Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Non puoi più aprire nuove Partite IVA nel regime dei minimi. Esci se compi 35 anni o superi 30.000 euro; oltre 45.000 l’uscita è immediata. Dopo scegli tra forfettario (limite 85.000) o ordinario semplificato.
- Il “regime dei minimi” sopravvive solo per chi già lo applica (regime di vantaggio al 5%): base normativa in Decreto-Legge 98/2011 art. 27 e Legge 244/2007 art. 1 commi 96-117.
- Uscita: dal periodo successivo se superi 30.000 euro; immediata se superi 45.000 euro. Termine naturale al compimento dei 35 anni.
- Dopo l’uscita: puoi entrare nel regime forfettario (limite 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000) o nel regime ordinario in semplificata.
Cos’è oggi il “regime dei minimi” e chi può ancora usarlo
Oggi con “regime dei minimi” si indica il regime di vantaggio. È un regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva al 5% sul reddito. Reddito vuol dire incassi meno costi, conteggiati quando paghi o incassi (principio di cassa).
Questo regime non è più accessibile a chi apre la Partita IVA oggi. Lo possono usare solo i contribuenti che vi erano entrati quando era attivo e che non sono ancora decaduti. Fonte normativa: Decreto-Legge 98/2011, art. 27, convertito in Legge 111/2011; requisiti storici richiamati dalla Legge 244/2007, art. 1, commi 96-117 (consultabili su Normattiva).
In questo regime non addebiti IVA in fattura, non subisci ritenuta d’acconto e versi un’imposta sostitutiva al 5%. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per il regime di vantaggio, a seguito del Decreto-Legge 36/2022, art. 18, e del D.Lgs. 127/2015 (fonte: Normattiva, Agenzia delle Entrate).
Quando si esce dal regime dei minimi
1) Compimento dei 35 anni o fine del periodo agevolato
Il regime di vantaggio dura 5 anni, prorogabile fino all’anno in cui compi 35 anni. Quando compi 35 anni, esci dal regime dall’anno successivo. Base: Decreto-Legge 98/2011, art. 27.
Se hai già superato i 5 anni ma non hai ancora compiuto 35 anni, puoi restare fino all’anno del compimento. Poi passi a un regime ordinario o al forfettario, se possiedi i requisiti.
2) Superamento della soglia di 30.000 euro
Se i ricavi o compensi di cassa superano 30.000 euro, esci dal regime dall’anno successivo. Nel frattempo, fino a fine anno, resti nei minimi. La soglia di 30.000 euro discende dal quadro normativo originario dei “minimi” (Legge 244/2007, art. 1, commi 96-117) richiamato per il regime di vantaggio.
3) Superamento della soglia di 45.000 euro
Se superi 45.000 euro (cioè oltre il 50% della soglia), l’uscita è immediata nell’anno. Dal giorno del superamento devi comportarti da regime ordinario: addebiti IVA in fattura e annoti secondo le regole ordinarie. Questa uscita “istantanea” è parte delle regole storiche dei minimi richiamate dalla normativa di cui sopra (fonte: Normattiva).
4) Altre cause tipiche di decadenza
Decadi se non rispetti i requisiti storici del regime dei minimi, tra cui: niente dipendenti o collaboratori, niente cessioni all’esportazione, niente cessioni prevalenti di fabbricati/terreni e acquisti di beni strumentali contenuti (storicamente 15.000 euro nel triennio). Questi paletti discendono dalla Legge 244/2007, art. 1, commi 96-117.
Se cade uno di questi requisiti, l’uscita opera secondo le stesse logiche: immediata o dall’anno successivo a seconda del caso. In caso di dubbio conviene verificare con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate o un consulente.
Cosa succede dopo l’uscita: forfettario o ordinario
Ingresso nel regime forfettario
Il regime forfettario è oggi il regime agevolato “di default” per le Partite IVA di piccole dimensioni. Puoi entrarci dall’anno successivo all’uscita dai minimi se rispetti i requisiti.
I punti chiave aggiornati ad agosto 2026:
- Limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l’anno. Base: Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata da Legge 197/2022 (Bilancio 2023).
- Uscita immediata nel corso d’anno se superi 100.000 euro di incassi. Da quel momento applichi l’IVA e le regole ordinarie. Base: Legge 197/2022.
- Imposta sostitutiva: 15% sul reddito forfetario. Per le nuove attività, 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up (assenza di attività simili nei tre anni precedenti e altri requisiti). Base: Legge 190/2014.
- Reddito forfetario: si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (il coefficiente varia per codice ATECO) e si sottraggono solo i contributi previdenziali effettivamente pagati.
- Fatturazione elettronica obbligatoria e non si addebita l’IVA (salvo uscita per superamento dei 100.000). Base: D.Lgs. 127/2015; Decreto-Legge 36/2022.
Il passaggio avviene automaticamente se rispetti i requisiti al 1° gennaio. Non devi presentare una “domanda”; basta comportarti da forfettario e indicarlo nella dichiarazione IVA/IRPEF. Se scegli invece l’ordinario, eserciti un’opzione vincolante per tre anni (DPR 442/1997).
