Costo diritto annuale camera di commercio: quant’è?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Il diritto camerale annuale si paga in misura fissa per alcune imprese e in misura variabile per le altre, in base al fatturato. Scadenza ordinaria a fine giugno, pagamento con F24 e codici corretti per ogni Camera.

  • Base legale: Legge 580/1993 e decreti attuativi. Misura aggiornata ogni anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Consulta Normattiva e le note Unioncamere per i dettagli applicativi.
  • Calcolo: importi fissi per alcune tipologie; altrimenti a scaglioni sul fatturato dell’anno precedente, con tetto massimo. Per ogni unità locale si aggiunge il 20% dell’importo dovuto per la sede.
  • Versamento: modello F24 (codice tributo 3850), una delega per ogni Camera competente. Ravvedimento operoso ammesso con sanzioni e interessi dedicati.

Cos’è il diritto camerale annuale e chi deve pagarlo

Il diritto camerale annuale è un tributo che finanzia le Camere di commercio. Lo pagano le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti al REA.

Conta la situazione al 1° gennaio. Se a quella data sei iscritto, devi versare l’intero importo per l’anno. Non c’è frazionamento mensile.

Pagano anche le imprese estere con sedi o unità locali in Italia. I professionisti non iscritti al Registro Imprese non pagano, perché non rientrano tra i soggetti obbligati.

Base normativa e fonti ufficiali

La base normativa è la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordino delle Camere di commercio), integrata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

La misura e le regole operative sono fissate ogni anno con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le istruzioni applicative sono diffuse da Unioncamere e dalle singole Camere di commercio.

Per inquadrare correttamente voci e definizioni, utilizza le banche dati normative ufficiali, come il portale Normattiva, e la documentazione ministeriale.

Come si calcola: importi fissi e variabili nel 2026

Ci sono due vie di calcolo:

  • Misura fissa, per alcune categorie.
  • Misura variabile a scaglioni, in base al fatturato dell’anno precedente.

Importi fissi per categorie specifiche

Per queste tipologie, l’importo 2026 è predeterminato per la sede principale e per ogni unità locale o sede secondaria:

  • Imprese individuali in sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 53 euro; 11 euro per ogni unità locale.
  • Imprese individuali in sezione ordinaria: 120 euro; 24 euro per ogni unità locale.
  • Società semplici non agricole: 120 euro; 24 euro per ogni unità locale.
  • Società semplici agricole: 60 euro; 12 euro per ogni unità locale.
  • Società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001): 120 euro; 24 euro per ogni unità locale.
  • Soggetti iscritti al REA: 15 euro (solo sede principale).
  • Imprese con sede principale all’estero: 55 euro per ogni sede secondaria o unità locale in Italia.

Misura variabile a scaglioni sul fatturato

Per tutte le altre imprese, il diritto si calcola sugli scaglioni di fatturato dell’anno precedente. Ecco gli scaglioni tipici applicati dalle Camere:

  • 0 – 100.000 euro: 200 euro (misura fissa).
  • 100.000,01 – 250.000 euro: 0,015% sulla parte eccedente.
  • 250.000,01 – 500.000 euro: 0,013% sulla parte eccedente.
  • 500.000,01 – 1.000.000 euro: 0,010% sulla parte eccedente.
  • 1.000.000,01 – 10.000.000 euro: 0,009% sulla parte eccedente.
  • 10.000.000,01 – 35.000.000 euro: 0,005% sulla parte eccedente.
  • 35.000.000,01 – 50.000.000 euro: 0,003% sulla parte eccedente.
  • Oltre 50.000.000,01 euro: 0,001%, con tetto massimo complessivo di 40.000 euro.

Per ogni unità locale o sede secondaria si aggiunge il 20% dell’importo dovuto per la sede principale, salvo le eccezioni a misura fissa viste sopra.

