Emettere una fattura: quanto tempo ci vuole per un avvocato?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Un avvocato deve emettere fattura per ogni prestazione: anticipata su acconto, immediata entro 12 giorni dalla prestazione, o differita entro il 15 del mese successivo. Sono previste sanzioni fiscali e disciplinari.

  • Fattura elettronica obbligatoria via Sistema di Interscambio per tutti, inclusi i forfettari.
  • Tempistiche: immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo, se c’è idonea documentazione.
  • Componenti tipiche: ritenuta d’acconto 20% (se dovuta), contributo integrativo Cassa Forense 4%, marca da bollo da 2 euro quando serve.

Quando un avvocato deve emettere fattura: quadro normativo e prassi

La regola base: l’avvocato emette fattura ogni volta che svolge una prestazione professionale. Per prestazione si intende l’attività legale resa al cliente, anche se svolta in più fasi.

La base normativa è nell’articolo 21 del DPR 633/1972 (emissione e contenuto della fattura) e nell’articolo 6 del DPR 633/1972 (momento di effettuazione dell’operazione). Trovi questi testi su Normattiva.

L’emissione è elettronica per tutti, dal 2019 in avanti, come previsto dal D.Lgs. 127/2015 e dai successivi aggiornamenti. Dal 2024 anche i forfettari sono inclusi senza più esoneri. Per le Pubbliche Amministrazioni valgono anche le regole del DM 55/2013 sul formato FatturaPA.

Fattura anticipata, immediata e differita

Anticipata: si emette quando si incassa un acconto prima di concludere l’attività. L’acconto è un pagamento parziale. L’IVA (se dovuta) matura all’incasso, per la quota ricevuta.

Immediata: si emette alla data della prestazione. In elettronico, hai 12 giorni per trasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI). La data documento resta quella della prestazione.

Differita: si può emettere entro il 15 del mese successivo, quando ci sono più prestazioni verso lo stesso cliente, identificabili con idonea documentazione (es. incarico scritto, rapporti di attività, scambi PEC). La base è l’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972.

Esempi pratici

Incasso un acconto il 10 maggio: emetto fattura anticipata datata 10 maggio e la invio allo SDI entro 12 giorni.

Concludo una memoria difensiva il 20 giugno senza acconti: fattura immediata con data 20 giugno, invio entro 12 giorni.

Svolgo udienza, incontri e pareri nel mese di settembre per lo stesso cliente: posso fare una sola fattura differita entro il 15 ottobre, citando i riferimenti delle attività.

Contenuto della fattura dell’avvocato: voci obbligatorie e diciture

Una fattura di un avvocato ha elementi tipici. Eccoli, con linguaggio semplice.

Onorari: è il compenso per l’attività. Si calcola secondo accordo o parametri forensi (se serve come riferimento).

Contributo integrativo 4% Cassa Forense: è una maggiorazione obbligatoria prevista dal regolamento della Cassa Forense. Si applica a tutte le fatture. Se non la addebiti, la Cassa la richiede comunque a te.

Spese: distinguile bene. Le anticipazioni in nome e per conto del cliente (es. contributo unificato pagato a suo nome) sono escluse da IVA per l’articolo 15 del DPR 633/1972 e necessitano ricevute intestate al cliente. Le spese generali e di studio sono invece imponibili IVA.

Ritenuta d’acconto 20%: si applica quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, PA). La base è l’articolo 25 del DPR 600/1973. Non si applica sui forfettari che presentano la dichiarazione di esclusione, né sui privati consumatori.

IVA: in regime ordinario l’IVA è dovuta sull’imponibile e sul contributo integrativo. In forfettario l’IVA non si applica, e si inserisce la dicitura “Operazione in franchigia da IVA – Regime forfettario, art. 1, commi 54-89, L. 190/2014” e, nel tracciato XML, natura N2.2.

Marca da bollo: 2 euro per fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (articolo 13, Tariffa Allegato A, DPR 642/1972). Sulle e-fatture l’imposta di bollo si versa trimestralmente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Esigibilità e incassi

Per l’IVA normale, l’imposta matura al momento della prestazione o dell’acconto incassato (articolo 6 del DPR 633/1972). Puoi optare per l’IVA per cassa (articolo 32-bis del DL 83/2012) se rientri nei limiti fissati: l’IVA diventa esigibile all’incasso, ma devi indicarlo in fattura.

Per le imposte dirette, i professionisti applicano il principio di cassa. Significa che il reddito si tassa quando incassi, non quando emetti la fattura.

Fatturazione elettronica: come, quando, a chi

La fattura è elettronica in formato XML FatturaPA. Devi trasmetterla allo SDI. Solo dopo l’accettazione dello SDI la fattura esiste ai fini fiscali. Se lo SDI la scarta, risulta come non emessa e devi rinviarla corretta.

B2B e B2C: emetti e-fattura anche verso privati. Se il cliente non ha codice destinatario o PEC, usa il codice convenzionale e consegna una copia di cortesia. La copia non sostituisce la e-fattura.

