Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Con una Partita IVA puoi indicare più codici ATECO senza limiti numerici. Devi scegliere un codice prevalente. Puoi inserirli all’apertura o in seguito, comunicandoli all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla variazione.
- I codici ATECO identificano con precisione le attività economiche. Sono definiti da ISTAT e usati da Agenzia delle Entrate per inquadramento fiscale.
- Puoi avere più ATECO con un solo numero di Partita IVA. Devi sceglierne uno prevalente per il fisco e i contributi.
- Le variazioni si inviano con il modello AA9/12 (persone fisiche) ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972. Termine: 30 giorni.
Cosa sono i codici ATECO e perché contano nel 2026
I codici ATECO sono sigle che descrivono l’attività economica. Una lettera indica il macro-settore. Sei cifre, in gruppi di due, entrano nel dettaglio. Esempio: Q 86.93.00 identifica gli psicologi.
La classificazione di riferimento è ATECO 2007, aggiornata da ISTAT nel 2022 ed efficace anche nel 2026. È la base statistica e amministrativa per inquadrare attività e adempimenti.
L’ATECO incide su più fronti: contribuzione previdenziale, coefficienti del regime forfettario, obblighi amministrativi (SCIA, Camera di Commercio), possibili esclusioni/limitazioni IVA. Scegliere bene evita sanzioni e incongruenze.
Fonti utili: ISTAT per la classificazione ATECO; Normattiva per le norme IVA (DPR 633/1972); Agenzia delle Entrate per modelli e istruzioni; Ministero del Lavoro e INPS per iscrizioni previdenziali.
Quanti codici ATECO puoi avere e come dichiararli
Nessun limite numerico, ma serve un prevalente
Con una Partita IVA puoi indicare tutti i codici ATECO necessari. La legge non pone un tetto. Devi però scegliere un codice prevalente. È l’attività da cui prevedi il maggiore fatturato nel periodo.
Il prevalente guida alcune scelte: la gestione previdenziale principale, i coefficienti in forfettario, eventuali comunicazioni statistiche. Se la previsione cambia, adegua la scelta al periodo successivo.
Attenzione ai contributi. In molti casi paghi solo nella gestione del prevalente. Ma esistono eccezioni. Se abbini un’attività d’impresa (artigiano/commerciante) a una professione con cassa autonoma, potresti dover versare a due enti distinti. Verifica sempre la casistica.
Apertura Partita IVA con più ATECO (modello AA9/12)
L’art. 35 del DPR 633/1972 impone la “dichiarazione di inizio attività” IVA. Per le persone fisiche si usa il modello AA9/12. Inserisci tutti i codici ATECO previsti e indica il prevalente.
Se avvii un’attività d’impresa, utilizzi la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. La pratica allinea Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, quando dovuti.
Per le sole attività professionali senza impresa, basta il modello all’Agenzia delle Entrate. Termini e contenuti restano quelli dell’art. 35 citato.
Aggiungere o cambiare ATECO a Partita IVA già attiva
Se espandi il business, invia una variazione con il modello AA9/12. Cita il nuovo ATECO, aggiorna il prevalente se serve e motiva la decorrenza.
Hai 30 giorni di tempo dalla data in cui inizi la nuova attività (art. 35, DPR 633/1972). In caso di ritardo si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con sanzioni amministrative riducibili tramite ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Se l’aggiunta comporta l’avvio di un’attività d’impresa, devi passare dal Registro Imprese con Comunicazione Unica. Per commercio al dettaglio online serve di norma una SCIA al SUAP.
Effetti pratici dei multi-ATECO su tasse e contributi
Regime forfettario: coefficienti e attività multiple
Il regime forfettario è regolato dalla Legge 190/2014, commi 54-89, e successive modifiche. La soglia di accesso è attualmente 85.000 euro annui. L’aliquota sostitutiva è del 15% (5% per le start-up che rispettano i requisiti).
Il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. I coefficienti dipendono dall’ATECO (tabella allegata alla Legge 145/2018 e aggiornamenti). Con più attività puoi:
– Tenere distinte le entrate per attività e applicare il coefficiente di ciascuna; oppure
– Usare il coefficiente dell’attività prevalente, se non separi i ricavi in modo attendibile.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione dei multipli nel forfettario è richiamata nelle circolari interpretative di settore (es. Circolare 9/E 2019), che valorizzano il criterio della prevalenza e la tracciabilità dei ricavi per codici.
