Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Scegli il regime forfettario all’avvio se resti entro 85.000 euro di ricavi, non hai cause ostative e puoi accedere all’aliquota 15% (o 5% start-up). Valuta l’ordinario solo con spese elevate documentate.
- Soglia ricavi: 85.000 euro per accesso/permanenza; uscita immediata nell’anno se superi 100.000 euro (IVA dovuta da quel momento).
- Imposta sostitutiva: 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni start-up (nuova attività, non prosecuzione).
- Cause ostative chiave: partecipazioni vietate, controllo in SRL “connessa”, costo lavoro annuo entro 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente oltre soglia.
Cos’è il regime forfettario nel 2026 e perché conviene
Il regime forfettario è il regime naturale per persone fisiche con partita IVA che rispettano requisiti di accesso. Applica un’imposta sostitutiva fissa sul reddito calcolato in modo “forfettario”. Cioè, si tassa una quota dei ricavi determinata dal coefficiente di redditività.
La norma base è la Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata da leggi successive. La Legge 197/2022 ha alzato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Le regole restano in vigore nel 2026, salvo aggiornamenti puntuali. Fonti: Normattiva, Agenzia delle Entrate.
Per chi inizia, è spesso la scelta migliore. L’imposta è al 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni specifiche. Non applichi IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. La contabilità è semplificata.
Fonti normative di riferimento
— Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario).
— Legge 145/2018 e Legge 160/2019 (modifiche su requisiti e cause ostative).
— Legge 197/2022, art. 1 (soglia 85.000 e uscita a 100.000).
— Legge 213/2023 e provvedimenti Agenzia delle Entrate su e-fattura, esterometro e adempimenti.
— Prassi INPS e Ministero del Lavoro su contribuzione e riduzione artigiani/commercianti.
Requisiti, soglie e cause ostative: cosa controllare prima di aprire
Soglie di ricavi e uscita dal regime
Per accedere o restare nel forfettario devi avere ricavi/compensi dell’anno precedente non oltre 85.000 euro. Se durante l’anno superi 100.000 euro, esci subito: da quella fattura scatta l’IVA e gli obblighi “ordinari” IVA. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dall’anno successivo.
Queste soglie derivano dalla Legge 197/2022. Controlla sempre l’andamento dei ricavi mese per mese per evitare sorprese sulla liquidità.
Cause ostative frequenti
— Partecipazioni in società di persone o associazioni professionali: vietate. La tua posizione non è compatibile con il forfettario (fonte: Legge 190/2014, comma 57).
— Controllo diretto o indiretto in SRL che svolge attività riconducibile alla tua: è ostativo se c’è “connessione” sostanziale. La SRL non deve operare nel tuo stesso perimetro in modo prevalente (comma 57).
— Regimi IVA speciali: se applichi un regime speciale IVA, non puoi usare il forfettario.
— Residenza: il forfettario è per residenti in Italia. I non residenti possono accedervi solo se residenti in UE/SEE, con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia e in Stati con scambio di informazioni (comma 57).
— Lavoro dipendente/pensione: se i relativi redditi superano la soglia prevista, non puoi aderire salvo cessazione del rapporto. La soglia storica è 30.000 euro, introdotta e rimodellata da Legge 160/2019. Al 2026 non risulta stabilizzato un innalzamento strutturale a 35.000 euro. Verifica sempre su Normattiva e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta.
Limite costo del lavoro
La spesa per dipendenti, collaboratori e lavoro accessorio non deve superare 20.000 euro lordi annui. Nel conteggio rientrano stipendi, contributi e compensi a collaboratori (fonte: commi 54-57, Legge 190/2014, come modificati). Se superi il limite, esci dall’anno successivo.
Aliquote, 5% start-up e come si applica il principio di cassa
Aliquota 15% e 5% start-up
L’imposta sostitutiva è al 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti tre condizioni cumulative previste dalla Legge 190/2014 (comma 65):
— Nuova attività: non hai esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile.
— Non prosecuzione: la nuova attività non è mera continuazione di lavoro dipendente o autonomo precedente. Fa eccezione il praticantato obbligatorio.
— Non subentro fittizio: se rilevi un’attività da terzi, questa non deve proseguire la stessa attività svolta da loro.
Se una condizione viene meno, torni al 15% dal periodo successivo. L’imposta è “sostitutiva” di IRPEF, addizionali e IRAP.
Principio di cassa e coefficiente di redditività
Il reddito imponibile in forfettario si calcola con il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’anno, non la data della fattura.
Applichi il coefficiente di redditività al totale dei ricavi/compensi incassati. Il coefficiente dipende dal tuo codice ATECO. È una percentuale che “simula” i costi. Esempio: se il coefficiente è 78% e incassi 40.000 euro, il reddito imponibile “lordo” è 31.200 euro.
Nel forfettario non deduci le singole spese. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori, che si sottraggono dal reddito prima di calcolare l’imposta. Questo è uno dei vantaggi più concreti.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti nel 2026
Esclusione IVA e obblighi minimi
In forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti (esonero dagli adempimenti IVA ordinari). Devi però indicare in fattura la dicitura di non applicazione IVA per regime forfettario.