Attenzione: ogni Camera può deliberare una maggiorazione fino al 20% per progetti strategici locali. La maggiorazione è efficace solo se confermata dal decreto ministeriale annuale.

Che cosa si intende per “fatturato”

Nel linguaggio delle Camere, “fatturato” è la base di calcolo definita dai decreti ministeriali (es. decreto 21 aprile 2011 e successive istruzioni). In pratica, coincide con il volume d’affari ai fini IVA dell’anno precedente, al netto dell’IVA.

Include operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Se non c’è dichiarazione IVA (ad esempio, per alcuni soggetti esonerati), si fa riferimento ai ricavi risultanti dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi.

Se svolgi più attività, considera il fatturato complessivo. Per gruppi con più società, ogni partita IVA calcola e paga per sé.

Scadenze, pagamento e codici tributo

Scadenza ordinaria: entro il termine del saldo delle imposte sui redditi (di norma 30 giugno). È possibile versare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Si paga con modello F24, sezione “IMU e altri tributi locali”, codice tributo 3850. Indica la sigla della provincia della Camera competente, l’anno di riferimento e l’importo a debito.

Se hai unità locali in province diverse, presenta un F24 per ogni Camera di commercio competente, ripartendo correttamente l’importo (sede principale alla Camera della sede legale; 20% per ciascuna unità locale alle Camere delle relative province).

Il credito fiscale può compensare il diritto camerale nel modello F24, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Per il ravvedimento operoso usa i codici dedicati a sanzioni e interessi indicati dalle Camere (di regola 3851 per sanzioni e 3852 per interessi).

Arrotondamenti, maggiorazioni e controlli

Arrotonda all’euro: per difetto fino a 0,49; per eccesso da 0,50. Applica la maggiorazione locale (fino al 20%) se deliberata e confermata dal decreto annuale.

Le Camere effettuano controlli incrociando i versamenti con i dati del Registro Imprese e le dichiarazioni fiscali. In caso di mancato o insufficiente pagamento, si applicano sanzioni e interessi.

Regola decisionale rapida

Come scegliere subito il metodo di calcolo corretto

1) Verifica la tua iscrizione:

  • Sezione speciale? Applica l’importo fisso della tabella fissa (53 euro base; 11 euro per unità locale).
  • Sezione ordinaria (persona fisica) o società semplice? Applica gli importi fissi 120/24 euro o 60/12 euro per agricola.
  • Solo REA? Paghi 15 euro (sede principale).
  • Impresa estera con sedi in Italia? 55 euro per ciascuna sede secondaria/unità locale.

2) Se non rientri nei casi fissi: calcola per scaglioni sul fatturato dell’anno precedente (al netto IVA) e aggiungi il 20% per ogni unità locale.

3) Controlla se la tua Camera ha deliberato la maggiorazione (fino al 20%): se sì, applicala all’importo dovuto.

4) Versa entro la scadenza con F24 (codice 3850). Se sfori, usa il ravvedimento operoso con sanzioni e interessi.

Esempi pratici di calcolo 2026

Esempio 1: impresa individuale artigiana (sezione speciale) con 2 unità locali

Sede principale: 53 euro. Due unità locali: 11 + 11 = 22 euro. Totale: 75 euro. Se la Camera ha una maggiorazione del 20%, moltiplica 75 per 1,20 = 90 euro. Arrotonda all’euro.

Esempio 2: società a responsabilità limitata con fatturato 450.000 euro e 1 unità locale

Scaglioni: 200 euro fino a 100.000; 0,015% su 150.000 = 22,50; 0,013% su 200.000 = 26. Totale sede: 248,50 euro.

Unità locale: 20% di 248,50 = 49,70. Totale: 298,20 euro. Arrotonda: 298 euro (0,20 si arrotonda per difetto). Se la Camera applica +20%, calcola poi la maggiorazione.

