Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Dal 2022 l’IRAP è abolita per le persone fisiche titolari di partita IVA (professionisti e ditte individuali, anche imprese familiari). Restano obbligati studi associati e società. Per anni fino al 2021 valgono saldo, acconti e ravvedimento.
- Base normativa: D.Lgs. 446/1997 (IRAP) e Legge 234/2021, art. 1 commi 8-9, che esonera dal 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni e attività commerciali.
- Scadenze standard: saldo anno precedente e primo acconto al 30 giugno; secondo acconto al 30 novembre. Differimenti solo se previsti da D.P.C.M.
- Ravvedimento operoso per anni pre-2022: art. 13 D.Lgs. 472/1997, con sanzioni ridotte e interessi legali.
Che cos’è l’IRAP e cosa è cambiato dal 2022
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive. La disciplina base è nel D.Lgs. 446/1997. Colpisce il “valore della produzione netta”. In parole semplici: ricavi meno alcuni costi ammessi, con regole diverse per categorie di contribuenti.
La Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, art. 1 commi 8-9) ha escluso dall’IRAP, dal periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali e professionali. Quindi professionisti e ditte individuali non versano più l’imposta da quell’anno in avanti.
Attenzione: l’esonero riguarda solo le persone fisiche. Restano soggetti passivi gli studi associati, le società di persone e di capitali, e gli enti. Questo è coerente con l’impostazione dell’art. 3 del D.Lgs. 446/1997, rimasto in vigore per gli altri soggetti.
Chi paga e chi non paga l’IRAP dal 2022
Esonerati (dal 2022 in poi)
– Professionisti in forma individuale. Per esempio avvocati, consulenti, ingegneri, medici, grafici, con partita IVA da persona fisica.
– Ditte individuali commerciali. Per esempio negozianti, artigiani, e chi svolge commercio al dettaglio o servizi.
– Imprese familiari. L’impresa familiare è una ditta individuale con collaborazioni dei familiari. È sempre una persona fisica come titolare.
Per questi soggetti, l’IRAP non si applica più dall’anno d’imposta 2022. Non si versano acconti, non si presenta dichiarazione IRAP per tali anni.
Obbligati (anche dopo il 2022)
– Studi associati e associazioni tra professionisti. Non sono persone fisiche. Rientrano tra i soggetti passivi.
– Società di persone (SNC, SAS) e società di capitali (SRL, SPA), cooperative, enti commerciali e non commerciali con attività rilevante ai fini IRAP.
– Stabili organizzazioni di soggetti esteri quando svolgono attività in Italia.
Questi soggetti continuano a calcolare, dichiarare e versare l’IRAP secondo le regole del D.Lgs. 446/1997 e le delibere regionali sulle aliquote.
Scadenze, acconti e differimenti: come regolarsi correttamente
Scadenze standard
– Saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso: 30 giugno.
– Secondo acconto: 30 novembre.
La regola generale sui versamenti segue l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (versamenti unificati con F24). Se il 30 cade in giorno festivo o nel weekend, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Differimento di 30 giorni con maggiorazione 0,40%
Storicamente è ammesso il pagamento entro 30 giorni dopo la scadenza, con una maggiorazione dello 0,40%. Non è un ravvedimento, ma un differimento previsto dalle norme sui versamenti.
Nei singoli anni possono arrivare proroghe tramite D.P.C.M. Per esempio, nel 2022 un D.P.C.M. di fine giugno ha spostato i termini per i soggetti ISA fino al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Ogni anno, però, bisogna verificare se esistono nuovi rinvii.
Chi deve ancora versare per anni pre-2022
Se parliamo di periodi d’imposta fino al 2021, l’IRAP resta dovuta secondo le regole allora vigenti. Chi non ha versato in tempo può sanare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): sanzioni ridotte e interessi legali calcolati giorno per giorno.
Esempio: saldo 2021 non pagato entro il 30 giugno 2022. Si può ancora regolarizzare con ravvedimento, scegliendo la tipologia adatta in base ai giorni di ritardo (breve, medio, lungo) e applicando gli interessi legali in vigore nel periodo.
Come si calcola l’IRAP per chi è ancora obbligato
Base imponibile e aliquota
La base imponibile è il “valore della produzione netta”. Per le società, parte dal conto economico civilistico, con esclusioni e rettifiche previste dal D.Lgs. 446/1997. In parole semplici: si parte da ricavi e proventi tipici e si sottraggono certi costi ammessi.
