Modello Intrastat: cos’è, quando e chi deve presentarlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Vendite: Intrastat mensile da 50.000 euro, altrimenti trimestrale. Acquisti: obbligo solo oltre 350.000 (beni) o 100.000 (servizi), sempre mensile. Scadenza: giorno 25 del mese successivo al periodo.

  • Vendite UE (beni e servizi resi): mensile se raggiungi 50.000 euro in un trimestre (o in uno dei quattro precedenti), altrimenti trimestrale.
  • Acquisti UE: modelli solo se superi le soglie statistiche (beni 350.000 euro; servizi ricevuti 100.000 euro) e sempre con periodicità mensile.
  • Scadenza invio telematico: entro il 25 del mese successivo; se festivo, slitta al primo giorno lavorativo.

Cos’è l’Intrastat, quando scatta e quali modelli usare

Gli elenchi Intrastat riepilogano operazioni intracomunitarie. Servono a fini fiscali e statistici. La base normativa è il D.L. 331/1993, art. 50 e seguenti (fonte: Normattiva). Le regole operative e i modelli sono nel D.M. 22 febbraio 2010 e nelle determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui la Determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 e successive modifiche (fonti: ADM e Normattiva). Le istruzioni tecniche sono condivise con Istat e Agenzia delle Entrate.

I modelli principali sono quattro:

  • Intra-1 bis: cessioni di beni verso soggetti passivi UE (vendite di merce).
  • Intra-1 quater: servizi resi a soggetti passivi UE (prestazioni “generiche” art. 7-ter DPR 633/1972).
  • Intra-2 bis: acquisti di beni da soggetti passivi UE (solo a fini statistici sopra soglia).
  • Intra-2 quater: servizi ricevuti da soggetti passivi UE (solo a fini statistici sopra soglia).

Per “regime forfettario” si intende il regime agevolato con imposta sostitutiva e Iva esclusa, ma ciò non esonera dall’Intrastat se fai o ricevi servizi UE da soggetto passivo, con partita Iva attiva al VIES. “Principio di cassa” è la regola che considera i ricavi quando incassati. Non incide sul calcolo delle soglie Intrastat, che guardano al periodo/valore delle operazioni, non all’incasso.

Periodicità e scadenze: come funzionano davvero

Vendite UE (beni e servizi resi)

La soglia è 50.000 euro. Se in un trimestre solare, o in uno dei quattro trimestri precedenti, raggiungi o superi 50.000 euro, sposti la periodicità al mensile. Se stai sotto, resti trimestrale. Il periodo si riferisce al mese o al trimestre solare, non al tuo periodo Iva.

Scadenza: sempre entro il 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre). Se il 25 cade di sabato, domenica o festivo nazionale, invii il primo giorno lavorativo successivo (prassi amministrativa). Fonte: D.M. 22 febbraio 2010 e istruzioni ADM/Istat.

Acquisti UE (beni e servizi ricevuti)

Per acquisti, dopo le semplificazioni in vigore dal 2022, l’obbligo è solo statistico e scatta oltre soglia, con periodicità sempre mensile: – beni: 350.000 euro, – servizi ricevuti: 100.000 euro.

Sotto le soglie non invii Intrastat acquisti. Restano però fermi gli adempimenti Iva interni (per esempio, integrazione o autofattura elettronica e registrazioni). Fonti: Determinazione ADM 23 dicembre 2021 n. 493869/RU e istruzioni ADM/Istat; D.L. 331/1993.

Come si calcolano le soglie e quando cambi periodicità

Conta l’ammontare delle operazioni imponibili o non imponibili secondo le regole Iva UE, espresse in euro. Escludi l’Iva. Includi note di credito/debito che rettificano operazioni del periodo. Se emetti o ricevi fatture in valuta, converti in euro con un tasso ufficiale coerente e documentato; in pratica si utilizza il cambio di riferimento pubblicato per la data di effettuazione dell’operazione. Mantieni un criterio costante e tracciato. Fonti: istruzioni Intrastat ADM/Istat, DPR 633/1972, prassi AE.

La verifica delle soglie avviene: – per le vendite: sul trimestre corrente e sui quattro precedenti; – per gli acquisti: sul trimestre corrente e sui quattro precedenti, ma confrontando con le soglie 350.000 (beni) e 100.000 (servizi).

Se superi la soglia in corso d’anno, passi al mensile dal mese successivo a quello di superamento. La nuova periodicità resta finché non rientri stabilmente sotto soglia nell’osservazione dei quattro trimestri precedenti. Fonti: D.M. 22 febbraio 2010; istruzioni ADM/Istat.

Cosa inserire nei modelli e come inviarli

I modelli si compilano con i dati obbligatori richiesti. Esempi tipici: – partita Iva del cliente/fornitore UE (iscritta VIES), – valore dell’operazione in euro, – natura della transazione (codice statistico), – paese di destinazione/origine, – per i beni: codice NC (nomenclatura combinata), massa netta o unità supplementari, modalità di trasporto e condizioni di consegna nei casi previsti.

