Pagamento delle tasse in regime forfettario: quando e come si fa?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

In regime forfettario versi saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con 0,4%), e il secondo acconto entro il 30 novembre. L’imposta sostitutiva è 15% o 5% per nuove attività.

  • Aliquota: 15% (standard) o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. Base imponibile calcolata con coefficiente di redditività.
  • Scadenze: 30 giugno saldo anno precedente e primo acconto; 30 novembre secondo acconto. Possibile differimento al 30 luglio con maggiorazione 0,4%.
  • Acconti: 50% a giugno e 50% a novembre (se dovuti). Metodo storico o previsionale, con regole sanzionatorie specifiche.

Regime forfettario: come funziona davvero (basi normative e prassi)

Il regime forfettario è l’imposta agevolata per titolari di partita IVA persone fisiche. È definito dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata da leggi successive, tra cui la Legge 145/2018 e la Legge 197/2022. I testi ufficiali sono disponibili su Normattiva.

Si applica se i ricavi o compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, esci subito dal regime (regola introdotta e precisata dalla Legge 197/2022). Le cause ostative classiche restano: partecipazioni in società di persone o in SRL con controllo e attività riconducibile, e alcuni casi di prevalenza di redditi da lavoro dipendente o pensione. Verifica sempre i dettagli aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “start-up”: non aver svolto nei 3 anni precedenti attività analoga, non proseguire attività di altri (salvo limiti), e avvio ex novo. La base su cui applichi l’aliquota è “forfetaria”. Usa il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Il coefficiente è una percentuale che stima il margine. Applichi il coefficiente ai tuoi incassi annuali (principio di cassa: contano i soldi incassati, non solo fatturati). Dal risultato sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Sull’imponibile così ottenuto applichi il 15% o il 5%.

Esempio base, con definizioni chiare

Coefficiente di redditività 78% e incassi 35.000 euro. Reddito forfetario lordo: 35.000 x 78% = 27.300 euro. Se hai versato 3.000 euro di contributi previdenziali nell’anno, imponibile netto: 27.300 – 3.000 = 24.300 euro. Imposta sostitutiva:

– Aliquota 15%: 24.300 x 15% = 3.645 euro.

– Aliquota 5% (start-up): 24.300 x 5% = 1.215 euro.

Fonti: Legge 190/2014 e prassi Agenzia delle Entrate (istruzioni dichiarazione PF). Testi normativi consultabili su Normattiva; documentazione operativa sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze, acconti e versamenti: calendario operativamente utile

Il calendario fiscale per il forfettario segue le scadenze IRPEF. Le regole generali sono nel D.Lgs. 241/1997 e nel D.P.R. 435/2001. L’Agenzia delle Entrate pubblica ogni anno istruzioni e codici tributo.

– 30 giugno: versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno corrente. Puoi differire al 30 luglio con maggiorazione dello 0,4% (definita dalla normativa sui differimenti “30 giorni”).

– 30 novembre: versi il secondo acconto.

Codici tributo F24 sezione Erario per l’imposta sostitutiva del forfettario: saldo 1793, primo acconto 1794, secondo acconto o acconto in unica soluzione 1795. Indica l’anno di riferimento nel formato AAAA. Se rateizzi il saldo/primo acconto, usa l’apposito campo “rateazione/mese rif”.

Acconti: metodo storico e metodo previsionale

Metodo storico: calcoli gli acconti in base all’imposta dovuta per l’anno precedente. Se l’imposta “storica” supera 258 euro, paghi acconti in due rate: 50% a giugno e 50% a novembre. Se non supera 258 euro, l’acconto non è dovuto.

Metodo previsionale: stimi l’imposta che pagherai per l’anno in corso e versi gli acconti su quella stima. Serve quando l’attività cala, cambi coefficiente di redditività, prevedi costi contributivi maggiori, o cessi l’attività. Se l’acconto versato risulta insufficiente, si applicano sanzioni e interessi su quanto non versato. La sanzione base è quella per omesso o insufficiente versamento (D.Lgs. 471/1997) riducibile con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).

Ripartizione delle rate di acconto: ad oggi la prassi per titolari di partita IVA prevede la divisione 50% a giugno e 50% a novembre. La ripartizione al 50/50 è stata introdotta per uniformare i flussi dopo anni di 40/60. Verifica ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rateazione e maggiorazioni

Puoi rateizzare il saldo e il primo acconto da giugno in poi, con maxi termine a novembre. Sulle rate si applicano interessi mensili determinati annualmente. Il differimento al 30 luglio sconta la maggiorazione dello 0,4%. Le regole tecniche sono in D.Lgs. 241/1997 e D.P.R. 435/2001, con istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali e imposta: come si incastrano

I contributi previdenziali si pagano a parte e non sono “tasse”. Ma nel forfettario riducono l’imponibile della tua imposta sostitutiva. Paghi meno imposta se durante l’anno versi più contributi. Questo perché si applica il principio di cassa: contano i contributi pagati nell’anno d’imposta.