L’aliquota base ordinaria è prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 446/1997. Le Regioni possono aumentarla o ridurla entro limiti. Settori come banche e assicurazioni hanno aliquote differenziate.
Acconti, metodi di calcolo e dichiarazione
– Acconto con metodo storico: si applica una percentuale alla “imposta dovuta” dell’anno precedente.
– Acconto con metodo previsionale: si stima l’imposta dell’anno in corso. È utile se si prevede un forte calo. Attenzione al rischio di sotto-versamento e sanzioni.
La dichiarazione IRAP si presenta con il modello approvato annualmente dall’Agenzia delle Entrate. La trasmissione è telematica. Il versamento avviene con F24, indicando i codici tributo IRAP specifici.
Regola decisionale rapida
In 5 passaggi decidi se devi pagare l’IRAP e come muoverti
1) Qual è la tua forma giuridica oggi? Se sei persona fisica (professionista o ditta individuale), dal 2022 non paghi IRAP. Se sei studio associato o società, paghi.
2) Stai parlando di quale anno d’imposta? Se è il 2022 o successivi e sei persona fisica, non c’è IRAP. Se è il 2021 o precedente, verifica saldo, acconti e, se in ritardo, ravvedimento.
3) Hai delibere regionali particolari? Controlla l’aliquota regionale vigente per il tuo settore. La base è nazionale, la misura può cambiare in Regione.
4) Devi versare a giugno o novembre? Applica il calendario standard. Se esce un D.P.C.M. con proroga, segui le nuove scadenze.
5) Sei in ritardo? Usa il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Calcola sanzione ridotta e interessi legali. Meglio ravvedersi presto: costa meno.
Riferimenti normativi da conoscere
Le fonti principali
– D.Lgs. 446/1997: istituzione IRAP, soggetti passivi (art. 3), base imponibile, aliquote (art. 16). Testo consultabile sul portale Normattiva.
– Legge 234/2021 (Bilancio 2022), art. 1 commi 8-9: esclusione dall’IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e professionali dal periodo d’imposta 2022.
– D.Lgs. 241/1997, art. 17: versamenti unificati con F24, saldo e acconti.
– D.Lgs. 472/1997, art. 13: ravvedimento operoso; D.Lgs. 471/1997 per il regime sanzionatorio.
– D.P.C.M. sulle proroghe dei versamenti (ad esempio quello di fine giugno 2022). Gli atti vengono resi pubblici sui canali istituzionali (Gazzetta Ufficiale, MEF, Agenzia delle Entrate).
Casi pratici e avvertenze
Esempi utili
– Avvocato individuale: IRAP non dovuta dal 2022. Per il 2021, se mancato saldo, si usa il ravvedimento operoso.
– Studio associato di commercialisti: IRAP sempre dovuta anche dopo il 2022. Scadenze 30 giugno e 30 novembre, salvo differimenti.
– Impresa familiare di commercio al dettaglio: IRAP non dovuta dal 2022. Anni precedenti da chiudere con saldo e, se necessario, ravvedimento.
– SRL di servizi informatici: IRAP dovuta. Base imponibile calcolata sul valore della produzione. Attenzione all’aliquota regionale.
Errori da evitare
– Confondere persona fisica con studio associato. Lo studio associato paga ancora IRAP.
– Dimenticare gli acconti. Per chi resta obbligato, l’acconto è spesso rilevante e si divide in due rate (giugno e novembre).
– Usare il previsionale senza controllo. Se sbagli al ribasso, scatta sanzione per insufficiente versamento.
| Scenario | Obbligo IRAP | Scadenze e tempistiche | Note operative |
|---|---|---|---|
| Professionista individuale (anni 2022+) | No | Nessun saldo/acconto IRAP dal 2022 | Non presentare dichiarazione IRAP per 2022 e seguenti |
| Ditta individuale / Impresa familiare (anni 2022+) | No | Nessun saldo/acconto IRAP dal 2022 | Verificare solo eventuali posizioni pregresse fino al 2021 |
| Studio associato (tutti gli anni) | Sì | Saldo e 1° acconto al 30/06; 2° acconto al 30/11; differimenti solo da D.P.C.M. | Acconti con metodo storico o previsionale; attenzione all’aliquota regionale |
| Società di capitali (tutti gli anni) | Sì | Come sopra: 30/06 e 30/11; eventuale +0,40% entro 30 giorni | Base imponibile da bilancio; codici tributo IRAP in F24 |
| Persona fisica (anni fino al 2021) | Sì | Saldo 2021 al 30/06/2022; in ritardo: ravvedimento operoso | Calcolare sanzione ridotta e interessi legali; conservare documenti |
| Soggetto ISA (anno 2022 esempio) | Se obbligato | Nel 2022 differimento fino al 22/08 con 0,40% (da D.P.C.M. di fine giugno 2022) | Verificare ogni anno eventuali nuovi D.P.C.M. di proroga |
FAQ
Dal 2022 sono un libero professionista individuale: devo ancora presentare la dichiarazione IRAP?
