Imposta di bollo: come si acquista e quando va pagata?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il bollo sulle fatture elettroniche si paga trimestralmente (31/5, 30/9, 30/11, 28/2). È dovuto 2€ per fatture senza IVA oltre 77,47€. Paghi con F24 dall’area Fatture e Corrispettivi, con rinvii se sotto 250€.

  • Scadenze trimestrali: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio; rinvio se l’importo dovuto è inferiore a 250€ per le regole del primo e secondo trimestre.
  • Bollo dovuto per fatture senza IVA di importo superiore a 77,47€; non si applica se la fattura espone anche solo una riga con IVA.
  • Versamento tramite modello F24 generato in Fatture e Corrispettivi; il Sistema di Interscambio individua e segnala le fatture con bollo dovuto.

Che cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e quando si applica

L’imposta di bollo è un’imposta fissa che si applica su specifici atti e documenti. Per le fatture elettroniche, vale 2 euro per documento.

Si applica quando la fattura non ha IVA e l’importo supera 77,47 euro. La soglia è sul totale documento. Quindi contano compensi, rivalse e spese che fanno parte della fattura.

Non paghi il bollo se la fattura ha anche solo una riga con IVA. In questo caso il documento è “assoggettato a IVA” e la tariffa del bollo lo esenta.

Alcuni esempi semplici: prestazioni esenti IVA (articolo 10 del D.P.R. 633/1972) oltre 77,47 euro richiedono il bollo. Prestazioni in reverse charge (articolo 17 del D.P.R. 633/1972) non richiedono il bollo, perché l’operazione è comunque soggetta a IVA, anche se l’imposta la versa il cliente. Le operazioni non imponibili (esportazioni e assimilate) non scontano bollo, perché rientrano nel campo IVA con aliquota di fatto a zero.

Se emetti una fattura in regime forfettario, in genere non applichi l’IVA. Quindi, se superi 77,47 euro, il bollo è dovuto. Vale anche per professionisti in esenzione IVA per norma speciale.

Riferimenti normativi essenziali

La base è nel D.P.R. 642/1972 (Imposta di bollo) e nella Tariffa, Allegato A. Le regole per pagare il bollo in modo “virtuale” su documenti informatici sono nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014. L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità operative e controlli con propri provvedimenti dal 2019 in avanti. Puoi verificare le norme su Normattiva e le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scadenze 2026: trimestri e soglie di rinvio

Paghi il bollo sulle e-fatture con cadenza trimestrale. Le scadenze sono fisse:

  • 31 maggio: importi del primo trimestre (gennaio-marzo).
  • 30 settembre: importi del secondo trimestre (aprile-giugno).
  • 30 novembre: importi del terzo trimestre (luglio-settembre).
  • 28 febbraio dell’anno successivo: importi del quarto trimestre (ottobre-dicembre).

Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi rimandare il pagamento al 30 settembre. Se la somma del primo e del secondo trimestre non supera 250 euro, puoi pagare tutto entro il 30 novembre. Queste soglie riducono i micro-pagamenti e semplificano la gestione.

Esempi numerici per non sbagliare

Esempio 1: primo trimestre 22 euro, secondo 150 euro. Totale 172 euro. Puoi pagare entrambi il 30 novembre, perché la somma di primo e secondo resta sotto 250 euro.

Esempio 2: primo trimestre 260 euro. Devi pagare entro il 31 maggio. La soglia 250 è superata.

Esempio 3: primo trimestre 200 euro, secondo 90 euro. Somma 290 euro. Paghi primo e secondo entro il 30 settembre.

Come si paga: area Fatture e Corrispettivi e modello F24

L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti partendo dai dati trasmessi con le fatture elettroniche. Li espone in area riservata Fatture e Corrispettivi. Qui trovi il riepilogo trimestrale del bollo dovuto.

Puoi versare con il modello F24 che l’Agenzia precompila. In alternativa, puoi pagare direttamente in area riservata con addebito sul conto, se il servizio è attivo per te.

Puoi pagare anche tramite home banking, se la banca consente l’invio degli F24. In ogni caso, controlla sempre periodo, importo e codici tributo proposti dall’Agenzia, perché derivano dalle fatture transitate per il Sistema di Interscambio.

Cosa indicare in fattura: campo “bollo virtuale” e dicitura obbligatoria

Durante la compilazione del file XML, attiva il bollo virtuale (sezione DatiBollo). In molti software trovi un interruttore “Bollo: sì/no”. L’attivazione non aggiunge 2 euro all’imponibile. Aggiunge una riga di dettaglio e indica l’assolvimento.