– Artigiani e commercianti (INPS gestione artigiani/commercianti): versano contributi fissi su minimale e conguagli in base al reddito. I contributi possono avere riduzioni per chi aderisce al forfettario (agevolazione contributiva opzionale). La disciplina è definita da leggi e circolari INPS che si aggiornano ogni anno.

– Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: versano a percentuale sul reddito forfetario. Anche questi contributi si sottraggono dall’imponibile.

– Professionisti con cassa ordinistica: seguono il regolamento della propria cassa. I contributi obbligatori si sottraggono dall’imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva.

Le fonti sono INPS e, per le casse, gli ordini professionali. Le norme generali restano consultabili su Normattiva. Ricorda che i contributi si versano con scadenze spesso allineate a saldo e acconti Irpef/forfettario, ma con regole specifiche per ogni gestione.

Calcolo operativo: dalla fattura all’F24

Passi pratici

1) Somma gli incassi dell’anno (principio di cassa). Includi solo ciò che hai effettivamente incassato entro il 31 dicembre.

2) Applica il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Ottieni il “reddito forfetario lordo”.

3) Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Ottieni l’“imponibile forfetario”.

4) Applica l’aliquota corretta: 15% o 5% (se rispetti i requisiti start-up). Ottieni l’imposta sostitutiva dovuta.

5) Determina saldo e acconti. Per gli acconti scegli storico o previsionale. Compila F24 con i codici tributo corretti: 1793 (saldo), 1794 (acconto prima rata), 1795 (acconto seconda rata o unica soluzione). Indica anno di riferimento e saldo/acconto.

Regola decisionale rapida

– Se l’anno corrente è simile al precedente: usa metodo storico. Riparti 50/50. Rischi sanzioni minori e hai calcolo semplice.

– Se l’anno corrente cala molto o prevedi cessazione: usa metodo previsionale. Stima onesta e prudente, riduci i versamenti. Tieni riserva di liquidità per eventuali conguagli.

– Se hai iniziato da poco e hai aliquota 5%: verifica bene i requisiti start-up prima di applicarla. In dubbio, consulta l’Agenzia delle Entrate o un consulente.

– Se hai superato 85.000 euro l’anno scorso: non entri o esci dal forfettario l’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno: esci subito. Applica IVA dal superamento. Controlla la norma su Legge 197/2022.

– Se versi in ritardo: usa il ravvedimento operoso. Sanzione base 30% ridotta in base ai giorni di ritardo, più interessi. Fonti: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi essenziali (citati testualmente)

– Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata (Normattiva). Disciplina del regime forfettario, aliquote e cause ostative.

– Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e aggiornamenti successivi: soglia 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000 euro.

– D.Lgs. 241/1997 e D.P.R. 435/2001: versamenti, rateazione, acconti e saldo. Prassi Agenzia delle Entrate per codici tributo e scadenze.

– D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997, art. 13: sanzioni per omessi/insufficienti versamenti e ravvedimento operoso.

– Ministero del Lavoro e INPS: regole previdenziali per gestioni speciali e Gestione Separata (circolari annuali).

Scenario Requisiti/condizioni Imposta e acconti Scadenze e note operative
Nuova attività con aliquota 5% Nessuna attività analoga nei 3 anni precedenti; non prosecuzione di attività altrui; requisiti start-up Legge 190/2014 5% su imponibile forfetario; acconti dovuti se imposta > 258 euro 30 giugno saldo+1° acconto; 30 novembre 2° acconto; verifica cause ostative
Attività ordinaria con aliquota 15% Rispetto soglia 85.000 euro; nessuna causa ostativa 15% su imponibile; acconti 50/50 su metodo storico o previsionale F24: 1793 saldo, 1794 1° acconto, 1795 2° acconto; possibile rateazione
Ricavi in calo marcato Incassi previsti molto inferiori all’anno precedente Valuta metodo previsionale per ridurre acconti Stima prudente; se insufficiente, sanzioni e interessi; usa ravvedimento
Cessazione entro l’anno Chiusura partita IVA entro l’esercizio Previsionale con acconti ridotti o azzerati Saldo a giugno dell’anno successivo; conserva liquidità per conguagli
Superamento 85.000 euro (anno precedente) Ricavi/compensi > 85.000 euro Esci dal forfettario dall’anno successivo Passi alla contabilità semplificata/ordinaria e all’IVA
Superamento 100.000 euro in corso d’anno Ricavi/compensi > 100.000 euro durante l’anno Uscita immediata; l’imposta sostitutiva si ferma al periodo ante-superamento Applichi IVA dal superamento; gestisci fatture e adempimenti IVA
Acconto “storico” > 258 euro Imposta anno precedente superiore alla soglia Acconti in 2 rate: 50% giugno, 50% novembre Puoi differire al 30 luglio con 0,4%; rateizza saldo/primo acconto
Ritardo nei versamenti Pagamento oltre la scadenza Sanzione base 30% riducibile con ravvedimento; interessi legali Ravvedimento entro 14/30/90 giorni o più, secondo D.Lgs. 472/1997

