Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Intrastat si presenta solo online, entro il 25 del mese successivo, mensile oltre 50.000 euro e trimestrale sotto 50.000, con soglie distinte per beni e servizi e calcolo su trimestre mobile.
- Soglia 50.000 euro separata per beni e per servizi, calcolata sul periodo corrente e sui quattro trimestri precedenti.
- Trasmissione solo telematica tramite Intr@web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o tramite intermediario abilitato Entratel.
- Scadenza fissa: giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale). Sanzioni in caso di ritardo ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997.
Che cos’è l’Intrastat e a cosa serve nel 2026
Gli elenchi Intrastat riepilogano cessioni e acquisti intracomunitari di beni, e servizi resi e ricevuti tra soggetti IVA stabiliti in Stati membri UE. Servono a fini fiscali e statistici.
La base normativa italiana è l’art. 50 del D.L. 331/1993, con rinvii al DPR 633/1972 per le regole territoriali IVA. Le specifiche tecniche e i modelli sono fissati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblica istruzioni e determinazioni periodiche.
In ambito UE, il quadro statistico è aggiornato dal Regolamento (UE) 2019/2152 sulla statistica europea d’impresa. Le semplificazioni e le soglie statistiche nazionali sono comunicate annualmente da ADM e Istat.
In pratica, Intrastat è la “fotografia” delle operazioni B2B UE. Affianca la fatturazione e l’applicazione dell’IVA con inversione contabile o non imponibilità, secondo le regole del DPR 633/1972.
Chi deve presentare Intrastat
Devono presentare Intrastat tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano operazioni intracomunitarie. Parliamo di ditte individuali, professionisti, società di persone e società di capitali.
Contano le operazioni attive e passive. Quindi sia cessioni/servizi resi, sia acquisti/servizi ricevuti, se rientrano nelle regole territoriali B2B UE.
Regimi fiscali: ordinario e forfettario
Regime ordinario: obbligo Intrastat pieno, secondo tipologia di operazione e soglie. Serve anche l’iscrizione al VIES per operazioni B2B UE.
Regime forfettario: è comunque soggetto passivo IVA. Quindi presenta Intrastat per i servizi B2B resi e ricevuti. Per beni, si applicano le regole generali se effettua cessioni o acquisti intracomunitari in qualità di soggetto IVA. L’iscrizione al VIES è necessaria per operare B2B in UE.
Attenzione al falso mito della “soglia 10.000 euro” per forfettari: è una soglia che nel diritto IVA UE riguarda specifici casi di non soggetti passivi e vendite a distanza B2C. Non è la regola base per i forfettari, che restano soggetti passivi.
Requisito VIES
Per operare B2B in UE serve l’iscrizione al VIES. La richiedi all’Agenzia delle Entrate. Senza VIES, non puoi qualificare l’operazione come intracomunitaria. Rischi contestazioni su fattura e IVA.
Verifica sempre che anche la controparte UE sia registrata al VIES. Senza una controparte valida, la cessione intracomunitaria non è tale.
Quali operazioni entrano e quali no
Entrano in Intrastat se:
– Fornitore e cliente sono entrambi soggetti IVA in Paesi UE distinti. – C’è corrispettivo. – Per beni: i beni viaggiano da uno Stato UE a un altro. – Per servizi: prestazione tra soggetti stabiliti in Stati UE diversi, con regola del committente B2B.
Non rientrano: operazioni immobiliari, trasporto di persone, noleggio a breve termine mezzi, ristorazione e catering, e le prestazioni “speciali” escluse dagli elenchi ai sensi degli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972. Sono escluse anche operazioni verso privati e quelle extra-UE.
La distinzione nasce dalle regole di territorialità IVA del DPR 633/1972 e dalle istruzioni Intrastat ADM. Controlla sempre la classificazione del servizio.
Periodicità, soglie e scadenze
La periodicità è mensile o trimestrale, separata per beni e per servizi. Il passaggio al mensile scatta se superi 50.000 euro nel periodo di riferimento o in uno dei quattro trimestri precedenti, per quella specifica categoria.
Esempio: superi 50.000 euro di servizi resi nel secondo trimestre. Dal trimestre successivo trasmetti mensile gli elenchi dei servizi resi. Le soglie dei beni non si sommano a quelle dei servizi.
Scadenza unica: giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il 25 cade in giorno festivo, vale il primo giorno lavorativo successivo.
Le autorità (ADM/Istat) possono prevedere soglie aggiuntive per i dati puramente statistici su beni. Verifica ogni anno la determinazione ADM e le istruzioni aggiornate pubblicate su Normattiva e sui siti istituzionali.
Come si invia: canali e accessi
L’invio è solo telematico. Non esiste più il cartaceo. Hai tre strade operative.