Esempio 3: impresa con fatturato 12.000.000 euro e 3 unità locali

Somma i contributi di scaglione fino a 10 milioni, poi applica 0,009% sui 2 milioni eccedenti. Ottieni l’importo per la sede principale.

Per ciascuna unità locale aggiungi il 20% dell’importo della sede. Con 3 unità locali, somma tre volte il 20%. Verifica eventuale tetto massimo di 40.000 euro per l’importo complessivo.

Esempio 4: impresa con sede all’estero e due sedi secondarie in Italia

Applica l’importo fisso: 55 euro per ciascuna sede secondaria. Due sedi = 110 euro complessivi. Verifica la maggiorazione locale, se deliberata per tali soggetti.

Errori frequenti e come evitarli

Errore 1: usare i ricavi di bilancio invece del volume d’affari IVA quando sei tenuto alla dichiarazione IVA. Soluzione: prendi il dato dal quadro VF o equivalente, al netto dell’IVA.

Errore 2: dimenticare le unità locali in altre province. Soluzione: versa un F24 per ogni Camera competente, con il 20% per unità locale calcolato sull’importo della sede.

Errore 3: considerare esenti le start-up innovative. Non lo sono per il diritto annuale. Hanno esenzioni su imposta di bollo e diritti di segreteria, non su questo tributo.

Errore 4: scordare la maggiorazione locale o applicarla in modo scorretto. Soluzione: verifica ogni anno la delibera camerale e il decreto ministeriale che la conferma.

Errore 5: pagare in ritardo senza ravvedimento. Soluzione: usa il ravvedimento operoso, con codici dedicati a sanzioni e interessi, per ridurre il costo della violazione.

Scenario Base di calcolo Importo sede principale (2026) Importo per ogni unità locale/sede secondaria Scadenza e note operative
Impresa individuale – sezione speciale (artigiani, agricoli, piccoli imprenditori) Misura fissa 53 € 11 € Saldo imposte (di norma 30/06) o +0,40% entro 30 giorni. F24, codice 3850, una delega per Camera.
Impresa individuale – sezione ordinaria Misura fissa 120 € 24 € Verifica eventuale maggiorazione camerale fino al 20% da applicare al totale.
Società semplice agricola Misura fissa 60 € 12 € Stesse scadenze del saldo imposte. Arrotondamento all’euro.
Società semplice non agricola / Società tra avvocati Misura fissa 120 € 24 € Attenzione alla Camera competente per sede legale e per eventuali unità locali.
Soggetti iscritti al REA Misura fissa 15 € Obbligo limitato alla sede principale. Niente importo per unità locali.
Imprese con sede principale all’estero Misura fissa per sedi secondarie 55 € Un F24 per ciascuna Camera dove è presente la sede secondaria/unità locale.
Altre imprese (misura variabile a scaglioni) Fatturato anno precedente (netto IVA), scaglioni e tetto 40.000 € 200 € fino a 100.000 €, poi percentuali per scaglione 20% dell’importo della sede per ogni unità locale F24 per ogni Camera interessata. Possibile compensazione crediti ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.

FAQ

1) Come si determina esattamente il “fatturato” per il diritto camerale? Vale il volume d’affari IVA o i ricavi di bilancio?

Il riferimento principale è il volume d’affari ai fini IVA dell’anno precedente, al netto dell’imposta. Comprende operazioni imponibili, esenti e non imponibili. È la base più coerente con le istruzioni ministeriali e le note Unioncamere. Se presenti la dichiarazione IVA, usa quel dato. Non sostituirlo con i ricavi di bilancio, perché hanno criteri contabili diversi.

Se sei esonerato dalla dichiarazione IVA (per esempio, alcune attività in particolari regimi), utilizza i ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal bilancio. In caso di più attività o più codici ATECO, considera il volume d’affari complessivo della partita IVA. Questa impostazione deriva dalle regole contenute nei decreti ministeriali e nei documenti applicativi richiamati dalla normativa base (Legge 580/1993 e successive modifiche). Puoi verificare i riferimenti sul portale Normattiva e nella documentazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2) Ho aperto/chiuso l’attività in corso d’anno: pago per intero? E cosa succede se trasferisco la sede legale in un’altra provincia?

