Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In regime forfettario paghi imposta sostitutiva 5% o 15% sul reddito forfetario più i contributi previdenziali. Scadenze: 30 giugno saldo e primo acconto, 30 novembre secondo acconto. Niente IVA né ritenute d’acconto.
- Base imponibile: ricavi/compensi incassati x coefficiente di redditività, meno contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.
- Imposta sostitutiva: 5% per chi rispetta le condizioni start-up, altrimenti 15% (art. 1, commi 64-73, L. 190/2014 su Normattiva).
- Uscita: resti nel regime fino a 85.000 euro; oltre 100.000 euro esci subito e scatta l’IVA dal mese successivo (L. 197/2022).
Cos’è il regime forfettario e quali tasse paghi
Il regime forfettario è il regime fiscale semplificato per le Partite IVA individuali. Lo definisce la Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (Normattiva). È pensato per ricavi/compensi contenuti e contabilità snella.
Paghi due voci principali: imposta sostitutiva e contributi previdenziali. Imposta sostitutiva vuol dire un’unica imposta al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. I contributi previdenziali sono i versamenti alla previdenza (INPS o Cassa professionale).
Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura e non subisci ritenute d’acconto. Metti l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro (DPR 642/1972, Tariffa). Emetti sempre fattura elettronica dal 2024 in poi (DL 36/2022 convertito; provvedimenti Agenzia delle Entrate).
Come si calcola la base imponibile: coefficiente e principio di cassa
Il reddito tassato non è la differenza tra ricavi e costi reali. Si calcola in modo forfetario. Si parte dagli incassi dell’anno, senza considerare le fatture non incassate. Questa è la regola del principio di cassa: contano i soldi entrati in quell’anno.
Applichi ai ricavi/compensi incassati un coefficiente di redditività. È una percentuale che varia per attività ATECO. La stabilisce l’Allegato 4 alla Legge 190/2014 (Normattiva) e i documenti operativi dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio semplice: incassi 30.000 euro e il tuo coefficiente è 78%. Il tuo reddito forfetario è 23.400 euro (30.000 x 78%). Da questo importo puoi togliere i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. La differenza è la base su cui calcoli l’imposta sostitutiva.
Attenzione ai coefficienti
I coefficienti cambiano in base al settore. Quello dei professionisti è spesso 78%. Il commercio al dettaglio ha tipicamente un coefficiente più basso. Verifica sempre la tabella ufficiale per il tuo ATECO (Agenzia delle Entrate; Allegato 4 L. 190/2014 su Normattiva).
Aliquota 5% o 15%: quando si applicano
L’aliquota standard è 15%. Si applica a chi rientra nel regime ma non ha le condizioni “start-up”. L’aliquota ridotta al 5% vale per i primi cinque periodi d’imposta, se rispetti requisiti precisi (art. 1, comma 65, L. 190/2014).
Condizioni chiave per il 5%:
- Non hai esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile a quella avviata.
- La nuova attività non è mera prosecuzione di un lavoro precedente, salvo praticantato obbligatorio. In parole semplici: non apri la Partita IVA per fare la stessa cosa che facevi da dipendente o collaboratore a tempo pieno.
- Se rilevi un’attività da un altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano i limiti del forfettario.
Se non rispetti queste condizioni, applichi il 15% fin da subito. La durata massima del 5% è cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, se ci sono interruzioni.
Contributi previdenziali: come funzionano nel forfettario
I contributi previdenziali sono obbligatori e si sommano all’imposta sostitutiva. Cambiano in base alla tua posizione previdenziale:
- Professionisti senza cassa: versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia ogni anno con circolare INPS. Si applica al reddito forfetario dopo l’abbattimento con il coefficiente. I contributi che versi si deducono prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
- Artigiani e commercianti: versi alla Gestione IVS. Paghi contributi fissi minimali su reddito minimale, più contributi percentuali sulla parte eccedente. Se sei nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS (art. 1, comma 77, L. 190/2014). La riduzione va richiesta e si rinnova salvo revoca.
- Professioni con Cassa autonoma: versi secondo il regolamento della tua Cassa (per esempio, avvocati, architetti, medici). Anche qui, i contributi obbligatori si deducono dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.
Ricorda: i contributi si versano con le stesse logiche di saldo e acconti dell’imposta, ma con codici e calendari dettati da INPS o dalla Cassa. Le regole esatte sono comunicate ogni anno da INPS e dalle singole Casse.
Scadenze, acconti e modalità di pagamento
Pianifica due tappe fisse:
- 30 giugno: versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso.
- 30 novembre: versi il secondo acconto.
Gli acconti dell’imposta sostitutiva si calcolano in genere al 100% dell’imposta dovuta l’anno prima, divisa 40% primo acconto e 60% secondo acconto. Puoi usare il metodo previsionale se sai che guadagnerai meno, ma attenzione alle sanzioni se sbagli stima.
Eccezione pratica: se l’acconto complessivo è inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, l’acconto non è dovuto. La soglia è comunicata dall’Agenzia delle Entrate e resta quella generale degli acconti IRPEF.