Regimi IVA ordinari e semplificati
Nel regime ordinario/semplificato, l’IVA segue la singola operazione. Il fatto che tu abbia più ATECO non cambia la liquidazione. Devi applicare l’aliquota corretta a ciascuna cessione o prestazione.
Se svolgi operazioni imponibili e operazioni esenti, scatta il pro-rata di detrazione (art. 19 del DPR 633/1972). Valuta l’opzione per la contabilità separata (art. 36 del DPR 633/1972) quando le attività sono molto diverse e vuoi isolare costi e detrazioni.
La fattura elettronica non espone il codice ATECO. Conta la corretta descrizione dell’operazione, l’aliquota o la natura IVA e la riconducibilità contabile alla relativa attività.
Contributi previdenziali: casi tipici e principio di prevalenza
Le regole previdenziali dipendono dal tipo di attività. Per imprese artigiane e commerciali si applicano le gestioni INPS Artigiani/Commercianti. Per i liberi professionisti senza cassa si applica la Gestione Separata INPS. Per i professionisti con albo esistono casse ordinistiche autonome (esempi: Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa).
Se svolgi due attività nella stessa sfera (es. due professioni senza albo), in genere versi alla gestione del prevalente. Se abbini professione con cassa e attività d’impresa, puoi dover versare sia alla cassa professionale (per i redditi professionali) sia alla gestione INPS Artigiani/Commercianti (per i redditi d’impresa). Questo deriva da norme come la Legge 335/1995, la Legge 662/1996 e prassi INPS.
Consulta sempre le fonti istituzionali (INPS e Ministero del Lavoro) e la tua cassa per verificare esoneri, minimali e cumuli contributivi.
Adempimenti extra quando aggiungi attività
SCIA, Camera di Commercio e SUAP
Per il commercio elettronico al dettaglio serve normalmente una SCIA al SUAP del Comune, poiché è attività di vendita. Riferimenti: D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs. 222/2016. La SCIA abilita subito; gli enti verificano nei termini di legge.
Chi apre un’attività d’impresa deve iscriversi al Registro delle Imprese con Comunicazione Unica. La pratica collega Agenzia Entrate, INPS, INAIL e, se serve, SUAP. Conserva le ricevute per eventuali controlli.
INAIL, sicurezza e locali
Alcune attività manuali o con dipendenti richiedono l’iscrizione all’INAIL (DPR 1124/1965). Se apri un laboratorio o un magazzino, verifica i requisiti dei locali, urbanistici e di sicurezza.
Per nuove lavorazioni o pericolosità diverse, aggiorna le valutazioni dei rischi e le coperture assicurative. Coinvolgi un consulente del lavoro quando assumi dipendenti.
Privacy, cookie e informativa per e-commerce
Se vendi online o raccogli dati, applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e i provvedimenti del Garante Privacy. Prevedi informativa, base giuridica, registro dei trattamenti e banner cookie conformi.
Se utilizzi newsletter o tracciamenti, cura il consenso e le clausole contrattuali con i fornitori esterni (es. piattaforme email e analytics).
Regola decisionale rapida
1) Elenca le attività che svolgi o vuoi svolgere. 2) Trova l’ATECO più specifico per ciascuna sulla classificazione ISTAT. 3) Stima i ricavi attesi per ognuna e scegli il prevalente.
4) Verifica gli effetti: coefficiente del forfettario, obblighi IVA, pro-rata e contabilità separata se utile. 5) Controlla la gestione previdenziale: INPS Separata, Artigiani/Commercianti o cassa professionale. Valuta se ci sono doppi versamenti.
6) Se serve impresa o commercio online, prepara Comunicazione Unica, SCIA SUAP e INAIL. 7) Invia il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. 8) Aggiorna PEC, fatture e documenti interni.
Esempi operativi 2026
Esempio 1: Web designer che aggiunge un e-commerce di template digitali. ATECO possibili: 62.01.00 per programmazione informatica o 74.10.21 per grafica; 47.91.10 per commercio al dettaglio via internet. In forfettario puoi separare i ricavi e applicare due coefficienti. Se non separi, usa il coefficiente del prevalente. Servono SCIA SUAP e, se vendi solo beni digitali, verifica i profili IVA e di geolocalizzazione delle vendite.
