Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le Partite IVA. Unica eccezione: prestazioni sanitarie verso persone fisiche, da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, senza transito nello SdI.
- Base normativa: D.Lgs. 127/2015, Legge 205/2017 art. 1 commi 909-916, D.L. 36/2022 art. 18 (conv. L. 79/2022), D.M. 55/2013, D.L. 119/2018 art. 10-bis e successive proroghe.
- Tempi: 12 giorni per l’emissione immediata; 15 del mese successivo per la differita; conservazione 10 anni; bollo elettronico trimestrale.
- Regole tecniche: SdI, Codice Destinatario/PEC, tipi documento TD, natura IVA; forfettari senza IVA (N2.2) e senza ritenuta ex L. 190/2014.
Obbligo di fattura elettronica: quadro normativo 2024-2026
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica tra privati è obbligatoria. Lo stabilisce la Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916, attuata sul D.Lgs. 127/2015. Il canale da usare è lo SdI, Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo ha coinvolto molti contribuenti agevolati, sopra 25.000 euro di ricavi. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è totale. Lo prevede l’art. 18 del D.L. 36/2022, convertito in L. 79/2022. Coinvolge forfettari, minimi, associazioni in 398/1991, agricoli esonerati e professionisti.
Restano fuori solo le fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, se i dati vanno al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto di transito nello SdI è fissato dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018, confermato con successive proroghe e provvedimenti privacy.
Chi deve emettere e chi è escluso
Devono emettere e trasmettere e-fattura tutti i titolari di Partita IVA stabiliti o residenti in Italia. L’obbligo vale per B2B, B2C e verso la PA. Per la PA si applica il formato FatturaPA secondo il D.M. 55/2013.
Esclusione mirata: prestazioni sanitarie verso persone fisiche quando il soggetto invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria. In quel caso non si usa lo SdI per la singola prestazione. Il professionista emette documento analogico o digitale extra-SdI e trasmette al STS.
Se il medico o lo psicologo fattura a un’azienda o a un altro professionista, può e deve usare la fattura elettronica. Il divieto riguarda solo le prestazioni verso privati con flusso STS.
Come si emette correttamente una fattura elettronica
Dati obbligatori e codici più usati
Una fattura elettronica valida contiene: data, numero, dati di cedente e cessionario, descrizione, quantità, corrispettivi, aliquote o natura IVA, eventuali contributi previdenziali, bollo, termini di pagamento.
Campi chiave per lo SdI: Codice Destinatario a 7 caratteri oppure PEC del cliente. Per un consumatore senza PEC o codice, si usa “0000000” e si consegna una copia leggibile.
Tipi documento frequenti: TD01 per fattura immediata; TD24 per differita; TD02 per acconto; TD04 per nota di credito. Natura IVA comune per forfettari: N2.2 (operazioni non soggette). Inserisci l’annotazione ritenuta non applicata ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014.
Tempistiche: data di effettuazione e invio
Per fattura immediata, trasmetti allo SdI entro 12 giorni dalla data operazione. La data documento coincide con la data di effettuazione IVA. Base: art. 21 DPR 633/1972.
Per fattura differita, allega DDT o documento equipollente e invia entro il 15 del mese successivo alle consegne del mese. La data è quella di fine mese o antecedente, purché coerente con i DDT.
Per la PA valgono anche le regole del D.M. 55/2013. Verifica il codice univoco ufficio e gli eventuali CIG/CUP quando richiesti dal capitolato.
Sanità: cosa cambia per medici, psicologi e altre professioni sanitarie
Se la prestazione è resa a una persona fisica e rientra tra i dati da inviare al STS, non usare lo SdI. Emetti documento non elettronico in formato libero e trasmetti al STS nei termini previsti.
Se fatturi a un’azienda o a un professionista, emetti e invia fattura elettronica via SdI. Questo vale anche per consulenze non sanitarie o per prestazioni fuori STS.
La base è l’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e gli atti attuativi; consulta Normattiva e i provvedimenti del Garante privacy per gli aggiornamenti annuali.
Regime forfettario, minimi e altri regimi agevolati
Indicazioni pratiche in XML
Nel regime forfettario non addebiti IVA. Usa natura N2.2. Inserisci in corpo fattura la dicitura di legge che spiega l’esclusione IVA e l’esclusione da ritenuta d’acconto (art. 1, comma 67, L. 190/2014).
Se l’importo supera 77,47 euro, attiva il bollo virtuale da 2 euro. Compila il campo bollo nel file. Il versamento è trimestrale. Vedi oltre per scadenze e sanzioni.
Se appartieni al regime di vantaggio o alla 398/1991, segui le stesse logiche: no IVA in rivalsa, natura corretta, tempi standard di invio.
Regola decisionale rapida
Decidi in 60 secondi cosa emettere, come e quando
- Operazione nazionale B2B o verso PA? Sì: emetti fattura elettronica e invia via SdI. No: vai al punto successivo.
- Operazione B2C verso consumatore? Sì: emetti e-fattura con Codice Destinatario “0000000” o PEC. Consegnagli copia leggibile. In alternativa, se vendita al dettaglio, puoi emettere documento commerciale salvo richiesta di fattura.
