Passaggio da forfettario ad ordinario: quando avviene e come?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Esci dal forfettario se superi 85.000 euro (anno successivo) o 100.000 euro (subito). In caso di uscita immediata applichi l’IVA dalla fattura successiva. Paghi l’IRPEF ordinaria sull’intero anno.

  • Soglie ricavi/compensi: oltre 85.000 euro esci l’anno dopo; oltre 100.000 euro esci immediatamente e addebiti l’IVA dalla fattura successiva.
  • Altre esclusioni: residenza non ammessa, partecipazioni in società di persone o controllo di Srl “riconducibile”, lavoro dipendente sopra 30.000 euro.
  • Nel regime ordinario applichi IVA, ritenute, deduci i costi reali e paghi l’IRPEF progressiva vigente nel 2026.

Quadro normativo di riferimento (agosto 2026)

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Le soglie e molte regole sono state aggiornate dalle successive Leggi di Bilancio, in particolare dalla Legge 197/2022. Le interpretazioni operative arrivano dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

La regola chiave: se superi 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito. Questa previsione è inserita nei commi del medesimo articolo della Legge 190/2014, come modificati dalla Legge 197/2022 (consultabile sul portale Normattiva).

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni sono definite dall’art. 11 del TUIR (DPR 917/1986), secondo la normativa vigente a agosto 2026. Per l’anno 2026 gli scaglioni sono: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.

La fatturazione elettronica per i forfettari è obbligatoria in base al DL 36/2022 e successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. L’uscita dal forfettario non cambia l’obbligo di e-fattura, ma cambia l’applicazione dell’IVA e degli adempimenti.

Quando si esce dal forfettario: soglie e tempistiche

Superamento di 85.000 euro: effetto dall’anno successivo

Se chiudi l’anno con ricavi/compensi oltre 85.000 euro ma non oltre 100.000 euro, perdi il forfettario dall’anno successivo. Nell’anno del superamento resti forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario.

Esempio: incassi 90.000 euro nel 2025. Nel 2025 resti forfettario. Dal 1° gennaio 2026 entri nel regime ordinario. Da quel momento applichi l’IVA, deduci i costi reali, versi acconti e saldi IRPEF secondo le regole ordinarie.

Superamento di 100.000 euro: effetto immediato

Se in corso d’anno superi 100.000 euro, il forfettario cessa subito. Devi applicare l’IVA dalla fattura successiva a quella che fa superare il limite. L’IRPEF ordinaria si applica sull’intero periodo d’imposta.

Questo significa due cose pratiche: l’IVA scatta dal momento successivo; le imposte dirette cambiano per tutto l’anno. In dichiarazione dei redditi considererai l’anno come ordinario. Dovrai quindi ricostruire costi e ricavi secondo le regole del regime ordinario.

Aliquote IRPEF 2026 nel passaggio all’ordinario

Nel 2026 si applicano, per le persone fisiche, le aliquote progressive: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Queste aliquote si applicano al reddito imponibile calcolato con le regole ordinarie, cioè ricavi meno costi deducibili e contributi previdenziali.

Ricorda: nel forfettario il reddito si calcola con un coefficiente di redditività. Nell’ordinario contano i costi effettivi documentati. Conserva e registra le spese deducibili per non pagare più del dovuto.

Altre cause di esclusione dal forfettario

Residenza fiscale e attività prevalente verso ex datore di lavoro

Non puoi usare il forfettario se non sei residente in Italia, salvo se residente in uno Stato UE/SEE e produci almeno il 75% del reddito in Italia. Questa regola sta nella Legge 190/2014, comma 57, lettera b).

Attenzione anche ai rapporti con l’ex datore di lavoro. Se svolgi l’attività prevalentemente verso chi ti ha assunto ora o nei due anni precedenti, il forfettario è vietato, salvo casi specifici. La norma serve per evitare “false partite IVA”.

Redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro

Se percepisci redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, in genere non puoi applicare o mantenere il forfettario. La regola ha eccezioni quando il rapporto di lavoro è cessato. Riferimento: Legge 190/2014, comma 57.

Verifica sempre il tuo CUD e i redditi complessivi. Se superi la soglia, considera l’uscita dal forfettario per l’anno successivo o valuta l’opzione ordinaria.

Partecipazioni e controllo di società

Il forfettario è precluso a chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a Srl in regime di trasparenza. È escluso anche chi controlla, direttamente o indirettamente, una Srl che svolge attività riconducibile alla propria. Vedi Legge 190/2014, comma 57, lettere d) e d-bis.

Controllo “riconducibile” significa che la Srl opera nello stesso settore o in attività collegate. Questa barriera evita di “spostare” costi e ricavi tra persona fisica e società per ridurre le imposte.

Regimi speciali IVA e attività escluse

Se applichi regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura o editoria) non puoi essere forfettario. Il divieto è nel comma 57, lettera a), della Legge 190/2014. Ci sono anche attività particolari, come cessioni di fabbricati e terreni edificabili, che escludono il regime semplificato.