Esempio 2: Psicologo che offre anche formazione. ATECO principali: 86.90.30/86.93.00 per attività psicologiche; 85.59.20 per corsi di formazione. Con cassa ENPAP per l’attività professionale, i corsi possono restare nella stessa cassa se strumentali. Se diventano attività commerciale autonoma, valuta INPS Commercianti e SCIA per formazione privata, secondo normative regionali.
Esempio 3: Creator di contenuti che fa anche commercio di merchandising. ATECO: 73.11.02 per conduzione di campagne marketing online o 90.03 per attività artistiche; 47.91.10 per e-commerce. Prospetta contributi in Gestione Separata per i servizi creativi e INPS Commercianti per la vendita. Applica IVA corretta sugli oggetti fisici e cura la logistica.
Esempio 4: Idraulico che offre consulenza energetica. ATECO: 43.22.01 per installazione idraulica; 74.90.99 per altre attività professionali. Prevalente spesso è l’attività impiantistica con INPS Artigiani. La consulenza può restare nell’ambito dell’impresa se accessoria, o richiedere separazione contabile per una gestione più chiara.
Errori comuni e come evitarli
– Scegliere ATECO troppo generici: rischi incongruenze su coefficienti e ISA. Preferisci codici specifici e coerenti con i servizi reali.
– Dimenticare la comunicazione entro 30 giorni: si rischiano sanzioni amministrative. Pianifica l’invio del modello AA9/12 alla decorrenza effettiva.
– Ignorare la SCIA per l’e-commerce: può invalidare l’avvio commerciale. Confrontati con SUAP del Comune prima di iniziare le vendite.
– Sottovalutare i contributi: l’aggiunta di un ATECO può cambiare gestione o creare doppia contribuzione. Verifica con INPS o cassa professionale.
– Non separare i ricavi in forfettario: se hai coefficienti diversi, tieni tracce distinte per non penalizzare il reddito con un coefficiente sfavorevole.
| Scenario | Codici ATECO coinvolti (esempi) | Adempimenti fiscali e previdenziali | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Apertura con due attività professionali | 74.10.21 (grafica); 62.01.00 (programmazione) | Modello AA9/12 con ATECO multipli e prevalente; regime forfettario con coefficienti separati o prevalente; INPS Gestione Separata | Invio entro l’inizio attività (art. 35 DPR 633/1972); eventuale PEC e firma digitale |
| Aggiunta e-commerce a professione | 47.91.10 (commercio via internet) + ATECO della professione | Variazione AA9/12; SCIA SUAP; possibile iscrizione INPS Commercianti; IVA sulle vendite fisiche | Variazione entro 30 giorni; SCIA efficace immediatamente con controlli successivi (D.Lgs. 222/2016) |
| Professionista con cassa + attività commerciale | 86.93.00 (psicologi) + 47.91.10 (e-commerce) | Contributi a cassa professionale per redditi tipici; INPS Commercianti per vendite; contabilità separata consigliata (art. 36 DPR 633/1972) | ComUnica per impresa; valutare pro-rata IVA se attività esenti e imponibili (art. 19 DPR 633/1972) |
| Artigiano che aggiunge consulenza | 43.22.01 (idraulica) + 74.90.99 (consulenza) | Variazione AA9/12; gestione previdenziale INPS Artigiani prevalente; fatturazione con nature IVA diverse | 30 giorni per la variazione; nessuna SCIA aggiuntiva se consulenza accessoria e senza locali dedicati |
| Creator con merchandising fisico | 73.11.02 (marketing online) + 47.91.10 (e-commerce) | Variazione AA9/12; INPS Separata per servizi; INPS Commercianti per vendite; privacy e cookie GDPR | SCIA prima dell’avvio vendite; adeguare condizioni di vendita e resi |
| Formazione privata aggiunta a professione | 85.59.20 (corsi) + ATECO professionale | Verifica inquadramento fiscale; possibile esenzione IVA per corsi riconosciuti; contributi secondo prevalenza/cassa | Eventuali autorizzazioni regionali; documentare il carattere formativo per l’IVA |
FAQ
Quanti codici ATECO posso avere con una sola Partita IVA?
