Regime semplificato: quando è conveniente?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Ti conviene il regime semplificato se sostieni molte spese deducibili e detraibili IVA; il forfettario conviene se hai poche spese e un coefficiente di redditività favorevole (per ecommerce 40%).

  • Base imponibile: in semplificato deduci i costi reali; in forfettario usi il coefficiente di redditività e deduci solo i contributi obbligatori.
  • Imposte: IRPEF a scaglioni in semplificato; imposta sostitutiva 15% o 5% in forfettario (se rispetti i requisiti).
  • IVA: in semplificato detrai l’IVA sugli acquisti; in forfettario non addebiti né detrai IVA.

Che cosa significa “regime semplificato” e quando si applica

Il regime semplificato è il regime contabile delle “imprese minori”. Riguarda ditte individuali e società di persone che restano entro i limiti di ricavi previsti dalla legge.

Dal 2017 si applica il principio di cassa, cioè contano incassi e pagamenti. Significa che tassazione e deduzioni seguono i movimenti di denaro. La base normativa è l’articolo 18 del DPR 600/1973, come modificato dalla Legge 232/2016. I riferimenti sono disponibili su Normattiva.

In semplificato deduci i costi inerenti. Per “inerenti” si intende che servono a produrre i ricavi. Esempi: merce, pubblicità, software, canoni, professionisti. Le regole di deducibilità sono nel TUIR (DPR 917/1986), in particolare articoli su ammortamenti, spese di rappresentanza, autoveicoli e telefonia.

Professionisti: un caso a parte

I professionisti (reddito di lavoro autonomo) non usano il regime semplificato d’impresa. Per loro vale il principio di cassa ex articolo 54 del TUIR. Deducono i costi inerenti e non gestiscono rimanenze. Anche qui contano incassi e pagamenti.

Che cosa significa “regime forfettario” e quando si applica

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di partita IVA. Ha limiti di ricavi/compensi e cause di esclusione. La base normativa è nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, e nelle successive modifiche (es. Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Le fonti sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

In forfettario non deduci i costi reali (salvo contributi obbligatori INPS/enti). Applichi un coefficiente di redditività ai ricavi. Quel coefficiente dipende dall’attività. Per commercio al dettaglio e online è 40%. Per i professionisti è 78%. Per la manifattura è 67%.

L’imposta è sostitutiva. Aliquota 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla stessa Legge 190/2014. Non addebiti IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Sei escluso da ritenute d’acconto.

Differenze tecniche che impattano la convenienza

1) Base imponibile

In semplificato la base è ricavi meno costi deducibili. In forfettario la base è ricavi per coefficiente. Dal risultato sottrai solo i contributi previdenziali obbligatori. Questo inciso è decisivo nella comparazione.

2) Imposte dirette

In semplificato applichi l’IRPEF a scaglioni, con addizionali regionali e comunali. Verifica le aliquote vigenti per l’anno di imposta sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su Normattiva. Negli esempi useremo gli scaglioni 23%-35%-43% come riferimento pratico.

In forfettario applichi l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti). L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP.

3) IVA

In semplificato applichi l’IVA in fattura e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Se compri molto, la detrazione riduce il costo effettivo. La disciplina è nel DPR 633/1972 e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.

In forfettario non addebiti né detrai IVA. Questo semplifica gli adempimenti, ma rende più “cara” la spesa con IVA non detraibile.

4) Contributi previdenziali

I contributi sono dovuti in entrambi i regimi. Artigiani e commercianti versano alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti. I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. Le basi regolatorie sono nelle leggi previdenziali e nelle circolari INPS.

In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi artigiani/commercianti, se ammesso dalla normativa annuale. Verifica ogni anno sul portale INPS. I contributi sono sempre deducibili dal reddito imponibile, in entrambi i regimi.

5) Altri effetti: perdite, investimenti e crediti d’imposta

In semplificato puoi gestire rimanenze, ammortamenti e, con i limiti di legge, riportare perdite. Questo aiuta se investi molto o hai cicli stagionali. Le regole sono nel TUIR.

In forfettario non ammortizzi e non generi perdite fiscali. Perdi anche la piena fruizione di alcuni crediti d’imposta collegati all’IVA o al costo lordo.

Regola decisionale rapida

Obiettivo: capire quando conviene passare al semplificato rispetto al forfettario. Usa questi passaggi logici.

  • Stima i ricavi annui realistici e il mix di costi. Distingui costi con IVA e senza IVA.
  • Calcola la base forfettaria: ricavi per coefficiente della tua attività. Per ecommerce il coefficiente è 40%.
  • Sottrai dal risultato i contributi obbligatori stimati. Applica l’aliquota 15% o 5%. Questa è l’imposta sostitutiva.
  • Calcola la base semplificata: ricavi meno costi deducibili. Considera ammortamenti e spese parzialmente deducibili (auto, telefonia).
  • Stima IVA detraibile in semplificato: se compri molto con IVA, il costo effettivo si riduce. In forfettario l’IVA resta “costo”.
  • Applica agli imponibili IRPEF gli scaglioni vigenti e aggiungi addizionali. Ottieni l’imposta complessiva in semplificato.
  • Confronta imposta sostitutiva (forfettario) con IRPEF+addizionali (semplificato). A parità di contributi, scegli il minore.

