/1996), quindi rientra nella base.
Casi particolari: se il committente è un condominio, è sostituto d’imposta e deve operare ritenuta. Se il committente è estero e non è sostituto in Italia, di norma non opera ritenuta; il professionista valuterà l’imposizione in dichiarazione italiana, considerando le norme sul reddito prodotto in Italia e le convenzioni contro le doppie imposizioni (fonti: Normattiva e prassi Agenzia Entrate).
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici per capire se applicare la ritenuta e come calcolarla:
- Il committente è un soggetto con partita IVA, ente, PA o condominio? Sì: è sostituto d’imposta (art. 64, DPR 600/1973). No: è un privato e non applica ritenute.
- Il prestatore è in regime forfettario? Sì: non subisce ritenuta e, se paga altri, non la opera (art. 1, commi 67 e 69, L. 190/2014), salvo ritenute come datore di lavoro. No: passaggio successivo.
- Il rapporto è lavoro autonomo o prestazione occasionale? Sì: si applica il 20% (art. 25, DPR 600/1973). No: verifica altre regole (es. provvigioni art. 25-bis).
- Base di calcolo: sempre il compenso. Escludi IVA. Se c’è cassa professionale, escludi contributo integrativo. Se c’è rivalsa INPS 4%, includila (L. 662/1996). Escludi spese ex art. 15, DPR 633/1972.
- Versamenti e dichiarazioni: F24 entro il 16 del mese successivo (D.Lgs. 241/1997), poi CU e Modello 770 (DPR 322/1998).
Esempi numerici completi
Professionista con cassa professionale
Compenso 1.000; contributo integrativo 4% 40; IVA 22% su 1.040 = 229; totale 1.269. Ritenuta 20% su 1.000 = 200. Incasso 1.069. Base imposta: 1.000 (no IVA, no contributo integrativo).
Professionista senza cassa (Gestione separata)
Compenso 1.000; rivalsa INPS 4% 40; IVA 22% 229; totale 1.269. Ritenuta 20% su 1.040 = 208. Incasso 1.061. Base imposta: 1.040 (compenso + rivalsa, no IVA).
Prestazione occasionale a società
Compenso 1.000; nessuna IVA; ritenuta 20% = 200; incasso 800. Il committente versa 200 con F24 e certifica il pagamento.
Fonti e riferimenti normativi da conoscere
Per approfondire, consulta: DPR 600/1973, artt. 25 e 64; DPR 633/1972, art. 15; D.Lgs. 241/1997, art. 18; DPR 322/1998 (CU e 770); L. 190/2014, art. 1, commi 54-89; L. 662/1996, art. 1, comma 212; circolare Agenzia delle Entrate 58/E del 2001. Puoi verificare i testi su Normattiva e i portali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Base di calcolo ritenuta | Aliquota e importi tipici | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime ordinario con cassa | Solo compenso (esclusi IVA e contributo integrativo; escluse spese ex art. 15) | 20% del compenso. Esempio: 1.000 x 20% = 200 | F24 entro il 16 del mese successivo (cod. 1040); CU a marzo; 770 al 31 ottobre |
| Professionista in regime ordinario senza cassa (Gestione separata) | Compenso + rivalsa INPS 4% (esclusa IVA; escluse spese ex art. 15) | 20% su compenso + 4%. Esempio: 1.040 x 20% = 208 | F24 entro il 16; CU a marzo; 770 al 31 ottobre |
| Prestazione occasionale verso sostituto d’imposta | Intero compenso della ricevuta (no IVA) | 20% del compenso. Esempio: 1.000 x 20% = 200 | F24 entro il 16; CU a marzo; 770 al 31 ottobre |
| Regime forfettario (emissione fattura) | Nessuna ritenuta da subire. Inserire dicitura ex L. 190/2014, art. 1, c. 67 | 0% in fattura; imposta sostitutiva in dichiarazione | Nessun F24 per ritenute attive; restano obblighi propri (imposta sostitutiva, e-fattura, eventuale bollo) |
FAQ
Come si indica la ritenuta d’acconto nella fattura elettronica nel 2026?
Nella fattura elettronica devi compilare la sezione dedicata alla ritenuta. Inserisci il tipo di ritenuta per lavoro autonomo, l’aliquota 20% e l’importo calcolato sulla base corretta. Se hai una cassa professionale, ricorda di escludere il contributo integrativo dalla base; se sei senza cassa e applichi la rivalsa INPS del 4%, includila nella base. L’IVA resta sempre esclusa. Se sei in regime forfettario, non devi impostare alcuna ritenuta: aggiungi invece la dicitura che richiama l’art. 1, comma 67, L. 190/2014, che attesta la non applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti. Le regole derivano dall’art. 25 del DPR 600/1973, dalla L. 190/2014 e dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Quando i rimborsi spese entrano nella base della ritenuta e quando no?
Entrano nella base tutte le spese che sono “tuo costo” e che riaddebetti al cliente: trasferte, vitto, alloggio, materiali. Queste spese aumentano il compenso e formano base imponibile per ritenuta. Restano invece escluse le spese anticipate “in nome e per conto” del cliente, che rientrano nell’art. 15 del DPR 633/1972: sono pagate per il cliente, documentate a suo nome e poi recuperate a pari importo. In questo caso non c’è IVA né ritenuta su tali somme. Ricorda che l’onere della prova è tuo: conserva documenti e chiarisci in fattura la natura delle spese, distinguendo le partite ex art. 15 dal resto.
Prestazione occasionale con committente estero: la ritenuta si applica?
In linea di principio, no. La ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25 del DPR 600/1973 si applica quando paga un sostituto d’imposta residente o stabile in Italia. Un committente estero, che non opera come sostituto in Italia, non trattiene la ritenuta. Il reddito, però, può essere imponibile in Italia in base al criterio del reddito prodotto nel territorio dello Stato e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In pratica: emetti la ricevuta o la fattura senza ritenuta, gestisci l’eventuale IVA secondo le regole territoriali, poi dichiari il reddito in Italia e scomputi eventuali imposte estere secondo le norme interne e convenzionali. Come fonti consulta Normattiva per il DPR 600/1973 e le Convenzioni sul sito del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo integrativo delle casse entra mai nella ritenuta?
No. Il contributo integrativo delle casse professionali non è un compenso per il servizio reso, ma una maggiorazione previdenziale obbligatoria. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 58/E del 2001) lo esclude dalla base della ritenuta d’acconto. Quindi calcoli la ritenuta sul solo compenso, al netto di eventuali spese ex art. 15, e sempre escludendo l’IVA. Attenzione a non confondere il contributo integrativo con la rivalsa INPS del 4% per chi è in Gestione separata: quella rivalsa è parte del compenso e rientra nella base.
Come si sconta la ritenuta d’acconto nella dichiarazione dei redditi?
La ritenuta è un anticipo IRPEF. Quando ricevi la Certificazione Unica dal cliente, troverai gli importi lordi dei compensi e le ritenute operate. In dichiarazione (Modello Redditi PF), indichi i compensi nei quadri di reddito di lavoro autonomo (RE/LM) e riporti le ritenute nel quadro RN tra i crediti d’imposta. Il sistema calcola il saldo dovuto o l’eventuale credito. Se hai più ritenute di quelle necessarie a coprire l’imposta, la differenza diventa credito utilizzabile in compensazione o rimborsabile. Le scadenze e i modelli sono regolati dal DPR 322/1998 e dai provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate. Conserva CU e fatture: servono a dimostrare il diritto allo scomputo.