– Intr@web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: compili, validi e invii. – Servizi telematici con intermediario abilitato Entratel. – Software gestionali che producono file conformi, poi inviati via Intr@web o tramite intermediario.
Per accedere ai servizi online usi SPID, CIE o CNS. Le vecchie credenziali dell’Agenzia delle Entrate non sono più rilasciate al pubblico. Restano eccezioni limitate previste dall’Agenzia.
Consiglio operativo: testa sempre i file con il modulo di controllo ADM. Riduci gli scarti tecnici e le rettifiche successive.
Compilazione dei modelli: cosa serve
I modelli principali sono: INTRA-1 bis (cessioni di beni), INTRA-1 quater (servizi resi), INTRA-2 bis (acquisti di beni), INTRA-2 quater (servizi ricevuti).
Dati chiave: identificativi delle parti, partita IVA della controparte UE, paese, periodo, imponibile per valuta nazionale, natura della transazione, modalità di trasporto per beni, codici statistici richiesti.
Per i servizi usa la classificazione delle prestazioni secondo le istruzioni ADM. Per i beni verifica i codici statistici e, quando richiesti, gli incoterms e il peso lordo/valore statistico.
Errori tipici: controparte non valida al VIES, importi fuori competenza, paese errato, mancata indicazione della natura transazione. Imposta un check-list prima dell’invio.
Sanzioni e rimedi
Le sanzioni per omessa, incompleta o tardiva presentazione sono nell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. L’importo si applica per singolo elenco e può crescere in caso di reiterazione.
Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre la sanzione se regolarizzi spontaneamente. Conta il tempo trascorso e la correzione dell’errore.
In caso di scarto tecnico, non ignorare la ricevuta. Correggi e rinvia subito. La presentazione si considera valida solo con esito di accettazione.
Regola decisionale rapida
Decidi se, quando e cosa presentare
1) Sei un soggetto IVA stabilito in Italia? Se no, Intrastat non si applica qui. Se sì, vai al punto 2.
2) L’operazione è B2B con controparte UE registrata al VIES? Se no, non è Intrastat. Se sì, vai al punto 3.
3) È bene che viaggia tra due Stati UE? Usa INTRA beni (1-bis per vendite, 2-bis per acquisti). È un servizio B2B con regola del committente? Usa INTRA servizi (1-quater per resi, 2-quater per ricevuti).
4) Calcola la periodicità separata per beni e per servizi. Se superi 50.000 euro nel periodo o in uno dei quattro trimestri precedenti, passi al mensile. Altrimenti resti trimestrale.
5) Invia entro il 25 del mese successivo. Usa Intr@web o un intermediario Entratel. Conserva ricevute e documentazione a supporto.
Operazioni borderline: chiarimenti utili
Servizi esclusi: molte prestazioni legate a immobili, trasporto persone, ristorazione e altri casi degli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 non si indicano. Verifica sempre la territorialità.
Operazioni con soggetti “misti”: se la controparte non ha una partita IVA valida al VIES, non trattare l’operazione come B2B UE. Applica le regole domestiche o extra-UE secondo il caso.
Statistiche beni: in alcuni casi ADM/Istat richiedono dati aggiuntivi anche quando la parte fiscale è semplificata. Consulta le istruzioni aggiornate ADM.
Riferimenti normativi e istituzionali
Per i riferimenti normativi, consulta: D.L. 331/1993 art. 50 su Normattiva per gli elenchi riepilogativi; DPR 633/1972 per regole IVA e territorialità; Regolamento (UE) 2019/2152 per gli aspetti statistici; determinazioni e istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; documentazione dell’Agenzia delle Entrate per VIES e abilitazioni.
| Scenario | Soggetto e VIES | Periodicità e soglie | Termine e note operative |
|---|---|---|---|
| Cessioni di beni B2B UE (vendite) | Soggetto IVA italiano iscritto VIES; controparte UE con partita IVA valida | Trimestrale se non superi 50.000 euro; mensile se superi 50.000 euro in periodo o 4 trimestri precedenti | Invio entro il 25 del mese successivo; modello INTRA-1 bis; verifica movimentazione fisica UE-UE |
| Acquisti di beni B2B UE (arrivi) | Soggetto IVA italiano; fornitore UE con partita IVA valida; VIES consigliato per gestione corretta | Trimestrale/mensile secondo soglia 50.000 euro; possibili richieste statistiche ADM/Istat | Invio entro il 25; modello INTRA-2 bis; integra fattura e registra IVA secondo inversione contabile |
| Servizi resi B2B a clienti UE | Soggetto IVA italiano, iscritto VIES; cliente UE soggetto passivo | Trimestrale se sotto 50.000 euro; mensile se superi 50.000 euro per i servizi resi | Invio entro il 25; modello INTRA-1 quater; fattura non imponibile art. 7-ter DPR 633/1972, indicazioni obbligatorie |
| Servizi ricevuti B2B da fornitori UE | Soggetto IVA italiano; fornitore UE soggetto passivo | Trimestrale/mensile secondo soglia 50.000 euro per i servizi ricevuti | Invio entro il 25; modello INTRA-2 quater; autofattura o integrazione con reverse charge |
| Forfettario: operazioni B2B UE | Soggetto passivo in regime forfettario; VIES obbligatorio per B2B UE | Stesse soglie e periodicità dei regimi ordinari; separa beni e servizi | Servizi: sempre Intrastat se B2B UE. Beni: Intrastat se effettua cessioni/arrivi intracomunitari come soggetto IVA |
FAQ
1) Sono nel regime forfettario: devo presentare Intrastat? In quali casi concreti?
