Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: nel regime forfettario puoi avere più codici ATECO con la stessa Partita IVA. Devi indicarli correttamente all’Agenzia delle Entrate e applicare i coefficienti di redditività alle singole attività quando sono diversi.
- Puoi aggiungere più codici ATECO con modello AA9/12 (professionisti) o pratica ComUnica (ditte individuali).
- Reddito forfettario: applica il coefficiente per ogni attività se i coefficienti differiscono; se coincidono puoi sommare i ricavi.
- Il tetto di ricavi/compensi resta unico: massimo 85.000 euro annui complessivi per restare nel forfettario.
Cos’è il codice ATECO e perché puoi averne più di uno
Il codice ATECO è la classificazione statistica dell’attività economica. È una sequenza di numeri che descrive cosa fai. Serve per inquadrare imposte, contributi e adempimenti.
Puoi avere più codici ATECO se svolgi più attività con la stessa Partita IVA. Ne indichi uno come “prevalente” (quello con più ricavi) e gli altri come “secondari”. Questa impostazione è prevista dalle regole anagrafiche IVA e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul modello AA9/12.
Base normativa di riferimento: articolo 35 del DPR 633/1972 sulla dichiarazione di inizio attività e variazioni; Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 sul regime forfettario (con modifiche successive). Testi consultabili sul portale Normattiva.
Regime forfettario e multi-attività: come si calcola il reddito
Il regime forfettario tassa un reddito “presunto”. Si parte dai ricavi/compensi incassati (principio di cassa: contano gli incassi effettivi nell’anno). Si applica un coefficiente di redditività. Il coefficiente è una percentuale fissata per macro-settore ATECO. Il risultato è il reddito imponibile, su cui applichi l’imposta sostitutiva (15%, o 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti) e poi deduci i contributi previdenziali effettivi.
Normativa: Legge 190/2014, articolo 1, commi 64-69 e allegato con i coefficienti; chiarimenti in circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la Circolare 10/E del 4 aprile 2016.
Se i coefficienti sono uguali
Quando le attività rientrano nello stesso macro-settore e hanno lo stesso coefficiente, puoi sommare i ricavi e applicare un solo coefficiente. Esempio: consulenza aziendale e pianificazione pubblicitaria con identico coefficiente. Sommi gli incassi e moltiplichi per quel valore percentuale.
Se i coefficienti sono diversi
Se i codici ATECO hanno coefficienti diversi, devi tener separati i ricavi per ciascun codice e applicare a ognuno il suo coefficiente. Poi sommi i risultati per ottenere il reddito complessivo.
Esempio pratico: 30.000 euro da consulenza con coefficiente 78% e 20.000 euro da commercio online con coefficiente 40%. Reddito = (30.000 × 78%) + (20.000 × 40%) = 23.400 + 8.000 = 31.400 euro.
Limiti e uscite dal forfettario
Il tetto di ricavi/compensi è 85.000 euro annui complessivi. Se superi 85.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dal mese successivo al superamento. Questo meccanismo deriva dalla Legge 197/2022 che ha modificato la Legge 190/2014.
Come aggiungere o cambiare codici ATECO
Professionisti senza impresa: modello AA9/12
Se sei un libero professionista, comunichi l’aggiunta di codici ATECO compilando il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione). Indichi l’attività prevalente e le secondarie. La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate telematicamente.
Termine: entro 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività, secondo l’articolo 35 del DPR 633/1972. Fonte: istruzioni ufficiali del modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate.
Ditta individuale commerciale o artigiana: ComUnica e SUAP
Se apri o vari una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese, usi la pratica ComUnica. La pratica si invia alla Camera di Commercio, che smista la comunicazione anche a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Se l’attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presenti la SCIA al SUAP del Comune prima dell’avvio.
Riferimenti: DPR 160/2010 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive; normativa camerale e modulistica ComUnica; Ministero del Lavoro per profili artigiani (Legge 443/1985 sull’impresa artigiana).
Ampliamento attività o nuovo codice?
Se il nuovo servizio è chiaramente compreso nel perimetro del codice ATECO già attivo, basta un ampliamento descrittivo nei registri senza aggiungere un nuovo codice. Se invece il servizio ricade in una categoria diversa o ha regole proprie (altri adempimenti, altro coefficiente), aggiungi un nuovo codice ATECO.
Obblighi fiscali e contributivi con più ATECO
Fatturazione elettronica e corrispettivi
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Base normativa: Decreto-Legge 36/2022 e regole tecniche del Decreto Legislativo 127/2015. Emetti fattura via Sistema di Interscambio, indicando natura operazione e, se utile, il riferimento all’attività svolta.
Operazioni con l’estero: usa i codici documento previsti (per esempio TD17-19 per servizi) tramite SDI. Non esiste più l’esterometro separato come in passato.
Ritenute d’acconto
Nel forfettario non subisci ritenute d’acconto se rilasci al cliente la dichiarazione di non assoggettamento (Legge 190/2014, articolo 1, comma 67). In fattura indichi che operi in regime forfettario e che non si applicano ritenute.