PA: usa i codici ufficio identificati dall’ente. Il formato e i campi sono definiti dal DM 55/2013.

Clienti esteri: per cessioni di servizi a soggetti esteri puoi emettere fattura elettronica allo SDI con codice destinatario convenzionale. Regola IVA: per servizi “generici” B2B la territorialità segue il cliente (articolo 7-ter del DPR 633/1972). Quindi, spesso, “fuori campo IVA art. 7-ter”. Per B2C si applica la regola del prestatore in Italia, quindi IVA italiana, salvo eccezioni specifiche.

Proforma e preavvisi di parcella

La proforma (o preavviso di parcella) non è una fattura. È un documento informale per chiedere il pagamento. Quando incassi, emetti la fattura vera, con data dell’incasso per la parte di acconto, o con data prestazione per il saldo.

Sanzioni: cosa si rischia se non si emette la fattura

La mancata o tardiva emissione è sanzionata dal D.Lgs. 471/1997. Se l’operazione è imponibile IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro.

Se l’operazione non comporta IVA (esente, non imponibile o forfettario), la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con minimo 500 euro. Questi importi sono su Normattiva.

Oltre alle sanzioni fiscali, ci sono quelle disciplinari dell’Ordine. Il Codice Deontologico Forense impone correttezza nella gestione del denaro e della documentazione. Irregolarità gravi possono portare a richiami o sanzioni più pesanti.

Puoi usare il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni se regolarizzi spontaneamente prima dei controlli.

Regola decisionale rapida

Se hai incassato un acconto: emetti fattura anticipata con data incasso. Trasmetti allo SDI entro 12 giorni. Indica eventuale ritenuta, 4% Cassa e bollo se senza IVA oltre 77,47 euro.

Se hai concluso la prestazione e non hai incassato acconti: emetti fattura immediata con data della prestazione. Trasmetti allo SDI entro 12 giorni. Se sei in IVA ordinaria, l’imposta matura ora (salvo IVA per cassa).

Se nel mese hai svolto più attività per lo stesso cliente, con documenti che le identificano: puoi emettere una fattura differita cumulativa entro il 15 del mese successivo. Elenca le prestazioni nel dettaglio.

Se il cliente è sostituto d’imposta: applica la ritenuta d’acconto del 20% salvo che tu sia in forfettario con dichiarazione di esclusione. Il cliente tratterrà la ritenuta al pagamento e la verserà lui.

Se il cliente è estero e soggetto passivo: verifica la territorialità. In molti casi indichi “fuori campo IVA art. 7-ter” e non applichi ritenuta italiana. Conserva la prova dello status IVA del cliente.

Casi particolari che capitano spesso

Anticipazioni ex articolo 15 e spese rifatturate

Se paghi a nome e per conto del cliente, con documenti intestati al cliente, quelle somme sono escluse da IVA e non entrano nell’imponibile. Se rifatturi spese generali (es. viaggio, fotocopie), sono imponibili IVA.

PA e scissione dei pagamenti

La scissione dei pagamenti (split payment) non si applica ai compensi dei professionisti quando sono soggetti a ritenuta alla fonte. La base è l’articolo 17-ter del DPR 633/1972. Quindi, nella maggior parte dei casi, emetti fattura normale verso la PA con ritenuta.

Limiti al contante e antiriciclaggio

Rispettare il limite all’uso del contante è essenziale. Il riferimento è l’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007. Valuta anche gli obblighi di adeguata verifica nei casi previsti.

Conservazione digitale

Le fatture vanno conservate per 10 anni (articolo 2220 del Codice Civile). La conservazione è digitale a norma. Puoi usare i servizi dell’Agenzia delle Entrate o un conservatore qualificato.

Riferimenti normativi utili (testi consultabili)

DPR 633/1972, articoli 6, 7-ter, 17-ter, 21. D.Lgs. 127/2015 su fatturazione elettronica. DM 55/2013 per la PA. D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 su sanzioni e ravvedimento. DPR 600/1973, articolo 25, su ritenute. DPR 642/1972 su imposta di bollo. Regolamento Cassa Forense sul contributo integrativo. Codice Deontologico Forense. I testi sono disponibili sui portali istituzionali e su Normattiva.

