Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Con una singola Partita IVA puoi avere più codici ATECO. Ne indichi uno prevalente e aggiungi i secondari con il modello AA9/12 entro 30 giorni. Costo zero all’Agenzia, salvo oneri CCIAA e pratiche SUAP quando dovuti.
- Obbligo di comunicare variazioni entro 30 giorni (art. 35, DPR 633/1972). Sanzione in caso di omissione: da 500 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997).
- Regime forfettario: si applicano i coefficienti di redditività per attività; se non distingui i ricavi, usa il coefficiente dell’attività prevalente (Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2016; L. 190/2014).
- Previdenza: iscrizione in base all’attività effettiva. Possibili doppie iscrizioni in casi specifici (INPS, circolari su attività plurime; L. 335/1995 per Gestione Separata).
Quanti codici ATECO si possono avere con una sola Partita IVA
La normativa IVA non pone un limite numerico ai codici ATECO per soggetto. L’obbligo è dichiarare l’attività o le attività esercitate e comunicare le variazioni entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 35 del DPR 633/1972 (consultabile su Normattiva).
Puoi quindi svolgere attività molto diverse tra loro con la stessa Partita IVA. La classificazione ATECO è definita da ISTAT. In Italia si fa riferimento alla codifica ATECO in vigore pubblicata da ISTAT, con relative note esplicative. Scegli i codici a 6 cifre che descrivono in modo puntuale cosa fai.
Attività prevalente e attività secondarie: come si definiscono e perché contano
L’attività prevalente è quella che genera, o che prevedi genererà, la quota maggiore di ricavi/compensi nell’anno. Devi indicarla nel modello di apertura o variazione. Le attività secondarie sono tutte le altre che svolgi stabilmente.
L’attività prevalente è importante per tre motivi: inquadra il “settore” statistico, orienta alcune verifiche di rischio fiscale (es. indici sintetici per chi è in ordinario) e, soprattutto, incide sull’inquadramento previdenziale quando l’attività è d’impresa.
Quando non serve aggiungere un nuovo codice ATECO
Non sempre serve un nuovo codice. Se la nuova attività è già ricompresa nelle note esplicative del tuo codice ATECO attuale, non occorrono aggiunte. Vale anche se si tratta di servizi accessori e strettamente connessi all’attività principale.
Esempio: un consulente informatico che, oltre all’assistenza, effettua piccole personalizzazioni software spesso rientra nello stesso ATECO dei servizi informatici. Se invece inizi a vendere beni o a fare commercio elettronico, di norma serve aggiungere un codice specifico per il commercio.
Come aggiungere o modificare i codici ATECO
Professionisti e ditte individuali: modello AA9/12 passo-passo
Per persone fisiche (professionisti e ditte individuali) si usa il modello AA9/12. La base normativa è l’art. 35 del DPR 633/1972. Il modello si presenta entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività.
- Quadro A: seleziona “Variazione dati”.
- Quadro B: indica l’attività prevalente aggiornata (se cambia) con il relativo codice ATECO a 6 cifre.
- Quadro G: inserisci i codici ATECO delle nuove attività secondarie.
- Firma e invio: telematico tramite servizi dell’Agenzia delle Entrate o intermediario abilitato.
Per soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti) si usa il modello AA7/10. La logica è identica: dichiarare il nuovo perimetro attività e la prevalente.
Imprese iscritte al Registro Imprese: ComUnica, REA e SUAP
Se sei impresa iscritta al Registro delle Imprese, la variazione passa anche dalla Camera di Commercio. Si usa la procedura ComUnica/Starweb per aggiornare oggetto attività e codici ATECO ai fini REA. La disciplina del Registro Imprese è nel DPR 581/1995 e nella L. 580/1993.
Per attività regolamentate serve anche la SCIA o altra segnalazione al SUAP del Comune, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e del DPR 160/2010. Il commercio elettronico per imprese richiede una SCIA di “commercio al dettaglio via internet”. Le regole di settore sono nel D.Lgs. 114/1998 (commercio), nel D.Lgs. 59/2010 e nel D.Lgs. 70/2003 (servizi della società dell’informazione).
Costi, tempi e sanzioni
Quanto costa la variazione dei codici ATECO
- Agenzia delle Entrate: nessun costo per il modello AA9/12 o AA7/10.
- Camera di Commercio: diritto di segreteria e imposta di bollo per aggiornare il REA. L’importo pratico è spesso circa 35,50 euro (somma di bollo e diritto), ma può variare per provincia e pratica.
- SUAP: diritti istruttori comunali per SCIA, variabili in base al Comune.
- Albo Artigiani: se diventi o diventi anche artigiano, possono esserci diritti specifici di iscrizione o variazione (L. 443/1985), decisi a livello camerale.
Tempistiche e sanzioni in caso di ritardo
La variazione va presentata entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività (art. 35, DPR 633/1972). Per il Registro Imprese, i termini sono quelli previsti dalla disciplina camerale. In caso di omissione o tardività della variazione IVA, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997), riducibile con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Per il Registro Imprese e il REA, sono previste sanzioni amministrative camerali in base al ritardo.