Regola soglia pratica: il semplificato tende a convenire quando i costi deducibili superano la quota “non deducibile” implicita del forfettario, cioè ricavi per (1 – coefficiente). Per ecommerce: costi deducibili superiori al 60% dei ricavi orientano verso il semplificato, salvo che tu goda del 5% e di contributi molto bassi.

Esempio di soglia: con ricavi 30.000 euro e coefficiente 40%, la “quota costi forfettaria” è 18.000 euro (60%). Se i tuoi costi reali deducibili superano 18.000 euro e l’aliquota IRPEF effettiva non è elevata, il semplificato può vincere.

Esempi numerici semplici (senza contributi e addizionali, per mettere a fuoco i meccanismi)

Ecommerce, ricavi 25.000 euro, costi 10.000 euro

Forfettario (coefficiente 40%): imponibile 25.000 x 40% = 10.000 euro. Imposta 5% (start-up): 500 euro. Se 15%: 1.500 euro.

Semplificato: imponibile 25.000 – 10.000 = 15.000 euro. IRPEF 23%: 3.450 euro (ipotesi puramente dimostrativa). Risultato: con 5% vince forfettario; con 15% spesso vince ancora forfettario.

Ecommerce, ricavi 25.000 euro, costi 23.000 euro

Forfettario (coefficiente 40%): imponibile 10.000 euro. Imposta 5%: 500 euro (oppure 1.500 euro al 15%).

Semplificato: imponibile 2.000 euro. IRPEF 23%: 460 euro. Risultato: qui il semplificato batte il forfettario al 5% di poco e batte con ampio margine il 15%. L’IVA detraibile sui costi rafforza il vantaggio del semplificato.

Professionista, ricavi 35.000 euro, costi 6.000 euro

Forfettario (coefficiente 78%): imponibile 27.300 euro. 15%: 4.095 euro. 5%: 1.365 euro.

Semplificato/lavoro autonomo per cassa (articolo 54 TUIR): imponibile 29.000 euro. IRPEF a scaglioni. Con aliquota media 23-25% il carico può superare la sostitutiva 15%. Qui il forfettario tende a essere più conveniente, specie al 5%.

Come e quando si può passare al semplificato

Uscita dal forfettario

Esci dal forfettario per superamento del limite di ricavi/compensi o per cause di esclusione. La disciplina è nella Legge 190/2014 e s.m.i. Se superi il tetto “di tolleranza” previsto dalla legge, la fuoriuscita è immediata secondo le regole in vigore; in caso contrario operi dal periodo d’imposta successivo. Verifica ogni anno le soglie vigenti su Agenzia delle Entrate e Normattiva.

Ingresso nel semplificato

Il semplificato è il regime naturale per le imprese entro i limiti di ricavi dell’articolo 18 DPR 600/1973. Non richiede un’opzione formale, ma serve adeguare gli adempimenti: registri IVA, liquidazioni, esterometro se dovuto, conservazione sostitutiva.

Il passaggio decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui non applichi più il forfettario, salvo regole di uscita immediata. Occorrono verifiche sulla transizione IVA (beni strumentali, rimanenze) secondo il DPR 633/1972 e i documenti di prassi.

Tempistiche operative

Pianifica il passaggio a fine anno. Aggiorna il codice attività se necessario. Prepara il set di registri. Valuta l’impatto su ISA, ritenute, split payment, e sulla fatturazione elettronica. Consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate.

Altri criteri di scelta spesso trascurati

1) IVA detraibile vs non detraibile

Se compri merce, servizi cloud, advertising e attrezzature con IVA, il semplificato ti consente la detrazione. Sul volume, la differenza è rilevante. Nel forfettario l’IVA resta costo.

2) Investimenti e ammortamenti

Se prevedi investimenti importanti, in semplificato puoi ammortizzare e modulare l’imponibile. Nel forfettario non puoi. Questo cambia il profilo fiscale dei prossimi anni.

3) Contributi previdenziali

Se sei artigiano o commerciante e sfrutti la riduzione del 35% in forfettario, il vantaggio può compensare parte della perdita di deduzioni. Se versi alla Gestione Separata, il confronto si gioca più sulle imposte che sui contributi.

4) Continuità e perdite

Se l’attività è ciclica e può generare perdite, il semplificato offre strumenti di gestione. Il forfettario no. Questo conta per stabilità finanziaria.

Riferimenti normativi utili

Regime forfettario: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89; successive modifiche (ad esempio Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Fonti testuali su Normattiva e schede dell’Agenzia delle Entrate.

Regime semplificato: articolo 18 DPR 600/1973; principio di cassa introdotto dalla Legge 232/2016. Fonti su Normattiva.

