Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
In regime forfettario versi l’imposta sostitutiva con saldo e acconti: 30 giugno saldo+primo acconto, 30 novembre secondo acconto. Nel primo anno non versi imposte. Bollo 2€ sulle fatture oltre 77,47€.
- Aliquote: 15% (ordinaria) o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” previsti dalla legge.
- Base imponibile: ricavi/compensi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività (esempio professioni: 78%). Vale il principio di cassa.
- Acconti: 100% dell’imposta dovuta l’anno prima. Soglie e ripartizione 40/60 secondo D.Lgs. 241/1997 e DPR 435/2001.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. È disciplinato dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da leggi successive. Le regole sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Il limite di accesso è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi 100.000 euro nell’anno, l’uscita dal forfettario è immediata dal superamento, con obbligo IVA da quel momento. Queste soglie sono state introdotte dalla Legge 197/2022. Per valori tra 85.000 e 100.000 si esce dall’anno successivo.
L’imposta è “sostitutiva”: rimpiazza IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’aliquota è 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti le condizioni “start-up” della Legge 190/2014 (commi 65 e seguenti).
Principio di cassa e coefficiente di redditività
Il principio di cassa significa che contano solo gli incassi effettivi nell’anno, non le fatture emesse e non pagate. La base imponibile non è l’intero incasso ma l’incasso moltiplicato per il “coefficiente di redditività”.
Il coefficiente di redditività è una percentuale che la legge associa ai diversi settori ATECO. Rappresenta i costi forfettari. Esempio: per le attività professionali non organizzate in forma d’impresa, spesso usate per consulenze e servizi digital, il coefficiente è 78% (allegati alla Legge 190/2014 e successive modifiche).
Attenzione: nel forfettario non deduci i costi reali, salvo i contributi previdenziali obbligatori che riducono l’imponibile. Le regole sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Aliquota 15% e 5% “start-up”: chi può usarla
L’aliquota ridotta al 5% si applica per i primi cinque periodi d’imposta se rispetti tutte le condizioni previste dalla Legge 190/2014 (commi 65 e seguenti). È una riduzione temporanea pensata per chi avvia una nuova attività.
Condizioni semplificate:
- Non aver svolto, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile a quella che avvii ora.
- L’attività non deve essere mera prosecuzione di un lavoro dipendente o di un’attività svolta in precedenza (salvo il praticantato obbligatorio).
- Se subentri in un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non devono superare la soglia del forfettario.
Se manca anche un solo requisito, applichi l’aliquota ordinaria del 15%. Le verifiche avvengono in sede di dichiarazione redditi. Le fonti sono consultabili su Normattiva e nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Saldi e acconti: scadenze, metodi, esempi numerici
Scadenze ordinarie ed eventuali proroghe
Paghi a scadenze fisse:
- 30 giugno: saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno corrente.
- 30 novembre: secondo acconto dell’anno corrente.
Le scadenze possono essere oggetto di differimenti con DPCM. Controlla sempre i comunicati e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate vicino alle scadenze.
Se paghi in ritardo, puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Si versa con modello F24, codici tributo dell’imposta sostitutiva del forfettario.
Metodo storico e metodo previsionale
L’acconto è pari al 100% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente (metodo storico). Si versa in due rate: 40% a giugno e 60% a novembre. Se l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, lo versi in una sola soluzione a novembre. Se l’imposta precedente non supera 51,65 euro, non devi acconti. Le regole generali sono nel D.Lgs. 241/1997 e nel DPR 435/2001.
Con il metodo previsionale puoi ridurre gli acconti se stimi di guadagnare meno nell’anno in corso. È utile in caso di calo dei ricavi o aumento dei contributi. Ma se prevedi troppo al ribasso e versi meno del dovuto, pagherai differenze, interessi e sanzioni. Valuta con attenzione.
Esempio numerico completo
Supponiamo che Laura apra la partita IVA a febbraio 2023. Nel 2023 incassa 30.000 euro. È una consulente (coefficiente 78%). Nel 2023 non paga nulla perché è il primo anno (nessun saldo e nessuna base per acconti).
Imponibile 2023: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Con aliquota 15% l’imposta è 3.510 euro. Al 30 giugno 2024 Laura paga: 3.510 di saldo 2023 + 1.404 di primo acconto 2024 (40% di 3.510). Al 30 novembre 2024 paga 2.106 di secondo acconto (60% di 3.510).
Se Laura avesse diritto al 5%, l’imposta 2023 sarebbe 1.170 euro. L’acconto 2024 sarebbe 1.170, diviso 40/60. Il meccanismo resta identico, cambiano gli importi.
