Aliquota al 5%: chi ne ha diritto e come si applica?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’aliquota 5% nel regime forfettario spetta per i primi 5 anni alle nuove attività che rispettano i requisiti: niente Partita IVA negli ultimi 3 anni, nessuna mera prosecuzione di lavoro precedente, limiti di ricavi rispettati.

  • Requisiti 5%: nessuna attività con Partita IVA nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione; limiti forfettario rispettati.
  • Calcolo imposta: ricavi x coefficiente ATECO – contributi previdenziali versati = base; su questa base si applica il 5%.
  • Limiti 2026: accesso fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno (norma L. 197/2022).

Cos’è l’aliquota 5% nel regime forfettario

L’aliquota 5% è un’agevolazione per le nuove attività che entrano nel regime forfettario. Sostituisce IRPEF e addizionali per i primi 5 periodi d’imposta.

La base imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi incassati (principio di cassa). Poi si deducono i contributi previdenziali versati. Sulla differenza si applica il 5%.

Il quadro normativo è nell’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, come modificata. Per i limiti di ricavi e l’uscita immediata si veda la L. 197/2022. Per le aliquote previdenziali si fa riferimento alle circolari INPS annuali. Per i testi ufficiali consulta Normattiva e le schede dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Requisiti puntuali per usare il 5%

Per accedere al 5% devi rispettare tre condizioni (L. 190/2014):

  • Non avere esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare.
  • La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto in precedenza. Fa eccezione il praticantato obbligatorio.
  • Se prosegui attività svolta da altro soggetto (subentro, affitto o acquisto d’azienda), i ricavi di chi ti ha preceduto, nell’anno prima del passaggio, non devono superare la soglia di accesso al forfettario.

Resta inoltre necessario rispettare le cause generali di esclusione dal forfettario. Tra queste: utilizzo di regimi IVA speciali, residenza extra UE/SEE senza il 75% del reddito in Italia, partecipazioni in società di persone/contabilità ordinaria, attività prevalentemente rivolta a ex datore di lavoro negli ultimi due anni.

Durata e decorrenza dell’agevolazione 5%

Il 5% vale per i primi 5 periodi d’imposta dall’inizio attività. Conta l’anno solare, anche se apri a metà anno: quello è il primo dei cinque.

Se perdi i requisiti prima dei 5 anni, passi al 15% dall’anno successivo o subito, se scatta una causa di esclusione immediata.

Come si calcola: coefficienti, contributi e principio di cassa

Il regime forfettario usa il principio di cassa: contano gli incassi dell’anno. Applichi il coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. Per i professionisti il coefficiente è spesso 78%.

Poi deduci solo i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Non deduci i costi reali (affitto, software, ecc.). L’imposta sostitutiva si applica sulla base così determinata.

Esempio aggiornato e corretto. Giulia è social media manager (coefficiente 78%). Incassa 20.000 euro. Per semplicità usiamo un’aliquota INPS gestione separata del 26% (verifica la tua aliquota nell’ultima circolare INPS):

  • Reddito lordo forfettario: 20.000 x 78% = 15.600 euro.
  • Contributi previdenziali stimati: 15.600 x 26% = 4.056 euro.
  • Base imponibile fiscale: 15.600 – 4.056 = 11.544 euro.
  • Imposta sostitutiva 5%: 11.544 x 5% = 577,20 euro.

Nota bene: molti sbagliano applicando il 5% a 15.600 senza togliere i contributi. Il calcolo corretto prevede prima la deduzione dei contributi versati.

Contributi: gestione separata e artigiani/commercianti

Professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. L’aliquota cambia ogni anno con circolare INPS. È tipicamente intorno al 26% per non pensionati senza altra tutela.

Artigiani e commercianti versano all’INPS IVS con minimali fissi e aliquota percentuale sul reddito eccedente. In forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi (su domanda). La riduzione non incide sui minimali dovuti.

