Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il REA è l’archivio delle Camere di Commercio che raccoglie dati economici e amministrativi. È obbligatorio per unità locali, enti non societari con attività economica secondaria e imprese estere con sedi in Italia.
- Il REA non sostituisce il Registro Imprese: lo integra con notizie economiche, statistiche e amministrative per sedi e unità locali.
- Le denunce REA (aperture, variazioni, chiusure) si presentano via ComUnica entro 30 giorni dall’evento.
- Il numero REA è provinciale e distinto per ogni sede o unità locale attiva in Italia.
Cos’è il REA e come si distingue dal Registro delle Imprese
Il REA, repertorio economico amministrativo, è un archivio pubblico gestito dalle Camere di Commercio. Raccoglie notizie economiche, statistiche e amministrative sulle imprese e su altri soggetti che svolgono attività economiche.
Il Registro delle Imprese, invece, è l’albo legale di nascita e vita dell’impresa. Qui trovi iscrizione, atti, statuti, amministratori, trasferimenti di sede, fusioni e scioglimenti. È la “carta d’identità” giuridica dell’impresa.
Il REA non sostituisce il Registro delle Imprese. Lo completa. Nel REA confluiscono le notizie operative come l’apertura di una unità locale, l’avvio stagionale, l’inizio o la sospensione temporanea di un’attività accessoria.
Basi normative essenziali
Le regole principali stanno in: Codice Civile (articoli 2188-2196 sul Registro delle Imprese), Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordino delle Camere di Commercio), D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (regolamento del Registro Imprese e del REA). Per la procedura telematica ComUnica la base è l’articolo 9 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella Legge 2 aprile 2007 n. 40, con regole tecniche nel D.P.C.M. 6 maggio 2009. Per il domicilio digitale vale il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120.
Puoi verificare i testi aggiornati sul portale Normattiva e consultare indicazioni operative sui siti istituzionali delle Camere di Commercio e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Chi deve iscriversi al REA e quando scatta l’obbligo
L’iscrizione o la denuncia al REA è obbligatoria nei seguenti casi:
- Imprese già iscritte al Registro Imprese: per l’apertura, variazione e chiusura di unità locali. Un’unità locale è un insediamento operativo diverso dalla sede legale (negozio, laboratorio, magazzino aperto al pubblico, stabilimento).
- Soggetti collettivi non societari (associazioni, fondazioni, comitati, altri enti): quando svolgono un’attività economica in modo non principale (ad esempio un’attività commerciale secondaria per autofinanziamento). La denuncia si fa al solo REA.
- Imprese con residenza o sede estera: quando aprono una o più unità locali in Italia. Per unità locali senza stabile organizzazione spesso basta il REA; per una stabile organizzazione occorre anche l’iscrizione alla sezione del Registro Imprese competente.
Ogni sede o unità locale attiva riceve un proprio numero REA assegnato dalla Camera di Commercio della provincia dove si trova la struttura. La sede legale ha il suo numero REA. Ogni unità locale avrà un numero REA diverso.
Esempi pratici
- Un negozio di abbigliamento apre un punto vendita in un’altra provincia: deve presentare una pratica REA per l’unità locale nella nuova provincia. Otterrà un nuovo numero REA provinciale.
- Una fondazione culturale vende merchandising al bookshop del museo: svolge un’attività commerciale secondaria. Deve iscrivere l’attività al REA.
- Una società tedesca apre un ufficio di rappresentanza a Milano senza vendite dirette: l’ufficio di rappresentanza, privo di attività commerciale, si registra al REA. Se l’ufficio diventa stabile organizzazione con vendite, si apre la posizione al Registro Imprese.
Come si ottiene il numero REA: moduli, tempi, Camera competente
La pratica passa da ComUnica. È la comunicazione unica per l’avvio, variazione o cessazione dell’attività. Con un invio gestisci partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, denuncia REA, posizioni INPS e INAIL quando richieste dalla legge.
La Camera di Commercio competente è quella della provincia dove si trova la sede o l’unità locale. Se apri due negozi in due province diverse, invii due pratiche e ricevi due numeri REA distinti.
Modulistica tipica REA in ComUnica
- Ditto individuale: modello I1 per l’iscrizione, I2 per le variazioni; modello UL per le unità locali.
- Società: modello S1 per l’iscrizione, S2 per variazioni; modello UL per le unità locali; L2 per fasi di liquidazione.
- Soggetti non iscritti al Registro Imprese ma tenuti al REA: modello R per iscrizione, variazioni e cessazioni.
Le Camere di Commercio pubblicano guide aggiornate sulla compilazione dei modelli. Le specifiche tecniche sono allineate al D.P.R. 581/1995 e agli standard ComUnica.