FAQ: domande avanzate sul forfettario e le scadenze

Come si calcola esattamente l’imponibile nel forfettario e quali errori evitare?

Parti dagli incassi effettivi dell’anno (principio di cassa). Applica il coefficiente di redditività del tuo ATECO per stimare il margine. Ottieni così il reddito forfetario lordo. Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Questo è l’imponibile forfetario. Applica poi il 15% o il 5% per calcolare l’imposta. Errori comuni: conteggiare fatture non incassate, dimenticare incassi a cavallo d’anno, non sottrarre i contributi, usare un coefficiente sbagliato. Ricorda che spese reali (affitti, auto, software) non entrano nel calcolo, perché la norma usa un margine forfetario. Le regole sono nella Legge 190/2014; verifica sempre il tuo ATECO nelle istruzioni fiscali aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.

Metodo storico o previsionale per gli acconti: quale conviene e quali sono i rischi?

Lo storico è semplice e prudente: paghi gli acconti sulla base dell’imposta dell’anno precedente. Eviti sotto-stime e sanzioni. È indicato se prevedi ricavi simili o maggiori. Il previsionale ti aiuta a non immobilizzare cassa quando l’anno scende o chiudi l’attività. Richiede una stima accurata di incassi, coefficienti e contributi. Se paghi meno del dovuto, scattano sanzioni per insufficiente versamento (D.Lgs. 471/1997) e interessi; puoi ridurle con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13). In dubbio, fai una stima conservativa e ricalcola a novembre dopo i dati reali dei primi dieci mesi.

Posso rateizzare saldo e primo acconto? Quali interessi si applicano?

Sì, puoi rateizzare il saldo e il primo acconto a partire da giugno fino a novembre. Ogni rata sconta un interesse mensile fissato annualmente dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme sul versamento (D.Lgs. 241/1997 e D.P.R. 435/2001). Il differimento al 30 luglio comporta una maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto. Indicazioni pratiche: usa l’F24 sezione Erario, compila il campo “rateazione/mese rif” con il numero di rata e il totale rate (es. 0106 per prima di sei). Conserva il piano rate e i calcoli degli interessi applicati.

Quali sono i codici tributo F24 per il forfettario e come compilo correttamente il modello?

Per l’imposta sostitutiva del forfettario usi i codici: 1793 per il saldo, 1794 per il primo acconto, 1795 per il secondo acconto o acconto in unica soluzione. Se devi pagare anche addizionali o altre imposte (ad esempio ritenute subite da sostituti su redditi diversi), servono codici differenti. Nel modello F24 indica sempre: sezione Erario, codice tributo corretto, anno di riferimento (AAAA), importo a debito. Se stai rateizzando, compila il campo “rateazione/mese rif”. Se fai ravvedimento, aggiungi i codici per sanzioni e interessi relativi al medesimo tributo. Le istruzioni ufficiali aggiornate sono sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Che cosa succede se supero le soglie di 85.000 e 100.000 euro e come gestisco IVA e imposta?

Se i ricavi/compensi dell’anno precedente superano 85.000 euro, dal 1° gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario. Applichi l’IVA e rientri nella contabilità semplificata o ordinaria. Se durante l’anno superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dal momento del superamento: da quella fattura in poi addebiti l’IVA e assolvi gli obblighi IVA. La porzione di anno prima del superamento resta tassata in forfettario (imposta sostitutiva), la parte dopo segue le regole ordinarie. Queste regole sono state precisate dalla Legge 197/2022. Consulta i testi su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate per gli aspetti operativi (note di variazione, plafond, registri, e-fatture) quando passi all’IVA.

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