Contributi previdenziali
I contributi si calcolano secondo la tua cassa di appartenenza. Professionisti ordinistici seguono le regole della propria Cassa (per esempio gestione separata o casse professionali). Artigiani e commercianti sono iscritti alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti con minimali e aliquote stabilite ogni anno. I contributi versati si deducono dal reddito forfettario.
Imposta sostitutiva
Aliquota 15% ordinaria; 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività previsti dalla Legge 190/2014, articolo 1, comma 65. La riduzione al 5% richiede requisiti oggettivi e soggettivi (novità dell’attività, assenza di mera prosecuzione, limiti su lavoro dipendente pregresso secondo la prassi).
Cause di esclusione dal forfettario
Restano le cause tipiche: partecipazioni in società di persone o associazioni; controllo in SRL con attività riconducibile alla tua; adozione di regimi IVA speciali; residenza fiscale non ammessa; cessione prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Fonte: Legge 190/2014, articolo 1, comma 57 e seguenti.
Regola decisionale rapida
Quando aggiungere un nuovo ATECO e come calcolare il reddito
- Definisci il nuovo servizio con parole semplici. Chiediti: è compreso nel codice attuale?
- Se sì, annota l’ampliamento nelle note interne e prosegui. Se no, aggiungi un nuovo codice ATECO.
- Professionista: invia variazione con modello AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.
- Ditta individuale: invia ComUnica e, se serve, presenta SCIA al SUAP prima di iniziare.
- Raggruppa i ricavi per codice ATECO durante l’anno. Serve per i coefficienti diversi.
- Se i coefficienti coincidono, somma i ricavi e applica un solo coefficiente.
- Se i coefficienti differiscono, applica a ciascun gruppo il suo coefficiente e poi somma i redditi.
- Controlla sempre il totale incassato: non superare 85.000 euro annui complessivi.
- Fatturazione elettronica sempre via SDI. Indica il regime forfettario in fattura, senza ritenute.
- Versa l’imposta sostitutiva e i contributi secondo scadenze ordinarie (saldo e acconti IRPEF sostitutiva e contributi).
Esempi numerici
Esempio 1: due attività con lo stesso coefficiente
Ricavi consulenza aziendale: 35.000 euro. Ricavi marketing: 15.000 euro. Coefficiente per entrambi: 78%. Ricavi totali: 50.000 euro. Reddito = 50.000 × 78% = 39.000 euro. Imposta sostitutiva 15% = 5.850 euro (da ridurre dei contributi dedotti).
Esempio 2: attività con coefficienti diversi
Ricavi formazione professionale: 25.000 euro, coefficiente 78%. Ricavi e-commerce: 30.000 euro, coefficiente 40%. Reddito = (25.000 × 78%) + (30.000 × 40%) = 19.500 + 12.000 = 31.500 euro. Imposta 15% = 4.725 euro, al netto dei contributi da dedurre.
Attenzioni pratiche sulla scelta dei codici
Professioni “nuove” o digitali
Se l’attività non ha un codice dedicato, valuta i codici residuali “n.c.a.” (non classificati altrove) del settore corretto. Descrivi bene la prestazione nelle note del modello e nelle fatture. In caso di dubbio, consulta l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio per un inquadramento coerente con la classificazione ATECO vigente predisposta da ISTAT.
Prevalenza e coerenza
Verifica ogni anno quale attività è prevalente in base ai ricavi. Se cambia la prevalente, aggiorna i dati anagrafici. La prevalenza influenza anche l’inquadramento contributivo e, in certi casi, gli obblighi amministrativi.
Fonti normative e prassi
Regime forfettario: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89 e allegati (consultabili su Normattiva). Modifiche su soglie e uscite: Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Dichiarazioni di inizio attività e variazioni IVA: articolo 35 del DPR 633/1972; modello AA9/12 e relative istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. ComUnica e SUAP: DPR 160/2010 e regolamentazioni camerali. E-fattura e trasmissioni telematiche: Decreto Legislativo 127/2015 e Decreto-Legge 36/2022. Profili artigiani: Legge 443/1985 e indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Chiarimenti operativi: Circolare Agenzia delle Entrate 10/E del 4 aprile 2016.
