Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime dei minimi è chiuso; chi lo applica può mantenerlo solo fino ai 35 anni. Per le nuove aperture vale il regime forfettario. Qui trovi regole, differenze, scadenze e passaggi operativi.
- Regime dei minimi: non più accessibile; resta solo a chi già lo applicava, fino al compimento dei 35 anni o alla decadenza.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro, imposta sostitutiva 15% (5% per i primi 5 anni se ricorrono i requisiti), uscita immediata oltre 100.000 euro.
- Costi: nei minimi deduci i costi effettivi; nel forfettario applichi il coefficiente di redditività. Fattura elettronica obbligatoria per tutti.
Che cos’era il “regime dei minimi” (regime di vantaggio) e perché oggi è chiuso
Il “regime dei minimi” era un regime fiscale agevolato per chi iniziava un’attività. Si pagava un’imposta sostitutiva del 5%. Imposta sostitutiva significa che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
La base giuridica è nell’articolo 27 del Decreto-Legge 98/2011, convertito nella Legge 111/2011. Le regole operative derivano anche dalla Legge 244/2007 e successivi aggiornamenti. Le fonti sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti principali storici: ricavi/compensi fino a 30.000 euro annui; divieto di lavoratori dipendenti o collaboratori; beni strumentali entro 15.000 euro (soglia storica considerata su più annualità). Si applicava il principio di cassa, cioè tassi i compensi quando li incassi davvero.
Dal 2016 non è più possibile entrare nel regime dei minimi. Lo ha sostituito il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89). Chi però era già nei minimi ha potuto mantenerlo fino al compimento dei 35 anni o alla prima causa di decadenza. Questa regola è tuttora valida nel 2026.
Il regime forfettario nel 2026: soglie, aliquote e paletti
Il regime forfettario è il regime agevolato oggi in vigore. Si basa su un reddito “forfettario”. Forfettario significa calcolato in modo standard, applicando un coefficiente di redditività ai compensi. Il coefficiente dipende dal codice ATECO.
Normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; modifiche con Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Prassi: circolari dell’Agenzia delle Entrate e risoluzioni interpretative. Fonti su Normattiva e portale dell’Agenzia.
Soglia di accesso e permanenza: fino a 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal regime e applichi l’IVA dalle operazioni che eccedono (uscita immediata, introdotta dalla Legge 197/2022).
Aliquote: 15% imposta sostitutiva. Riduzione al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività simile nei tre anni precedenti; attività non mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo; rispetto degli altri paletti). Si veda l’art. 1, commi 65-69, Legge 190/2014.
Cause di esclusione tipiche: regimi IVA speciali; residenza estera senza le condizioni richieste; partecipazione in società di persone o associazioni; controllo di SRL che svolge attività riconducibile alla tua; prevalenza di prestazioni verso l’ex datore di lavoro in determinate condizioni; spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui. Verifica sempre il testo aggiornato dei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014.
Fattura elettronica: obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024 (DL 36/2022, come convertito). Va applicata l’imposta di bollo da 2 euro oltre 77,47 euro di imponibile per operazioni senza IVA.
Confronto tecnico: minimi vs forfettario
Base imponibile: nei minimi calcoli il reddito incassato meno i costi deducibili reali; nel forfettario calcoli il reddito applicando il coefficiente di redditività, senza dedurre i costi (tranne i contributi previdenziali effettivamente versati).
IVA e ritenute: entrambi sono regimi “senza IVA” in fattura e senza ritenuta d’acconto subita. Devi indicare in fattura i riferimenti di legge. L’operazione resta fuori campo IVA per espressa previsione normativa.
Collaboratori: nei minimi non sono ammessi lavoratori. Nel forfettario puoi avere personale e collaboratori entro 20.000 euro lordi annui, salvo aggiornamenti normativi. Verifica sempre il dato nell’anno di riferimento.
Beni strumentali: nei minimi vigeva il noto limite dei 15.000 euro (storicamente calcolato su più anni). Nel forfettario non esiste un tetto agli acquisti, ma non deduci i costi dal reddito forfettario.
Contributi: per artigiani e commercianti esiste una riduzione del 35% dei contributi IVS nel forfettario, su opzione annuale (fonte: Legge 190/2014, prassi INPS). Per i professionisti senza cassa, si applica la Gestione Separata con aliquota definita annualmente da INPS. Nei minimi non c’era una riduzione contributiva “di regime”.
Regola decisionale rapida
Se oggi sei già nel regime dei minimi:
- Hai meno di 35 anni e rispetti i requisiti storici: resta nei minimi fino al compimento dei 35 anni o alla decadenza.