- Prestazione sanitaria verso persona fisica con invio a STS? Sì: non usare lo SdI. Emetti documento extra-SdI e trasmetti al STS. Se fatturi a impresa/professionista, usa e-fattura.
- Regime forfettario o assimilato? Sì: non addebiti IVA. Usa natura N2.2. Nessuna ritenuta d’acconto. Valuta bollo da 2 euro se > 77,47 euro.
- Hai DDT e vuoi fattura differita? Sì: usa TD24 entro il 15 del mese successivo. Altrimenti, fattura immediata entro 12 giorni.
- Operazione estera: vendita a non residente? Emissione e invio e-fattura via SdI entro 12 giorni. Acquisto da estero? Trasmetti TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione.
Per tutti: conserva a norma per 10 anni. Applica bollo virtuale quando serve. Se lo SdI scarta, correggi e rinvia entro 5 giorni per mantenere la data originale.
Conservazione, bollo e sanzioni
Conservazione a norma
Conserva le fatture per 10 anni. Lo impongono l’art. 2220 c.c. e l’art. 57 DPR 633/1972. La conservazione deve garantire integrità, autenticità e leggibilità.
Usa un sistema conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e alle Linee guida AgID. Conserva anche le ricevute SdI: consegna, scarto, mancata consegna. Sono la prova dell’invio.
Predisponi un pacchetto di archiviazione periodico. Nomina il responsabile della conservazione. Tieni manuale e versamenti disponibili in caso di controllo.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Si applica 2 euro per fatture senza IVA sopra 77,47 euro. L’imposta è virtuale. Indicala nel file e addebitala in fattura come voce separata.
Versamento trimestrale con modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Scadenze: ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Se l’importo dei primi trimestri è ridotto, puoi cumulare secondo le regole vigenti del MEF.
Sanzioni per omesso o insufficiente bollo: si applicano le regole del DPR 642/1972, con possibilità di ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997. Meglio controllare ogni trimestre l’elenco delle fatture soggette a bollo.
Sanzioni per tardiva o mancata fatturazione
La mancata o tardiva emissione comporta la sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Riferimento: art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se l’operazione non incide sull’IVA, si applicano sanzioni fisse proporzionali.
Per errori formali senza impatto sul tributo, la sanzione è minore o nulla. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Se lo SdI scarta la fattura, non risulta emessa. Devi correggere e rinviare. Se rinvii entro 5 giorni, preservi gli effetti della data originaria.
Operazioni con l’estero e casi particolari
Acquisti dall’estero: integrazione e autofattura
Per servizi da soggetti non residenti usa TD17. Per acquisti intracomunitari di beni usa TD18. Per acquisti di beni da soggetti extra-UE usa TD19. Trasmetti via SdI entro il 15 del mese successivo alla ricezione o effettuazione.
Questi documenti comunicano i dati che prima passavano nell’esterometro. La base è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Registra correttamente sia l’integrazione IVA sia la detrazione, se spettante. Usa i registri con le tempistiche ordinarie.
Cessioni a estero, San Marino e Pubblica Amministrazione
Per vendite a soggetti esteri puoi emettere e-fattura via SdI, indicando Codice Destinatario “XXXXXXX” se il cliente non ha canali italiani. Rispetta i requisiti di non imponibilità o fuori campo, secondo il caso.
Con San Marino si usa lo scambio elettronico istituzionale secondo il D.M. 21 giugno 2021. Verifica se l’operazione è con o senza addebito IVA in base alle prove di uscita.
Per la PA usa FatturaPA, codice univoco ufficio e, se richiesti, CIG e CUP. Il D.M. 55/2013 disciplina formato e flussi.
| Scenario | Soggetti e regimi | Documento e codici | Termine invio SdI | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Prestazione B2B nazionale | Tutte le Partite IVA, inclusi forfettari | TD01; Natura IVA standard o N2.2 per forfettari; Codice Destinatario/PEC | Entro 12 giorni dalla data operazione | L. 205/2017; D.Lgs. 127/2015; art. 21 DPR 633/1972 |
| Vendita B2C nazionale | Impresa/professionista verso consumatore | TD01 con “0000000” se manca il codice; consegna copia leggibile; in alternativa documento commerciale | Entro 12 giorni (fattura) oppure immediato per documento commerciale | D.Lgs. 127/2015 art. 2; Provv. AE tecnici |
| Prestazione sanitaria verso persona fisica | Medici, psicologi, strutture sanitarie soggette a STS | Documento extra-SdI; invio dati al STS; e-fattura solo se B2B | Nei termini STS; non si invia allo SdI | D.L. 119/2018 art. 10-bis; provvedimenti Garante privacy |
| Fattura differita con DDT | Imprese con consegne nel mese | TD24; riferimenti DDT | Entro il 15 del mese successivo | Art. 21, comma 4, DPR 633/1972 |
| Cessione a cliente estero | Tutti i regimi | TD01; natura non imponibile/fuori campo; “XXXXXXX” se cliente senza canale italiano | Entro 12 giorni | D.Lgs. 127/2015; norme IVA su non imponibilità |
| Acquisto servizi da estero | Tutti i regimi con obbligo integrazione | TD17 (autofattura/integrazione) | Entro il 15 del mese successivo alla ricezione | Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 |
| Acquisto beni intra-UE | Tutti i regimi | TD18 (integrazione) | Entro il 15 del mese successivo | Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 |
| Acquisto beni extra-UE | Tutti i regimi | TD19 (autofattura doganale integrativa se necessario) | Entro il 15 del mese successivo | Provv. AE attuativi; norme doganali |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: come compilo la fattura elettronica e quali tempi devo rispettare?