Inserisci anche la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Serve a chiarire che ti fai carico del versamento.

L’Agenzia controlla comunque le fatture. Se dimentichi di attivare il campo, ma la fattura è senza IVA e sopra 77,47 euro, può segnalarti l’integrazione del bollo dovuto.

Errori frequenti, controlli dell’Agenzia e sanzioni

Gli errori tipici sono tre: non attivare il bollo quando serve, applicarlo quando non serve, o sbagliare trimestre di versamento.

L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle fatture elettroniche. Pubblica elenchi integrativi con le fatture per cui il bollo risulta dovuto ma assente. Ti invia una comunicazione in area riservata con importo, periodo e modalità di pagamento.

Se ricevi la comunicazione, puoi:

  • pagare quanto richiesto entro i termini indicati;
  • se ritieni l’addebito non dovuto, fornire chiarimenti e documenti tramite i canali previsti;
  • correggere eventuali errori con ravvedimento operoso, se è il caso.

Le sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell’imposta di bollo discendono dal D.P.R. 642/1972. Puoi ridurle con il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997), versando imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.

Per fare tutto in modo ordinato, conserva la ricevuta di invio SdI, la copia della fattura, la delega F24 e la ricevuta di pagamento. Ti servono in caso di verifica.

Regola decisionale rapida

  • Se la fattura è senza IVA e il totale documento supera 77,47 euro, allora applica 2 euro di bollo.
  • Se la fattura contiene almeno una riga con IVA, allora non applicare il bollo sull’intero documento.
  • Se l’operazione è in reverse charge o split payment, allora non applicare il bollo.
  • Se le operazioni sono “non imponibili” IVA (esportazioni e assimilate), allora non applicare il bollo.
  • Se sei in regime forfettario e superi 77,47 euro, allora applica il bollo.
  • Se nel primo trimestre devi meno di 250 euro, allora puoi rinviare al 30 settembre; se primo+secondo sono ancora sotto 250 euro, allora puoi pagare entro il 30 novembre.

Casi pratici e particolarità da conoscere

Regime forfettario

Chi opera in regime forfettario emette fatture senza IVA. Se la fattura supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Ricorda la dicitura di assolvimento e il flag nel file XML. Il sistema conteggia i 2 euro a parte.

Professioni sanitarie e altre esenzioni IVA

Le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA. Se la fattura supera 77,47 euro, scatta il bollo. Vale anche per assicurazioni e altre esenzioni dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972.

Fatture miste (con e senza IVA)

Se la fattura contiene anche una sola riga con IVA, il documento non paga il bollo. La parte esente non cambia questa regola. La tariffa del bollo esenta gli atti e documenti soggetti a IVA.

Spese in rivalsa e rimborsi

Rivalse previdenziali e rimborsi spese concorrono al totale documento per la soglia. Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro anche per effetto di queste voci, il bollo è dovuto.

Note di variazione

Una nota di credito senza IVA, di importo superiore a 77,47 euro, può richiedere il bollo. Se storni una fattura su cui hai assolto il bollo, in genere il bollo già versato resta dovuto, salvo i casi previsti dalle norme sul rimborso dell’imposta di bollo.

Tabella operativa: scenari, requisiti e tempistiche

Scenario Quando si applica il bollo Come impostare la fattura XML Scadenza pagamento e rinvii
Regime forfettario, fattura a privato da 300€ Sì, perché senza IVA e oltre 77,47€ Attiva DatiBollo = “SI”; inserisci dicitura di assolvimento Trimestre di emissione: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; se primo trimestre < 250€, rinvio al 30/9
Prestazione con reverse charge a soggetto IVA No, perché operazione soggetta a IVA (inversione contabile) Non attivare DatiBollo; indicare correttamente il tipo di operazione Nessun pagamento bollo; verifica comunque il riepilogo in Fatture e Corrispettivi
Fattura mista (una riga con IVA, una esente) No, perché il documento è assoggettato a IVA Non attivare DatiBollo; indicare natura IVA corretta su ciascuna riga Nessun bollo; nessuna scadenza
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 per 120€ Sì, perché esente IVA e oltre soglia Attiva DatiBollo e inserisci la dicitura normativa Versa nel trimestre; possibili rinvii se importi sotto 250€
Esportazione non imponibile art. 8 per 1.000€ No, perché operazione nel campo IVA (aliquota zero) Non attivare DatiBollo; indica correttamente la natura “non imponibile” Nessun bollo dovuto
Solo spese escluse art. 15 per 200€ Di regola sì, se la fattura non contiene righe con IVA Attiva DatiBollo; valuta la natura delle spese e la soglia Versa nel trimestre; verifica l’importo proposto dall’Agenzia

FAQ: domande frequenti e casi complessi

Come fa l’Agenzia delle Entrate a calcolare il bollo dovuto sulle mie e-fatture?