IRPEF e scaglioni: TUIR (DPR 917/1986) e leggi di bilancio annuali. Consulta MEF e Agenzia delle Entrate.

IVA: DPR 633/1972. Previdenza: normative INPS e circolari di gestione (Gestione Artigiani/Commercianti e Gestione Separata).

Tabella di confronto operativo

Scenario Ipotesi principali Base imponibile e imposte Tempistiche/Note operative
Ecommerce con poche spese Ricavi 30.000; costi 9.000; molti servizi senza IVA indetraibile Forfettario: 30.000 x 40% = 12.000; 15% = 1.800 (5% = 600). Semplificato: 21.000; IRPEF a scaglioni Forfettario spesso più conveniente. Adempimenti semplificati. Verifica requisiti e soglie annue
Ecommerce con molte spese e merce Ricavi 60.000; costi 42.000; alta IVA detraibile sugli acquisti Forfettario: 60.000 x 40% = 24.000; 15% = 3.600. Semplificato: 18.000; IRPEF su base minore, IVA a credito riduce costi Semplificato tende a vincere. Pianifica registri IVA e gestione rimanenze
Professionista con costi contenuti Ricavi 35.000; costi 6.000 Forfettario: 35.000 x 78% = 27.300; 15% = 4.095 (5% = 1.365). Per cassa: 29.000; IRPEF a scaglioni Forfettario spesso migliore, specie con 5%. Verifica cause di esclusione
Artigiano con investimenti importanti Ricavi 50.000; acquisto macchinari 20.000 + IVA; altri costi 10.000 Forfettario: 50.000 x coefficiente attività; no ammortamenti. Semplificato: deduci ammortamenti, detrai IVA, imponibile più basso Semplificato conveniente su orizzonte pluriennale. Pianifica ammortamenti e cash flow

FAQ

Quando conviene in pratica passare dal forfettario al semplificato?

Conviene quando la somma dei costi deducibili reali supera la quota di costi “forfettaria” implicita nel tuo coefficiente e quando la detrazione dell’IVA incide molto. Per un ecommerce il coefficiente è 40%, quindi la quota costi implicita è il 60% dei ricavi. Se i tuoi costi superano quella percentuale, il semplificato spesso vince. Va poi verificata l’aliquota IRPEF effettiva, perché è progressiva. Se resti nel primo scaglione e detrai molta IVA, la convenienza del semplificato cresce. Confronta sempre anche l’eventuale 5% start-up del forfettario, che può ribaltare l’esito nel primo quinquennio.

Nel confronto devo includere i contributi INPS? Come incidono?

Sì. I contributi sono deducibili in entrambi i regimi. Nel forfettario si sottraggono dall’imponibile forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Nel semplificato riducono la base IRPEF. Se sei artigiano o commerciante e hai diritto alla riduzione del 35% dei contributi fissi in forfettario, il forfettario guadagna terreno. Se versi alla Gestione Separata in percentuale sul reddito, l’effetto si distribuisce in modo simile nei due regimi. Inserisci quindi i contributi nella tua simulazione, perché possono spostare la convenienza di centinaia di euro.

Che ruolo ha l’IVA nella scelta tra semplificato e forfettario?

Un ruolo decisivo. In semplificato puoi detrarre l’IVA sugli acquisti, riducendo il costo effettivo di merce, servizi e investimenti. Se il tuo business ha margini stretti e un alto volume di acquisti con IVA, la detrazione può valere migliaia di euro l’anno. In forfettario l’IVA resta un costo non recuperabile, anche se non addebiti l’imposta ai clienti. Nei settori a forte acquisto di merci o advertising, questa variabile può da sola far preferire il semplificato, soprattutto quando non applichi il 5% start-up.

Come si gestisce il passaggio di fine anno: rimanenze, beni strumentali e documenti?

Serve una ricognizione puntuale. Se arrivi dal forfettario, verifica le rimanenze di magazzino per l’ingresso nel regime IVA: si applicano regole di transizione del DPR 633/1972 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate per evitare doppie imposizioni o salti d’imposta. Per i beni strumentali, in semplificato inizierai ad ammortizzare dal valore fiscalmente rilevante e secondo i coefficienti ministeriali. Predisponi i registri IVA, adegua la fatturazione elettronica, e organizza il processo per le liquidazioni periodiche. La data chiave è il 1° gennaio. Programma l’inventario e il passaggio contabile entro fine anno.

Quali sono le principali fonti normative da consultare per essere aggiornati nel 2026?

Per il forfettario: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, e le successive leggi di bilancio che hanno modificato requisiti, soglie e cause di esclusione. Per il semplificato: articolo 18 del DPR 600/1973 e Legge 232/2016 che ha introdotto il principio di cassa per le imprese minori. Per IRPEF e scaglioni: TUIR (DPR 917/1986) e la legge di bilancio dell’anno. Per IVA: DPR 633/1972. Per contributi: portale INPS e relative circolari. Puoi leggere i testi aggiornati su Normattiva e le guide operative sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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