Ingresso nel regime ordinario in contabilità semplificata
Se non rientri nel forfettario o non ti conviene, passi all’ordinario. Per imprese minori si usa la contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/1973), spesso su base di cassa (art. 66 TUIR, DPR 917/1986). Per professionisti si resta al principio di cassa (art. 54 TUIR).
Nell’ordinario addebiti l’IVA, detrai l’IVA sugli acquisti, tieni registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA. Le imposte sono IRPEF per scaglioni più addizionali, oltre ai contributi previdenziali.
Adempimenti operativi e tempistiche
Uscita per superamento di 45.000 euro
Dal giorno in cui superi 45.000 euro devi:
- Emettere fatture con IVA (scelta aliquota corretta, diciture standard).
- Annotare le fatture nei registri IVA.
- Eseguire le liquidazioni IVA dal periodo in corso.
Se hai continuato a fatturare senza IVA per qualche giorno, puoi regolarizzare con note di variazione e ravvedimento operoso. Base sanzionatoria: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (fonte: Normattiva e prassi Agenzia delle Entrate).
Uscita per superamento di 30.000 euro o per età
L’uscita opera dal 1° gennaio dell’anno successivo. Da quella data applicherai il nuovo regime (forfettario o ordinario). Prepara il passaggio con anticipo: sistemi di fatturazione, registri e calcolo acconti.
Fatturazione elettronica e conservazione
Nei minimi la e-fattura è obbligatoria. Idem nel forfettario e nell’ordinario. Occorre anche la conservazione digitale a norma. Fonti: D.Lgs. 127/2015; Decreto-Legge 36/2022; provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali
I contributi restano dovuti in base alla tua gestione (Artigiani/Commercianti INPS, Gestione Separata, o Cassa professionale). Le regole contributive non dipendono dal regime fiscale, ma dal tipo di attività. Verifica soglie, minimali e riduzioni sul sito INPS o dell’Ordine.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere se restare nei minimi fino a scadenza o passare al forfettario dal prossimo 1° gennaio:
- Hai molte spese deducibili e documentate? I minimi tassano il reddito “analitico” (incassi meno costi reali). Conviene spesso restare, perché deduci tutto il possibile.
- Hai poche spese e margini alti? Il forfettario applica abbattimenti standard (coefficienti di redditività). Se i tuoi costi reali sono inferiori al “costo implicito” del coefficiente, il forfettario riduce l’imposta.
- Prevedi incassi tra 30.000 e 45.000 euro stabili? Nei minimi rischi la decadenza l’anno dopo. Se ti avvicini spesso ai 45.000, meglio pianificare il passaggio per evitare uscita “in corsa”.
- Hai diritto al 5% start-up in forfettario per 5 anni? Se sì, confronta 5% su base forfetaria con 5% su base analitica: vince chi genera reddito imponibile più basso.
- Gestione operativa: vuoi semplicità estrema? Forfettario e minimi sono simili in semplicità. Se devi comunque passare alla e-fattura e non scarichi IVA, la scelta dipende più dal calcolo del reddito.
Esempio veloce: incassi 40.000 euro e costi reali 12.000 euro. Nei minimi imponibile 28.000 (40.000-12.000), imposta 5% = 1.400 (al netto dei contributi). Nel forfettario con coefficiente 67% imponibile 26.800 (40.000 x 67%), imposta 15% = 4.020 (o 5% = 1.340 se start-up). Il 5% forfettario batte di poco i minimi; il 15% invece no. Questo mostra perché serve un confronto numerico personalizzato.
Fonti e riferimenti normativi principali
Regime di vantaggio (minimi): Decreto-Legge 98/2011, art. 27, convertito in Legge 111/2011; requisiti e soglie storiche: Legge 244/2007, art. 1, commi 96-117. Regime forfettario: Legge 190/2014, commi 54-89; modifiche: Legge 145/2018 e Legge 197/2022 (limite 85.000 e decadenza immediata sopra 100.000). Fattura elettronica: D.Lgs. 127/2015; Decreto-Legge 36/2022, art. 18. Contabilità semplificata: art. 18 DPR 600/1973; TUIR DPR 917/1986 (artt. 54 e 66). Sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997. Fonti consultabili su Normattiva e documentazione Agenzia delle Entrate e INPS.