Marca da bollo da 2 euro: quando e come pagarla
Quando si applica
La marca da bollo da 2 euro è dovuta sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. La base normativa è il DPR 642/1972 (Tariffa, art. 13). Nel forfettario le fatture sono senza IVA, quindi la regola si applica spesso.
Se emetti fatture cartacee, applichi fisicamente la marca da bollo da 2 euro sull’originale. Se emetti fatture elettroniche, indichi l’assolvimento del bollo nel file XML.
Obbligo di fattura elettronica per i forfettari
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base è il D.Lgs. 127/2015 e l’estensione prevista dal DL 36/2022 (convertito in legge). Le specifiche tecniche e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate definiscono i dettagli operativi.
Pagamento trimestrale del bollo sulle e-fatture
Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche avviene trimestralmente con modello F24. L’importo è calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati trasmessi dal Sistema di Interscambio.
La scadenza è, in via generale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezioni fissate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre la tua area “Fatture e Corrispettivi”.
Contributi previdenziali: non sono tasse, ma incidono sul totale
I contributi previdenziali sono separati dalle imposte. Li versi all’INPS in base al tuo inquadramento. La base normativa generale è la Legge 335/1995 e le istruzioni INPS. Le regole di inquadramento professionale sono sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.
Se sei artigiano o commerciante, versi contributi fissi minimi in quattro rate e contributi percentuali sul reddito eccedente. Se sei professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS a consuntivo.
Nel forfettario i contributi obbligatori si sottraggono dalla base imponibile prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce l’imposta dovuta.
Regola decisionale rapida
Scelte pratiche in 7 passi
- Primo anno di attività? Di norma non versi imposta sostitutiva a giugno/novembre. Prepara però cassa per l’anno successivo.
- Hai i requisiti “start-up”? Se sì, applica il 5% per cinque anni. Se no, applica il 15%.
- Calcola l’imponibile: incassi dell’anno × coefficiente di redditività − contributi INPS deducibili.
- Imposta sostitutiva dovuta l’anno prima ≤ 51,65 euro? Nessun acconto. Tra 51,66 e 257,52? Acconto unico a novembre. Oltre 257,52? 40% a giugno, 60% a novembre.
- Ricavi 2026 previsti nettamente inferiori al 2025? Valuta il metodo previsionale per ridurre acconti. Stima con prudenza per evitare sanzioni.
- Ricavi oltre 85.000 euro? Dal prossimo anno esci dal forfettario. Oltre 100.000 nel corso d’anno? Uscita immediata e IVA dal superamento (Legge 197/2022).
- Fatture senza IVA sopra 77,47 euro? Applica il bollo da 2 euro. Se e-fattura, il versamento è trimestrale con F24 secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Le basi legali di riferimento sono: Legge 190/2014, D.Lgs. 241/1997, DPR 435/2001, DPR 642/1972, D.Lgs. 127/2015, DL 36/2022. Puoi consultarle su Normattiva e nelle guide ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Errori comuni e come evitarli
Confondere ricavi con imponibile
Nel forfettario l’imponibile è forfettario. Non è la differenza ricavi-costi reali. Applica sempre il coefficiente corretto e sottrai i contributi obbligatori.
Dimenticare gli acconti
Molti pensano di dover pagare solo il saldo. In realtà, a giugno versi anche il primo acconto dell’anno in corso e a novembre il secondo. Prepara la liquidità.
Usare il metodo previsionale senza controllo
Il previsionale aiuta se l’attività cala. Ma se stimi troppo poco, paghi sanzioni. Calcola con cautela e conserva i prospetti di stima.
Marca da bollo non indicata o non versata
Se dimentichi il bollo in e-fattura, l’Agenzia delle Entrate può comunicarti l’integrazione e irrogare sanzioni. Verifica i prospetti trimestrali e l’F24.
Ignorare i contributi
I contributi non sono “tasse”, ma pesano. Se sbagli la stima, sbagli anche l’acconto. Leggi le circolari INPS e tieni un prospetto aggiornato.
