Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi cambiare regime fiscale a inizio attività o dal 1° gennaio. Se superi 100.000 euro nel forfettario esci subito per l’IVA e per tutto l’anno ai fini IRPEF. Valuta costi reali contro coefficiente di redditività.
- Cambio possibile: all’avvio attività o dal 1° gennaio. L’opzione per l’ordinario vincola per tre anni (DPR 442/1997).
- Soglie forfettario: fino a 85.000 euro resti; oltre 100.000 euro esci immediatamente per IVA e per tutto l’anno ai fini imposte (L. 197/2022 su L. 190/2014).
- Confronto economico: forfettario tassa il reddito forfettario con imposta sostitutiva; ordinario tassa l’utile vero e consente deduzioni e detrazioni IRPEF.
Quando e come si cambia regime fiscale
In Italia il cambio di regime segue regole semplici ma rigide. Puoi scegliere il regime all’avvio attività o cambiarlo dal 1° gennaio di ogni anno. Non puoi cambiare “a metà anno”, salvo i casi di decadenza obbligatoria.
L’opzione per il regime ordinario è vincolante per almeno tre anni e si rinnova tacitamente finché non la revochi (DPR 442/1997, Normattiva). La scelta è “per comportamento concludente” (emetti fatture con IVA, tieni registri), poi la comunichi nel quadro VO della dichiarazione IVA.
Se possiedi i requisiti, il regime forfettario è il tuo regime naturale (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, Normattiva). Puoi però optare per l’ordinario per convenienza. Se non possiedi più i requisiti, esci dal forfettario secondo regole precise descritte più avanti.
Requisiti aggiornati del regime forfettario (2026)
Il forfettario è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Serve rispettare requisiti oggettivi e non incorrere nelle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014.
Soglia di ricavi/compensi
Puoi restare nel forfettario se i ricavi o compensi annui non superano 85.000 euro. Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, resti nel forfettario per quell’anno e ne esci l’anno successivo (L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, Normattiva).
Superamento della soglia di 100.000 euro
Se superi 100.000 euro, il forfettario cessa nello stesso anno: da quell’operazione devi addebitare l’IVA; per le imposte dirette applichi il regime ordinario per l’intero anno (L. 197/2022 che ha modificato L. 190/2014). Non si ricalcola l’IVA a ritroso sulle fatture già emesse.
Altri requisiti e cause di esclusione
Non devi partecipare a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Non devi detenere partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività riconducibile alla tua (stesso ambito ATECO) con esercizio prevalente di attività del socio (comma 57, L. 190/2014).
La residenza non è obbligatoriamente in Italia: i non residenti possono accedere se residenti in UE/SEE e producono in Italia almeno il 75% del reddito (comma 57, lett. b, L. 190/2014). Restano esclusi i regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, agenzie viaggio) e chi effettua prevalentemente cessioni di fabbricati/terreni edificabili o mezzi nuovi intracomunitari.
Non esiste più un tetto di reddito da lavoro dipendente che blocca il forfettario. Rimane invece il divieto di esercitare attività prevalentemente verso il datore di lavoro con cui hai avuto rapporti nei due anni precedenti, salvo tirocini obbligatori (comma 57, L. 190/2014; prassi Agenzia delle Entrate).
Come funziona il calcolo delle imposte nei due regimi
Forfettario: imposta sostitutiva e coefficiente di redditività
Nel forfettario non deduci i costi reali. Applichi al fatturato un “coefficiente di redditività” legato al codice ATECO. Il risultato è il reddito imponibile forfettario.
Tassi quel reddito con un’imposta sostitutiva del 15%. Puoi avere il 5% per i primi cinque anni se rispetti requisiti “start-up” (assenza di attività nei tre anni precedenti, non prosecuzione di attività già svolta, e nuova attività non mera continuazione: comma 65, L. 190/2014). Contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito forfettario.
Il forfettario segue il principio di cassa: contano gli incassi effettivi nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate. Deve emettere fattura elettronica; dal 2024 l’obbligo è generalizzato a tutti i forfettari (Agenzia delle Entrate; normativa di riferimento in DPR 633/1972 e provvedimenti attuativi).
Ordinario: utile reale, deduzioni e detrazioni
Nell’ordinario tassi l’utile vero. Ricavi meno costi inerenti, ammortamenti, contributi, e accantonamenti ammessi dal TUIR (DPR 917/1986). Se sei impresa o professionista “minore” resti spesso nel semplificato per cassa (DL 50/2017): contano incassi e pagamenti.
Paghi IRPEF a scaglioni, addizionali regionali e comunali, e IRAP se dovuta. Puoi usare detrazioni personali (spese mediche, interessi mutuo, istruzione) per ridurre l’IRPEF, cosa che non riduce l’imposta sostitutiva del forfettario. L’IVA si applica e si detrae sui costi con le regole del DPR 633/1972.