No. Se sei una persona fisica che esercita arti o professioni in forma individuale, la Legge 234/2021 ha escluso l’IRAP dal periodo d’imposta 2022. Non devi versarla e non devi presentarne la dichiarazione per quegli anni. Controlla però di aver chiuso correttamente la posizione fino al 2021. Se ti manca il saldo 2021, puoi ancora sanare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) versando imposta, sanzione ridotta e interessi legali. Conserva ricevute F24 e documenti di calcolo: potranno servirti in caso di controlli.
Gestisco uno studio associato: quali scadenze IRAP devo rispettare e come calcolo gli acconti?
Per studi associati l’IRAP resta dovuta. Le scadenze standard sono: saldo dell’anno precedente e primo acconto al 30 giugno, secondo acconto al 30 novembre. Puoi scegliere l’acconto con metodo storico (percentuale sull’imposta dovuta dell’anno precedente) o previsionale (stima dell’imposta dell’anno in corso). Il metodo previsionale aiuta se prevedi un reddito molto più basso, ma è rischioso: se versi meno del dovuto, scatta sanzione per insufficiente versamento. La base imponibile segue il D.Lgs. 446/1997 e l’aliquota dipende dalla Regione. Usa F24 con i codici tributo IRAP corretti e verifica eventuali D.P.C.M. che proroghino i termini in casi particolari.
Posso pagare il saldo IRAP 30 giorni dopo la scadenza usando lo 0,40% invece del ravvedimento?
Sì, se rientri nel differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. Questo meccanismo non è un ravvedimento: è un prolungamento breve del termine di pagamento consentito dalla normativa sui versamenti. Si applica alla scadenza “ordinaria” e consente il pagamento entro 30 giorni in più, aggiungendo lo 0,40%. È diverso dal ravvedimento operoso, che si applica se superi anche quei 30 giorni o se non rientri nel differimento. In quel caso si paga imposta, sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo e interessi legali (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Ricorda: alcune proroghe con nuovi termini arrivano tramite D.P.C.M. e vanno verificate anno per anno sui canali istituzionali.
Ho perso la scadenza del saldo IRAP 2021: come faccio un ravvedimento corretto?
Il ravvedimento operoso richiede tre elementi: l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. La sanzione piena per omesso o tardivo versamento è prevista dal D.Lgs. 471/1997, ma si riduce con l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in base al tempo trascorso dalla scadenza (ravvedimento sprint, breve, medio, lungo). Gli interessi legali si calcolano giorno per giorno, applicando il tasso legale vigente nei periodi di riferimento. Compili un F24 per ogni versamento, usando i codici tributo IRAP corretti (uno per l’imposta, uno per la sanzione, uno per gli interessi). Conserva i calcoli e, se necessario, integra la dichiarazione IRAP con un invio correttivo o integrativo, seguendo le finestre previste dall’Agenzia delle Entrate. In caso di dubbi, meglio fare una simulazione completa prima di pagare.
Se sono in regime forfettario, l’abolizione dell’IRAP dal 2022 mi riguarda comunque?
Sì, se eserciti come persona fisica. L’IRAP non è legata al regime IRPEF (ordinario, semplificato, forfettario). Dal 2022 l’abolizione opera per tutte le persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano arti e professioni o attività commerciali in forma individuale. Quindi anche un forfettario persona fisica non deve più versare IRAP per gli anni 2022 e successivi. L’attenzione va posta solo su anni precedenti il 2022, dove potevano rilevare sia la disciplina IRAP sia, in passato, la giurisprudenza sull’“autonoma organizzazione”. Per chi opera in forma associata o societaria, invece, nulla cambia: l’IRAP resta dovuta a prescindere dal regime applicato per le imposte dirette.