Effetti fiscali e previdenziali di più codici ATECO
Regime forfettario: coefficienti di redditività e attività multiple
Nel regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche) il reddito si calcola applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività del relativo gruppo ATECO. Se hai più attività, ci sono due strade:
- Se distingui con chiarezza i ricavi per ogni attività, applichi a ciascuno il coefficiente del relativo ATECO.
- Se non è possibile distinguere i ricavi, applichi a tutto il fatturato il coefficiente dell’attività prevalente (Circolare Agenzia delle Entrate 10/E del 4 aprile 2016).
Attenzione alle cause ostative e di esclusione, ai limiti di ricavi e alla gestione delle ritenute. Valuta se segmentare la fatturazione e la prima nota per tenere distinta la componente di ogni attività. Così applichi correttamente i coefficienti e sfrutti eventuali vantaggi.
Regime ordinario: contabilità e IVA
In ordinario, non cambia la logica di fondo. Deduci i costi inerenti e versi l’IVA secondo le regole comuni. Avere più ATECO non implica contabilità separate, ma è buona prassi gestire centri di ricavo diversi per monitorare margini e adempimenti specifici (es. presidi di settore, contributi INAIL per attività a rischio, eventuali adempimenti ambientali per commercio o produzione).
Previdenza: prevalenza, doppie iscrizioni e casi particolari
La previdenza dipende dal tipo di attività, non dal numero di codici ATECO. Le linee guida sono:
- Professioni ordinistiche: versi alla Cassa professionale di riferimento per i redditi professionali. Se aggiungi un’attività commerciale non occasionale, può scattare anche l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS per l’impresa individuale.
- Professioni senza Cassa: versi alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995) per i redditi professionali. Se aggiungi attività di impresa (artigiana o commerciale), potresti dover versare anche alla Gestione Artigiani/Commercianti per quella parte di reddito.
- Ditte individuali commerciali/artigiane: iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti. Se affianchi un’attività professionale autonoma senza Cassa, può scattare anche la Gestione Separata per quel reddito distinto, salvo specifiche ipotesi di prevalenza/riconducibilità regolate da circolari INPS (ad es. circolare INPS n. 104/2019 su attività plurime).
La “regola della prevalenza” non elimina sempre le doppie iscrizioni. Serve verificare se le attività sono autonome tra loro o se la secondaria è assorbita dall’impresa principale. In dubbio, consulta la normativa INPS e le circolari applicative del Ministero del Lavoro.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza per decidere in fretta cosa fare.
- La nuova attività è stabilmente diversa da quella attuale? Se sì, aggiungi un ATECO; se no, resta con quello esistente.
- Se aggiungi un ATECO, valuta: è professionale o d’impresa? Se d’impresa e sei iscritto al Registro Imprese, serve ComUnica; se comporta commercio o artigianato, verifica anche SCIA al SUAP.
- Se sei in forfettario: puoi distinguere i ricavi per attività? Se sì, applica coefficienti separati; se no, usa il coefficiente della prevalente.
- Previdenza: l’attività nuova ricade in una gestione diversa? Se sì, verifica se nasce un secondo obbligo contributivo oppure se vale la prevalenza/riconducibilità secondo le circolari INPS.
- Tempi: fai tutto entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività per evitare sanzioni.
Esempi pratici
Psicologo che avvia corsi online standardizzati con vendita di video-lezioni: aggiunge ATECO per formazione o commercio elettronico, a seconda del modello. Se vende pacchetti pre-registrati senza personalizzazione, spesso rientra nel commercio elettronico e serve SCIA SUAP se impresa.
Web designer che apre un e-commerce di template: mantiene ATECO per servizi informatici e aggiunge ATECO per commercio via internet. Se ditta individuale, aggiorna Registro Imprese e invia SCIA commercio elettronico. In forfettario, separa ricavi per applicare coefficienti corretti.
Idraulico che offre anche consulenze di efficienza energetica: spesso servono due ATECO (artigianato e consulenza tecnica). Previdenza principale in Gestione Artigiani; la consulenza potrebbe non generare un secondo obbligo se accessoria e riconducibile all’impresa, altrimenti si valuta Gestione Separata.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | ATECO principale/secondari | Adempimenti | Tempistiche e costi | Previdenza |
|---|---|---|---|---|
| Professionista aggiunge un secondo servizio intellettuale (stesso ambito) | Principale invariato; secondario affine se necessario | AA9/12 con variazione; niente Registro Imprese | Entro 30 giorni; costo zero | Gestione Separata o Cassa ordinistica in base alla professione |
| Professionista avvia e-commerce di beni digitali standardizzati | Aggiunge ATECO commercio via internet | AA9/12; se diventa impresa: ComUnica e SCIA SUAP | 30 giorni per AE; oneri CCIAA (~35,50 euro) + diritti SUAP variabili | Possibile anche Gestione Commercianti oltre a Cassa/Separata |
| Ditta individuale artigiana apre vendita online dei propri prodotti | Principale artigiano; secondario commercio via internet | ComUnica per REA; SCIA commercio elettronico; AA9/12 | Iter 1–5 giorni; costi CCIAA e SUAP | Gestione Artigiani; niente Gestione Separata salvo attività professionali autonome |
| Freelance (senza Cassa) aggiunge attività artigiana | Aggiunge ATECO artigiano | AA9/12; iscrizione Albo Artigiani; ComUnica | 30 giorni; oneri CCIAA e diritti Albo | Gestione Artigiani per impresa; Gestione Separata per redditi professionali, salvo riconducibilità |
| Architetto iscritto a Cassa che inizia vendita arredamento online | Principale professione; secondario commercio | AA9/12; ComUnica; SCIA SUAP | 30 giorni; oneri CCIAA e SUAP | Cassa professionale per redditi da professione; Gestione Commercianti per impresa |
FAQ
Quanti codici ATECO posso avere con una singola Partita IVA e come li ordino?