L’obbligo di fatturazione elettronica è generalizzato anche per i forfettari. È in vigore a regime dal 2024, a seguito del D.Lgs. 127/2015 e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 si usa sempre la e-fattura via SDI, salvo rari esoneri specifici.
Per operazioni estere si usa la fattura elettronica “transfrontaliera” in sostituzione dell’esterometro, secondo le regole fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Ritenuta d’acconto e ISA
In forfettario non subisci ritenuta d’acconto sui compensi se rilasci la dichiarazione al cliente (comma 67, Legge 190/2014). Non applichi gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). Gli adempimenti si semplificano.
Contributi previdenziali: come funzionano e quanto pesano
Professionisti senza Cassa e Gestione Separata
I professionisti senza Cassa versano i contributi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia per anno e tipologia (verifica la circolare INPS dell’anno). I contributi si calcolano sul reddito forfettario e sono deducibili dal reddito stesso.
Artigiani e commercianti
Versano contributi fissi minimali, più una quota percentuale oltre il minimale. In forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi, su domanda all’INPS. La riduzione va valutata con attenzione: riduce il costo oggi ma incide sulla pensione domani.
Per le Casse professionali (ingegneri, avvocati, commercialisti, ecc.) valgono i regolamenti interni. Le regole su minimali, conguagli e scadenze variano. Consulta sempre INPS o la tua Cassa di riferimento e il Ministero del Lavoro per gli aspetti previdenziali.
Quando il forfettario conviene davvero
Vantaggi tipici
— Aliquota bassa e stabile (15% o 5% start-up).
— Contabilità snella: niente registri IVA, niente liquidazioni periodiche IVA.
— Calcolo semplice basato su coefficiente di redditività e principio di cassa.
Conviene soprattutto se le spese effettive sono inferiori o in linea con le spese “simulate” dal coefficiente. Così non ti penalizzi.
Quando valutare l’ordinario
Se hai spese documentate molto alte, l’ordinario può ridurre l’imponibile grazie alle deduzioni analitiche e alla detrazione dell’IVA. Vale per attività con beni strumentali costosi, affitti elevati o molto personale.
Considera anche la crescita: se sei vicino a 85.000 euro e stimi di salire, pianifica la transizione per evitare shock di liquidità in caso di uscita a metà anno oltre 100.000 euro.
Regola decisionale rapida
Il percorso logico per scegliere senza errori
1) Stima ricavi: se previsti entro 85.000 euro, passa al punto 2. Se tra 85.000 e 100.000, valuta rischio uscita l’anno dopo. Se oltre 100.000, l’ordinario è obbligato da subito.
2) Verifica cause ostative: partecipazioni vietate? Controllo in SRL con attività connessa? Lavoro dipendente/pensione oltre soglia? Costo del lavoro oltre 20.000? Se “sì” a una, forfettario escluso.
3) Confronta spese reali vs coefficiente: se le tue spese effettive sono basse, preferisci il forfettario. Se superano nettamente le “spese simulate”, l’ordinario può convenire.
4) Valuta start-up 5%: se rispetti le tre condizioni di nuova iniziativa e non prosecuzione, sfrutta il 5% per 5 anni.
5) Previdenza: per artigiani/commercianti, considera l’impatto della riduzione INPS 35% e l’effetto sul futuro pensionistico.
Esempi di calcolo e gestione pratica
Esempio numerico professionista (coefficiente 78%)
Incassi annui: 40.000 euro. Reddito imponibile lordo: 40.000 x 78% = 31.200. Contributi INPS versati: 4.000. Reddito imponibile netto: 27.200. Imposta 15%: 4.080. Se hai diritto al 5%: 1.360. Acconti e saldi si versano secondo scadenze fiscali ordinarie (giugno-luglio per saldo e primo acconto; novembre per secondo acconto, salvo proroghe MEF).
Esempio commerciante con dipendente
Incassi: 70.000 euro; coefficiente 40%. Reddito lordo: 28.000. Contributi fissi INPS: 3.800; contributi percentuali oltre minimale: 700. Reddito netto: 23.500. Imposta 15%: 3.525. Costo del lavoro del dipendente: 18.500 euro lordi. Resti sotto i 20.000: requisito ok. Se superi i 20.000, valuti uscita l’anno dopo.