- Compi 35 anni nel 2026: dall’anno successivo valuti il forfettario. Se non puoi, passi al regime ordinario semplificato.
- Superi i 30.000 euro o violi altri paletti: decade il regime. Dal periodo successivo scegli tra forfettario (se ammissibile) o ordinario.
Se vuoi aprire oggi la partita IVA:
- Non puoi entrare nei minimi: scegli il forfettario se stimi ricavi entro 85.000 euro e non ricadi nelle esclusioni.
- Se prevedi superamenti o non rientri nei requisiti, valuta direttamente il regime ordinario semplificato.
Se sei già forfettario:
- Stimati ricavi tra 85.000 e 100.000 euro: potresti restare forfettario per l’anno, ma se superi i 100.000 esci subito.
- Collaboratori previsti oltre 20.000 euro lordi: rischi l’esclusione dal regime l’anno successivo.
Uscita dai minimi: cosa succede e cosa fare, step-by-step
Quando compi 35 anni, il regime dei minimi cessa dall’anno successivo. Se decade per altre cause (per esempio per superamento di soglie), cessa dall’anno successivo alla violazione.
Step operativi tipici:
- Valuta requisiti forfettario: ricavi dell’anno precedente, partecipazioni societarie, ex datore di lavoro, spese per personale.
- Se ammissibile, opta per il forfettario: l’ingresso è “naturale” se rispetti i requisiti. Comunicalo mediante i quadri anagrafici in apertura o inizio anno.
- Se non ammissibile, passi al regime ordinario: attivi IVA, registri corrispettivi, liquidazioni periodiche, esterometro e adempimenti correlati.
- Fatturazione elettronica: comunque obbligatoria nel 2026, indipendentemente dal regime agevolato.
- Contributi: aggiorna l’inquadramento previdenziale (Gestione Separata, artigiani/commercianti o cassa professionale) e, se forfettario, valuta l’opzione per la riduzione del 35% se ne hai diritto.
Fatture e diciture: nei forfettari indica il riferimento di legge per l’operazione senza IVA e l’esclusione da ritenuta. Applica l’imposta di bollo quando dovuta. Nei regimi ordinari, torna ad applicare IVA e ritenute secondo le regole generali.
Calcolo delle imposte: esempi rapidi
Esempio nei minimi: incassi 28.000 euro e hai 6.000 euro di costi deducibili reali. Reddito = 22.000 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.100 euro. A parte paghi i contributi previdenziali, deducibili dal reddito IRPEF sostituito.
Esempio nel forfettario: incassi 40.000 euro, coefficiente 78% (professionista tipo). Reddito forfettario = 31.200 euro. Se nei primi 5 anni e con i requisiti, imposta 5% = 1.560 euro; altrimenti 15% = 4.680 euro. Dedurrai prima i contributi versati, riducendo il reddito imponibile.
Nota sul principio di cassa: in entrambi i regimi tassi ciò che incassi nell’anno. È una regola semplice: conta la data di incasso, non la data fattura.
Fonti normative e prassi da consultare
Regime dei minimi (regime di vantaggio): Decreto-Legge 98/2011, art. 27, convertito nella Legge 111/2011; riferimenti precedenti nella Legge 244/2007. Consulta i testi su Normattiva e le guide storiche dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022 per soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro. Prassi: circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi: circolari INPS su aliquote Gestione Separata e su riduzione del 35% per artigiani e commercianti in regime forfettario. Per le casse professionali, verifica i regolamenti di ciascun ordine.
Fatturazione elettronica: Decreto-Legge 36/2022 (PNRR 2), come convertito. Disposizioni del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.
Tabella di sintesi operativa
| Scenario | Requisiti/condizioni | Effetto fiscale e operativo | Tempistiche/azioni |
|---|---|---|---|
| Sei nei minimi e compi 35 anni nel 2026 | Residenza e requisiti storici rispettati fino al 2026 | Esci dai minimi dal 1° gennaio 2027; valuti ingresso nel forfettario | Entro inizio 2027 aggiorna il regime; adegua fatture e diciture |
| Sei nei minimi e superi 30.000 euro | Superamento soglia ricavi/compensi annui | Decadenza dai minimi dall’anno successivo; possibile ingresso forfettario se ammissibile | Verifica requisiti per forfettario a fine anno; pianifica contributi e IVA |
| Apri partita IVA nel 2026 | Nessun accesso ai minimi; valuti soglia 85.000 euro e paletti | Applichi il forfettario (se ammissibile) con imposta 15% o 5% start-up | All’apertura indica il regime; attiva e-fattura e gestione bollo |
| Sei forfettario e superi 85.000 ma resti sotto 100.000 | Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro | Permanenza nel forfettario per l’anno; possibile uscita dal successivo | Monitora la soglia; prepara l’eventuale transizione al regime ordinario |
| Sei forfettario e superi 100.000 euro | Superamento in corso d’anno della soglia “uscita immediata” | Esci subito dal forfettario; applichi IVA dalle operazioni che eccedono | Da quell’operazione: IVA in fattura, registri IVA, liquidazioni periodiche |
| Prevedi collaboratori oltre 20.000 euro lordi | Spese per personale/collaboratori superiori al limite | Esclusione dal forfettario dall’anno successivo | Valuta regime ordinario; ricalcola prezzi e margini con IVA |
FAQ
1) Sono ancora nel regime dei minimi e compio 35 anni a novembre 2026: da quando perdo il regime?