| Scenario | Requisito/Soglia | Da quando cambia il regime | Adempimenti immediati | Riferimento normativo (testuale) |
|---|---|---|---|---|
| Superi 30.000 euro nei minimi | Ricavi/compensi di cassa > 30.000 | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Pianifica nuovo regime; aggiorna fatturazione; verifica acconti | Legge 244/2007 art. 1, commi 96-117; DL 98/2011 art. 27 |
| Superi 45.000 euro nei minimi | Ricavi/compensi di cassa > 45.000 | Immediato, dal giorno del superamento | Addebita IVA, registra fatture, liquidazioni IVA; eventuale ravvedimento | Legge 244/2007 art. 1, commi 96-117; D.Lgs. 471/1997 |
| Compimento dei 35 anni | Età anagrafica ≥ 35 | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Valuta forfettario (85.000) o ordinario; prepara transizione | DL 98/2011 art. 27, conv. L. 111/2011 |
| Passaggio al forfettario | Ricavi/compensi ≤ 85.000; requisiti in Legge 190/2014 | Automatico dal 1° gennaio se in possesso requisiti | Emetti fatture senza IVA; e-fattura; calcolo imposta sostitutiva | Legge 190/2014, commi 54-89; L. 197/2022 |
| Uscita immediata dal forfettario | Incassi > 100.000 nell’anno | Immediato, dal superamento | Applica IVA da quel momento; registri e liquidazioni | Legge 197/2022 (Bilancio 2023) |
| Passaggio all’ordinario (semplificata) | Scelta o assenza requisiti agevolati | Dal 1° gennaio; opzione triennale se scegli ordinario | Registro IVA, liquidazioni, dichiarazione IVA; IRPEF per scaglioni | DPR 600/1973 art. 18; DPR 442/1997 |
FAQ
Posso aprire oggi una Partita IVA e scegliere il regime dei minimi?
No. Il regime dei minimi (regime di vantaggio al 5%) non è più accessibile ai nuovi contribuenti. È riservato a chi vi è entrato quando era vigente e non è ancora decaduto. Oggi, se apri la Partita IVA, la scelta tipica è il regime forfettario se rispetti il limite di 85.000 euro e gli altri requisiti, altrimenti il regime ordinario. Fonti: Decreto-Legge 98/2011, art. 27; Legge 190/2014, commi 54-89; Legge 197/2022. Informazioni istituzionali sono disponibili su Normattiva e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Supero 45.000 euro a settembre: cosa devo fare subito?
Dal giorno in cui oltrepassi 45.000 euro decadi immediatamente dai minimi. Devi iniziare ad addebitare l’IVA in fattura, registrare le operazioni e fare le liquidazioni IVA periodiche. Se hai emesso alcune fatture senza IVA dopo il superamento, puoi regolarizzare con note di variazione e versare l’IVA dovuta con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. Le sanzioni e il ravvedimento seguono il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997. Conserva la documentazione del giorno di superamento e aggiorna tempestivamente il gestionale di fatturazione elettronica per evitare ulteriori errori.
Mi conviene uscire volontariamente dai minimi e passare al forfettario prima dei 35 anni?
Dipende dalla struttura dei tuoi costi e dall’aliquota applicabile nel forfettario. Se hai molte spese reali deducibili, i minimi possono restare più convenienti perché tassano l’utile “vero” (incassi meno costi effettivi). Il forfettario usa un reddito standard calcolato con coefficienti: se i tuoi costi sono bassi, può convenire. Se hai diritto al 5% start-up nel forfettario, il confronto va rifatto perché cambia molto l’imposta. In ogni caso il cambio si fa dal 1° gennaio: dal nuovo anno applichi il forfettario se rispetti i requisiti (non serve una “domanda” formale). Se preferisci l’ordinario, eserciti un’opzione vincolante per tre anni secondo il DPR 442/1997. Per una scelta informata confronta scenari con numeri reali, includendo anche i contributi previdenziali.
Come calcolo le imposte nei minimi rispetto al forfettario?
Nei minimi calcoli il reddito con il principio di cassa: incassi meno costi pagati e contributi. Applichi un’imposta sostitutiva del 5%. Non addebiti IVA e non subisci ritenute d’acconto; in fattura inserisci la dicitura di non assoggettamento a ritenuta, come da regole del regime di vantaggio (DL 98/2011, art. 27, e norme richiamate). Nel forfettario, invece, calcoli il reddito forfetario: ricavi/compensi moltiplicati per un coefficiente di redditività previsto per il tuo codice ATECO; poi sottrai i contributi previdenziali effettivamente versati. Sull’importo applichi imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up (Legge 190/2014). In entrambi i regimi non addebiti IVA (salvo decadenza) e usi la fattura elettronica (D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022).
Fatturazione elettronica: cosa cambia per i minimi e cosa rischio se non la uso?
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per chi è nel regime dei minimi (regime di vantaggio), oltre che per i forfettari e gli ordinari. Lo ha previsto il Decreto-Legge 36/2022, art. 18, completando l’estensione iniziata nel 2022, e il D.Lgs. 127/2015 ha definito il quadro tecnico. Se non emetti e-con fatture quando dovuto, rischi sanzioni per omessa o tardiva fatturazione secondo il D.Lgs. 471/1997, con possibilità di ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Inoltre, senza e-fattura non potrai garantire una corretta conservazione digitale, obbligatoria. Per evitare errori imposta codici IVA e diciture corrette nel gestionale, specialmente se potresti superare le soglie che fanno scattare l’uscita immediata.