| Scenario | Requisiti/Condizioni | Cosa si paga | Scadenze e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Primo anno in forfettario | Partita IVA aperta nell’anno; nessun reddito forfettario precedente | Nessun saldo né acconti dell’imposta sostitutiva; contributi INPS secondo gestione | Contributi secondo calendario INPS; imposta sostitutiva da versare l’anno successivo |
| Secondo anno con aliquota 5% | Requisiti start-up Legge 190/2014 rispettati | Saldo imposta 5% sull’anno 1; acconti 5% per l’anno 2 | 30 giugno saldo + primo acconto; 30 novembre secondo acconto |
| Acconto unico | Imposta sostitutiva dell’anno precedente ≤ 257,52 euro ma > 51,65 euro | Solo acconto in un’unica soluzione (100%) | 30 novembre acconto in unica rata |
| Acconti in due rate 40/60 | Imposta sostitutiva dell’anno precedente > 257,52 euro | Primo acconto 40% e secondo acconto 60% | 40% al 30 giugno; 60% al 30 novembre |
| Superamento 85.000 euro | Ricavi/compensi annui tra 85.000 e 100.000 euro | Imposta sostitutiva per l’anno in corso; uscita dal forfettario l’anno dopo | Dal 1° gennaio successivo applicazione regime ordinario e IVA |
| Superamento 100.000 euro | Ricavi/compensi oltre 100.000 euro in corso d’anno | Uscita immediata; IVA dovuta dalle operazioni dopo il superamento | Decorrenza dal superamento, come da Legge 197/2022 |
FAQ
Nel primo anno di attività non pago nulla? Ci sono eccezioni?
Nel primo anno non paghi saldo e acconti dell’imposta sostitutiva, perché non esiste ancora un’imposta dell’anno precedente da versare. Questa è la regola pratica richiamata dal sistema dei saldi e acconti previsto dal D.Lgs. 241/1997 e dal DPR 435/2001. Attenzione però: i contributi previdenziali possono essere dovuti fin da subito, secondo il tuo inquadramento INPS. Se sei artigiano o commerciante versi i contributi minimi in quattro scadenze e, se superi il minimale, anche la quota percentuale. Se sei in Gestione Separata versi a consuntivo sulla base dei compensi incassati. Inoltre, se emetti fatture sopra 77,47 euro, devi comunque assolvere il bollo da 2 euro sin dalla prima fattura. Quindi, niente imposta sostitutiva nel primo anno, ma restano contributi e bolli.
Come si calcola l’imposta sostitutiva nel forfettario, passo dopo passo?
Il calcolo ha quattro passaggi semplici: 1) Somma solo gli incassi dell’anno (principio di cassa). 2) Applica il coefficiente di redditività previsto per il tuo ATECO. Questo trasforma gli incassi in imponibile forfettario. 3) Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati o dovuti nell’anno. 4) Applica l’aliquota: 15% ordinaria o 5% se hai i requisiti “start-up”. Esempio: incassi 40.000 euro come consulente (coefficiente 78%). Imponibile 31.200 euro. Contributi INPS pagati 4.000 euro. Base imponibile 27.200 euro. Imposta al 15% = 4.080 euro. Questa imposta genera anche l’acconto per l’anno successivo, pari al 100% (ripartito 40/60). Le basi normative sono nella Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Metodo previsionale per gli acconti: quando conviene e quali rischi comporta?
Conviene se sai già che l’anno in corso avrà un reddito molto più basso dell’anno precedente. Esempi tipici: riduzione del portafoglio clienti, malattia prolungata, maternità/paternità, investimenti che sospendono l’attività, aumento sensibile dei contributi deducibili. Con il previsionale versi acconti calcolati sull’imposta stimata dell’anno in corso. Rischi: se stimi troppo al ribasso, a saldo pagherai differenze, interessi e sanzioni. Per limitare il rischio, fai scenari prudenziali e aggiorna la stima a novembre prima del secondo acconto. La disciplina degli acconti è nel D.Lgs. 241/1997 e DPR 435/2001; per le sanzioni e il ravvedimento vedi il D.Lgs. 472/1997. Tieni traccia scritta della tua stima in caso di controlli.
Cosa succede se supero i 85.000 euro? E se supero i 100.000?
Se a fine anno superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, resti forfettario per l’anno in corso e passi al regime ordinario (con IVA) dall’anno successivo. Se durante l’anno superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dal momento del superamento e da lì devi applicare l’IVA sulle operazioni successive. Queste regole sono state introdotte dalla Legge 197/2022 e si leggono nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che il controllo si fa sugli incassi (principio di cassa). Valuta anche gli effetti sugli acconti: il passaggio al regime ordinario cambierà imposte, IVA e gestione delle deduzioni/detrazioni l’anno dopo.
Come si paga la marca da bollo sulle fatture elettroniche e cosa accade se la dimentico?
Sulle fatture elettroniche senza IVA superiori a 77,47 euro devi indicare nel file XML l’assolvimento del bollo. L’Agenzia delle Entrate somma i bolli del trimestre e ti rende disponibile l’importo da pagare con F24. In via generale la scadenza cade entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezioni fissate dai provvedimenti dell’Agenzia. Se dimentichi di indicare o versare il bollo, l’Agenzia può inviare una comunicazione di irregolarità con l’importo dovuto, interessi e sanzioni. La base normativa è il DPR 642/1972 per il bollo e il D.Lgs. 127/2015 per la fattura elettronica; i dettagli operativi sono nei provvedimenti e nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate.