Tempistiche, costi e sanzioni
Tempistiche: entro 30 giorni dall’evento (apertura, modifica, chiusura) devi presentare la denuncia al REA. La regola discende dal Codice Civile e dal D.P.R. 581/1995.
Costi: paghi diritti di segreteria e imposta di bollo secondo il tariffario della Camera di Commercio competente. Gli importi variano per provincia e tipo di adempimento. In molti casi le unità locali prevedono solo diritti di segreteria.
Sanzioni: per omessa o tardiva comunicazione si applica l’articolo 2630 del Codice Civile. La sanzione amministrativa va, in via generale, da 103 a 1.032 euro. Se adempi entro 30 giorni dal termine, la sanzione si riduce a un terzo. La Camera di Commercio irroga le sanzioni secondo i criteri previsti dalla legge.
Consultazione: dove trovi numero REA e quali dati sono pubblici
Il Registro delle Imprese è pubblico. Le Camere di Commercio mettono a disposizione la consultazione online con SPID o CIE. Puoi vedere i dati essenziali della tua impresa e delle altre imprese.
Di solito sono visibili gratuitamente: denominazione, codice fiscale, indirizzo, numero REA, domicilio digitale/PEC, forma giuridica, descrizione attività, codice ATECO prevalente e secondari. Per le visure complete, gli atti e gli storici si pagano diritti di visura.
Il numero REA appare nelle visure camerali, nella sezione anagrafica e, per le unità locali, nella pagina dedicata all’unità. Se hai un cassetto digitale dell’imprenditore, puoi reperire molti documenti gratuiti.
Aggiornamenti 2025-2026: codici ATECO e domicilio digitale
Nel biennio 2025-2026 sono proseguiti gli adeguamenti dei codici ATECO decisi da ISTAT. Verifica con il tuo consulente se la tua attività richiede l’allineamento del codice. L’aggiornamento va comunicato con pratica al Registro/REA.
Il domicilio digitale (PEC) è obbligatorio per tutte le imprese e gli enti iscritti. In mancanza, la Camera può avviare i procedimenti sanzionatori previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla disciplina speciale sul domicilio digitale. Mantienilo attivo e capiente.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
- Se sei un’impresa italiana e apri una nuova unità locale in una provincia, allora invia ComUnica con modello UL alla Camera di quella provincia. Riceverai un nuovo numero REA.
- Se trasferisci un’unità locale nella stessa provincia, allora presenta una variazione REA. Il numero REA dell’unità in genere resta invariato.
- Se trasferisci un’unità locale in un’altra provincia, allora chiudi l’unità nella vecchia provincia e aprine una nuova nella nuova provincia. Avrai un nuovo numero REA.
- Se sei un’associazione o una fondazione e avvii un’attività economica non principale, allora denuncia l’attività al REA con modello R entro 30 giorni.
- Se sei un’impresa estera e apri in Italia un ufficio di rappresentanza, allora iscrivilo al REA. Se diventa stabile organizzazione con attività commerciale, allora iscrivi anche la sede secondaria al Registro Imprese.
Tabella operativa: scenari, adempimenti, modelli e tempi
| Scenario | Adempimento REA/RI | Modelli e documenti | Termini e Camera competente |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale italiana che apre il primo negozio (sede operativa coincide con sede legale) | Iscrizione al Registro Imprese + denuncia REA contestuale | I1 (iscrizione), modulistica attività; eventuale SCIA al SUAP; PEC attiva | Entro 30 giorni dall’avvio; Camera della provincia della sede |
| Società che apre una nuova unità locale in altra provincia | Denuncia REA per l’unità locale nella nuova provincia | UL allegato a S2; eventuale SCIA; indicazione ATECO e addetti | Entro 30 giorni dall’apertura; Camera della provincia dell’unità |
| Associazione riconosciuta che avvia attività commerciale secondaria (es. bookshop) | Iscrizione al solo REA | Modello R; descrizione attività; PEC; eventuale SCIA | Entro 30 giorni dall’avvio; Camera della provincia della sede |
| Impresa con sede estera che apre ufficio di rappresentanza a Milano | Iscrizione dell’ufficio di rappresentanza al REA | Modello R o UL secondo prassi; atto costitutivo estero tradotto; dati del rappresentante | Entro 30 giorni; Camera di Milano MonzaBrianza Lodi (competente per la provincia) |
| Trasferimento di unità locale nella stessa provincia | Variazione REA | UL (variazione); nuovo indirizzo; eventuali aggiornamenti ATECO | Entro 30 giorni; Camera della stessa provincia |
| Trasferimento di unità locale in altra provincia | Chiusura REA vecchia unità + apertura REA nuova unità | UL (cessazione) + UL (apertura); eventuale SCIA nel nuovo Comune | Entro 30 giorni per ciascun evento; Camere di entrambe le province |
FAQ
1) Numero REA e numero di iscrizione al Registro Imprese: cosa sono, dove si usano e devono stare in fattura?
