Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei ancora nel regime dei minimi, versi il saldo al 30 giugno. Gli acconti seguono le soglie 51,65/257,52 euro con scadenze 30 giugno e 30 novembre.
- Saldo imposta sostitutiva sui redditi dell’anno precedente entro il 30 giugno (o primo giorno lavorativo successivo).
- Acconti: niente sotto 51,65 euro; unica rata al 30 novembre tra 51,66 e 257,52; due rate oltre 257,52 euro.
- Acconto pari al 100% dell’imposta sostitutiva precedente. Possibile metodo previsionale, con rischio sanzioni se sottostimi troppo.
Che cos’è il “regime dei minimi” oggi e chi può ancora usarlo
Il “regime dei minimi” attuale è il vecchio regime di vantaggio. È l’imposta sostitutiva al 5% sul reddito. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Lo ha introdotto l’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011. Determini il reddito con il principio di cassa. Significa: incassi meno pagamenti effettivi.
La Legge 190/2014 (commi 54-89) ha istituito il regime forfettario e ha abrogato i minimi per i nuovi ingressi. Ma ha salvaguardato chi era già dentro. Lo confermano i commi transitori della stessa legge.
Puoi restare nei minimi se li avevi già prima dell’abolizione e finché non superi i limiti previsti in origine. In generale, duri fino a 5 anni dall’avvio o fino a 35 anni di età, se prima. Questa è la regola storica del regime.
Fonti utili per i testi di legge: Normattiva per le leggi citate, portale dell’Agenzia delle Entrate per circolari e risoluzioni applicative, portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i decreti annuali.
Scadenze 2026: saldo e acconti dell’imposta sostitutiva al 5%
Saldo al 30 giugno
Versi il saldo dell’imposta sostitutiva sul reddito 2025 entro il 30 giugno 2026. Se cade in weekend o festivo, paghi il primo giorno lavorativo successivo.
La cornice generale delle scadenze sta nell’art. 17 del D.P.R. 435/2001 e nel D.Lgs. 241/1997 per i versamenti unitari con F24. Ogni anno possono uscire proroghe con D.P.C.M. o decreti-legge.
Puoi rateizzare saldo e primo acconto da giugno. L’ultima rata non può andare oltre novembre per chi ha Partita IVA. Applichi l’interesse mensile previsto dalla normativa vigente.
Acconti: soglie, percentuali, date
Calcoli l’acconto 2026 sul 100% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2025 (metodo storico). Applichi le soglie:
- Acconto fino a 51,65 euro: non versi.
- Da 51,66 a 257,52 euro: versi in unica soluzione al 30 novembre.
- Oltre 257,52 euro: dividi in due rate, 30 giugno e 30 novembre.
Puoi usare il metodo previsionale. Stimi l’imposta 2026 più bassa e versi acconti proporzionati. Se sbagli al ribasso, scatta sanzione per carente versamento.
La sanzione base è il 30% per omesso o insufficiente versamento (D.Lgs. 471/1997). Puoi ridurla con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) aggiungendo interessi al tasso legale vigente.
Contributi previdenziali: coordinare scadenze e calcoli
Se sei nel regime dei minimi, paghi i contributi INPS come gli altri autonomi. La gestione dipende dal tipo di attività.
- Gestione Separata: versi saldo e acconti con le stesse scadenze del saldo e acconti imposta sostitutiva.
- Artigiani e Commercianti: paghi quattro rate fisse IVS (maggio, agosto, novembre, febbraio). Più saldo e acconti “a percentuale” con le scadenze del 30 giugno e 30 novembre.
Le basi normative sono nella Legge 335/1995 per la previdenza e nelle circolari INPS annuali su aliquote e minimali.
Fatturazione, IVA, ritenute e bollo
Nel regime dei minimi non addebiti l’IVA in fattura. Indichi che operi in franchigia IVA per il regime di vantaggio. Non detrai l’IVA sugli acquisti.
Di norma non subisci ritenuta d’acconto, se riporti in fattura la dichiarazione di esclusione prevista dalla disciplina dei minimi. Applichi l’imposta di bollo da 2 euro per fatture oltre 77,47 euro.
Queste regole discendono dall’art. 27 del D.L. 98/2011 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola l’imposta sostitutiva e i relativi acconti
Principio di cassa
Il principio di cassa significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi. Se incassi una fattura, entra nel reddito. Se paghi una spesa, la deduci.
Non consideri ratei e risconti. Non segui il principio di competenza. Questo semplifica i calcoli e rende chiara la base imponibile.
Metodo storico e metodo previsionale
Metodo storico: prendi l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente. Versi gli acconti pari al 100% di quell’importo, secondo le soglie.
Metodo previsionale: stimi l’imposta dell’anno in corso. Se ritieni di guadagnare meno, versi acconti più bassi. Se poi guadagni di più, paghi differenza e sanzioni/interessi.