I contributi si pagano a saldo e acconto, insieme alle imposte con modello F24. Il secondo anno scattano gli acconti, calcolati sull’anno precedente.

Limiti di ricavi, uscita e rientro

Dal 2023 il limite di accesso e permanenza nel forfettario è 85.000 euro di ricavi/compensi annui (L. 197/2022). Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo.

Se superi 100.000 nell’anno, esci subito. Da quel momento applichi l’IVA e il regime ordinario a partire dall’operazione che provoca il superamento. Questo vale anche se sei al 5%: l’agevolazione si interrompe.

Puoi rientrare nel forfettario in futuro se torni a rispettare i requisiti e non sussistono cause di esclusione. Il conteggio dei 5 anni non riparte: prosegue per i residui periodi.

Acconti e scadenze fiscali operative

Imposta sostitutiva: acconto pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente. In due rate: 40% entro la scadenza di saldo di giugno; 60% entro novembre.

Gestione separata/IVS: stessi criteri di acconto. Le scadenze ordinarie seguono quelle delle imposte sui redditi. Verifica ogni anno i termini fissati dall’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici per capire se ti spetta il 5% e come calcolarlo:

  • Hai avuto Partita IVA negli ultimi 3 anni? Se sì, niente 5%. Se no, passa al punto successivo.
  • La nuova attività è la stessa di quella svolta da dipendente o autonomo? Se sì, probabilmente è mera prosecuzione: niente 5%, salvo praticantato obbligatorio.
  • Subentri in un’attività altrui? Controlla i ricavi dell’anno precedente del cedente: se superavano la soglia, niente 5%.
  • Rispetti il limite 85.000 e non hai cause di esclusione? Se sì, puoi usare il forfettario. Calcola base: incassi x coefficiente – contributi.
  • Applica il 5% sulla base risultante. Stima acconti per l’anno seguente se l’imposta supera la soglia dovuta.

Documenti e adempimenti: dall’apertura alla gestione

Per aprire la Partita IVA come persona fisica usa il modello AA9/12 presso l’Agenzia delle Entrate. Indica il codice ATECO corretto e il regime forfettario. Se svolgi attività regolamentate, presenta eventuale SCIA al SUAP del Comune.

Iscriviti alla gestione previdenziale corretta: Gestione Separata INPS per professionisti senza cassa; IVS artigiani/commercianti se apri un’attività di impresa. Le aliquote previdenziali sono fissate ogni anno da INPS.

Emetti fatture senza IVA, indicando il riferimento normativo del regime forfettario e l’assenza di ritenuta d’acconto. Applica la rivalsa INPS solo se prevista dalla tua gestione e dalle regole contrattuali.

Scenario Requisiti per il 5% Come si calcola l’imposta Tempistiche/Note operative
Libero professionista che avvia nuova attività Nessuna P.IVA negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; limite 85.000 rispettato Incassi x coefficiente (es. 78%) – contributi = base; 5% sulla base 5 anni di 5%; acconti dal secondo anno; contributi Gestione Separata senza minimali
Dipendente che apre P.IVA facendo la stessa mansione Di norma è mera prosecuzione: 5% non spettante; possibili eccezioni se cambia contenuto economico/organizzativo Se ammesso al forfettario, si applica il 15%; non il 5% Verifica documentata del non essere “mera prosecuzione”; attenzione a ex datore tra le cause di esclusione
Subentro in attività (affitto/cessione d’azienda) Ricavi del cedente nell’anno precedente non oltre la soglia di accesso; no continuità “mera” Calcolo come sopra; 5% solo se i requisiti sono integri Conserva atti e dati dei ricavi del cedente; decorrenza 5 anni dal tuo inizio
Superamento ricavi a 90.000 Forfettario ancora valido; 5% prosegue se in corso Calcolo 5% regolare per l’anno; uscirai dal forfettario l’anno dopo Prepara passaggio a ordinario dall’anno successivo
Superamento ricavi a 105.000 Uscita immediata dal forfettario e 5% interrotto IVA e ordinario da subito sull’operazione che fa superare 100.000 Emissione fatture con IVA dal superamento; gestione mista per l’anno

FAQ

1) Ho avuto una Partita IVA come coadiuvante in impresa familiare: posso avere il 5%?

