Tempo per fare fattura elettronica: quant’è?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fattura elettronica “immediata” va trasmessa al SDI entro 12 giorni dall’operazione. La “differita” si emette entro il 15 del mese successivo, solo con DDT o idonea documentazione del servizio. Eccezioni per operazioni transfrontaliere.

  • Termine legale: 12 giorni per l’immediata (art. 21 DPR 633/1972; DL 119/2018). Entro il 15 del mese successivo per la differita, con DDT/rapporti (art. 21, comma 4, DPR 633/1972).
  • Data operazione: è quando l’IVA “nasce” (art. 6 DPR 633/1972). Per beni: consegna/spedizione. Per servizi: ultimazione o pagamento anticipato.
  • Scarto SDI: la fattura è “non emessa”. Va corretta e rinviata. Sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997. Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Cos’è la fattura elettronica e quando scatta l’obbligo

La fattura elettronica è un file XML con specifiche fissate dall’Agenzia delle Entrate. Si invia al Sistema di Interscambio (SDI), che controlla e recapita al cliente.

L’obbligo deriva dal D.Lgs. 127/2015. Si applica a soggetti IVA in Italia. Dal 1° gennaio 2024 vale anche per i forfettari, dopo l’estensione progressiva prevista dal DL 36/2022, convertito in legge 79/2022.

Per operazioni al dettaglio puoi emettere corrispettivi telematici al posto della fattura. Se il cliente chiede la fattura, la devi emettere nei termini ordinari.

Definizioni base: “immediata” e “differita”

Fattura immediata: documento che fotografa una singola operazione. Si invia entro 12 giorni dall’operazione. Il “momento dell’operazione” segue l’art. 6 DPR 633/1972.

Fattura differita: riepiloga più operazioni del mese. È ammessa solo se c’è un DDT per i beni o documentazione idonea per i servizi. Si emette entro il 15 del mese successivo (art. 21, comma 4, DPR 633/1972).

Fattura semplificata: sotto 400 euro, con dati ridotti (art. 21-bis DPR 633/1972). I termini restano gli stessi.

Quando si considera effettuata l’operazione (art. 6 DPR 633/1972)

Beni: quando consegni o spedisci. Se spedisci col corriere, conta la data di consegna al vettore o al cliente.

Servizi: quando completi la prestazione. Se incassi prima, l’operazione si considera effettuata al pagamento, per l’importo incassato (acconto).

Operazioni periodiche o continuative: si considerano effettuate alla fine di ciascun periodo pattuito, o al pagamento se precedente.

Campo “Data” in fattura e invio al SDI

Per la fattura immediata, il campo “Data” deve riflettere la data dell’operazione. Puoi inviare il file fino al dodicesimo giorno successivo.

Per la differita, il campo “Data” può essere qualsiasi giorno tra il 1° e il 15 del mese successivo. Devi richiamare i DDT/rapporti con numero e data.

La data di ricezione da parte del SDI prova l’emissione. Se il file viene scartato, la fattura non risulta emessa e va rinviata corretta.

Scadenze operative ed esempi pratici

Fattura immediata: regola dei 12 giorni

Se consegni il bene il 2 maggio, puoi inviare al SDI entro il 14 maggio. In fattura indichi come “Data” il 2 maggio.

Non esiste una “regola delle 24 ore” nella normativa. È solo una buona prassi aziendale per ridurre errori e rischi sanzionatori.

Se incassi un acconto il 10 giugno, devi fatturarlo entro 12 giorni. Quando consegni il bene, fatturi il saldo.

Fattura differita: entro il 15 del mese successivo

Puoi raggruppare più consegne del mese in una sola fattura. Servono DDT con data e numero per ogni consegna.

Per i servizi, serve documentazione idonea. Esempi: rapportino lavori firmato, SAL, ordine con verbale di esecuzione.

La registrazione può avvenire entro il 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione (art. 23 DPR 633/1972).

Acconti, saldi e prestazioni continuative

L’acconto genera IVA alla data di incasso. Emetti fattura di acconto entro 12 giorni. Consegna o ultimazione generano la fattura di saldo.

Per contratti continuativi (manutenzione, noleggio), puoi fatturare a fine mese. Se incassi prima, l’acconto anticipa l’emissione.

Nei servizi continuativi, la differita è utile se raccogli rapportini mensili.

B2C e corrispettivi telematici

Se emetti corrispettivi telematici, non devi fatturare ogni vendita. Fai la fattura solo se il cliente la chiede, di solito al momento dell’acquisto.

Se la richiede dopo, la emetti nei 12 giorni dall’operazione. Valuta procedure interne per gestire le richieste tempestivamente.

Anche per B2C resta valido l’obbligo di fattura per alcune operazioni specifiche previste dal DPR 633/1972.