Il diritto annuale non si fraziona. Se al 1° gennaio risultavi iscritto nel Registro delle Imprese, paghi l’intero importo per quell’anno, anche se chiudi successivamente. Se ti iscrivi dopo il 1° gennaio, paghi l’intero importo dell’anno di iscrizione, entro i termini indicati dalla Camera o, in mancanza, entro la scadenza generale di fine giugno.

Se trasferisci la sede legale in un’altra provincia durante l’anno, il diritto è dovuto alla Camera competente al 1° gennaio. Dall’anno successivo, pagherai alla nuova Camera. Per le unità locali, verserai il 20% alla Camera della provincia in cui ciascuna unità locale risulta iscritta al 1° gennaio. Questa gestione discende dalle regole amministrative delle Camere di commercio e dalla disciplina del diritto annuale di cui alla Legge 580/1993.

3) Posso pagare in ritardo con ravvedimento operoso? Come calcolo sanzioni e interessi nel modello F24?

Sì. Il ravvedimento operoso è ammesso per i tributi amministrati tramite F24. Funziona così: versi il tributo con il codice 3850, aggiungi la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Le Camere indicano di norma i codici 3851 per sanzioni e 3852 per interessi. Usa sempre l’anno corretto di riferimento.

La sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è del 30% (regole generali del D.Lgs. 472/1997). Con il ravvedimento, applichi le riduzioni previste dall’art. 13: più ti ravvedi presto, minore è la sanzione (entro 30 giorni, 90 giorni, entro la dichiarazione, entro 2 anni, oltre 2 anni). Gli interessi si calcolano al tasso legale pro tempore, su base giornaliera. Esegui tre righi in F24: imposta (3850), sanzione (3851) e interessi (3852), tutti con l’anno d’imposta a cui il diritto si riferisce.

4) Che cos’è la maggiorazione fino al 20% deliberata dalle Camere di commercio? Si applica sempre e a chi?

La legge consente alle Camere di commercio di chiedere una maggiorazione del diritto annuale fino al 20% per finanziare progetti strategici. La maggiorazione non è automatica: occorre una delibera della Camera e la successiva conferma nel decreto annuale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Solo così diventa efficace.

Se la tua Camera ha la maggiorazione confermata per il 2026, la applichi all’importo determinato con le regole ordinarie (misura fissa o calcolo a scaglioni, più il 20% per le unità locali). Controlla la comunicazione ufficiale della Camera o le istruzioni diffuse da Unioncamere. Le basi si rintracciano nella Legge 580/1993 e nei decreti annuali, consultabili tramite Normattiva e la documentazione ministeriale.

5) Ho unità locali in province diverse: come ripartisco il pagamento? Devo fare più F24?

Sì. Devi presentare un F24 distinto per ogni Camera competente. Alla Camera della sede legale versi l’importo calcolato per la sede principale (fisso o per scaglioni). A ciascuna Camera dove hai un’unità locale versi il 20% dell’importo della sede, indicando la sigla provincia corretta, l’anno di riferimento e il codice tributo 3850. Se la Camera ha deliberato la maggiorazione, la applichi anche alla quota per unità locale.

Esempio: Srl con sede legale a Milano e due unità locali, una a Bologna e una a Torino. Calcoli la sede principale secondo gli scaglioni. Poi versi tre F24: uno a MI (sede principale), uno a BO (20% della sede) e uno a TO (20% della sede). Se una Camera ha maggiorazione e le altre no, applica la maggiorazione solo dove è in vigore. Questa prassi è coerente con le regole amministrative camerali e con le istruzioni Unioncamere diffuse annualmente.

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