Adempimenti nel passaggio al regime ordinario

IVA: dal “nessuna IVA” all’IVA per cassa o ordinaria

Nel forfettario non addebiti l’IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti. Nell’ordinario inizi ad addebitare l’IVA in fattura e a detrarre l’IVA sugli acquisti. Scegli se liquidare mensilmente o trimestralmente in base ai volumi.

In caso di superamento di 100.000 euro in corso d’anno, addebiti l’IVA dalla fattura successiva a quella che ha fatto superare il limite. Registra le operazioni su registri IVA e conserva tutta la documentazione per la detrazione.

Imposte dirette: calcolo del reddito e acconti

Nell’ordinario calcoli il reddito come differenza tra ricavi e costi deducibili. Dedurrai anche i contributi previdenziali. Applicherai gli scaglioni IRPEF 2026 e le addizionali regionali e comunali.

Ricorda gli acconti. Pagherai acconti IRPEF e addizionali in base all’imposta dovuta l’anno prima. Se l’uscita è immediata, l’IRPEF è ordinaria per tutto l’anno, quindi gli acconti si adegueranno di conseguenza.

Fatturazione elettronica, ritenute e corrispettivi

La e-fattura resta obbligatoria. Cambiano le regole sulle ritenute d’acconto. Nel forfettario non subisci ritenute. Nell’ordinario i clienti sostituti d’imposta trattengono la ritenuta sui tuoi compensi professionali.

Se vendi a privati, verifica l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Aggiorna i registratori telematici e i codici IVA nei software di fatturazione.

Contributi previdenziali

Per artigiani e commercianti, nell’ordinario i contributi minimi Inps restano, con percentuale sull’eccedenza. Per la Gestione Separata, l’aliquota si applica al reddito imponibile. I contributi restano deducibili dal reddito.

Se nel forfettario avevi la riduzione contributiva del 35%, verifica l’impatto del passaggio. Nel regime ordinario non si applica quella riduzione.

IRAP

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale non sono più soggette a IRAP in base alla normativa in vigore dal 2022. Il passaggio all’ordinario non riattiva l’IRAP per le ditte individuali o i professionisti.

Rientrare nel forfettario: quando e come

Requisiti e tempistiche

Puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo se, nell’anno precedente, rispetti tutti i requisiti e non ricadi nelle esclusioni. Conta soprattutto il volume di ricavi/compensi entro 85.000 euro e l’assenza delle altre cause ostative.

Attenzione all’opzione. Se esci dal forfettario per scelta (applicando l’ordinario volontariamente), l’opzione è vincolante per almeno un triennio ai sensi del DPR 442/1997. Dopo il triennio, se hai i requisiti, puoi revocare e tornare forfettario.

Esempio pratico

Luca supera 90.000 euro nel 2025. Nel 2026 passa all’ordinario. Se nel 2026 incassa 80.000 euro e rispetta tutti i requisiti, potrà rientrare nel forfettario dal 2027. Se però Luca aveva scelto l’ordinario volontariamente nel 2025, dovrà rispettare il vincolo triennale.

Regola decisionale rapida

– Se a fine anno sei tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario fino al 31/12. Dal 1/1 dell’anno dopo entri in ordinario.

– Se superi 100.000 euro in corso d’anno: da subito applichi l’IVA dalla fattura successiva. L’anno intero diventa ordinario ai fini IRPEF.

– Se hai lavoro dipendente sopra 30.000 euro, partecipazioni vietate o residenza non ammessa: perdi il forfettario dall’anno successivo alla causa, salvo norme specifiche.

– Se vuoi dedurre costi alti o usare detrazioni personali (mutuo, spese mediche): valuta l’opzione per l’ordinario, ma considera il vincolo minimo triennale (DPR 442/1997).

– Se in un anno successivo rientri nei requisiti: torni al forfettario dall’anno dopo, salvo effetto del vincolo triennale in caso di opzione precedente.

Fonti normative e prassi utili

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario). Consultabile su Normattiva.

Legge 197/2022 (modifiche alle soglie, inclusa l’uscita immediata oltre 100.000 euro). Consultabile su Normattiva.

DPR 917/1986, art. 11 (TUIR), scaglioni e aliquote IRPEF vigenti a agosto 2026.

DPR 442/1997 (vincoli di durata delle opzioni fiscali).

DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica.

Circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate in tema di regime forfettario, consultabili sul sito istituzionale.

Scenario Quando perdi il forfettario IVA da quando IRPEF dell’anno in corso Note operative e riferimenti
Ricavi/compensi fino a 85.000 euro Non perdi il regime Nessuna IVA in fattura Imposta sostitutiva del forfettario Mantieni requisiti e cause non ostative (Legge 190/2014). Conserva e-fatture e gestisci contributi.
Ricavi/compensi tra 85.001 e 100.000 euro Dall’anno successivo Dal 1° gennaio dell’anno successivo Forfettario fino al 31/12; ordinario dall’anno dopo Prepara contabilità IVA e scelta liquidazioni. Riferimento: Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022.
Ricavi/compensi oltre 100.000 euro (in corso d’anno) Immediata, dalla fattura successiva Dalla fattura successiva al superamento Ordinario per tutto l’anno Regola dell’uscita immediata e IVA “dalla successiva operazione”. Fonti: Legge 190/2014, commi aggiornati dalla Legge 197/2022.
Cause ostative: residenza non ammessa; partecipazioni vietate; lavoro dipendente >30.000 euro In genere dall’anno successivo Dal 1° gennaio dell’anno successivo Ordinario dall’anno successivo Verifica comma 57 Legge 190/2014. Attenzione ai casi particolari su ex datore di lavoro.
Uscita per scelta (opzione per ordinario) Dal 1° gennaio dell’anno dell’opzione Dal 1° gennaio dell’anno dell’opzione Ordinario per l’anno e vincolo triennale Opzione vincolante ai sensi del DPR 442/1997. Valuta convenienza costi/detrazioni.