La perdita non è “immediata” nel mese del compleanno. Di regola, il regime cessa dal 1° gennaio dell’anno successivo. Quindi, se compi 35 anni nel 2026, dal 1° gennaio 2027 non potrai più applicare i minimi. A quel punto valuti l’ingresso nel forfettario, se rispetti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014 (soglia 85.000 euro, esclusioni su partecipazioni societarie, ex datore, ecc.). Se non rientri, passerai al regime ordinario semplificato con applicazione IVA e adempimenti correlati. Pianifica la transizione già nell’ultimo trimestre del 2026 per evitare disallineamenti su fatture, acconti e contributi.
2) Posso passare dai minimi al forfettario senza soluzione di continuità? Devo fare una comunicazione specifica?
Sì, il passaggio è possibile dal 1° gennaio dell’anno successivo alla fuoriuscita dai minimi, a condizione di rispettare i requisiti del forfettario. Non serve un’“opzione” vincolante come per i regimi IVA: l’ingresso è naturale se rientri nelle condizioni. Dovrai però aggiornare l’informazione anagrafica nel modello AA9/12 (se richiesto nei casi particolari) e indicare correttamente in fattura i riferimenti al regime forfettario. Ricorda la fatturazione elettronica obbligatoria e il versamento del bollo virtuale per le fatture senza IVA. In dichiarazione dei redditi compilerai il quadro dedicato al regime forfettario.
3) Nel forfettario posso dedurre i costi reali se sono molto alti? Conviene cambiare regime?
Nel forfettario non deduci i costi reali (tranne i contributi previdenziali). Il reddito si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai compensi incassati. Se i tuoi costi effettivi sono strutturalmente elevati, il regime ordinario può risultare più conveniente, perché deduci i costi e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. La convenienza si valuta con numeri: stima ricavi, costi, contributi e confronta l’imposta sostitutiva forfettaria con l’IRPEF a scaglioni netta delle deduzioni/detrazioni. Ricorda anche la variabile “clienti business”: se fatturi a soggetti con diritto alla detrazione IVA, l’IVA non è un costo per loro; se fatturi a privati, l’IVA impatta sul prezzo finale.
4) Come funziona l’uscita immediata oltre 100.000 euro nel forfettario? Devo rifare le fatture precedenti?
L’uscita immediata scatta nell’esercizio in cui superi 100.000 euro di ricavi/compensi. Dalla prima operazione che determina il superamento, devi applicare l’IVA e tenere i registri IVA per le operazioni successive. Non devi “riemettere” le fatture già emesse prima del superamento: restano valide come operazioni senza IVA. Per le operazioni dopo il superamento userai l’IVA ordinaria, farai le liquidazioni e seguirai gli adempimenti tipici del regime ordinario per la parte residua dell’anno. La base normativa è nella Legge 197/2022, confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Conserva la documentazione che prova il momento del superamento (fatture, corrispettivi) per eventuali controlli.
5) Contributi INPS nel forfettario: in cosa consiste la riduzione del 35% per artigiani e commercianti? È automatica?
La riduzione del 35% riguarda i contributi fissi e, se dovuti, la parte variabile IVS per artigiani e commercianti in regime forfettario. Non è automatica: devi presentare un’apposita domanda all’INPS e rinnovare l’opzione secondo le istruzioni che l’INPS pubblica di anno in anno. L’effetto è uno sconto percentuale sui contributi dovuti, utile a migliorare il cash flow. Attenzione però: contributi più bassi significano anche minore accreditamento previdenziale. Valuta l’impatto sulla futura pensione. Per i professionisti senza cassa si applica la Gestione Separata, con aliquote fissate annualmente da INPS tramite circolare. Le regole sono riportate nella Legge 190/2014 e negli aggiornamenti INPS.