Sì, se svolgi operazioni B2B con controparti UE. Come soggetto passivo IVA, nel forfettario presenti Intrastat per i servizi resi e ricevuti a/da soggetti UE. Per i beni, se effettui cessioni o acquisti intracomunitari in qualità di soggetto IVA, si applicano i modelli beni. Devi anche essere iscritto al VIES per qualificare le operazioni come intracomunitarie. Non applicare la regola dei 10.000 euro tipica dei privati o di casi particolari UE: non è la regola base per i forfettari. Ricorda che per i servizi ricevuti applichi il reverse charge in Italia e lo riepiloghi in INTRA-2 quater; per i servizi resi, emetti fattura non imponibile con indicazione della norma e riepiloghi in INTRA-1 quater. Per i beni, verifica sempre la movimentazione fisica tra Stati UE e la corretta iscrizione al VIES delle parti.
2) Ho superato 50.000 euro in un solo trimestre. Da quando passo al mensile e per quanto tempo?
Il superamento della soglia di 50.000 euro in un trimestre fa scattare la periodicità mensile a partire dal periodo successivo, e solo per la categoria interessata (beni o servizi). La regola considera il periodo corrente e i quattro trimestri precedenti. Se rientri sotto soglia, puoi tornare al trimestrale dopo avere verificato che non superi la soglia in nessuno dei quattro trimestri precedenti. Fai un controllo trimestrale di monitoraggio. Documenta il calcolo con un prospetto interno. In caso di dubbio, mantieni il mensile: è più prudente e ti evita sanzioni.
3) Intrastat e inversione contabile: come si coordinano integrazione/autofattura e gli elenchi?
Sono due adempimenti diversi e complementari. Quando ricevi un servizio da un fornitore UE, applichi il reverse charge: integri la fattura con l’IVA o emetti autofattura, registri l’imposta a debito e a credito secondo le tue detrazioni. A parte, riepiloghi l’operazione nell’INTRA-2 quater entro il 25 del mese successivo al periodo. Per gli acquisti di beni UE, integri la fattura del fornitore con l’IVA italiana e contabilizzi l’operazione. Poi compili l’INTRA-2 bis secondo le istruzioni ADM, con i dati richiesti, anche statistici se dovuti. Le informazioni in Intrastat devono combaciare con quanto registrato in contabilità e con le liquidazioni IVA. Conserva fatture, prove di trasporto e ricevute di invio.
4) Ho inviato Intrastat con errori (partita IVA cliente errata, importo sbagliato). Che cosa faccio e quali sanzioni rischio?
Se ti accorgi dell’errore, invia una rettifica tempestiva. Usa la funzione di variazione o annullamento prevista da Intr@web/ADM per correggere i dati. Se l’errore è materiale ma non sostanziale e correggi entro breve, limiti il rischio sanzionatorio. L’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni per omissione, tardività o inesattezza. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre l’importo se ti regolarizzi spontaneamente prima dei controlli. In caso di scarto tecnico, la presentazione non è valida: correggi e rinvia entro il termine o al più presto, applicando se necessario il ravvedimento. Documenta sempre gli errori e le correzioni in un dossier interno.
5) Non sono iscritto al VIES ma ho fatto una cessione a un cliente UE con partita IVA: cosa succede?
Se non sei iscritto al VIES, la tua cessione non può qualificarsi come “cessione intracomunitaria non imponibile”. Rischi che l’operazione venga trattata come cessione interna imponibile con IVA italiana e che vengano contestati Intrastat e trattamento IVA. La controparte UE potrebbe avere problemi nel trattare l’acquisto come intra UE. La soluzione è preventiva: richiedi l’iscrizione al VIES all’Agenzia delle Entrate prima di emettere fattura UE B2B. Se l’operazione è già avvenuta, confrontati con il tuo consulente per rettificare la fattura e regolarizzare IVA e Intrastat secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. Verifica sempre anche la validità VIES del cliente prima di fatturare.