Per “nomenclatura combinata” si intende la classificazione doganale delle merci. È un codice a otto cifre che identifica il bene ai fini statistici e doganali. La corretta classificazione riduce errori e sanzioni statistiche.

L’invio è telematico tramite il Servizio Telematico Doganale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o tramite un intermediario abilitato. Le specifiche tecniche e i tracciati sono definiti da ADM con Istat. Fonti: ADM, Istat.

Regola decisionale rapida

Usa questi nessi logici per decidere cosa fare, mese per mese:

  • Hai solo vendite UE? Se in un trimestre (o nei quattro precedenti) arrivi a 50.000 euro, invii Intra-1 mensile; altrimenti, Intra-1 trimestrale.
  • Hai acquisti di beni UE? Se superi 350.000 euro nel trimestre (o in uno dei quattro precedenti), invii Intra-2 bis mensile; se no, nessun Intrastat acquisti.
  • Hai servizi ricevuti da soggetti passivi UE? Se superi 100.000 euro nel trimestre (o in uno dei quattro precedenti), invii Intra-2 quater mensile; se no, nessun Intrastat acquisti servizi.
  • Scadenza sempre il 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre). Se festivo, slitta al primo lavorativo.
  • Se superi una soglia in corso d’anno, passi al mensile dal mese successivo e mantieni finché i quattro trimestri precedenti non tornano sotto soglia.

Attenzione a errori e sanzioni

Per omessa, incompleta o infedele presentazione fiscale degli elenchi, si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, ridotta a 258 euro se invii entro 30 giorni. Per i profili statistici, possono applicarsi anche le sanzioni del D.Lgs. 322/1989 (Istat) in caso di violazioni dei dati statistici richiesti. Fonti: Normattiva; Istat; ADM.

In caso di errore, invia un elenco sostitutivo o rettificativo appena possibile. Conserva i documenti a supporto. Un processo di riconciliazione mensile tra fatture e Intrastat riduce il rischio di discrepanze con i registri Iva e con i controlli Vies.

Intrastat, fatturazione elettronica e comunicazioni transfrontaliere

L’Intrastat non sostituisce la fatturazione elettronica né la comunicazione delle operazioni transfrontaliere via Sistema di Interscambio. Dal 2022 gli scambi con soggetti esteri devono transitare tramite e-fattura o, nei casi ammessi, con la comunicazione transfrontaliera, secondo le regole definite dall’Agenzia delle Entrate. Sono adempimenti paralleli con finalità diverse: fiscale-contabile la e-fattura, statistico-fiscale l’Intrastat. Fonti: Agenzia delle Entrate; D.L. 331/1993; Istat.

Casi particolari e chiarimenti operativi

Triangolazioni e catene di cessioni UE

Nelle triangolazioni, verifica chi è il soggetto che effettua la cessione intracomunitaria e chi assume il trasporto. La corretta codifica della natura della transazione e del paese di destinazione è essenziale. Consulta le istruzioni ADM/Istat sui casi di flussi “ex-work” e resi.

Regimi agevolati (forfettari e minimi)

I soggetti in regime forfettario non applicano l’Iva, ma se sono identificati al VIES e rendono o ricevono servizi “generici” con soggetti passivi UE, possono dover presentare Intrastat per servizi resi/ricevuti secondo le soglie e le regole sopra. Per acquisti di beni sotto 350.000 euro non c’è Intrastat; restano però gli obblighi Iva interni (autofattura/integrazione elettronica e imposta in reverse charge quando dovuta). Fonti: DPR 633/1972; D.L. 331/1993; Agenzia delle Entrate.

Note di credito, resi e rettifiche

Le note di credito si riportano con segno negativo e incidono sulle soglie del periodo. Correggi anche la classificazione merceologica, se variata. Se un reso avviene in periodo successivo, applica la regola del periodo della nota.

Nuove partite Iva e primo anno

Se avvii l’attività, stimi i volumi. Se pensi di restare sotto 50.000 euro di vendite UE, parti con il trimestrale. Se superi la soglia, passi al mensile dal mese successivo. Per gli acquisti, invii solo se superi le soglie statistiche.

Controlli incrociati

I dati Intrastat sono incrociati con Vies, e-fatture e dati doganali. Incongruenze sui valori, codici paese o partite Iva sono segnali di rischio. Adotta procedure di controllo interno e aggiorna i classificatori (codici NC, nature transazione) ogni anno.

Scenario Modello da inviare Periodicità Soglia e criterio Scadenza Note operative
Vendite UE (beni) Intra-1 bis Mensile se ≥ 50.000 euro; altrimenti trimestrale Trimestre corrente o uno dei 4 precedenti 25 del mese successivo Richiede codice NC, natura transazione, paese destinazione
Servizi resi a soggetti UE Intra-1 quater Mensile se ≥ 50.000 euro; altrimenti trimestrale Trimestre corrente o uno dei 4 precedenti 25 del mese successivo Indica categoria servizio e base imponibile in euro
Acquisti UE di beni Intra-2 bis Sempre mensile se obbligato Obbligo solo se ≥ 350.000 euro nel trimestre (o 4 precedenti) 25 del mese successivo Finalità statistica; sotto soglia nessun invio
Servizi ricevuti da soggetti UE Intra-2 quater Sempre mensile se obbligato Obbligo solo se ≥ 100.000 euro nel trimestre (o 4 precedenti) 25 del mese successivo Finalità statistica; sotto soglia nessun invio
Superamento soglia in corso d’anno Come da colonna 2 Passaggio a mensile Dal mese successivo al superamento 25 del mese successivo Mantieni mensile finché non rientri sotto soglia per 4 trimestri

FAQ

1) Sono nel regime forfettario: devo presentare l’Intrastat?