Il metodo previsionale conviene se hai un calo evidente dei ricavi o spese straordinarie. Valuta con attenzione per evitare sanzioni.
Esempi numerici
Esempio 1: imposta 2025 pari a 400 euro. Nel 2026 l’acconto è 400 euro. Versi 200 euro al 30 giugno e 200 euro al 30 novembre.
Esempio 2: imposta 2025 pari a 180 euro. Nel 2026 l’acconto è 180 euro. Unica rata al 30 novembre (tra 51,66 e 257,52 euro).
Esempio 3: imposta 2025 pari a 45 euro. Nel 2026 non versi acconto (sotto 51,65 euro). Pagherai solo il saldo nel 2027.
Regola decisionale rapida
In tre mosse
Domanda 1: possiedi i requisiti per restare nei minimi (anzianità e limiti storici)? Se sì, puoi restare. Se no, esci dal regime.
Domanda 2: quanto spenderai e incasserai quest’anno? Se i ricavi scendono, valuta il metodo previsionale per ridurre gli acconti.
Domanda 3: il forfettario ti conviene di più? Confronta imposta sostitutiva 5% per minimi con aliquota forfettaria 15% o 5% start-up, base imponibile, contributi e semplificazioni.
Nesso logico: prima verifichi la permanenza. Poi scegli il metodo di acconto. Infine confronti i regimi per l’anno successivo.
Passare dal regime dei minimi al forfettario: quando e perché
Il forfettario è il regime naturale per le Partite IVA “piccole” dal 2015. Sta nella Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata dalle leggi di bilancio successive.
Ad agosto 2026 la soglia di accesso è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Superi 100.000 euro? Scatta l’uscita immediata nell’anno. Sono escluse alcune attività in regimi IVA speciali e chi partecipa a società di persone.
Il forfettario calcola il reddito in modo forfettario. Applica un coefficiente di redditività ai ricavi. Poi sottrae i contributi. L’imposta sostitutiva è il 15% o il 5% per start-up che rispettano i requisiti.
Puoi passare dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’opzione si manifesta con comportamento concludente e si comunica nella prima dichiarazione utile, secondo il D.P.R. 442/1997.
Valuta il passaggio se i tuoi costi deducibili nei minimi sono bassi. Il forfettario potrebbe stimare un reddito imponibile più basso grazie al coefficiente.
Adempimenti e modulistica: cosa presentare e quando
Compili il Modello Redditi Persone Fisiche. Indichi il reddito e l’imposta sostitutiva nel Quadro dedicato ai regimi agevolati (sezione “regime di vantaggio”).
La scadenza ordinaria per l’invio telematico è il 30 novembre. Versi con F24 in autoliquidazione. Conservi le ricevute di invio e i pagamenti.
Per fatture sopra 77,47 euro applichi e versi l’imposta di bollo. Se emetti fattura elettronica, assolve il bollo secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni, interessi e ravvedimento operoso
Se paghi in ritardo o paghi meno, scatta la sanzione del 30% (D.Lgs. 471/1997). Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).
Ravvedimento breve: paghi entro 30 giorni, sanzione ridotta e interessi al tasso legale. Ravvedimento medio o lungo: riduzioni minori ma sempre vantaggiose.
Conserva sempre F24 e calcoli. In caso di controllo, dimostri buona fede e regolarizzazione tempestiva.
| Scenario | Requisiti/Condizioni | Versamenti e Tempistiche | Note operative |
|---|---|---|---|
| Saldo imposta sostitutiva 2025 | Regime dei minimi attivo nel 2025 | 30 giugno 2026 (o primo lavorativo successivo) | Rateizzabile fino a novembre per titolari IVA, con interessi mensili |
| Acconti 2026 oltre 257,52 euro | Acconto calcolato al 100% del 2025 | 1ª rata 30 giugno; 2ª rata 30 novembre | Seconda rata non rateizzabile; verifica metodo previsionale |
| Acconti 2026 tra 51,66 e 257,52 euro | Importo compreso nella fascia intermedia | Unica soluzione 30 novembre | Puoi ricalcolare in previsionale se il reddito 2026 cala |
| Acconti 2026 sotto 51,65 euro | Importo minimo non dovuto | Nessun acconto | Controlla comunque il saldo nel 2027 |
| Gestione Separata INPS | Professionista senza Albo previdenziale dedicato | Saldo e acconti con scadenze di giugno/novembre | Aliquota e minimali da circolare INPS annuale |
| Artigiani/Commercianti INPS | Iscrizione IVS | IVS fisse: maggio, agosto, novembre, febbraio; a percentuale: giugno/novembre | Attenzione ai minimali e massimali |
| Passaggio a forfettario dal 2027 | Soglia ricavi 85.000, cause di esclusione assenti | Opzione dal 1° gennaio 2027 | Comportamento concludente; comunicazione in dichiarazione |
| Ravvedimento operoso | Saldo o acconti tardivi o insufficienti | Paghi imposta, sanzione ridotta e interessi | Riferimenti: D.Lgs. 472/1997, art. 13 |
FAQ
1) Sono ancora nel regime dei minimi: quali sono esattamente le scadenze e posso pagare a rate?