Passaggio all’ordinario
Il forfettario è “naturale”. Se opti per l’ordinario, l’opzione vincola per almeno tre anni ai sensi del DPR 442/1997. Dopo i tre anni puoi rientrare nel forfettario se torni in possesso dei requisiti.
| Scenario | Requisiti di accesso | Imposte e contributi | Tempistiche/Note operative |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con costi bassi | Ricavi previsti ≤ 85.000; nessuna partecipazione vietata; residenza in Italia; costo lavoro = 0 | 5% per 5 anni se condizioni start-up; poi 15%; contributi INPS deducibili | Apri P.IVA in pochi giorni; e-fattura subito; versamenti da giugno anno successivo |
| Professionista con spese elevate | Ricavi 60-80.000; nessuna causa ostativa | Forfettario 15% ma niente deduzione analitica spese; in ordinario deduci spese e detrai IVA | Valuta simulazione: se spese reali > “forfait”, passa all’ordinario a inizio anno |
| Commerciante con 1 dipendente | Ricavi 70.000; costo lavoro 18.500; entro 20.000 annui | Forfettario 15%; INPS art./comm. con riduzione 35% su richiesta | Monitora costo lavoro; se superi 20.000 esci l’anno dopo; attenzione ad acconti |
| Crescita verso 100.000 | Ricavi stimati 95-110.000 | Oltre 100.000 uscita immediata con IVA dal superamento; possibili conguagli | Segmenta le fatture; pianifica cassa per IVA; valuta passaggio all’ordinario dal 1° gennaio |
FAQ
1) Posso aderire al forfettario se ho un lavoro dipendente? Come funziona la soglia e l’eventuale cessazione?
Sì, è possibile, ma devi rispettare la soglia sui redditi di lavoro dipendente o assimilati. La disciplina, introdotta e rimodellata tra Legge 190/2014 e Legge 160/2019, prevede un limite oltre il quale l’adesione non è ammessa, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. La soglia storica è di 30.000 euro. Nel 2026 non risulta stabilizzato un innalzamento strutturale a 35.000 euro. Se superi la soglia e non c’è cessazione del rapporto, il forfettario non è applicabile. Se il contratto termina, puoi rientrare, fermo il rispetto degli altri requisiti (soglia ricavi, cause ostative, costo del lavoro). Verifica sempre le istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate e la versione aggiornata su Normattiva, perché queste condizioni sono state oggetto di modifiche nel tempo.
2) Nel forfettario posso “scaricare” le spese? Come incide il coefficiente di redditività?
No, nel forfettario non deduci le singole spese come in ordinario. Il legislatore usa il coefficiente di redditività per stimare una quota di costi standard. Esempio: con coefficiente 67%, su 50.000 euro di incassi, il 33% è trattato come “spesa presunta” e non tassato. Deduci però i contributi previdenziali obbligatori prima di calcolare l’imposta. Se le tue spese effettive sono molto alte (affitti, attrezzature, servizi, personale), il forfettario può diventare meno conveniente rispetto all’ordinario, dove puoi dedurre i costi e detrarre l’IVA. La convenienza si valuta con una simulazione realistica su base annua.
3) Ho quote in una SRL: posso restare nel forfettario? Cosa significa “controllo” e “attività riconducibile”?
Le partecipazioni in SRL sono compatibili solo se non hai il controllo, diretto o indiretto, e se la SRL non svolge attività riconducibile alla tua. “Controllo” significa poter determinare le decisioni della società (per quote, patti, influenza dominante). “Attività riconducibile” vuol dire che la SRL opera nello stesso settore o in modo strettamente collegato alla tua attività individuale. La ratio è evitare che si usi il forfettario per “esternalizzare” attività alla propria SRL. Se la SRL fattura prevalentemente grazie al tuo lavoro o opera nello stesso perimetro, scatta la causa ostativa (fonte: comma 57, Legge 190/2014 e successive modifiche). In caso di dubbio, analizza statuto, oggetto sociale, clienti, flussi di ricavi e governance.
4) Come funziona l’uscita oltre 100.000 euro di ricavi e quali sono gli impatti operativi?
Se, in corso d’anno, superi 100.000 euro di ricavi/compensi, il regime cessa immediatamente da quel momento. Dalla fattura che fa oltrepassare la soglia, devi applicare l’IVA, avviare la liquidazione periodica e rispettare tutti gli adempimenti IVA. Le fatture emesse prima restano senza IVA. L’uscita immediata è stata introdotta dalla Legge 197/2022. Operativamente, conviene monitorare i ricavi cumulati, tenere pronte le impostazioni di e-fattura per l’IVA, informare i clienti, e stimare la liquidità necessaria per i versamenti. Se superi solo 85.000 ma resti sotto 100.000, l’uscita avviene dall’anno successivo.
5) Quali sono le scadenze fiscali e previdenziali tipiche del forfettario? Cosa cambia rispetto all’ordinario?
Le scadenze principali sono: dichiarazione dei redditi con quadro LM; saldo imposta e primo acconto tra giugno e luglio (con eventuale differimento); secondo acconto a novembre, salvo proroghe del MEF. I contributi si versano con rate e conguagli secondo le regole INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti) o secondo la propria Cassa professionale. Rispetto all’ordinario, mancano le liquidazioni periodiche IVA e le comunicazioni IVA, perché in forfettario non applichi l’IVA. Resta l’obbligo di fatturazione elettronica, conservazione digitale e tracciabilità degli incassi. Se eserciti opzione per l’ordinario, scattano gli adempimenti IVA completi e, per opzione, il vincolo triennale previsto dal DPR 442/1997.