Non esiste un limite numerico. Puoi indicare tutti i codici necessari a descrivere le attività che svolgi. La condizione è la coerenza con ciò che effettivamente offri a clienti e fornitori. Devi sempre scegliere un codice prevalente. È l’attività da cui prevedi di ricavare più fatturato nel periodo. Lo richiede la prassi fiscale e previdenziale, perché da quel codice discendono inquadramenti e verifiche. Comunica gli ATECO al momento dell’apertura o con una variazione entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972. Se svolgi attività che rientrano anche nel commercio o nell’impresa, potresti dover passare dal Registro Imprese e presentare una SCIA al SUAP. I riferimenti sono il D.Lgs. 114/1998, il D.Lgs. 59/2010 e il D.Lgs. 222/2016.
Come scelgo il codice ATECO giusto e come verifico se è aggiornato al 2026?
Parti dalla descrizione dell’attività che svolgi davvero. Individua il settore (lettera) e poi scendi al livello di sei cifre. Scegli il codice più specifico che copra i tuoi servizi o prodotti principali. Evita codici troppo generici. La base ufficiale è la classificazione ISTAT ATECO 2007, aggiornata nel 2022 e valida nel 2026. Confronta le note esplicative della sezione e della divisione. Se svolgi più attività diverse tra loro, considera ATECO multipli. Ricorda che la scelta influisce su coefficienti del regime forfettario (Legge 190/2014 e Legge 145/2018), obblighi IVA (DPR 633/1972) e su inquadramento previdenziale (INPS o casse professionali). Se hai dubbi, preferisci l’aderenza sostanziale: il codice deve descrivere operazioni reali, non obiettivi futuri non ancora avviati.
In regime forfettario, come applico i coefficienti se ho più ATECO?
Il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. I coefficienti dipendono dall’ATECO, con tabella definita dal legislatore (Legge 145/2018 e aggiornamenti). Se tieni separati i ricavi per attività, puoi applicare a ciascuna il suo coefficiente. Devi però poterlo dimostrare con tracciabilità dei pagamenti, listini, contratti e una prima nota ordinata. Se non separi, usa il coefficiente dell’attività prevalente, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (es. Circolare 9/E del 2019). Fai attenzione agli effetti sui limiti di accesso e permanenza (attualmente 85.000 euro). La somma dei ricavi di tutte le attività conta per la soglia. Se aggiungi un e-commerce, considera il trattamento IVA delle vendite e l’eventuale necessità di SCIA SUAP.
Con più ATECO devo iscrivermi a più gestioni previdenziali?
Dipende. Se svolgi più attività nella medesima sfera (es. solo professioni senza albo), in genere versi in un’unica gestione, di solito quella del prevalente, presso la Gestione Separata INPS. Se abbini un’attività d’impresa (artigiano o commerciante) a una professione con cassa ordinistica, potresti dover versare due volte: alla cassa per i redditi professionali e alla gestione INPS Artigiani/Commercianti per i redditi d’impresa. Questo assetto discende dalla normativa previdenziale (Legge 335/1995; Legge 662/1996) e dalla prassi INPS. Verifica anche i minimali contributivi e le eventuali riduzioni per start-up artigiane/commerciali. In caso di dubbi, consulta INPS o la tua cassa professionale e controlla i documenti del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è evitare omissioni e sanzioni, pianificando correttamente i versamenti.
Come e quando devo comunicare l’aggiunta di un nuovo ATECO? Ci sono sanzioni se ritardo?
Comunichi l’aggiunta con il modello AA9/12 (persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Se introduci anche un’attività d’impresa, usa la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio, che allinea anche INPS e INAIL, e presenta la SCIA al SUAP se richiesta. Il termine per la variazione è 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività (art. 35, DPR 633/1972). Se ritardi, si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con sanzioni amministrative riducibili tramite ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Per ridurre il rischio, prepara la variazione in anticipo rispetto alla prima fattura del nuovo ramo, allinea la numerazione interna e aggiorna eventuali polizze, privacy e condizioni contrattuali. Ricorda di rivalutare anche il codice prevalente, perché influisce su forfettario, IVA e contributi.