Il numero REA è un codice provinciale che identifica una sede o un’unità locale presso una specifica Camera di Commercio. Cambia se cambi provincia. Il numero di iscrizione al Registro Imprese identifica l’impresa nella sezione ordinaria o speciale del registro nazionale ed è collegato al codice fiscale e alla partita IVA.
In fattura la legge impone di indicare partita IVA, denominazione, sede legale e, per le società, gli estremi previsti dall’articolo 2250 del Codice Civile (ufficio del Registro Imprese, capitale sociale, stato di liquidazione, socio unico se previsto). Il numero REA non è obbligatorio in fattura, ma spesso viene riportato su siti e documenti commerciali per trasparenza. Nelle pratiche verso la Pubblica Amministrazione è utile citare sia il Registro Imprese sia il REA se richiesto nei moduli.
2) Apro una nuova unità locale: quali passi operativi, quali moduli, quanto tempo ci vuole per ottenere il numero REA?
Prima verifica se serve una SCIA o un titolo abilitativo comunale. Molte attività commerciali richiedono SCIA tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Poi prepara la ComUnica per l’unità locale con il modello UL, indicando indirizzo, ATECO, addetti e orari se richiesti. Allega la ricevuta della SCIA quando necessaria.
Invia la pratica alla Camera della provincia dell’unità. Se la pratica è completa, il numero REA viene attribuito in tempi rapidi, spesso entro pochi giorni lavorativi. Se ci sono carenze documentali, la Camera invia una richiesta di integrazione con un termine per rispondere. Rispetta il termine di 30 giorni dall’apertura: evita sanzioni e allineamento tardivo con INPS o INAIL quando dovuti.
3) Trasferisco un’unità locale: il numero REA cambia? E come gestisco PEC e ATECO?
Se trasferisci l’unità locale nella stessa provincia, normalmente fai una variazione REA e il numero resta lo stesso. Se trasferisci in un’altra provincia, devi chiudere l’unità nella provincia di partenza e aprirne una nuova nella provincia di arrivo. Riceverai un nuovo numero REA coerente con la nuova Camera di Commercio.
Ricordati di aggiornare il domicilio digitale se usi un indirizzo PEC dedicato a quella sede. Verifica anche se il trasferimento comporta modifiche del codice ATECO, ad esempio per ampliamento attività. Ogni aggiornamento va comunicato con pratica di variazione. Le basi normative sono il D.P.R. 581/1995 e la Legge 580/1993, oltre alle regole sul domicilio digitale nel D.Lgs. 82/2005 e nel Decreto-Legge 76/2020.
4) Siamo una fondazione che vende gadget solo agli eventi: dobbiamo iscriverci al REA? Quali sono i rischi se non lo facciamo?
Sì, se l’attività di vendita è economica e non principale, la fondazione rientra tra i soggetti non societari che devono presentare la denuncia al REA. Userai il modello R in ComUnica. Dovrai anche verificare gli adempimenti fiscali con partita IVA per l’attività commerciale, l’apertura di posizioni previdenziali se ci sono dipendenti e gli eventuali titoli amministrativi (es. SCIA per commercio su area pubblica o temporaneo).
Se non effettui la denuncia entro 30 giorni, rischi le sanzioni di cui all’articolo 2630 del Codice Civile per omessa o tardiva comunicazione. Inoltre, la mancata trasparenza può creare problemi nei controlli fiscali e amministrativi, specie se richiedi contributi pubblici o partecipi a bandi in cui è richiesta la regolarità camerale.
5) Impresa estera: ufficio di rappresentanza o stabile organizzazione? Come cambia l’iscrizione e il REA?
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale. Cura marketing, ricerche, contatti. In Italia, di regola, si iscrive al REA della provincia in cui si trova l’ufficio, presentando documenti della casa madre e la nomina del rappresentante. Non ha partita IVA italiana perché non esercita commercio.
La stabile organizzazione è una sede fissa con attività commerciale in Italia. In questo caso serve l’iscrizione al Registro Imprese come sede secondaria e l’apertura di partita IVA. Le eventuali unità locali italiane si denunciano anche al REA. Le basi sono il D.P.R. 581/1995, il Codice Civile e le norme fiscali sull’imposizione delle stabili organizzazioni. In caso di dubbi valuta un inquadramento fiscale internazionale e un check con la Camera competente prima dell’avvio.