Operazioni transfrontaliere e integrazioni via SDI

Dal vecchio “esterometro” alla trasmissione via SDI

Dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere si trasmettono via SDI. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 come modificato, incluso il DL 146/2021.

Le cessioni verso soggetti esteri si possono documentare con fattura elettronica a codice destinatario convenzionale. Oppure con documenti alternativi se previsti.

Le operazioni passive con fornitori esteri richiedono integrazione/autofattura elettronica con tipi documento TD17, TD18, TD19.

Termini per TD17, TD18, TD19

Servizi da estero (TD17) e acquisti intracomunitari di beni (TD18): trasmetti il documento di integrazione entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera.

Acquisti di beni da soggetti esteri con consegna in Italia fuori intra-UE (TD19): in genere entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, secondo la documentazione disponibile.

Resta fermo l’art. 17 DPR 633/1972 sul reverse charge. Per i dettagli operativi segui le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e le circolari dedicate.

Errori, scarti e sanzioni

Scarto del SDI: che cosa fare

Se il SDI scarta il file, la fattura non esiste ai fini fiscali. Devi correggere e rinviare. La numerazione resta sequenziale; puoi riemettere con lo stesso numero se recuperi subito.

Le prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari 13/E 2018, 14/E 2019 e documenti successivi) indicano di sanare l’errore tempestivamente, mantenendo la tracciabilità.

Conserva la notifica di scarto e la nuova ricevuta di consegna. Dimostrano la tua diligenza in caso di controllo.

Sanzioni per tardiva o omessa fatturazione

L’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 punisce la tardiva o omessa fatturazione. La sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA relativa.

Se la violazione non incide sulla liquidazione del periodo, la sanzione va da 250 a 2.000 euro. Conta la prova documentale e la registrazione corretta.

Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La riduzione dipende dal tempo trascorso e dal versamento dell’IVA dovuta.

Registrazione e impatto sulle liquidazioni IVA

Le fatture emesse si registrano nel registro IVA vendite (art. 23 DPR 633/1972). La differita emessa entro il 15 si annota con riferimento al mese precedente.

Un invio oltre i termini può spostare l’IVA alla liquidazione successiva, con rischio sanzioni. La correzione tempestiva riduce i danni.

Allinea flussi di fatturazione e liquidazioni mensili o trimestrali per ridurre errori.

Regola decisionale rapida

Come scegliere tra immediata e differita, passo dopo passo

1) Che cosa hai venduto? Se beni consegnati con DDT, puoi usare la differita. Se servizi con rapportino o SAL, puoi usare la differita. Altrimenti fai l’immediata.

2) Quando è avvenuta l’operazione? Per beni: data consegna o spedizione. Per servizi: ultimazione o incasso se anticipato. Quella è la data da indicare in fattura.

3) Hai i documenti a supporto? DDT per ogni consegna nel mese. Rapportini/SAL firmati per i servizi. Senza questi, resta l’immediata.

4) Qual è la scadenza? Immediata: entro 12 giorni dall’operazione. Differita: entro il 15 del mese successivo.

5) Operazione con l’estero? Per vendite, valuta l’invio via SDI con codice convenzionale. Per acquisti, fai TD17/18/19 entro il 15 del mese successivo agli eventi previsti.

Casi settoriali e particolarità

Consegne multiple nel mese con DDT

Se consegni più volte nello stesso mese, emetti un DDT per ogni consegna. Al 1°-15 del mese successivo emetti una fattura differita unica, richiamando tutti i DDT.

Indica quantità, prezzi e riferimenti dei DDT. Verifica che tutte le consegne siano dello stesso mese solare.

La registrazione richiamerà il mese delle consegne, ai sensi dell’art. 23.

Servizi continuativi con SAL

Se lavori a SAL, ogni SAL è una “miniprestazione” ai fini IVA. Puoi fare fattura differita entro il 15 del mese successivo al SAL, se c’è un verbale o rapportino idoneo.

Se incassi un anticipo prima del SAL, emetti fattura di acconto entro 12 giorni dall’incasso.

Concorda sempre con il cliente la forma della documentazione da firmare.

Fatture verso Pubbliche Amministrazioni

Per la PA usi il tracciato specifico. I termini di emissione restano 12 giorni per l’immediata e 15 del mese successivo per la differita, se applicabile.

Attenzione allo split payment dove previsto. La PA paga l’imponibile e trattiene l’IVA. Le basi sono nel DPR 633/1972 e nelle norme speciali vigenti.

Verifica sempre il codice ufficio PA corretto per il recapito.

Fonti normative di riferimento (testuali)

Le principali basi legali e di prassi

DPR 633/1972: articoli 6 (momento di effettuazione), 21 (contenuto e termini di emissione, inclusa la differita), 21-bis (semplificata), 23 (registri).

DL 119/2018, convertito in legge 136/2018: introduce il termine dei 12 giorni per l’immediata.