Scenario Quando emettere Voci e diciture obbligatorie Tempistiche e rischi
Acconto su incarico (cliente impresa) Anticipata alla data incasso acconto; invio SDI entro 12 giorni Onorari/acconto, 4% Cassa, IVA se ordinario, ritenuta 20%, dicitura acconto Ritardo: sanzioni art. 471/1997; IVA matura sull’acconto
Prestazione conclusa senza acconti (cliente privato) Immediata alla data prestazione; invio SDI entro 12 giorni Onorari, 4% Cassa; no ritenuta; IVA se ordinario; bollo se senza IVA > 77,47 Mancata e-fattura: minimo 500 euro se senza IVA; conservazione 10 anni
Più prestazioni nello stesso mese (cliente unico) Differita entro il 15 del mese successivo Elenco dettagliato attività e documenti; 4% Cassa; IVA o forfettario Serve documentazione idonea; ritardo sanzionabile
Cliente estero soggetto passivo (UE o extra-UE) Immediata/differita secondo regole generali Di norma “fuori campo IVA art. 7-ter”; niente ritenuta italiana; 4% Cassa Verifica status IVA cliente; errori su territorialità generano sanzioni
Fattura verso PA Immediata o differita secondo regole; formato PA Codice ufficio PA; ritenuta 20% di regola; 4% Cassa; no split payment di norma Scarti SDI PA: la fattura non esiste; reinvio necessario
Regime forfettario Immediata/anticipata/differita come sopra Niente IVA; niente ritenuta con dichiarazione; 4% Cassa; bollo > 77,47 Sanzione 5-10% dei corrispettivi (min 500) se omessa
Spese anticipate ex art. 15 Insieme all’onorario o separate Escluse da IVA se documentate a nome del cliente Documenti intestati al cliente necessari
IVA per cassa (opzione) Emissione normale; IVA esigibile all’incasso Dicitura “IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012” Errore su dicitura o liquidazione: sanzioni IVA

FAQ

1) Posso usare la fattura proforma per evitare errori sulla ritenuta e sull’IVA?

Sì, la proforma è utile per condividere con il cliente il dettaglio di onorari, 4% Cassa, ritenuta d’acconto e IVA prima dell’emissione. Ricorda però che la proforma non ha valore fiscale. Non la registri e non la invii allo SDI. Quando ricevi il pagamento dell’acconto, emetti la fattura elettronica anticipata con data dell’incasso. Quando completi la prestazione, emetti la fattura del saldo. Se il cliente è un sostituto, applica la ritenuta solo in fattura, non in proforma. La proforma serve a evitare contestazioni prima del documento fiscale definitivo.

2) Come applico il contributo integrativo del 4% e in quali casi potrei non addebitarlo?

Il 4% della Cassa Forense è una maggiorazione obbligatoria per regolamento della Cassa. Devi versarlo alla Cassa a prescindere dall’addebito al cliente. Nella pratica lo addebiti in fattura su tutte le prestazioni. Entra nella base imponibile IVA se sei in regime ordinario. Se decidi di non addebitarlo per ragioni commerciali, resta comunque dovuto da te alla Cassa e riduce il tuo margine. Per evitare equivoci, inserisci sempre una riga dedicata in fattura: “Contributo integrativo 4% – Regolamento Cassa Forense”.

3) Qual è la differenza tra spese escluse ex articolo 15 e spese rifatturate, e come le tratto in fattura?

Le spese ex articolo 15 del DPR 633/1972 sono somme pagate in nome e per conto del cliente. Esempio: contributo unificato pagato con F23 intestato al cliente. Queste somme sono escluse da IVA e vanno indicate separatamente in fattura con la dicitura “anticipazione ex art. 15”. Devi avere i documenti intestati al cliente. Le spese rifatturate sono invece costi sostenuti in autonomia (es. taxi, pasti, stampe). Non sono anticipazioni ex art. 15, quindi seguono l’aliquota IVA della tua prestazione e concorrono alla ritenuta, se dovuta. Includile come “spese generali” imponibili.

4) Posso fare fattura differita per servizi? Quali documenti servono per essere “idonei”?

Sì, la fattura differita è ammessa anche per servizi, non solo per beni, se puoi identificare con precisione le prestazioni rese nel mese. L’articolo 21 del DPR 633/1972 lo consente. Servono documenti idonei: l’incarico scritto, i report di attività, i verbali di udienza, la corrispondenza PEC, i timesheet interni firmati dal cliente. Nella fattura differita, elenca le prestazioni con date e riferimenti. La scadenza è il 15 del mese successivo. Attenzione: se hai incassato acconti durante il mese, per quelli dovevi già emettere fattura anticipata alla data dell’incasso.

5) Ho sbagliato una e-fattura (importo, codice destinatario, natura IVA). Come correggo senza sanzioni?

Se lo SDI ha scartato la fattura, la fattura non esiste: correggi e rinvia entro 5 giorni per mantenere la stessa numerazione. Se invece lo SDI l’ha accettata ma l’importo o l’IVA sono errati, emetti una nota di credito elettronica con tipo documento corretto e, se serve, una nuova fattura corretta. Se l’errore riguarda solo dati formali (es. codice destinatario) ma il cliente ha ricevuto la copia di cortesia, conviene emettere una nota di variazione e riemettere per allineare i registri. Per ridurre le sanzioni in caso di tardiva regolarizzazione, usa il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) versando la sanzione minima ridotta e gli eventuali interessi. Conserva sempre le prove delle correzioni e delle comunicazioni al cliente.

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