Il regime forfettario esclude l’Iva sulle fatture, ma non ti esonera di per sé dall’Intrastat. La regola pratica è questa: se effettui o ricevi servizi con soggetti passivi UE, e sei identificato al VIES, allora applichi le regole Intrastat per le vendite (Intra-1 quater) o per gli acquisti (Intra-2 quater sopra soglia statistica). Per le cessioni di beni verso soggetti UE, se effettui cessioni intracomunitarie in quanto soggetto passivo, si applicano le regole sull’Intra-1 bis come per gli ordinari. Per gli acquisti di beni: Intrastat scatta solo se superi 350.000 euro nel trimestre (o nei quattro precedenti), quindi nella pratica quasi mai per i forfettari; ma restano gli obblighi Iva interni su integrazione/autofattura elettronica quando necessari. Fonti: D.L. 331/1993; DPR 633/1972; Agenzia delle Entrate; ADM/Istat.

2) Come calcolo correttamente le soglie e i valori da inserire?

Somma le operazioni del periodo di riferimento al netto dell’Iva. Includi solo le operazioni che rientrano nel campo Iva UE (ad esempio i servizi “generici” B2B art. 7-ter per l’Intra-1 quater/2 quater). Se hai fatture in valuta, converti in euro con un tasso ufficiale (in prassi si usa il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione). Usa lo stesso criterio per tutto l’anno e documenta il tasso applicato. Le note di credito riducono i valori del periodo in cui le emetti o ricevi. Se operi in più Stati UE, tieni separate le partite Iva dei partner e verifica il VIES. Per le vendite, controlla i quattro trimestri precedenti prima di decidere trimestrale o mensile; per gli acquisti, confronta con le soglie 350.000/100.000. Fonti: istruzioni Intrastat ADM/Istat; D.M. 22 febbraio 2010.

3) Cosa succede se invio in ritardo o con errori? Posso rimediare?

Se invii tardi o non invii un elenco, l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco. Se presenti entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a 258 euro. Per i profili statistici, possono applicarsi anche le sanzioni del D.Lgs. 322/1989 (Istat). Per rimediare, trasmetti un elenco sostitutivo o rettificativo con i dati corretti, seguendo le istruzioni tecniche ADM. Conserva mail e ricevute di invio. Se l’errore è nei codici statistici (per esempio codice NC), invia una rettifica appena possibile. Non aspettare controlli: la tempestività riduce il rischio di contestazioni e sanzioni aggiuntive. Fonti: Normattiva; ADM; Istat.

4) Quando passo da trimestrale a mensile (e viceversa) e come gestisco l’anno in corso?

Passi al mensile se nel trimestre corrente, o in uno dei quattro precedenti, raggiungi la soglia (50.000 euro per vendite; 350.000/100.000 per acquisti). Il cambio vale dal mese successivo al superamento. Non serve rifare gli elenchi già inviati con periodicità diversa; rispetta la nuova periodicità per i mesi successivi. Per tornare al trimestrale nelle vendite, devi restare sotto soglia per quattro trimestri consecutivi. Per gli acquisti, l’obbligo scatta solo sopra soglia e resta mensile finché permangono i volumi; se rientri stabilmente, cessi l’obbligo. Documenta le verifiche trimestrali in un prospetto interno: è utile in caso di controllo ADM/Istat. Fonti: D.M. 22 febbraio 2010; istruzioni ADM/Istat.

5) Intrastat e casi complessi: triangolazioni, dropshipping, marketplace. Come mi regolo?

Nelle triangolazioni UE verifica chi trasferisce la proprietà e chi effettua il trasporto. Se la tua cessione è intracomunitaria con trasporto dal tuo Stato verso un altro, compili l’Intra-1 bis con il paese di destinazione e la corretta natura della transazione. Nel dropshipping, se vendi senza detenere fisicamente la merce, ricostruisci sempre il flusso fisico: l’Intrastat segue la movimentazione effettiva tra Stati membri e i soggetti coinvolti. Nei marketplace, distingui tra fornitore effettivo e facilitatore: se l’operazione è “deemed supplier” ai fini Iva, adegua sia fatturazione sia Intrastat. In caso di dubbio, verifica la nomenclatura combinata, la resa Incoterms e la prova del trasporto. Tieni traccia di contratti, CMR, fatture e pagamenti. Fonti: D.L. 331/1993; regolamenti UE sull’Iva; istruzioni ADM/Istat; prassi Agenzia delle Entrate.

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