D.Lgs. 127/2015: obbligo di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Modifiche su operazioni transfrontaliere dal 2022.

DL 36/2022, convertito in legge 79/2022: estensione dell’obbligo ai forfettari. Dal 2024 tutti i forfettari emettono e-fattura.

D.Lgs. 471/1997, art. 6: sanzioni per omessa o tardiva fatturazione. D.Lgs. 472/1997, art. 13: ravvedimento operoso. Circolari Agenzia delle Entrate su SDI e scarti.

Scenario Requisiti documentali Momento dell’operazione (art. 6) Scadenza invio SDI
Fattura immediata per vendita beni Nessuno obbligatorio oltre al documento di vendita Consegna o spedizione del bene Entro 12 giorni dalla consegna/spedizione
Fattura differita per beni DDT per ogni consegna del mese, con numero e data Data di ciascuna consegna Dal 1° al 15 del mese successivo, richiamando i DDT
Fattura differita per servizi Rapportino/SAL/verbale idoneo a provare la prestazione Ultimazione del servizio o incasso se anticipato Entro il 15 del mese successivo al mese di esecuzione
TD17/TD18 per acquisti esteri Fattura estera ricevuta; elementi dell’operazione Ricezione fattura (o effettuazione, secondo il caso) Entro il 15 del mese successivo alla ricezione/effettuazione
Acconto su beni/servizi Prova dell’incasso (estratto conto, ricevuta) Data dell’incasso dell’acconto Entro 12 giorni dall’incasso (fattura di acconto)
Vendite B2C con corrispettivi Memorizzazione e invio corrispettivi; eventuale richiesta fattura Atto di vendita o richiesta fattura Nei 12 giorni dall’operazione se emetti fattura

FAQ

Se invio la fattura elettronica il 13° giorno, cosa rischio?

Dal 13° giorno la fattura è tardiva. La violazione rientra nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Se il ritardo sposta l’IVA alla liquidazione successiva, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta. Se invece non incide sulla liquidazione del periodo (per esempio perché, pur inviata tardi, è stata registrata con riferimento corretto e l’IVA è confluita nella liquidazione giusta), si applica la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre l’importo, pagando in misura ridotta in base ai giorni trascorsi. Documenta sempre il motivo del ritardo e conserva le ricevute SDI.

Posso emettere una fattura differita senza DDT o senza rapportino firmato?

No. La fattura differita richiede un supporto documentale idoneo: DDT per beni o documenti che provano l’esecuzione del servizio (rapportini, SAL, verbali). Lo impone l’art. 21, comma 4, del DPR 633/1972. Senza questi, la scelta corretta è la fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione. Se usi la differita senza documenti, in caso di controllo potresti subire il disconoscimento della differita, con spostamento dell’IVA, sanzioni e interessi. Crea procedure standard: ogni consegna con DDT; ogni servizio con rapportino firmato dal cliente.

Come gestisco uno scarto SDI ricevuto oltre i 12 giorni dall’operazione?

Lo scarto rende la fattura come “non emessa”. Devi correggere l’XML e rinviare. Se il nuovo invio resta oltre i 12 giorni, la fattura risulterà tardiva. Usa il ravvedimento operoso per mitigare le sanzioni. Mantieni stessa numerazione se possibile, e inserisci una nota interna che colleghi la fattura scartata a quella corretta. Le indicazioni operative sono tratte dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari 13/E 2018 e 14/E 2019). Registra la fattura con riferimento al mese corretto ai sensi dell’art. 23, per ridurre l’impatto sulla liquidazione IVA.

Per i forfettari valgono gli stessi termini di emissione?

Sì. Dal 2024 anche i contribuenti in regime forfettario emettono fattura elettronica, come previsto dal DL 36/2022 convertito. Non applicano l’IVA in rivalsa, ma rispettano gli stessi termini: 12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita. Le regole sul momento di effettuazione dell’operazione (art. 6) restano utili per datare correttamente il documento. Per i forfettari vale il “principio di cassa” per le imposte dirette, cioè tassano gli incassi effettivi. Questo non cambia i termini di emissione della fattura elettronica né le regole del SDI.

Il 15 cade di sabato o in un festivo: posso emettere la differita il primo giorno lavorativo successivo?

Sì, in linea con i principi generali sulle scadenze quando cadono in giorno festivo. È prudente emettere il prima possibile nel giorno lavorativo successivo, per evitare rischi organizzativi. Indica comunque in fattura il corretto richiamo ai DDT o ai rapportini del mese precedente e registra secondo l’art. 23 DPR 633/1972 con riferimento al mese di effettuazione. In caso di dubbi su festività locali o problemi tecnici documentati, conserva le prove (ticket del software, comunicazioni del fornitore di servizi) per dimostrare la tua diligenza.

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