Compila come una normale e-fattura, ma senza IVA in rivalsa. Imposta la natura IVA N2.2. Inserisci in corpo documento la dicitura che richiama l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e il comma 67 per l’esclusione dalla ritenuta. Se l’importo supera 77,47 euro, attiva il bollo virtuale da 2 euro e addebitane il costo al cliente. Per i contributi previdenziali di cassa professionale, verifica le regole della tua Cassa. In molti casi puoi applicare il contributo integrativo anche in forfettario, ma non costituisce IVA. Tempi: entro 12 giorni dalla data di effettuazione per la fattura immediata. Se emetti differita con DDT, entro il 15 del mese successivo. Conserva il file XML e le ricevute SdI per 10 anni. In caso di scarto, correggi e rinvia entro 5 giorni per conservare gli effetti della data originaria.
2) Il mio cliente è un consumatore senza PEC o codice destinatario: come gestisco la fattura?
Compila la fattura elettronica come sempre. Nel campo Codice Destinatario inserisci “0000000”. Invia allo SdI. Il sistema deposita il file nel cassetto fiscale del cliente. Consegna comunque una copia leggibile al cliente (PDF o stampa), perché non tutti consultano il cassetto. Se sei un negozio al dettaglio, puoi emettere documento commerciale dal registratore telematico al posto della fattura, salvo richiesta del cliente. Se il cliente chiede la fattura, emettila in elettronico nei tempi di legge. Ricorda che il documento commerciale non sostituisce la fattura ai fini di detrazioni professionali del cliente. Per chiarezza, annota sempre le modalità di pagamento e l’eventuale bollo.
3) Sono un medico/psicologo: quando posso o non posso usare la fattura elettronica?
Se la prestazione è resa a una persona fisica e i dati vanno al Sistema Tessera Sanitaria, non devi inviare la fattura tramite SdI. Emissione e conservazione restano obbligatorie, ma usi un documento extra-SdI e invii i dati al STS. Questa regola discende dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e dalle misure del Garante privacy. Se invece fatturi a un’impresa o a un professionista, puoi e devi usare la fattura elettronica nello SdI. Per prestazioni che non rientrano nell’invio STS, valuta caso per caso: se non devi trasmettere al STS, puoi usare la e-fattura. Conserva sempre in modo ordinato sia le fatture sia le ricevute di trasmissione STS, perché possono essere richieste in verifica fiscale o privacy.
4) Ho inviato la fattura in ritardo o lo SdI l’ha scartata: cosa rischio e come rimediare?
Se invii oltre i 12 giorni (o oltre il 15 del mese successivo per la differita), rischi le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con criteri ridotti se l’errore non incide sull’imposta. Se lo SdI scarta la fattura, giuridicamente non è stata emessa. Devi correggere l’errore indicato nella ricevuta di scarto e rinviare. Se rinvii entro 5 giorni, mantieni gli effetti della data originaria. Altrimenti, la data di emissione diventa quella del nuovo invio e può scattare la sanzione per ritardo. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), versando spontaneamente imposta e sanzione ridotta, più interessi legali. Per errori su dati non fiscali (ad esempio CAP errato) che non incidono sull’imposta, spesso basta una nota di variazione o un documento di rettifica concordato con il cliente.
5) Come funziona la conservazione a norma delle fatture elettroniche e quali documenti devo tenere?
La conservazione dura 10 anni. Devi garantire integrità, autenticità e leggibilità del documento nel tempo. Il riferimento è il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le Linee guida AgID. Conserva il file XML originale come emesso o ricevuto, perché è l’unico documento fiscalmente rilevante. Conserva anche tutte le ricevute dello SdI: consegna, scarto, mancata consegna. Servono a dimostrare tempi e corretto invio. Organizza i pacchetti di conservazione per periodi omogenei (ad esempio trimestri o anni). Mantieni un manuale di conservazione e individua un responsabile. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere i file XML e le relative ricevute. Non basta il PDF stampato. Verifica periodicamente l’allineamento tra registri IVA, cassetto fiscale e archivio di conservazione per evitare discrepanze.
Fonti di riferimento: Normattiva per testi ufficiali (D.Lgs. 127/2015; DPR 633/1972; D.L. 36/2022; D.L. 119/2018; DPR 642/1972; D.Lgs. 471/1997; D.Lgs. 472/1997), Ministero dell’Economia e delle Finanze per il D.M. 55/2013 e disciplina del bollo, Agenzia delle Entrate per provvedimenti tecnici sullo SdI e sui documenti tipo TD.