Regola decisionale rapida
Confronto logico in 5 passaggi
1) Stima incassi 2026: se superano 85.000 euro, prepara l’uscita dal forfettario nel 2027. Se rischi oltre 100.000 euro, pianifica subito l’impatto IVA e IRPEF ordinaria per il 2026.
2) Calcola il reddito forfettario: incassi x coefficiente ATECO. Sottrai solo i contributi previdenziali. Applica 5% o 15% di imposta sostitutiva.
3) Calcola l’utile in ordinario: ricavi meno tutti i costi inerenti e ammortamenti. Considera IVA a credito e a debito. Applica IRPEF progressiva + addizionali.
4) Confronta il carico totale: imposta sostitutiva vs IRPEF+addizionali+IRAP (se dovuta). Aggiungi il beneficio delle detrazioni IRPEF che in ordinario riducono l’imposta, mentre nel forfettario no.
5) Scegli: se hai costi elevati e detrazioni personali importanti, spesso conviene l’ordinario. Se i costi sono bassi e la marginalità è alta, di norma conviene il forfettario.
Casi pratici di cambio regime
Passaggio volontario al regime ordinario
Se prevedi spese rilevanti e investimenti, puoi optare per l’ordinario dal 1° gennaio. Agisci con comportamento concludente: applica IVA, registra fatture, tieni libri e invii liquidazioni periodiche. Comunica l’opzione nel quadro VO IVA dell’anno successivo (DPR 442/1997).
L’opzione ti vincola per tre anni. Trascorso il triennio puoi revocare e rientrare nel regime naturale, se possiedi i requisiti (L. 190/2014). Pianifica l’impatto di acconti e saldi IRPEF e dell’IVA a debito/credito.
Rientro nel forfettario
Se rispetti di nuovo i requisiti e non sei legato da un’opzione triennale, puoi rientrare nel forfettario dal 1° gennaio. Verifica le partecipazioni societarie, i rapporti con ex-datori di lavoro e i regimi IVA speciali. Adegua le fatture emesse dall’anno nuovo senza IVA e con dicitura di non applicazione dell’imposta.
Decadenza per superamento soglie
Se superi 85.000 euro e resti sotto 100.000, resti forfettario per l’anno in corso e dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario. Se superi 100.000 euro, dalla fattura del superamento applichi IVA. Per tutto l’anno calcoli le imposte con l’ordinario. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 che ha modificato la Legge 190/2014.
Adempimenti operativi al cambio
Dal forfettario all’ordinario
• Aggiorna il software di fatturazione per l’IVA. • Inserisci il bollo solo quando dovuto. • Iscriviti ai registri IVA e conserva i documenti. • Compila liquidazioni trimestrali o mensili. • Prepara i registri contabili previsti dal TUIR e dal DPR 633/1972.
Per le imposte dirette considera acconti e saldi IRPEF con il metodo storico o previsionale (DPR 435/2001). Se superi 100.000 euro in corso d’anno, assorbi l’impatto contabile della doppia gestione: fatture senza IVA prima, con IVA dopo il superamento, senza retroattività dell’imposta.
Dall’ordinario al forfettario
Dal 1° gennaio smetti di applicare IVA e non puoi più detrarre l’IVA sugli acquisti. Verifica il magazzino: l’IVA sui beni residui non viene recuperata in forfettario. Aggiorna i contratti con i clienti per gestire prezzi IVA inclusa/esclusa.
Ricordati che l’imposta sostitutiva non “accoglie” le tue detrazioni personali (spese mediche, interessi mutuo). Queste restano utili contro eventuale IRPEF su altri redditi, ma non abbattono l’imposta sostitutiva del 5% o 15%.
Fonti normative e prassi da conoscere
Le basi principali sono: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); Legge 197/2022, art. 1 (soglie 85.000/100.000 e decadenza immediata); DPR 633/1972 (IVA); DPR 917/1986 – TUIR (imposte dirette); DPR 442/1997 (opzioni e revoche IVA); DL 50/2017 (principio di cassa nel semplificato). Puoi consultarle su Normattiva. Per le interpretazioni operative, vedi le circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per i profili lavoristici e previdenziali, vedi anche Ministero del Lavoro e INPS.