Puoi avere tutti i codici ATECO necessari a descrivere le attività che svolgi stabilmente. Non esiste un numero massimo. Devi però indicare un’attività prevalente, cioè quella che genera la quota maggiore del tuo fatturato atteso nell’anno. Tutti gli altri codici sono secondari. L’attività prevalente guida alcune scelte operative (es. gestione previdenziale per l’impresa) e svolge un ruolo statistico. Se nel corso dell’anno cambia la prevalente, aggiorna la comunicazione con un modello di variazione. La base giuridica per la dichiarazione e variazione dell’attività è l’art. 35 del DPR 633/1972, disponibile su Normattiva.
Devo sempre aggiungere un nuovo ATECO quando introduco un nuovo servizio o prodotto?
No. Se il nuovo servizio o prodotto è già compreso nelle note esplicative del tuo ATECO attuale, non serve aggiungere un altro codice. Le note ISTAT chiariscono spesso l’estensione delle voci. Se invece la nuova attività è diversa e stabile (ad esempio, passi da sola consulenza a commercio al dettaglio via internet), in genere va aggiunto un codice specifico e, per le imprese, va aggiornata la posizione al Registro Imprese e presentata la SCIA al SUAP quando richiesta. In dubbio, controlla la classificazione ISTAT e la prassi dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda il termine dei 30 giorni per comunicare la variazione (art. 35, DPR 633/1972).
Sono nel regime forfettario: come funziona il calcolo con più ATECO e quali documenti devo tenere?
Nel forfettario, il reddito si ottiene applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività del gruppo ATECO di ciascuna attività (L. 190/2014). Se tieni distinte le entrate per attività, applichi i coefficienti dedicati e sommi i redditi così determinati. Se non distingui in modo attendibile, usi il coefficiente dell’attività prevalente per tutto il fatturato, come chiarito dalla Circolare 10/E/2016. Operativamente, emetti fatture con descrizioni chiare, usa registri o prospetti interni per separare i ricavi e conserva preventivi e contratti che provano la natura dell’attività. Così, in caso di controllo, dimostri la corretta applicazione dei coefficienti. Le altre regole del forfettario (limiti, cause ostative, imposta sostitutiva) restano invariate.
Quali sono le conseguenze previdenziali se aggiungo un ATECO molto diverso (es. da professionista a commerciante)?
La previdenza segue il tipo di attività. Se sei un professionista con Cassa e inizi un’attività commerciale non occasionale, può essere necessaria anche l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS per l’impresa. Se sei un professionista senza Cassa (Gestione Separata) e aggiungi un’attività artigiana o commerciale, potresti versare in entrambe le gestioni: Gestione Separata per i redditi professionali e Gestione Artigiani/Commercianti per quelli d’impresa. Esistono però casi di esonero o riconducibilità alla gestione prevalente, disciplinati da circolari INPS su attività plurime (ad esempio la circolare INPS n. 104/2019). In pratica, valuta sempre se la nuova attività è autonoma o strettamente connessa a quella prevalente. Per i riferimenti, consulta le fonti INPS e la L. 335/1995 per la Gestione Separata, oltre alle istruzioni del Ministero del Lavoro.
Quali sono tempi, sanzioni e buone pratiche per non sbagliare la variazione dei codici ATECO?
Devi presentare il modello di variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività (art. 35, DPR 633/1972). Se sei impresa, aggiorna anche il Registro Imprese via ComUnica e invia eventuali SCIA al SUAP. La variazione all’Agenzia non ha costi; per CCIAA e SUAP ci sono diritti e bolli variabili. Se non comunichi o ritardi, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 11, D.Lgs. 471/1997), riducibile con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Buone pratiche: verifica prima la classificazione ISTAT; definisci con chiarezza la prevalente; prepara una breve relazione interna che motivi l’aggiunta del codice; se sei in forfettario, organizza la contabilità gestionale per separare i ricavi per attività. Per attività regolamentate, controlla anche eventuali requisiti professionali e comunicazioni a Ministero competente.