| Scenario | Quando aggiungere il codice | Adempimenti e moduli | Coefficiente/Calcolo | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Nuovo servizio nello stesso settore e stesso coefficiente | Quando il servizio rientra nella descrizione ampia del codice attuale e non cambia regole fiscali | Spesso basta aggiornare la descrizione interna; se vuoi maggiore precisione, variazione AA9/12 o ComUnica | Sommare i ricavi e applicare il coefficiente unico del macro-settore | Variazione entro 30 giorni dall’avvio se formalizzi l’ampliamento |
| Servizio in settore diverso con coefficiente diverso | Sempre, perché cambia l’inquadramento del reddito e gli adempimenti | Professionista: AA9/12; Ditta: ComUnica; verificare eventuale SCIA presso SUAP | Mantenere ricavi separati per codice; applicare i coefficienti specifici e poi sommare i redditi | AA9/12/ComUnica entro 30 giorni; SCIA prima dell’avvio dell’attività soggetta |
| Passaggio da sola attività professionale ad attività anche commerciale | Quando inizi vendita di beni o e-commerce oltre alla consulenza | Professionista che apre ramo commerciale: valutare iscrizione al Registro Imprese via ComUnica; INPS gestione corretta | Coefficiente diverso per la parte commerciale; tracciamento puntuale dei ricavi | Iscrizione e variazione prima o contestuale all’avvio della vendita |
| Aggiunta attività artigiana | Quando introduci lavorazioni manuali organizzate (es. laboratorio) | Iscrizione all’Albo Imprese Artigiane tramite ComUnica; eventuale INAIL; SCIA se richiesta | Applicare il coefficiente del settore artigiano per i relativi incassi | ComUnica e SCIA prima dell’avvio; INPS/INAIL contestuali |
| Eliminazione di un codice secondario non più usato | Quando non incassi più da quell’attività e non intendi riprenderla | Variazione AA9/12 o ComUnica per cancellare il codice | Nessun impatto se non ci sono ricavi residui; semplifica i controlli | Entro 30 giorni dalla cessazione effettiva |
FAQ
Posso aprire subito più codici ATECO in regime forfettario o devo aspettare?
Puoi aprirli subito. Se all’inizio conosci già le linee di business, indica il codice prevalente e i secondari nella stessa pratica di apertura. Se in futuro aggiungi un’attività, invia una variazione: modello AA9/12 per professionisti o ComUnica per ditte individuali. Ricorda il termine dei 30 giorni dall’avvio effettivo della nuova attività (articolo 35 del DPR 633/1972). Operativamente conviene attivare i codici prima di emettere la prima fattura relativa a quell’attività. Così eviti incongruenze anagrafiche e possibili richieste di chiarimenti.
Come faccio a capire qual è il codice ATECO giusto per una nuova professione digitale?
Descrivi con precisione cosa farai, il risultato per il cliente e come lo realizzi. Cerca il settore corretto nella classificazione ATECO vigente predisposta da ISTAT. Se non esiste un codice puntuale, scegli il codice residuale “n.c.a.” del settore più vicino. Verifica se l’attività ha adempimenti specifici (per esempio autorizzazioni comunali, privacy, pubblicità, sicurezza). In dubbio, contatta l’Ufficio Attività Produttive del Comune o la Camera di Commercio. È importante la coerenza tra codice scelto, descrizione nelle fatture e contenuto dei contratti. Una scelta coerente riduce i rischi in caso di controlli e assicura il corretto coefficiente di redditività.
Se ho due attività con coefficienti diversi, come organizzo la contabilità per non sbagliare?
Usa un piano semplice: un registro interno (anche un foglio di calcolo) con colonne per data, cliente, importo incassato, codice ATECO associato e modalità di incasso. Emetti fatture elettroniche con descrizioni chiare che richiamano l’attività. Se vendi beni, separa i corrispettivi giornalieri per tipologia. A fine mese controlla i totali per codice. Così a fine anno applichi il coefficiente corretto a ciascun gruppo di ricavi. Conserva contratti e ordini per assegnare correttamente ogni incasso. Questa separazione non è un obbligo contabile complesso, ma è fondamentale per un calcolo fiscale corretto nel forfettario multi-attività, come chiarito anche dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 10/E/2016).
Con più ATECO cambia qualcosa per contributi INPS o per la Cassa professionale?
Conta l’inquadramento previdenziale effettivo. Se sei iscritto a una Cassa ordinistica, versi lì i contributi per i redditi professionali. Se aggiungi un’attività commerciale o artigiana, potresti dover aprire anche la posizione INPS Artigiani/Commercianti con relativi minimali. In Gestione Separata, versi in base al reddito imponibile afferente. Se operi in ambiti misti, valuta la prevalenza e le regole della doppia contribuzione: in alcuni casi si versano contributi a più gestioni, in altri si applica la prevalenza. Le regole variano per categoria, quindi consulta le istruzioni della tua Cassa o dell’INPS e, in caso di impresa artigiana, anche il Ministero del Lavoro per l’Albo Artigiani (Legge 443/1985). Ricorda che i contributi versati si deducono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Il limite di 85.000 euro vale per ciascun codice o in totale? E cosa succede se lo supero?
Il limite si riferisce al totale degli incassi annui, sommando tutte le attività. Non conta per singolo codice. Se superi 85.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata dal mese successivo al superamento, e per le operazioni successive applichi il regime ordinario. Queste regole discendono dalle modifiche introdotte dalla Legge 197/2022 sulla Legge 190/2014. Per evitare l’uscita inattesa, monitora gli incassi mese per mese, considerando anche acconti, saldi e corrispettivi. Valuta la pianificazione degli incassi a fine anno, sempre nel rispetto della sostanza economica delle operazioni e del principio di cassa.