FAQ

Supero 100.000 euro il 15 giugno: cosa succede alle fatture già emesse e incassate prima?

Le fatture emesse prima del superamento restano senza IVA, perché nel forfettario non la addebiti. La regola dell’uscita immediata vale “dalla successiva operazione” rispetto a quella che fa superare 100.000 euro. Quindi, non applichi l’IVA retroattivamente sulle fatture già emesse. Dalla fattura successiva, invece, devi aggiungere l’IVA e iniziare la contabilità IVA. Per le imposte dirette, l’anno diventa ordinario per intero: dovrai quindi determinare il reddito con le regole ordinarie, dedurre i costi, e applicare gli scaglioni IRPEF 2026. Fonte: Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022; art. 11 TUIR.

Ho reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro e attività autonoma sotto 85.000 euro: perdo il forfettario?

Sì, in via generale il superamento di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati è causa ostativa al forfettario, salvo eccezioni in caso di cessazione del rapporto e assenza di prevalenza verso ex datore di lavoro. Verifica la tua CU e la presenza di eventuali indennità che alzano il reddito dipendente. Se la causa si verifica nel 2025, il forfettario non si applica dal 2026. Preparati al regime ordinario: IVA, ritenute, deduzioni di costi reali e acconti IRPEF. Riferimento: Legge 190/2014, comma 57.

Posso scegliere l’ordinario anche se fatturo 60.000 euro? C’è un vincolo minimo?

Sì. Puoi optare per il regime ordinario anche se resti sotto 85.000 euro. L’opzione si esercita con comportamento concludente (emissione di fatture con IVA, registrazioni, ecc.) e poi si comunica in dichiarazione. L’opzione è vincolante per almeno un triennio in base al DPR 442/1997. Durante il vincolo resti nell’ordinario, anche se in un anno successivo avresti i requisiti del forfettario. Trascorso il triennio, se ricorrono i requisiti, puoi revocare e rientrare nel forfettario dall’anno seguente.

Controllo una Srl che opera nel mio stesso settore: posso restare nel forfettario se la Srl è “dormiente”?

No. La causa ostativa riguarda il controllo diretto o indiretto di Srl che svolge attività riconducibile alla tua. Non conta solo l’operatività del momento, ma la potenziale riconducibilità delle attività. Anche una Srl “dormiente” ma con oggetto sociale allineato al tuo può far scattare l’esclusione. La ratio è evitare l’uso di strutture societarie per spostare costi/ricavi. Riferimento: Legge 190/2014, comma 57, lett. d-bis. Valuta, con un professionista, eventuali modifiche dell’oggetto sociale o la rimozione della situazione di controllo, prima dell’anno in cui vuoi applicare il forfettario.

Come si gestiscono costi e ammortamenti nell’anno in cui passo all’ordinario?

Nel forfettario i costi non rilevano analiticamente. Quando l’anno diventa ordinario (per superamento dei limiti o per opzione), i costi effettivi sostenuti nell’anno sono deducibili secondo le regole del TUIR. Per i beni strumentali pluriennali, applichi gli ammortamenti fiscali dal momento in cui sei in ordinario. Non puoi “recuperare” in modo analitico i costi dei mesi in cui eri forfettario, salvo che l’uscita sia immediata e l’anno sia interamente ordinario ai fini IRPEF: in questo caso applicherai da subito le regole ordinarie per tutto l’anno, secondo competenza o cassa in base all’attività. Conserva documenti e fatture d’acquisto per provare l’inerenza e la data di utilizzo. Fonti: TUIR, prassi dell’Agenzia delle Entrate, Legge 190/2014 per la disciplina del passaggio.

Se supero 85.000 euro nel 2025 ma nel 2026 torno sotto la soglia, posso rientrare nel 2027?

Sì. Se nel 2025 superi 85.000 euro passi all’ordinario dal 2026. Se nel 2026 rispetti di nuovo tutti i requisiti (ricavi entro 85.000 euro e nessuna causa ostativa), dal 2027 puoi tornare al forfettario. Attenzione però: se nel 2026 avevi scelto volontariamente l’ordinario, vale il vincolo triennale del DPR 442/1997, che potrebbe posticipare il rientro. Verifica sempre anche le altre condizioni: residenza, partecipazioni, lavoro dipendente, rapporti con ex datore di lavoro. Fonti: Legge 190/2014; DPR 442/1997.

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