Paghi con modello F24. L’Agenzia delle Entrate assegna codici tributo specifici per imposta sostitutiva forfettari e per l’imposta di bollo sulle e-fatture. Conserva sempre le ricevute di pagamento.
“Nel primo anno non paghi?” Facciamo chiarezza
Nel primo anno produci il reddito. Non versi imposta nello stesso anno. Pagi l’anno dopo, a saldo, con gli acconti per l’anno in corso. Esempio: apri nel 2025, versi saldo 2025 e acconti 2026 entro il 30 giugno 2026, poi il secondo acconto a novembre 2026.
Imposta di bollo ed e-fattura
Le fatture senza IVA, se oltre 77,47 euro, richiedono l’imposta di bollo da 2 euro. Con la fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate calcola il bollo dovuto trimestre per trimestre.
Il pagamento del bollo e-fatture segue scadenze trimestrali: in genere l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (per esempio 31 maggio per il primo trimestre). Trovi importi e scadenze nel tuo cassetto fiscale o nella sezione dedicata dell’Agenzia delle Entrate.
L’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni, dal 2024. La base normativa è nel DL 36/2022 e nei successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Limiti di ricavi/compensi e uscita dal regime
Due soglie contano oggi:
- 85.000 euro: se stai sotto o pari, resti nel forfettario l’anno dopo (salvo altre cause di esclusione).
- 100.000 euro: se superi questa soglia in corso d’anno, esci subito. Devi applicare l’IVA dal mese successivo al superamento e il regime ordinario per imposte dirette per lo stesso anno (L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023).
Oltre alle soglie, restano le cause di esclusione storiche: partecipazioni di controllo in Srl che svolgono attività collegata, regime speciale IVA, residenza estera senza condizioni, rapporti di lavoro prevalenti con ex datore. Le elenca l’art. 1, commi 54-57, L. 190/2014 e aggiornamenti successivi (Normattiva).
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici per capire cosa paghi e quando.
- Incassi nell’anno x coefficiente di redditività = reddito forfetario.
- Reddito forfetario – contributi previdenziali obbligatori pagati = base imponibile imposta sostitutiva.
- Applica aliquota: 5% se rispetti le condizioni start-up e sei nei primi 5 anni; altrimenti 15%.
- Controlla soglie: se stimi ricavi oltre 85.000 euro, valuta uscita l’anno dopo; se vai oltre 100.000 euro, preparati all’uscita immediata e all’IVA dal mese successivo.
- Versa: saldo anno precedente + primo acconto al 30 giugno; secondo acconto al 30 novembre. Non dimenticare bollo e contributi secondo i calendari INPS/Casse.
Esempi di calcolo pratici
Professionista in Gestione Separata, aliquota 5%
Incassi 30.000 euro. Coefficiente 78% (esempio tipico). Reddito forfetario 23.400 euro. Supponi contributi dovuti 6.000 euro e interamente pagati. Base imponibile imposta: 17.400 euro. Imposta 5% = 870 euro. Contributi 6.000 euro. Totale oneri 6.870 euro.
Commerciante IVS, aliquota 15% con riduzione 35%
Incassi 60.000 euro. Coefficiente del settore commercio più basso del 78% (verifica tabella ufficiale). Reddito forfetario ipotetico 24.000 euro. Contributi IVS minimali e a percentuale, ridotti del 35% su richiesta. I contributi dedotti riducono la base imponibile prima di applicare il 15%.
Superamento di 100.000 euro
Fatturi 105.000 euro e superi la soglia il 10 settembre. Esci dal forfettario nell’anno. Applichi l’IVA dal mese successivo, quindi da ottobre. Per le imposte dirette applichi il regime ordinario per l’intero anno fiscale. Servono liquidazioni IVA, registri e adempimenti ordinari dal momento dell’uscita.
Documenti e fonti da consultare
Per certezze normative usa fonti ufficiali:
- Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e Allegato 4 (Normattiva): struttura del regime e coefficienti.
- Legge 197/2022 (Normattiva): innalzamento soglia a 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
- DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari.
- Circolari INPS e regolamenti delle Casse: aliquote contributive annuali e modalità di versamento.
- Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate: istruzioni F24, codici tributo e scadenze per imposta di bollo su e-fatture.