Dipende. La norma esclude chi ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei 3 anni precedenti anche “in forma associata o familiare”. Se eri iscritto come coadiuvante e svolgevi effettiva attività d’impresa, il requisito di “nessuna attività” può considerarsi violato. Se, invece, non eri titolare né esercitavi un’attività autonoma riconducibile a te, potresti dimostrare che non c’è stato esercizio personale di attività. La valutazione è fattuale: documenti, inquadramento INPS, ruolo operativo, compensi. In caso di dubbio, l’interpretazione prudente considera l’esperienza come attività esercitata, quindi il 5% non spettante. Riferimento: L. 190/2014, art. 1, comma 65.

2) Posso usare il 5% se fatturo principalmente al mio ex datore di lavoro?

Ci sono due profili. Primo: la “mera prosecuzione” esclude il 5%. Se fai sostanzialmente lo stesso lavoro per lo stesso soggetto con le stesse modalità economiche e organizzative, sei nella prosecuzione. Secondo: per il forfettario in generale esiste la causa di esclusione quando l’attività è svolta prevalentemente verso datori di lavoro con cui hai avuto rapporti nei due anni precedenti, o soggetti a loro riconducibili. In tal caso potresti non accedere proprio al regime. Se superi entrambi i filtri (niente mera prosecuzione, niente causa di esclusione), allora il 5% può spettare. Devi poter provare autonomia organizzativa, diversa mansione o ampliamento significativo di attività e clientela. Fonti: L. 190/2014 (regime e cause di esclusione), chiarimenti Agenzia delle Entrate.

3) Apro a settembre: i 5 anni sono “pieni” o si accorciano?

I 5 anni sono periodi d’imposta, non 60 mesi “di calendario”. Se apri a settembre 2026, il 2026 è già il primo dei cinque. Avrai quindi 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 con aliquota 5%, se mantieni i requisiti. Non puoi “traslare” i mesi non goduti. Se nel frattempo perdi i requisiti (es. superi 100.000 euro e scatta l’uscita immediata), l’agevolazione si interrompe. Questo meccanismo deriva dalla struttura per periodi d’imposta del Testo Unico delle Imposte e dalla disciplina del forfettario nella L. 190/2014.

4) Come funzionano acconti e saldi per il 5% e per i contributi INPS?

Nel primo anno versi solo il saldo a giugno dell’anno successivo, perché non hai “storico”. Dal secondo anno paghi anche gli acconti: per l’imposta sostitutiva sono pari al 100% del debito dell’anno precedente, di solito 40% a giugno (insieme al saldo) e 60% a novembre. Stessa logica per i contributi INPS (Gestione Separata o IVS): saldo sull’anno passato e acconti sull’anno corrente calcolati sull’imponibile previdenziale dell’anno precedente. Se prevedi un reddito in calo, puoi scegliere il metodo “previsionale” per ridurre gli acconti, ma occhio al rischio di sanzioni se sottostimi. Scadenze e aliquote sono fissate annualmente dall’Agenzia delle Entrate e da INPS.

5) Oltre ai contributi, posso dedurre o detrarre altre spese nel forfettario al 5%?

Nel forfettario non deduci i costi reali. Il legislatore li sostituisce con il coefficiente di redditività. Puoi però dedurre integralmente i contributi previdenziali obbligatori e le somme versate alla previdenza complementare entro i limiti di legge. L’imposta sostitutiva non entra nel calcolo IRPEF, quindi le detrazioni IRPEF (familiari a carico, spese sanitarie, mutui) si applicano solo su eventuali altri redditi soggetti a IRPEF. Se hai solo reddito forfettario, quelle detrazioni non trovano capienza. Fonti: L. 190/2014; TUIR per deduzioni e detrazioni; documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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