| Scenario | Quando cambia il regime | Effetti IVA | Effetti su imposte dirette | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Passaggio volontario al regime ordinario | Dal 1° gennaio (opzione triennale, DPR 442/1997) | Si applica IVA su tutte le fatture da inizio anno; liquidazioni periodiche | IRPEF a scaglioni su utile reale; addizionali e possibile IRAP | Comportamento concludente da inizio anno; quadro VO nella dichiarazione IVA dell’anno successivo |
| Rientro volontario nel forfettario | Dal 1° gennaio (se in possesso dei requisiti e non vincolato dall’opzione) | Niente IVA in fattura; marca da bollo ove dovuta | Imposta sostitutiva 5% o 15% su reddito forfettario | Adeguare fatturazione; aggiornare F24 acconti; verificare partecipazioni e rapporti con ex datore |
| Superamento 85.000 € e fino a 100.000 € | Rimani forfettario per l’anno in corso; passi all’ordinario dal 1° gennaio successivo | Resta senza IVA fino a fine anno; IVA dall’anno successivo | Sostitutiva per l’anno in corso; IRPEF ordinaria dall’anno successivo | Monitorare incassi; pianificare opzione e adempimenti IVA dal nuovo anno |
| Superamento oltre 100.000 € | Decadenza immediata nello stesso anno | IVA dovuta da subito, dalla fattura che supera la soglia | Ordinario per tutto l’anno in corso (IRPEF a scaglioni) | Adeguare sistemi di fatturazione; tenuta registri IVA da quel momento; gestione acconti IRPEF |
| Avvio attività | Alla data di apertura P.IVA | Forfettario: niente IVA; Ordinario: IVA applicata | Forfettario: sostitutiva; Ordinario: IRPEF su utile | Scegli regime all’avvio; comunicazione implicita con il comportamento; rispetto requisiti L. 190/2014 |
FAQ sul cambio di regime fiscale
Posso cambiare dal forfettario all’ordinario a metà anno per scaricare l’IVA su un grande acquisto?
No. Le opzioni si esercitano a inizio anno o all’avvio attività. Il passaggio a metà anno è ammesso solo se decadi per legge, ad esempio perché superi 100.000 euro. In quel caso applichi l’IVA da subito e, per le imposte dirette, applichi l’ordinario per tutto l’anno. Non puoi invece scegliere liberamente a metà anno per ragioni di convenienza. La base giuridica è nel DPR 442/1997 (opzioni e revoche) e nelle regole speciali del forfettario introdotte dalla Legge 197/2022 su Legge 190/2014.
Ho reddito da lavoro dipendente elevato: mi blocca l’accesso al forfettario?
Ad oggi no. Il precedente limite sul reddito da lavoro dipendente non è in vigore. Puoi entrare nel forfettario se rispetti tutti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014. Resta però il divieto di svolgere attività prevalentemente verso il tuo datore di lavoro attuale o recente (due anni precedenti), salvo eccezioni per tirocini obbligatori. Controlla anche le partecipazioni societarie e l’assenza di regimi IVA speciali. Questo approccio deriva dai commi 54-57 della Legge 190/2014 e dalle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come valuto se mi conviene il forfettario rispetto all’ordinario?
Fai tre conti semplici. 1) Stima gli incassi. 2) Applica il coefficiente ATECO e sottrai i contributi: ottieni il reddito forfettario e l’imposta (5% o 15%). 3) Stima i ricavi e i costi reali, l’IVA recuperabile e l’IRPEF a scaglioni in ordinario. Se hai costi elevati, beni strumentali importanti e detrazioni personali significative (mutuo, spese mediche, figli a carico), spesso vince l’ordinario. Se hai margini alti e costi bassi, di solito vince il forfettario. Considera anche gli oneri amministrativi: l’ordinario richiede più adempimenti IVA e contabili (DPR 633/1972, DPR 917/1986).
Se supero 100.000 euro in novembre, devo ricalcolare l’IVA su tutto l’anno?
No. La Legge 197/2022 prevede la decadenza immediata per l’IVA solo sulle operazioni successive al superamento. Le fatture precedenti restano senza IVA. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, l’anno si considera interamente in ordinario: calcoli l’utile vero e applichi IRPEF a scaglioni per tutto l’anno. Dal giorno del superamento scattano tutti gli obblighi IVA (liquidazioni, registri, esterometro dove dovuto). È buona pratica comunicare ai clienti il cambio per gestire correttamente le fatture successive.
Come si comunica l’opzione e quali errori evitare nel passaggio?
L’opzione per l’ordinario si manifesta con il comportamento concludente dal 1° gennaio: addebiti IVA, registri le fatture, tieni i registri obbligatori. Poi formalizzi nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno. Errori da evitare: 1) emettere fatture senza IVA dopo l’opzione; 2) dimenticare le liquidazioni periodiche; 3) non considerare l’impatto sugli acconti IRPEF e sull’eventuale IRAP; 4) restare nel forfettario senza monitorare la soglia degli 85.000/100.000 euro. Le regole derivano da DPR 442/1997, DPR 633/1972 e dalla Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022. Per i profili previdenziali, consulta INPS; per aspetti lavoristici, Ministero del Lavoro.