Se sei nei minimi nel 2026, paghi il saldo dell’imposta sostitutiva relativa al 2025 entro il 30 giugno 2026. Puoi spostarti al primo giorno lavorativo successivo se il 30 cade in festivo. Versi gli acconti 2026 al 30 giugno (prima rata, se l’importo supera 257,52 euro) e al 30 novembre (seconda rata o unica soluzione tra 51,66 e 257,52 euro). Sotto 51,65 euro non versi acconto. Puoi rateizzare il saldo e il primo acconto con scadenze mensili fino a novembre, applicando l’interesse mensile previsto. Non puoi rateizzare il secondo acconto di novembre. Le basi stanno nell’art. 17 del D.P.R. 435/2001 e nel D.Lgs. 241/1997 per i versamenti unificati con F24. Eventuali proroghe arrivano con D.P.C.M. o decreti-legge e le annuncia l’Agenzia delle Entrate.
2) Qual è la differenza tra regime dei minimi e regime forfettario su imposte, contributi e adempimenti?
Nei minimi paghi il 5% di imposta sostitutiva sul reddito calcolato “per cassa”, cioè incassi meno pagamenti. Nel forfettario paghi il 15% (o il 5% se rientri nella start-up) su un reddito determinato applicando un coefficiente ai ricavi, poi sottrai i contributi. Nei minimi deduci i costi effettivi pagati; nel forfettario non deduci i costi effettivi (salvo contributi) ma applichi il coefficiente. Entrambi non applicano IVA in fattura e non subiscono ritenuta se indicano le diciture corrette. Per i contributi, le regole INPS non cambiano in base al regime fiscale: cambiano le basi di calcolo del reddito su cui applichi i contributi a percentuale. Le fonti sono l’art. 27 del D.L. 98/2011 per i minimi e l’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 per il forfettario, con aggiornamenti delle leggi di bilancio successive.
3) Quali limiti devo rispettare per restare nei minimi e cosa succede se li supero?
Il regime di vantaggio prevede limiti storici su ricavi/compensi annui e altre condizioni originarie (ad esempio, non effettuare cessioni all’esportazione in alcuni casi e non sostenere spese per lavoro oltre determinate soglie). Il limite più noto è quello dei 30.000 euro annui di ricavi/compensi, ereditato dalla disciplina dei “minimi” e del “vantaggio”. Se superi i limiti, perdi il regime. In generale, l’uscita opera dall’anno successivo; alcune violazioni strutturali possono comportare l’uscita immediata. Controlla sempre il testo vigente su Normattiva (D.L. 98/2011 e richiami alla Legge 244/2007) e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, perché le condizioni applicative vengono chiarite anche con circolari e risoluzioni.
4) Dove indico l’imposta dei minimi nella dichiarazione e come calcolo gli acconti in pratica?
Compili il Modello Redditi Persone Fisiche. Indichi il reddito e l’imposta sostitutiva nel quadro dedicato ai regimi agevolati per il “regime di vantaggio” (sezione LM di regola). Il software ministeriale calcola saldo e acconti secondo il metodo storico al 100%. Se vuoi il metodo previsionale, sovrascrivi manualmente gli importi degli acconti stimati, motivandoli con i tuoi prospetti di incassi e costi. Conserva i calcoli a supporto. Versi con F24 secondo le scadenze. Questa prassi discende dalle istruzioni ufficiali al Modello Redditi e dal D.Lgs. 241/1997 sui versamenti unitari.
5) Come e quando posso passare dal regime dei minimi al forfettario senza errori e senza perdere agevolazioni?
Pianifica il passaggio dal 1° gennaio dell’anno successivo. Verifica prima i requisiti del forfettario: ricavi/compensi entro 85.000 euro, nessuna partecipazione in società di persone o associazioni professionali, nessun regime speciale IVA. Valuta anche la regola dell’uscita immediata oltre 100.000 euro. L’opzione si perfeziona con comportamento concludente fin dall’inizio dell’anno e si comunica nella prima dichiarazione utile, secondo il D.P.R. 442/1997. Aggiorna le diciture in fattura (forfettario al posto di regime di vantaggio), verifica il nuovo metodo di calcolo del reddito (coefficiente per codice ATECO) e riallinea gli acconti. Se avevi rate di saldo in corso, rispettale. Conserva tutta la documentazione. Le basi normative sono nella Legge 190/2014, commi 54-89, e negli aggiornamenti delle leggi di bilancio, oltre alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