L’Agenzia usa i dati che invii tramite il Sistema di Interscambio. Legge ogni fattura elettronica e capisce se manca l’IVA e se il totale supera 77,47 euro. Se il file XML ha DatiBollo impostato su “SI”, somma i documenti e calcola l’importo complessivo del trimestre. Se non hai attivato il bollo ma la fattura appare senza IVA e sopra soglia, l’Agenzia può inserirla tra quelle con bollo dovuto. Pubblica un prospetto nell’area Fatture e Corrispettivi con il totale da versare. Da lì puoi generare l’F24 o pagare online. Le regole si basano sul D.P.R. 642/1972, sul DM 17 giugno 2014 e sui provvedimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate. Puoi verificare tutto sui siti istituzionali e su Normattiva.

Ho dimenticato di attivare il “bollo virtuale” su alcune fatture: cosa rischio e come rimediare?

Se non attivi il bollo quando dovuto, l’Agenzia può rilevare l’anomalia e comunicarti l’importo da versare, con eventuali sanzioni e interessi. Puoi rimediare in autonomia usando il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997): versi il bollo dovuto, aggiungi interessi legali per i giorni di ritardo e applichi la sanzione ridotta in base al tempo trascorso. In alternativa, se ricevi una comunicazione formale con scadenze, puoi pagare seguendo le istruzioni. Se ritieni che il bollo non fosse dovuto (ad esempio, fattura in reverse charge), prepara una risposta documentata con i riferimenti normativi. Conserva sempre fatture, ricevute SdI e quietanze F24.

Il bollo va messo anche su note di credito, ricevute o documenti commerciali?

La nota di credito segue le stesse regole: se è senza IVA e l’importo supera 77,47 euro, può richiedere il bollo. Il documento commerciale (ex scontrino telematico) non è una fattura e segue regole diverse: in via generale, il bollo riguarda fatture, note e documenti equiparati previsti dalla tariffa del D.P.R. 642/1972. Se emetti una ricevuta al posto della fattura, verifica la natura dell’operazione e la disciplina applicabile prima di applicare il bollo. In regime di fatturazione elettronica diffusa, il tema interessa soprattutto le fatture XML e le relative note, più che gli altri documenti.

Uso un software esterno per fatturare: come evitare errori sul bollo?

Imposta correttamente la natura IVA di ogni riga. Se nessuna riga è soggetta a IVA e il totale supera 77,47 euro, attiva il bollo e inserisci la dicitura di assolvimento prevista dal DM 17 giugno 2014 e dal D.P.R. 642/1972. Verifica il riepilogo trimestrale nell’area Fatture e Corrispettivi: è la fonte che l’Agenzia usa per gli importi da pagare. Prima di pagare, confronta i conteggi del software con quelli dell’Agenzia. In caso di scostamenti, prevale il dato ufficiale del portale, salvo prova contraria. Se il software propone l’addebito automatico, controlla che periodo e importo siano corretti.

Fatture in valuta estera: come calcolo la soglia dei 77,47 euro e il bollo?

La soglia si valuta in euro. Se fatturi in altra valuta, usa il tasso di cambio del giorno di emissione o quello previsto dalla tua prassi contabile coerente e dimostrabile. Se il controvalore supera 77,47 euro e la fattura è senza IVA, il bollo è dovuto. Nel file XML indichi importi e valuta secondo lo standard. Il portale dell’Agenzia rielabora comunque i dati ai fini del prospetto trimestrale. Conserva il cambio applicato e la fonte utilizzata. In caso di controllo, dimostra come hai calcolato il controvalore in euro.

Posso compensare il bollo con crediti fiscali o rateizzare?

Il pagamento avviene con F24. Le regole di compensazione e rateazione seguono la disciplina generale dei tributi versati con F24. Verifica la tua posizione creditoria e gli eventuali vincoli. Molti preferiscono pagare gli importi del bollo senza compensazione, data l’entità modesta e le scadenze ravvicinate. Se hai debiti elevati e una posizione creditoria capiente e libera, puoi valutare la compensazione, nel rispetto delle norme e dei controlli preventivi dell’Agenzia.

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