| Scenario | Cosa paghi | Come si calcola | Scadenze e note operative |
|---|---|---|---|
| Nuova apertura con requisiti start-up | Imposta 5% + contributi previdenziali | (Incassi x coefficiente – contributi) x 5% | Saldo e acconti: 30 giugno e 30 novembre. 5% per max 5 anni se rispetti condizioni L. 190/2014. |
| Professionista senza Cassa (Gestione Separata) | Imposta 5% o 15% + contributi Gestione Separata | Contributi su reddito forfetario; contributi dedotti dalla base imponibile imposta | Acconti e saldo imposta con F24; contributi con scadenze INPS. Conserva ricevute telematiche. |
| Artigiano/Commerciante (Gestione IVS) | Imposta 5% o 15% + contributi IVS (minimali + eccedenza) | Riduzione 35% su richiesta; contributi deducibili prima dell’imposta | Rate trimestrali contributi IVS + saldo/acconti imposta. Valuta la riduzione 35% (comma 77 L. 190/2014). |
| Professionista con Cassa autonoma | Imposta 5% o 15% + contributi Cassa | Contributi secondo regolamento Cassa; deducibili dal reddito | Scadenze Cassa e F24 per imposta. Verifica minimi e acconti della tua Cassa. |
| Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro | Imposta sostitutiva per l’anno; contributi | Resti forfettario per l’anno; uscita l’anno successivo | Pianifica passaggio al regime ordinario dall’anno dopo. Monitora i corrispettivi in tempo reale. |
| Ricavi oltre 100.000 euro | IVA da mese successivo + imposte ordinarie | Uscita immediata (L. 197/2022). Adeguamento contabile | Attiva liquidazioni IVA e registri. Ricalcola imposte con regime ordinario per l’anno. |
FAQ
Come trovo il mio coefficiente di redditività e cosa succede se sbaglio ATECO?
Il coefficiente di redditività dipende dal codice ATECO della tua attività. Lo stabilisce l’Allegato 4 della Legge 190/2014, aggiornato dai documenti dell’Agenzia delle Entrate. Il modo corretto è verificare l’inquadramento ATECO in visura e poi associare il coefficiente indicato nelle tabelle ufficiali. Se sbagli codice ATECO, rischi di applicare un coefficiente errato e quindi pagare imposte non corrette. In caso di errore, occorre correggere il codice con una pratica al Registro Imprese o all’Agenzia delle Entrate, ricalcolare il reddito e presentare dichiarazioni integrative. Meglio validare prima l’inquadramento con un professionista, perché un ATECO sbagliato può avere effetti anche su INPS, CCIAA e obblighi di sicurezza.
Quali costi posso dedurre nel forfettario? Posso scaricare l’auto o il telefono?
Nel forfettario non deduci i costi reali, come carburante, telefono o affitto. Il fisco presume i costi attraverso il coefficiente di redditività. Questo semplifica molto, ma impedisce le deduzioni analitiche. L’unica deduzione ammessa in modo esplicito è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Ci sono poi oneri deducibili e detraibili personali in dichiarazione dei redditi (come spese mediche o interessi mutuo), che non incidono sul reddito forfetario ma riducono l’imposta dovuta secondo le regole del TUIR. In sintesi: niente “scarichi” operativi classici; sì alla deduzione dei contributi e alle detrazioni personali nella dichiarazione.
Se ho anche un lavoro dipendente, posso stare nel forfettario e come cambiano tasse e contributi?
Sì, puoi restare nel forfettario se rispetti i requisiti generali e se il lavoro dipendente non è prevalente rispetto all’attività autonoma in casi specifici di continuità con l’ex datore. La Legge 190/2014 prevede cause di esclusione quando l’attività autonoma è di fatto prosecuzione del lavoro da dipendente con lo stesso soggetto, salvo praticantato. Sul piano contributivo, la presenza di un lavoro dipendente non elimina i contributi dovuti per l’attività in Partita IVA: versi comunque alla tua gestione (Gestione Separata, IVS o Cassa). A volte, se il reddito da lavoro dipendente è già coperto da massimale contributivo, serve verificare i limiti con INPS o Cassa per evitare versamenti eccedenti. Fiscalmente, l’imposta sostitutiva sul forfettario resta separata dall’IRPEF del lavoro dipendente.
Come funzionano gli acconti se nell’anno successivo prevedo di guadagnare meno o di chiudere la Partita IVA?
Puoi scegliere il metodo previsionale. In pratica, calcoli gli acconti sull’imposta che stimi di dover pagare, non su quella dell’anno scorso. È utile se prevedi un calo o la chiusura. Ma c’è un rischio: se poi l’imposta effettiva risulta più alta, scattano sanzioni e interessi per acconti insufficienti. Se chiudi la Partita IVA in corso d’anno, l’acconto può essere ridotto in proporzione o azzerato, purché la previsione sia corretta. Per prudenza, molti usano il metodo storico (100% dell’imposta precedente), salvo casi evidenti di calo. In ogni caso, conserva documenti e stime a supporto della tua scelta, per difenderti in caso di controlli.
Cosa cambia operativamente se supero 100.000 euro e devo applicare l’IVA dal mese successivo?
Scatta l’uscita immediata. Devi adeguare subito il gestionale, le fatture e la contabilità. Dalla prima operazione del mese successivo applichi l’IVA con l’aliquota corretta, registri le fatture, effettui liquidazioni periodiche e invii LIPE. Devi aggiornare i registri IVA e, se necessario, comunicare variazioni all’Agenzia delle Entrate tramite modello AA9. Per le imposte dirette, l’anno si calcola a regime ordinario: niente più imposta sostitutiva, ma IRPEF a scaglioni con addizionali e deduzioni/detrazioni ordinarie. Valuta anche l’impatto sulla ritenuta d’acconto: in ordinario torni a subire o applicare ritenute secondo le regole generali. Una buona pratica è monitorare i ricavi mensili e predisporre alert per le soglie 85.000 e 100.000, così eviti scossoni improvvisi.
